Sintesi. L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione V civile, 7 giugno 2026, n. 18373, affronta una questione interpretativa di significativa rilevanza sistematica: in un contratto di vendita con patto di riservato dominio ai sensi dell’art. 1523 c.c., da quale momento decorre il quinquennio previsto dall’art. 67, comma 1, lett. b), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ai fini della qualificazione come tassabile della plusvalenza realizzata mediante successiva cessione a titolo oneroso? La Corte risolve il contrasto affermando che il trasferimento della proprietà si perfeziona, ai sensi dell’art. 1523 c.c., con il pagamento dell’ultima rata del prezzo; da tale data — e non da quella di stipula del contratto — decorre il quinquennio fiscalmente rilevante. La decisione consolida una lettura coerente con la struttura civilistica dell’istituto e con i principi generali del diritto tributario, che impongono di ancorare il fatto generatore dell’imposizione al momento dell’effettivo prodursi degli effetti giuridici sostanziali. Il presente contributo esamina i fondamenti sistematici della soluzione adottata, ne analizza la portata applicativa e indica le principali ricadute per la prassi negoziale e per la consulenza preventiva in sede di stipula.
Indice dei contenuti
- Premessa e inquadramento sistematico
- La disciplina dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR e il dies a quo del quinquennio
- Il problema interpretativo: dies a quo e vendita con riserva di proprietà
- La soluzione dell’ordinanza n. 18373/2026
- Profili applicativi e ricadute per la pratica notarile
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
Premessa e inquadramento sistematico
Il contratto di vendita con patto di riservato dominio costituisce uno dei meccanismi di finanziamento e di garanzia più diffusi nella prassi delle compravendite immobiliari a rate. La sua disciplina codicistica, contenuta negli artt. 1523–1526 c.c., plasma una fattispecie nella quale la dissociazione tra il momento contrattuale e il momento traslativo non è un’eccezione patologica, bensì l’effetto tipico e fisiologico dell’operazione programmata dalle parti.
L’elemento strutturale che qualifica la figura è la temporanea permanenza della proprietà in capo al venditore anche dopo la consegna del bene: in deroga al principio consensualistico di cui all’art. 1376 c.c. — per cui «nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà… la proprietà… si trasmette e si acquista per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato» — il trasferimento rimane sospeso fino all’adempimento integrale dell’obbligazione di pagamento. La riserva di proprietà non è, pertanto, una clausola risolutiva, ma una condicio iuris di adempimento che differisce l’effetto reale traslativo.
Il contrasto interpretativo risolto dall’ordinanza n. 18373/2026 si innesta proprio su questa dissociazione strutturale: ai fini dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, la decorrenza del quinquennio deve agganciarsi al momento contrattuale (stipula) o al momento traslativo (pagamento dell’ultima rata)?
La struttura dell’art. 1523 c.c. e la dissociazione tra contratto e trasferimento
L’art. 1523 c.c. stabilisce in termini inequivoci che «it compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo». La norma non disciplina il momento in cui il contratto si perfeziona — che è, ovviamente, la stipula — ma il momento in cui si produce l’effetto traslativo. Sono due eventi distinti, tanto sul piano logico quanto su quello temporale.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente qualificato la riserva di proprietà come una condizione sospensiva «impropria» o «atipica», precisando che l’adempimento integrale del prezzo non ha efficacia retroattiva: il trasferimento si produce ex nunc, nel momento del pagamento dell’ultima rata, e non retroattivamente alla data della stipula. Tale qualificazione ha rilevanti implicazioni anche sul piano della trascrizione, poiché la pubblicità dell’avvenuto trasferimento richiede la trascrizione della quietanza dell’ultima rata in aggiunta all’atto contrattuale originario.
In questo quadro, sostenere che il dies a quo fiscale decorra dalla stipula significherebbe computare un periodo durante il quale l’acquirente non era ancora proprietario del bene: una finzione giuridica che la struttura dell’art. 1523 c.c. non autorizza e che collide con la lettera dell’art. 67 TUIR.
La disciplina dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR e il dies a quo del quinquennio
L’art. 67, comma 1, lett. b), del d.p.r. n. 917/1986 annovera tra i redditi diversi le «plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione». Il quinquennio svolge, nella sistematica delle plusvalenze immobiliari, una duplice funzione: individua il perimetro della fattispecie imponibile limitandola alle operazioni di breve periodo connotate da una presunzione di intento speculativo; e consente al contribuente di pianificare con consapevolezza le proprie scelte di alienazione. Su tali profili di determinazione del valore ai fini fiscali negli atti immobiliari, la prassi notarile registra frequenti questioni applicative.
Il concetto di «acquisto» rilevante ai fini del dies a quo
La norma utilizza il participio passato «acquistati», riferito ai beni immobili. Il TUIR non definisce autonomamente il termine «acquisto» né il momento in cui esso si realizza ai fini fiscali. L’assenza di una definizione tributaria autonoma impone il ricorso alle categorie civilistiche, in applicazione del principio per cui il diritto tributario accoglie i concetti giuridici del diritto comune, salvo diversa disposizione espressa.
Secondo la posizione tradizionale della prassi amministrativa, il dies a quo corrisponde alla data dell’atto traslativo della proprietà — nella normalità dei casi, la data del rogito notarile. In questa impostazione, il «momento dell’acquisto» coincide con il momento in cui si verifica il trasferimento giuridico della titolarità del diritto reale. Il medesimo criterio deve coerentemente applicarsi nelle fattispecie che prevedono uno sfasamento tra stipula e trasferimento: la data rilevante non è quella della conclusione del contratto, bensì quella in cui la proprietà effettivamente passa all’acquirente secondo le norme civilistiche applicabili.
Il problema interpretativo: dies a quo e vendita con riserva di proprietà
Prima dell’intervento dell’ordinanza n. 18373/2026, la questione del dies a quo nella vendita con riserva di proprietà non aveva trovato una risposta uniforme nella prassi applicativa. Il contrasto è emblematico di una più ampia tensione tra lettura formale e lettura sostanzialistica del diritto tributario, che la Cassazione ha affrontato in altri contesti — tra cui quello dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale nelle operazioni immobiliari — affermando la centralità dell’effetto sostanziale dell’operazione ai fini dell’imposizione.
Il primo orientamento — sostenuto in taluni accertamenti dell’Agenzia delle Entrate — computava il quinquennio a partire dalla data di stipula del contratto, valorizzando il momento in cui l’operazione di acquisto si era «contrattualmente perfezionata». In questa lettura, l’acquirente assumeva dalla stipula tutti gli oneri tipici del proprietario (rischio del perimento, onere di conservazione, eventuali oneri ipotecari) e la riserva di proprietà costituiva una mera garanzia convenzionale inidonea a modificare il momento «economico» dell’acquisto.
La tesi del dies a quo al pagamento dell’ultima rata
La tesi sistematicamente più coerente — accolta dall’ordinanza n. 18373/2026 — ancora il dies a quo al pagamento dell’ultima rata, rispettando la lettera dell’art. 1523 c.c. e il principio di corrispondenza tra momento fiscale e momento civilistico del trasferimento. L’argomentazione si articola su tre piani convergenti.
Argomento letterale. L’art. 67 TUIR fa riferimento a beni «acquistati»: il termine implica l’effettivo conseguimento della proprietà. Nella vendita con riserva, la proprietà è conseguita soltanto al momento del pagamento integrale del prezzo; in nessun momento precedente l’acquirente è «proprietario» in senso giuridico. Una lettura del dies a quo ancorata alla stipula trasforma arbitrariamente il concetto di «acquisto» in quello di «contratto di acquisto», operazione che il testo normativo non autorizza.
Argomento sistematico. Il diritto tributario è un diritto satellite del diritto comune in tutto ciò che concerne la qualificazione dei fatti giuridici. In assenza di una definizione tributaria autonoma del momento dell’«acquisto», prevale la qualificazione civilistica, che identifica inequivocabilmente quel momento con il pagamento dell’ultima rata (art. 1523 c.c.).
Argomento teleologico. La ratio della previsione dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR è di tassare le plusvalenze realizzate a breve distanza dall’acquisizione del bene, in presenza di una presunzione di intento speculativo. Computare il quinquennio da un momento in cui l’acquirente non era ancora proprietario significa misurare un «possesso» in senso giuridico che non esisteva, con evidente distorsione del sistema.
| Aspetto | Tesi «Data del rogito» | Tesi «Ultima rata» — Cass. n. 18373/2026 |
|---|---|---|
| Dies a quo | Data di stipula del contratto | Data di pagamento dell’ultima rata del prezzo |
| Fondamento normativo | Perfezionamento contrattuale | Art. 1523 c.c. — effetto traslativo ex nunc |
| Allineamento art. 1523 c.c. | Parziale (ignora la dissociazione) | Pieno (rispetta la norma civilistica) |
| Effetto pratico | Quinquennio «consumatosi» prima dell’acquisto effettivo | Quinquennio allineato al possesso giuridico |
| Esito applicativo | Tesi superata | Principio vigente |

La soluzione dell’ordinanza n. 18373/2026
Con ordinanza 7 giugno 2026, n. 18373, la Sezione V civile della Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: in tema di plusvalenze immobiliari di cui all’art. 67, comma 1, lett. b), del d.p.r. n. 917/1986, nel caso di acquisto di un immobile mediante contratto di vendita con patto di riservato dominio ai sensi dell’art. 1523 c.c., il trasferimento della proprietà si perfeziona con il pagamento dell’ultima rata del prezzo; da tale data, e non da quella di stipula del contratto, decorre il quinquennio per la verifica della tassabilità della plusvalenza derivante dalla successiva cessione.
Il ragionamento della Corte
Sul piano civilistico, la Corte ribadisce la struttura bifasica della vendita con riserva di proprietà: la conclusione del contratto e il trasferimento della proprietà sono momenti non solo logicamente ma anche temporalmente separati. La proprietà transita ex nunc — non retroattivamente — nel patrimonio dell’acquirente solo all’esito del pagamento integrale. Non vi è spazio, nella lettura dell’art. 1523 c.c., per una fictio anticipatoria del momento traslativo.
Sul piano tributario, la Corte argomenta che il riferimento ai beni «acquistati» nell’art. 67 TUIR deve essere interpretato in chiave sostanzialistica: è il momento dell’effettivo acquisto della proprietà quello rilevante ai fini del computo del quinquennio, non il momento del contratto propedeutico al trasferimento. La ratio antielusiva della norma — contenere la speculazione immobiliare a breve termine — esige che il periodo sia commisurato al possesso giuridico effettivo, non a un possesso «contrattuale» ante dominium.
Sul piano sistematico, la Corte evidenzia le conseguenze paradossali della tesi opposta: un acquirente con un piano di pagamento pluriennale vedrebbe computarsi il quinquennio a partire da un momento in cui non era ancora proprietario, potendosi trovare — al termine del pagamento — con un quinquennio già esaurito, e quindi soggetto a imposizione su una plusvalenza anche in caso di alienazione successiva a una soglia temporale ragguardevole dall’effettivo acquisto.
Il principio di diritto e la sua portata
Il principio enunciato dall’ordinanza n. 18373/2026 ha carattere generale: non si limita a risolvere la singola controversia, ma fornisce il criterio interpretativo applicabile a tutte le fattispecie di acquisto immobiliare con riserva di proprietà ai sensi dell’art. 1523 c.c. Esso vincola i giudici di merito nelle cause future e costituisce il parametro interpretativo cui dovrà conformarsi la prassi dell’Amministrazione finanziaria, tanto in sede di accertamento quanto in sede di risposta a interpello. La chiarezza del principio riduce significativamente lo spazio per orientamenti difformi: il dies a quo è il pagamento dell’ultima rata, senza eccezioni legate alla durata del piano di pagamento o alla struttura dell’operazione.
Va precisato che la portata del principio deve essere circoscritta alla vendita immobiliare con riserva di proprietà in senso tecnico (art. 1523 c.c.). Non investe direttamente fattispecie diverse quali il contratto preliminare con trasferimento anticipato del godimento — il c.d. «preliminare ad effetti anticipati» — per il quale la questione del dies a quo rimane governata da principi in parte differenti.
Profili applicativi e ricadute per la pratica notarile
Il principio enunciato dall’ordinanza n. 18373/2026 assume rilievo diretto per la consulenza preventiva che il notaio è chiamato a svolgere in sede di stipula di compravendite immobiliari con riserva di proprietà. In primo luogo, il notaio è tenuto ad avvertire le parti — e in particolare il compratore, che potrebbe avere interesse a cedere il bene prima del decorso del quinquennio — che il dies a quo non decorre dalla data del rogito iniziale, bensì dalla data del pagamento dell’ultima rata del prezzo. Ne consegue che eventuali atti di alienazione successivi al completamento del pagamento, ma anteriori al decorso del quinquennio computato da tale ultima data, esporranno il cedente alla tassazione della plusvalenza ai sensi dell’art. 67 TUIR.
In secondo luogo, il notaio può suggerire la documentazione accurata del piano di pagamento e dell’avvenuto versamento delle singole rate, mediante atti ricognitivi o quietanze aventi data certa. In caso di contestazione con l’Amministrazione finanziaria, la prova del dies a quo sarà decisiva per determinare la tassabilità dell’operazione. La trascrizione di una quietanza notarile dell’ultima rata offre in tal senso la massima certezza, garantendo certezza di data e opponibilità erga omnes.
La rilevanza in sede di accertamento e autoliquidazione dell’imposta
Dal punto di vista dell’Amministrazione finanziaria, il principio dell’ordinanza n. 18373/2026 vincola l’ufficio in sede di accertamento: nell’ipotesi di cessione di un immobile precedentemente acquistato con riserva di proprietà, il computo del quinquennio deve basarsi sulla documentazione attestante il pagamento dell’ultima rata (quietanza, estratto conto bancario, bonifici documentati, eventuale atto notarile ricognitivo) e non sull’atto contrattuale originario.
Per il contribuente che opti, in sede di atto, per il regime dell’imposta sostitutiva del 26% anziché per la tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi, il notaio rogante dovrà indicare come data di acquisto quella dell’ultima rata versata, con conseguente indicazione della stessa nell’atto notarile di cessione. Una possibile criticità riguarda i casi in cui il piano di pagamento si estenda su un arco temporale molto lungo: la prova del pagamento dell’ultima rata deve essere documentata con precisione, poiché da essa dipende la qualificazione fiscale dell’intera operazione.
Considerazioni conclusive
L’ordinanza n. 18373/2026 porta a sistemazione definitiva una questione interpretativa che aveva trovato soluzioni non uniformi nella prassi applicativa. La Corte ha correttamente ancorato il dies a quo al momento civilistico del trasferimento della proprietà, rifiutando una lettura formalistica che avrebbe dissociato il momento fiscale da quello sostanziale, in coerenza con i principi generali che reggono il rapporto tra diritto tributario e diritto civile.
Sul piano dei principi, la decisione ribadisce che il diritto tributario non opera in un sistema autoreferenziale: quando la norma fiscale richiama concetti giuridici del diritto comune senza fornirne un’autonoma definizione, la qualificazione civilistica costituisce il riferimento interpretativo applicabile. Il trasferimento della proprietà nell’art. 1523 c.c. è disciplinato in termini inequivoci, e l’art. 67 TUIR non contiene alcuna deroga espressa a tale momento.
Sul piano pratico, la pronuncia impone un’attenzione rinnovata alle operazioni di acquisto con riserva di proprietà, con implicazioni per la pianificazione delle cessioni immobiliari successive e per la documentazione dei piani di pagamento. Rimane aperta la questione — non affrontata dall’ordinanza — della fattispecie in cui il piano di pagamento si concluda con una quietanza trascritta: in tale ipotesi, la data di trascrizione potrebbe avere rilevanza ai fini dell’opponibilità ai terzi dell’avvenuto trasferimento, senza tuttavia incidere sulla decorrenza del dies a quo fiscale, che rimane ancorato alla data del pagamento dell’ultima rata.
Riferimenti normativi e bibliografici
Normativa
- Art. 1376 c.c. — Contratti con effetti reali
- Artt. 1523–1526 c.c. — Vendita con riserva di proprietà (Codice civile)
- Art. 67, comma 1, lett. b), d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 — TUIR
- Art. 68, d.p.r. n. 917/1986 — Calcolo delle plusvalenze
Giurisprudenza
- Cass., Sez. V, 7 giugno 2026, ord. n. 18373 — plusvalenze immobiliari, dies a quo, vendita con riserva di proprietà
Prassi amministrativa e documentazione istituzionale
- Agenzia delle Entrate — Circolare 6 novembre 2001, n. 98/E (disciplina delle plusvalenze immobiliari)
- Consiglio Nazionale del Notariato — documentazione istituzionale in materia di compravendita immobiliare e pubblicità immobiliare
Il presente articolo ha carattere generale e informativo, non costituisce parere legale personalizzato e non sostituisce la consulenza diretta con un notaio. Per assistenza specifica relativa alla vostra situazione, vi invitiamo a contattare il nostro Studio per fissare un appuntamento. Contenuto generato con sistemi di Intelligenza Artificiale e supervisionato da professionisti dello Studio Notarile, in conformità ai requisiti di trasparenza del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

