Partite IVA inattive: la chiusura d’ufficio dopo il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate

Copertina: Partite Iva Inattive, Chiusura D’ufficio E Riattivazione Retroattiva Dopo Il Provvedimento Dell’agenzia Delle Entrate
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Sintesi. Il provvedimento direttoriale che modifica la disciplina attuativa dell’art. 35, comma 15-quinquies, del decreto IVA ridefinisce il procedimento con cui l’Agenzia delle entrate chiude d’ufficio le partite IVA inattive. L’intervento incide su quattro snodi: i criteri di individuazione, che valorizzano fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti da riscossione spontanea; i canali della comunicazione preventiva, incentrati sul domicilio digitale; il regime dell’opposizione, esperibile presso qualsiasi ufficio territoriale; e, soprattutto, la nuova possibilità di riattivazione motivata dopo la chiusura, con effetto retroattivo e senza soluzione di continuità. Lo studio ricostruisce il quadro normativo, analizza ciascun passaggio del procedimento e ne mette in luce i profili problematici: la natura del potere di riattivazione, la tutela del contribuente, la tenuta del sistema di conoscenza dell’atto e il coordinamento con la disciplina sul trattamento dei dati personali. Il tema interessa imprenditori, professionisti e società titolari di posizioni IVA dormienti, oltre agli operatori chiamati a verificarne lo stato: una sezione è dedicata alle ricadute per la prassi notarile e professionale.


Premessa e inquadramento sistematico

La partita IVA non è soltanto un numero di identificazione: è il segno formale dell’esercizio, in forma abituale, di un’attività rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Quando l’attività cessa senza che il titolare adempia all’obbligo di dichiararne la cessazione, nell’Anagrafe tributaria permangono posizioni attive prive di corrispondenza con la realtà economica. A questa patologia risponde il meccanismo della chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive, che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 277710/2026, adottato a Roma il 12 ottobre 2026, ha rimodellato in più punti.

L’analisi della nuova disciplina delle partite IVA inattive muove dalla fonte primaria, ricostruisce le modifiche apportate alla disciplina attuativa e ne valuta i punti di tensione, con particolare attenzione alla conoscenza dell’atto da parte del contribuente e alla nuova fase di riattivazione.

La fonte primaria: l’art. 35, comma 15-quinquies, del d.P.R. n. 633/1972

L’art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 regola gli adempimenti di inizio, variazione e cessazione dell’attività ai fini IVA. Il comma 15-quinquies, inserito dall’art. 7-quater del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 1° dicembre 2016, n. 225, stabilisce che l’Agenzia delle entrate proceda d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.

La disposizione ha una struttura bifasica. Sul piano sostanziale fissa il presupposto delle partite IVA inattive, cioè l’inattività protratta per un triennio; sul piano procedimentale affida a un provvedimento del Direttore la definizione delle modalità operative, richiedendo che esse prevedano forme di comunicazione preventiva al contribuente. La comunicazione preventiva non è dunque una scelta rimessa all’amministrazione, ma un contenuto necessario dell’atto di attuazione: ed è sul terreno delle garanzie procedimentali che si concentra l’intervento del 2026.

Il provvedimento del 2019 e le ragioni della modifica

Il provvedimento del Direttore del 3 dicembre 2019, n. 1415522, aveva definito criteri e modalità per individuare e chiudere d’ufficio le partite IVA inattive dei soggetti che, pur avendo cessato l’attività, avevano omesso di presentare la dichiarazione di cessazione. Le motivazioni del nuovo atto collegano la modifica a un dato di contesto: l’Agenzia dispone di informazioni sempre più accurate e tempestive, che consentono controlli più mirati ed efficaci sull’effettivo esercizio di un’attività di impresa, arte o professione. Ne discendono nuovi criteri di individuazione delle partite IVA inattive e nuove modalità di comunicazione preventiva.

Le motivazioni osservano inoltre che resta salva la possibilità, per il contribuente, di rivolgersi a un qualsiasi ufficio territoriale per impedire la chiusura ovvero per chiederne la riattivazione retroattiva. Il dispositivo, tuttavia, inserisce ex novo i sottoparagrafi 2.8 e 2.9: la riattivazione retroattiva riceve così, per la prima volta in modo espresso, una disciplina compiuta.

Natura dell’atto, pubblicità e testo coordinato

Il provvedimento è un atto di normazione secondaria a contenuto procedimentale. La sua pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della l. 24 dicembre 2007, n. 244. Il paragrafo 4 reca un testo coordinato con il provvedimento del 2019, predisposto per dare attuazione all’art. 5, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) e qualificato dall’Agenzia come meramente ricognitivo.

La precisazione non è neutra: in caso di discrasia tra dispositivo (paragrafo 1) e testo coordinato (paragrafo 4) prevale il primo, come emerge a proposito della comunicazione tramite App IO. La Tabella 1 riepiloga la struttura del procedimento di chiusura delle partite IVA inattive, distinguendo i sottoparagrafi sostituiti o aggiunti dal dispositivo da quelli che il dispositivo non tocca.

SottoparagrafoContenutoIntervento del dispositivo
1.1Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive dei soggetti che non hanno operato nel triennio precedenteNon modificato
1.2Fatti salvi i poteri di controllo e accertamentoNon modificato
2.1Individuazione tramite riscontri automatizzati in Anagrafe tributaria, comprese fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti da riscossione spontaneaSostituito
2.2Chiusura delle partite IVA inattive in modalità centralizzataNon modificato
2.3Estinzione contestuale del codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in assenza di evidenze di operativitàNon modificato
2.4Comunicazione preventiva al domicilio digitale (art. 60-ter d.P.R. n. 600/1973), del titolare o del rappresentante; in mancanza, raccomandata A/R al domicilio fiscaleSostituito
2.5Consultazione in «L’Agenzia scrive» del Cassetto fiscale; avviso in area riservata e messaggio App IOSostituito
2.6Chiusura dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento; in caso di impossibilità di consegna, dalla messa a disposizione nell’area riservataSostituito
2.7Opposizione entro sessanta giorni presso qualsiasi ufficio territorialeSostituito
2.8Dopo i sessanta giorni, richiesta motivata di riattivazioneAggiunto
2.9Riattivazione con effetto dalla data originaria, senza soluzione di continuitàAggiunto
3.1-3.10Trattamento dei dati personaliAggiunto (nuovo paragrafo 3)
Tabella 1 — Struttura del procedimento di chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive e interventi del provvedimento (elaborazione dal dispositivo, paragrafi 1 e 2)
Infografica Sull’iter Di Chiusura D’ufficio Delle Partite Iva Inattive: Riscontri Automatizzati, Comunicazione Preventiva, Opposizione, Chiusura E Riattivazione
Figura 1 — iter procedurale della chiusura d’ufficio delle partite iva inattive e riferimenti normativi (provvedimento prot. N. 277710/2026)

L’individuazione delle partite IVA inattive: riscontri automatizzati e presupposto triennale

Il primo snodo del procedimento è l’individuazione delle partite IVA inattive e dei relativi titolari. Il sottoparagrafo 2.1, sostituito, affida l’operazione a riscontri automatizzati sulle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria; il sottoparagrafo 2.2 conferma che la chiusura delle partite IVA inattive avviene in modalità centralizzata.

Le basi informative dei riscontri sulle partite IVA inattive

La novità più significativa del sottoparagrafo 2.1 è l’espressa menzione, tra le informazioni rilevanti, di tre flussi: le fatture elettroniche, i corrispettivi telematici e i versamenti effettuati tramite riscossione spontanea. Essi coprono, rispettivamente, l’attività documentata tra operatori, l’attività al dettaglio e il comportamento fiscale del soggetto. La scelta ancora l’inattività a segnali di operatività effettiva e rende la selezione delle partite IVA inattive più aderente alla realtà economica.

Resta il rischio, tipico di ogni selezione automatizzata, dei falsi positivi: soggetti che esercitano l’attività con modalità che non lasciano traccia nei flussi considerati, o che attraversano una fase di sospensione. Il rischio non è eliminato dal fatto che la selezione sia soltanto il primo passo di un procedimento assistito da comunicazione preventiva; ne è però temperato, perché la funzione della comunicazione è proprio quella di consentire il recupero dell’errore.

La centralizzazione e l’estinzione del codice fiscale

La modalità centralizzata sottrae la selezione delle partite IVA inattive alla discrezionalità dei singoli uffici e ne uniforma i criteri, ma sposta sull’ufficio territoriale, al quale il contribuente si rivolge per opporsi o chiedere la riattivazione, un riesame al quale quell’ufficio non ha partecipato in fase di selezione.

Il sottoparagrafo 2.3, non modificato, prevede che per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora dagli elementi registrati in Anagrafe tributaria non emergano evidenze atte a supporre l’operatività, si proceda contestualmente all’estinzione del codice fiscale. Nella disciplina delle partite IVA inattive è il profilo di maggiore impatto per società ed enti: l’estinzione incide sull’identificazione stessa del soggetto nei rapporti con l’amministrazione, non soltanto sulla posizione IVA. Il provvedimento ne tiene conto nei sottoparagrafi 2.7, 2.8 e 2.9, che estendono espressamente opposizione e riattivazione all’eventuale estinzione del codice fiscale.

Il presupposto triennale e la clausola di salvezza dei poteri di controllo

Il paragrafo 1.1 ripete il presupposto legale delle partite IVA inattive, cioè l’assenza di attività di impresa, artistica o professionale nelle tre annualità precedenti, e il paragrafo 1.2 fa salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria. Dalla clausola discendono due corollari. La chiusura non produce alcuna preclusione rispetto a verifiche sull’attività eventualmente svolta in passato. Specularmente, pare coerente ritenere che la riattivazione non valga come attestazione di regolarità della posizione né come sanatoria di eventuali violazioni, perché l’ufficio è chiamato a verificare l’operatività e non la correttezza degli adempimenti pregressi.

La comunicazione preventiva e la conoscenza dell’atto

La comunicazione preventiva è il fulcro delle garanzie per i titolari di partite IVA inattive. Il provvedimento ne ridisegna i canali (sottoparagrafo 2.4), le forme di messa a disposizione (2.5) e il decorso degli effetti (2.6).

I canali di comunicazione: domicilio digitale e raccomandata A/R

La gerarchia dei canali è lineare. La comunicazione è inviata anzitutto al domicilio digitale del titolare della partita IVA di cui all’art. 60-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; in assenza, al domicilio digitale del rappresentante; solo in caso di indisponibilità di entrambi, al domicilio fiscale risultante in Anagrafe tributaria, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (A/R). Le motivazioni chiariscono la finalità: garantire una conoscenza efficace e immediata della comunicazione da parte del destinatario, che viene resa disponibile anche nell’area riservata e segnalata tramite App IO.

Il modello è coerente con l’impianto digitale dei rapporti con la pubblica amministrazione. La sua tenuta, però, dipende dalla cura con cui l’indirizzo viene mantenuto attivo: il tema è già emerso a proposito del domicilio digitale degli amministratori di società e assume qui un rilievo ulteriore, perché dalla ricezione della comunicazione decorre il termine per reagire.

Cassetto fiscale, area riservata e App IO: dispositivo e testo coordinato a confronto

Il sottoparagrafo 2.5 prevede che la comunicazione sia consultabile nella sezione «L’Agenzia scrive» del Cassetto fiscale e che la disponibilità del documento sia segnalata con avviso nell’area riservata e con un messaggio trasmesso tramite il punto di accesso telematico di cui all’art. 64-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (App IO).

Tra i due testi emerge una divergenza. Nel dispositivo (paragrafo 1.1, lett. a) il messaggio App IO è trasmesso al titolare o al rappresentante, senza ulteriori specificazioni. Il testo coordinato (paragrafo 4) reca invece una formulazione che limita il messaggio al caso in cui il destinatario sia una persona fisica. Poiché il testo coordinato è dichiarato meramente ricognitivo, la tesi preferibile è che prevalga il dispositivo e che il canale App IO sia dunque previsto per tutti i destinatari. In ogni caso, l’avviso resta uno strumento di conoscenza e non di perfezionamento: il sottoparagrafo 2.6 aggancia la decorrenza degli effetti al ricevimento della comunicazione di cui al sottoparagrafo 2.4, non alla ricezione del messaggio App IO.

Il decorso del termine e la messa a disposizione nell’area riservata

Secondo il sottoparagrafo 2.6, la chiusura delle partite IVA inattive è effettuata a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione o, in caso di impossibilità di consegna, dalla data di messa a disposizione della stessa nell’area riservata. La seconda ipotesi introduce una forma di conoscenza legale: gli effetti possono prodursi anche se il destinatario non accede mai all’area riservata.

La soluzione è comprensibile sul piano dell’efficienza, ma è in tensione con l’art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, che impone all’amministrazione di assicurare l’effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente. La tensione è attenuata dalla gerarchia dei canali, che relega la messa a disposizione nell’area riservata a ipotesi residuale, e dalla possibilità di riattivazione retroattiva dopo la chiusura, che compensa in larga misura il rischio di una conoscenza solo formale.

L’opposizione e la riattivazione retroattiva

L’opposizione nel termine e le garanzie dello Statuto

Il sottoparagrafo 2.7 consente al contribuente che non ritenga legittima la chiusura della partita IVA (e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’eventuale estinzione del codice fiscale) di rivolgersi, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per fornire chiarimenti sulla propria posizione di soggetto attivo ai fini IVA e opporsi alla chiusura. Tre caratteri dell’opposizione alla chiusura delle partite IVA inattive meritano rilievo: l’opposizione è a forma libera, perché non si richiede istanza formale; è a competenza diffusa, perché nessun criterio territoriale limita la scelta dell’ufficio; ha contenuto chiarificatore, perché l’onere consiste nel dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività.

Il testo non disciplina l’esito. Non indica se e come l’ufficio comunichi l’accoglimento o il rigetto, né se la presentazione dell’opposizione incida sul decorso del termine di cui al sottoparagrafo 2.6. Il silenzio è un limite, che il principio di effettiva conoscenza degli atti sancito dall’art. 6 dello Statuto induce a colmare in via interpretativa: sarebbe incongruo che un’opposizione tempestiva restasse priva di riscontro formale.

Sul piano sistematico, l’art. 6-bis dello Statuto, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, ha generalizzato il contraddittorio preventivo per gli atti autonomamente impugnabili, con le esclusioni previste dalla stessa norma. La chiusura d’ufficio non ne è direttamente investita, ma la comunicazione preventiva, seguita dalla facoltà di opposizione, svolge una funzione analoga di anticipazione del confronto.

La richiesta motivata di riattivazione dopo la chiusura

Decorsi i sessanta giorni, il sottoparagrafo 2.8 consente comunque al contribuente di rivolgersi a un qualsiasi ufficio territoriale per chiedere «motivatamente» la riattivazione della partita IVA e, ove ricorra, del codice fiscale estinto. Il testo non fissa un termine finale per l’istanza di riattivazione delle partite IVA inattive e richiede una motivazione, cioè l’allegazione di fatti da cui risulti l’esercizio dell’attività. Il sottoparagrafo 2.9 aggiunge che l’ufficio, «verificate le argomentazioni e l’eventuale documentazione prodotta dal contribuente», «può» riattivare.

Il verbo «può» non va letto come attribuzione di una discrezionalità libera. Poiché la chiusura trova il proprio fondamento nel presupposto legale dell’inattività triennale, l’accertamento che tale presupposto manchi non lascia margine a una scelta: la tesi preferibile configura un potere vincolato nell’an, una volta riscontrata l’operatività, e rimette all’ufficio la sola valutazione tecnica degli elementi prodotti. Diversamente, la chiusura persisterebbe priva di giustificazione sul piano del presupposto legale.

L’efficacia retroattiva e la continuità del rapporto

Per le partite IVA inattive chiuse d’ufficio, il sottoparagrafo 2.9 stabilisce che la riattivazione ha effetto dalla data originaria di apertura della partita IVA e, in caso di codice fiscale estinto, dalla data originaria di attribuzione, senza soluzione di continuità. L’effetto è pienamente retroattivo e rimuove il periodo di chiusura: in linea di principio le operazioni compiute dal soggetto nel frattempo non risultano riferibili a una partita IVA cessata e l’identificazione fiscale resta unitaria. Per le società, la continuità del codice fiscale evita la frattura nell’identità del soggetto nei rapporti con l’amministrazione e con i terzi.

Il rimedio ha tuttavia un perimetro. Opera sul piano dell’anagrafe fiscale e non incide sulle verifiche che l’amministrazione potrà svolgere, ai sensi del paragrafo 1.2, sull’effettiva sussistenza dei presupposti delle operazioni compiute.

Il trattamento dei dati personali e le decisioni automatizzate

Il paragrafo 3, inserito dal provvedimento dopo il paragrafo 2, disciplina in dieci sottoparagrafi il trattamento dei dati personali connesso al procedimento di chiusura delle partite IVA inattive.

Base giuridica, titolarità e ruoli

Il trattamento è ricondotto all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679. La base giuridica, richiesta dall’art. 6, par. 3, lett. b), del Regolamento e dall’art. 2-ter del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è individuata nell’art. 35, comma 15-quinquies, del d.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia delle entrate è titolare del trattamento; Sogei S.p.A., cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, è designata responsabile ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.

Minimizzazione, integrità e limitazione della conservazione

I dati trattati sono anagrafici, contabili, fiscali e relativi alla riscossione, e sono utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alle attività descritte. Il provvedimento richiama i principi di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c), di integrità e riservatezza (lett. f) e di limitazione della conservazione (lett. e), le misure tecniche e organizzative dell’art. 32 e l’avvenuta valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del Regolamento. Il richiamo alla DPIA è coerente con la natura massiva e automatizzata della selezione delle posizioni.

I riscontri automatizzati e il divieto di decisioni fondate soltanto su di essi

Il sottoparagrafo 3.8 afferma che i riscontri automatizzati non comportano in alcun modo l’assunzione di decisioni e provvedimenti basati unicamente su di essi, e rinvia all’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento. La clausola richiama la logica dell’art. 22 del Regolamento sulle decisioni fondate unicamente su trattamenti automatizzati.

Nel procedimento la garanzia si realizza attraverso tre presidi: la comunicazione preventiva, l’opposizione e la verifica dell’ufficio sulle argomentazioni e sulla documentazione del contribuente (sottoparagrafi 2.7-2.9). Alla selezione automatizzata delle partite IVA inattive è così assegnata una funzione di segnalazione e non di decisione. Per un parallelo con il governo dei sistemi automatizzati nell’ordinamento nazionale si rinvia alle analisi sul decreto legislativo n. 179/2026 in materia di intelligenza artificiale e sull’intelligenza artificiale generativa e l’atto notarile.

Profili problematici e casistica applicativa

L’applicazione del nuovo testo sulle partite IVA inattive solleva questioni che il provvedimento non risolve. Le principali riguardano la natura dell’atto di chiusura, il rischio di falsi positivi e l’onere che grava sul contribuente di presidiare i canali di comunicazione.

Natura dell’atto di chiusura e sindacato giurisdizionale

Il provvedimento non qualifica l’atto di chiusura né indica i rimedi giurisdizionali. Alla data di redazione non sono stati rinvenuti, nelle fonti istituzionali consultate, precedenti specifici sul testo novellato: la questione va dunque affrontata sui principi generali. Sono prospettabili due tesi. Secondo la prima, la chiusura è un mero atto di aggiornamento dell’anagrafe, privo di autonoma lesività perché reversibile attraverso il procedimento amministrativo dei sottoparagrafi 2.7-2.9. Secondo la seconda, essa incide sullo status fiscale del contribuente (la sua qualità di soggetto attivo ai fini IVA e, per i soggetti collettivi, l’esistenza stessa del codice fiscale) e ne giustifica il sindacato giurisdizionale, senza che l’esistenza di un rimedio amministrativo possa escluderlo.

La seconda tesi appare preferibile: la gravità degli effetti, e il fatto che la riattivazione sia rimessa a una valutazione dell’ufficio, non consentono di degradare la chiusura a evento puramente materiale. Si tratta di una ricostruzione che dovrà essere vagliata dalla giurisprudenza.

Falsi positivi e onere di presidio dei canali

Il sistema delle partite IVA inattive pone a carico del contribuente un onere di diligenza: mantenere attivo il domicilio digitale, consultare periodicamente Cassetto fiscale e App IO, reagire entro il termine. L’onere è ragionevole, ma la sua misura dipende dall’affidabilità dei dati che l’amministrazione utilizza per raggiungere il destinatario. Il ricorso, in ultima istanza, alla messa a disposizione nell’area riservata consente agli effetti di decorrere anche senza conoscenza effettiva; la riattivazione retroattiva compensa in larga misura il rischio, ma lascia aperto il tema dei pregiudizi eventualmente subiti dal soggetto nel periodo intermedio.

Casistica applicativa

La Tabella 2 riporta alcune ipotesi tipiche in materia di partite IVA inattive, con il profilo rilevante e il rimedio ricavabile dal testo.

IpotesiProfilo rilevanteRimedio
Società che detiene partecipazioni o immobili e non emette fatture né corrispettiviRischio di individuazione tra le partite IVA inattive e di estinzione del codice fiscale (2.3)Opposizione nel termine (2.7) o, dopo, richiesta motivata di riattivazione documentando l’attività (2.8-2.9)
Imprenditore o professionista che ha cessato di fatto l’attività senza dichiararloChiusura fisiologica; restano fatti salvi i poteri di controllo (1.2)Nessuna opposizione; valutazione degli adempimenti pregressi
Soggetto con domicilio digitale non attivo o non consultatoComunicazione al domicilio fiscale con A/R o, se non consegnabile, messa a disposizione nell’area riservata (2.4, 2.6)Presidio periodico di Cassetto fiscale e App IO; riattivazione se la chiusura è già intervenuta
Parte di un atto notarile con partita IVA chiusa o codice fiscale estinto, emersi in sede di verificaNecessità di accertare se la chiusura sia legittima e se sia stata chiesta la riattivazioneAcquisizione di chiarimenti e documentazione dalla parte prima della stipula
Tabella 2 — Ipotesi applicative della disciplina sulle partite IVA inattive e rimedi previsti dal provvedimento

Nell’attività notarile la disciplina delle partite IVA inattive interferisce con la verifica dei dati identificativi delle parti, tra cui il codice fiscale, che precede la stipula. La posizione di un soggetto il cui codice fiscale risulti estinto d’ufficio va ricostruita prima dell’atto, sia ai fini dell’identificazione sia per gli adempimenti connessi. Il tema si innesta nei profili di adeguata verifica della clientela, già trattati nel contributo sull’indagine del notaio nell’adeguata verifica.

Considerazioni conclusive

Il provvedimento rafforza il procedimento di chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive su due versanti. Sul versante dell’individuazione, amplia le basi informative e le ancora a segnali di operatività effettiva. Sul versante delle garanzie, ridisegna la comunicazione preventiva intorno al domicilio digitale e, soprattutto, introduce una fase di riattivazione retroattiva che attenua il costo degli errori della selezione automatizzata. La retroattività senza soluzione di continuità è il tratto qualificante della riforma.

Restano questioni aperte sulle partite IVA inattive, che il testo non scioglie: l’esito e gli effetti dell’opposizione sul decorso del termine; l’assenza di un termine finale per la richiesta di riattivazione; la natura dell’atto di chiusura e la sua sindacabilità; l’applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti già avviati, sulla quale il testo esaminato non reca una disposizione espressa; la discrasia tra dispositivo e testo coordinato in tema di App IO.

Con uno sguardo de iure condendo, sarebbe opportuno che l’Agenzia, in sede di chiarimenti, allineasse il testo coordinato al dispositivo, definisse l’esito formale dell’opposizione e precisasse i criteri di valutazione delle istanze di riattivazione. Il valore del nuovo assetto delle partite IVA inattive, nel frattempo, dipende dalla capacità degli operatori di presidiare i canali di comunicazione e di documentare, quando occorre, l’effettivo esercizio dell’attività.

Riferimenti normativi e bibliografici

Fonti normative e atti:

  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 277710/2026 del 12 ottobre 2026, di modifica del provvedimento del 3 dicembre 2019, n. 1415522
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2019, n. 1415522, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 15-quinquies
  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7-quater, convertito, con modificazioni, dalla l. 1° dicembre 2016, n. 225
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60-ter
  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), artt. 5, 6 e 6-bis
  • L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 361
  • D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), art. 64-bis
  • D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 2-ter
  • Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5, 6, 13, 14, 22, 28, 32 e 35

Alla data di redazione non risultano precedenti giurisprudenziali né contributi dottrinali specifici sulla disciplina novellata delle partite IVA inattive; le tesi qui sostenute hanno carattere ricostruttivo.


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