Sintesi
Il presente contributo esamina l’istituzione, presso il massimo organo di rappresentanza della categoria notarile, di un organismo dedicato alla gestione centralizzata dei dati rilevanti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’intervento si colloca nel più ampio processo di recepimento del pacchetto normativo europeo antiriciclaggio, che ridisegna in profondità gli assetti istituzionali e gli strumenti di analisi dei dati a disposizione dei soggetti obbligati e dei loro organismi di autoregolamentazione. L’analisi ricostruisce il perimetro applicativo della nuova disciplina, la sua collocazione sistematica nell’impianto normativo di riferimento, le funzioni attribuite al nuovo organismo e i suoi rapporti con l’autorità di vigilanza finanziaria e con gli organi investigativi. Particolare attenzione è dedicata al raccordo tra l’intervento normativo e le più recenti valutazioni internazionali sul sistema italiano di prevenzione, che offrono una chiave di lettura tanto per le ragioni della riforma quanto per le criticità applicative che essa è chiamata ad affrontare. Il contributo si conclude con una riflessione sulle prospettive di effettiva operatività della nuova infrastruttura.
Indice dei contenuti
- Sintesi
- Premessa e inquadramento sistematico
- La riforma dell’art. 34-bis del D.Lgs. 231/2007: ambito e presupposti
- Struttura e funzioni del nuovo Organismo
- Il quadro europeo: dal pacchetto antiriciclaggio 2024 alla riforma nazionale
- Il notariato quale gatekeeper: dati di sistema e valutazione GAFI
- Profili problematici e orientamenti interpretativi
- Novità normative recenti e prospettive applicative
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
- Consulenza specializzata
Premessa e inquadramento sistematico
Il sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, incardinato nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, attribuisce da tempo ai notai la qualifica di soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3, con un correlato ventaglio di doveri di adeguata verifica della clientela, conservazione documentale e segnalazione delle operazioni sospette (SOS) all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia. A questo impianto si affianca, sin dalle origini, il ruolo riconosciuto al Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) quale organismo di autoregolamentazione della categoria: un soggetto che non esercita funzioni di vigilanza in senso proprio, ma che promuove la formazione, diffonde orientamenti tecnico-giuridici e partecipa ai processi di valutazione nazionale del rischio.
Negli ultimi anni questo assetto è stato investito da una riforma di rango sovranazionale e di portata sistemica: il pacchetto antiriciclaggio adottato dal legislatore europeo nel 2024, che ha istituito una nuova Autorità antiriciclaggio dell’Unione (AMLA), introdotto un regolamento direttamente applicabile (il c.d. AMLR) e adottato una sesta direttiva (AMLD6) destinata al recepimento da parte degli Stati membri. È in questo quadro che si inserisce il più recente intervento del legislatore delegato italiano, il quale — nel dare attuazione a specifiche disposizioni della direttiva in tema di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva — ha colto l’occasione, nell’accogliere un’osservazione formulata dalle Commissioni parlamentari competenti in sede di esame dello schema di decreto, per introdurre una novità di rilievo specifico per l’attività notarile: l’istituzione, presso il CNN, di un organismo dedicato alla gestione accentrata dei dati antiriciclaggio.
La presente analisi ricostruisce anzitutto il perimetro e i presupposti di tale intervento, per poi collocarlo nel più ampio contesto europeo e misurarne la portata alla luce delle più recenti valutazioni internazionali sul sistema italiano di prevenzione.
La riforma dell’art. 34-bis del D.Lgs. 231/2007: ambito e presupposti
Il D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026, recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640, la c.d. sesta direttiva antiriciclaggio (AMLD6). Il provvedimento è dedicato, nella sua parte prevalente, alla riscrittura della disciplina di accesso al Registro dei titolari effettivi: attraverso l’introduzione dei nuovi articoli da 21-bis a 21-septies nel D.Lgs. 231/2007, il legislatore ha ridefinito in modo tassativo il novero dei soggetti legittimati alla consultazione — autorità pubbliche, soggetti obbligati per finalità di adeguata verifica, privati titolari di un interesse legittimo verificato — dando così seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20), che aveva dichiarato incompatibile con gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea un accesso generalizzato e privo di condizioni al registro.
Nel percorso di approvazione del decreto, come accennato, le Commissioni parlamentari competenti hanno formulato un’osservazione recepita dal Governo in sede di adozione del testo definitivo: ne è scaturito il nuovo art. 34-bis del D.Lgs. 231/2007, che istituisce presso il Consiglio Nazionale del Notariato un organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, qualificato come autonomo e indipendente e dotato di una propria base di dati collegata al Sistema di Conservazione del Notariato. Si tratta, per riprendere i termini con cui il CNN ha presentato la novità, del riconoscimento sul piano normativo del ruolo del notariato quale presidio qualificato di legalità, attraverso un modello fondato sull’analisi dei dati e sull’adozione di procedure oggettive, omogenee e verificabili.
La tabella seguente colloca l’intervento nella sua sequenza cronologica di riferimento.
| Anno | Fonte normativa | Contenuto essenziale |
|---|---|---|
| 2007 | D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 | Impianto italiano di prevenzione del riciclaggio; notai tra i soggetti obbligati ex art. 3 |
| 2024 | Regg. (UE) 2024/1620 e 2024/1624; Direttiva (UE) 2024/1640 | Nuova architettura europea: Autorità antiriciclaggio (AMLA), single rulebook (AMLR), sesta direttiva (AMLD6) |
| 2026 | D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122 (G.U. n. 156/2026) | Recepimento artt. 11, 12, 13, 15 Direttiva 2024/1640; nuovo accesso al Registro dei titolari effettivi (artt. 21-bis–21-septies); istituzione dell’Organismo ex art. 34-bis |
Sotto il profilo dei presupposti applicativi, la norma individua con precisione gli obblighi di alimentazione della banca dati a carico del notaio: le copie autentiche degli atti ricevuti o autenticati, i dati di adeguata verifica della clientela soggetti all’obbligo di conservazione ai sensi dell’art. 31 del decreto, e i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette effettuate. Su tale base informativa l’Organismo svolge un’attività di analisi che si traduce, per il notaio, in un duplice riscontro: da un lato la restituzione di flussi relativi alle analisi condotte sulle fattispecie trattate, dall’altro un’assistenza nella valutazione delle singole fattispecie astrattamente segnalabili, funzionale a innalzare la qualità delle comunicazioni trasmesse alla UIF.
Struttura e funzioni del nuovo Organismo
Sul piano strutturale, la norma qualifica l’Organismo come autonomo e indipendente rispetto al CNN che lo ospita, pur restando incardinato presso di esso e integrato con l’infrastruttura già in uso per la conservazione digitale degli atti notarili. È una scelta coerente con l’esigenza di garantire che l’analisi dei dati si svolga secondo criteri oggettivi e procedure verificabili, distinti dalla dimensione ordinistica e disciplinare propria del Consiglio Nazionale.
Sotto il profilo funzionale, l’Organismo non si sovrappone al ruolo istituzionale della UIF quale unità centrale di analisi finanziaria, ma si colloca a monte di esso, in una funzione di supporto e presidio di qualità: il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza riceve dall’Organismo le informazioni utili alla valutazione del profilo di rischio, mentre il flusso verso la UIF resta imperniato sulla segnalazione individuale del singolo notaio, ora assistita e qualificata dall’analisi accentrata. Ne risulta un modello a tre livelli — notaio, Organismo, autorità pubbliche — che intende coniugare l’autonomia professionale nella valutazione della singola fattispecie con la capacità sistemica di individuare pattern e anomalie ricorrenti su una base dati aggregata a livello nazionale.
L’operatività dell’infrastruttura resta tuttavia subordinata all’emanazione di un primo decreto attuativo, di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Giustizia. Solo successivamente il CNN potrà regolamentare l’Organismo d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ai fini della definizione degli standard di sicurezza, interoperabilità e accesso da parte delle Autorità competenti — tra cui, oltre alla UIF e alla Guardia di Finanza, il Ministero dell’Economia, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e la Direzione Investigativa Antimafia.
Il quadro europeo: dal pacchetto antiriciclaggio 2024 alla riforma nazionale
La riforma dell’art. 34-bis non può essere apprezzata isolatamente dal più ampio disegno del pacchetto antiriciclaggio adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 31 maggio 2024, composto dal Regolamento (UE) 2024/1620, istitutivo dell’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), dal Regolamento (UE) 2024/1624 (il c.d. AMLR, il nuovo single rulebook direttamente applicabile), e dalla Direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD6), che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 sul whistleblowing e abroga la precedente direttiva (UE) 2015/849. Il disegno complessivo muove nella direzione di un’armonizzazione sempre più stringente delle regole antiriciclaggio a livello di Unione, con un’attenzione crescente alla qualità e alla comparabilità dei dati raccolti dai diversi Stati membri e dai diversi soggetti obbligati.
In questa prospettiva, la creazione di un organismo di gestione accentrata dei dati a livello di singolo ordine professionale — per quanto originata da una scelta del legislatore nazionale in sede di recepimento di norme sull’accesso al Registro dei titolari effettivi, e non da un obbligo diretto della direttiva — si muove in sintonia con la logica di fondo del pacchetto europeo: dati di qualità, analizzati in modo sistematico, restituiscono a monte un presidio più efficace di quanto non possa garantire la sola sommatoria delle segnalazioni individuali. Non a caso il nuovo art. 21-bis del D.Lgs. 231/2007, introdotto dal medesimo decreto, include l’AMLA tra i soggetti legittimati ad accedere al Registro dei titolari effettivi ai fini delle analisi congiunte previste dall’art. 32 della direttiva e dall’art. 40 del Regolamento (UE) 2024/1620: un ulteriore segnale della centralità che l’analisi accentrata dei dati assume nel nuovo assetto europeo.
Il notariato quale gatekeeper: dati di sistema e valutazione GAFI
Il riconoscimento nel Mutual Evaluation Report 2026
Il comunicato con cui il CNN ha annunciato l’istituzione dell’Organismo richiama, a sostegno della riforma, il ruolo di primo piano svolto dal notariato nel contrasto al riciclaggio: oltre il 96% delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dal comparto delle libere professioni proviene, secondo i dati UIF relativi al 2025, proprio dai notai. Il dato trova un riscontro autorevole nel Mutual Evaluation Report che il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) ha pubblicato il 23 aprile 2026, all’esito della valutazione condotta con visita in loco tra giugno e luglio 2025: il rapporto qualifica i notai come gatekeeper essenziali della trasparenza nelle operazioni societarie e immobiliari e riconosce al CNN, quale organismo di autoregolamentazione, un impegno nella formazione e nella diffusione di orientamenti tecnico-giuridici superiore a quello di altri ordini professionali.
Le criticità rilevate dal medesimo rapporto
Una lettura in chiave critica del medesimo rapporto restituisce tuttavia un quadro più articolato di quanto la sola narrazione della qualità del sistema notarile lasci intendere. Il GAFI colloca l’Italia ancora in regular follow-up, con giudizi di conformità parziale su alcune delle proprie Raccomandazioni, e individua nell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva uno dei nodi applicativi più rilevanti dell’intero sistema nazionale — proprio l’ambito su cui interviene la parte prevalente del D.Lgs. 122/2026. Sul versante della vigilanza, il rapporto segnala inoltre come le attività ispettive abbiano fatto emergere, anche tra i professionisti riconosciuti come più virtuosi, violazioni non marginali degli obblighi di adeguata verifica della clientela, e ha criticato un sistema di supervisione ancora troppo orientato alla leva sanzionatoria rispetto a strumenti strutturati di accompagnamento e remediation.
È in questa dialettica — tra riconoscimento del ruolo di presidio già svolto e rilevazione di margini di miglioramento nell’effettività dei controlli — che si comprende la logica sistemica dell’Organismo di gestione accentrata: uno strumento che, restituendo ai notai flussi di riscontro sulle proprie segnalazioni e assistendoli nella valutazione delle fattispecie dubbie, intende trasformare un presidio già riconosciuto come solido sul piano della consapevolezza del rischio in un presidio più uniforme anche sul piano dell’effettività dei controlli individuali.

Profili problematici e orientamenti interpretativi
La riforma, per quanto significativa sul piano del riconoscimento normativo, presenta una serie di profili ancora aperti che meritano di essere segnalati.
La tecnica del rinvio a fonte secondaria e il rischio di vacatio
Un primo profilo attiene alla tecnica normativa del rinvio a fonte secondaria: l’operatività dell’Organismo dipende da un decreto attuativo la cui adozione non è, allo stato, soggetta a un termine perentorio. L’assenza di tale termine espone la novella a un rischio non meramente ipotetico — se si guarda alla vicenda parallela del Registro dei titolari effettivi, rimasto sospeso per anni proprio in attesa di un assetto regolatorio definitivo — di rimanere per un periodo indeterminato priva di effettiva attuazione.
Il coordinamento con la UIF e la riservatezza delle segnalazioni
Un secondo profilo riguarda il coordinamento tra i diversi livelli del sistema di prevenzione. La norma chiarisce che l’Organismo non sostituisce la UIF nella sua funzione di unità centrale di analisi finanziaria, ma ne qualifica a monte l’alimentazione informativa; resta da definire, in sede di decreto attuativo, come si concilierà in concreto il flusso di riscontro verso i notai con l’obbligo di riservatezza che presidia le segnalazioni di operazioni sospette e con il divieto di tipping-off previsto dalla disciplina generale.
Protezione dei dati personali e cybersicurezza dell’infrastruttura
Un terzo profilo attiene alla protezione dei dati personali e, correlativamente, alla cybersicurezza: la banca dati dell’Organismo raccoglierà, per ogni atto notarile rilevante, informazioni di adeguata verifica e dati connessi a valutazioni di rischio riciclaggio, per loro natura particolarmente sensibili, in un’unica infrastruttura che accentra l’intera attività notarile nazionale in materia. Il rinvio all’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale costituisce una garanzia procedurale significativa, ma la sua effettività dipenderà dal contenuto concreto del disciplinare che dovrà definire finalità, tempi di conservazione, misure di sicurezza e modalità di accesso da parte delle numerose Autorità individuate dalla norma: un’infrastruttura di questa portata rappresenta infatti, per ciò stesso, un bersaglio di valore crescente.
Novità normative recenti e prospettive applicative
Vale la pena segnalare che l’art. 34-bis non costituisce l’unico elemento di novità del D.Lgs. 122/2026: il medesimo provvedimento introduce, con i nuovi articoli da 21-bis a 21-septies, una disciplina organica dell’accesso al Registro dei titolari effettivi che individua in modo tassativo i soggetti legittimati alla consultazione — tra cui, per la prima volta in modo esplicito, la stessa AMLA — e regola l’accesso da parte dei soggetti obbligati ai soli fini dell’adeguata verifica della clientela. Si tratta di un intervento che, letto congiuntamente all’istituzione dell’Organismo di gestione accentrata, restituisce l’immagine di un legislatore delegato impegnato su un doppio binario: da un lato la messa a punto, dopo anni di contenzioso e sospensioni applicative, di un accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva compatibile con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta; dall’altro il rafforzamento degli strumenti a disposizione della categoria notarile per l’assolvimento dei propri doveri di prevenzione.
Sul tema della titolarità effettiva, chi segue la materia ricorderà anche la recente pronuncia della Corte di Giustizia sul mandato fiduciario di diritto italiano, che si inserisce nello stesso filone di contenzioso europeo sull’accesso al Registro. Nei prossimi mesi l’attenzione degli operatori dovrà rivolgersi principalmente all’adozione del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che condizionerà i tempi reali di entrata in funzione dell’Organismo, e al disciplinare che il CNN dovrà definire d’intesa con il Garante Privacy e con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.
Considerazioni conclusive
L’istituzione dell’Organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio segna un passaggio di rilievo nell’evoluzione del ruolo del notariato quale soggetto obbligato e, insieme, quale organismo di autoregolamentazione. Per la prima volta il legislatore riconosce espressamente, a livello di fonte primaria, la possibilità per un ordine professionale di dotarsi di un’infrastruttura dedicata all’analisi accentrata dei dati rilevanti ai fini antiriciclaggio, superando il modello — sin qui prevalente — fondato sulla sola sommatoria delle valutazioni individuali dei singoli professionisti. Il tema si lega, del resto, a una riflessione più ampia sui pattern di rischio che il notariato è chiamato a intercettare nella propria esperienza quotidiana, già oggetto di approfondimento su questo blog e ora arricchita da uno strumento di analisi sistematica.
La riforma va apprezzata nel contesto più ampio delineato dal pacchetto antiriciclaggio europeo del 2024 e dalle valutazioni internazionali più recenti sul sistema italiano, che pur riconoscendo al notariato una posizione di eccellenza relativa tra i soggetti obbligati non finanziari — analogamente a quanto già rilevato in tema di linee guida CNUE sui crypto-asset — ne segnalano margini di miglioramento sul piano dell’effettività dei controlli. In questa prospettiva l’Organismo si presta a essere letto non come mero adempimento formale, ma come strumento potenzialmente idoneo a colmare proprio quel divario tra consapevolezza del rischio e uniformità dei controlli che le valutazioni internazionali hanno messo in evidenza.
L’istituzione dell’Organismo e degli obblighi di alimentazione ad esso correlati produce, in questa prospettiva, un duplice effetto che merita di essere colto nella sua interezza. Da un lato, essa rafforza il ruolo del notariato nel sistema dei controlli antiriciclaggio, rendendolo un presidio ancor più solido contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e, con esso, un tassello essenziale del sistema di legalità economica. In particolare, l’obbligo di conferire alla banca dati accentrata le copie di tutti gli atti ricevuti o autenticati sottrae alla discrezionalità individuale del singolo notaio una scelta che, in precedenza, generava fenomeni di concorrenza sleale fra professionisti e, soprattutto, esponeva il notaio al rischio di un condizionamento da parte del cliente: la possibilità di modulare discrezionalmente il proprio rigore poteva infatti tradursi, nei casi più delicati, in una leva di pressione nelle mani della parte meno collaborativa.
Dall’altro lato, questo risultato non è a costo zero. L’adempimento si traduce in un aggravio sensibile per il singolo notaio, che si aggiunge a una serie già cospicua di oneri procedurali: più carico di lavoro, più costi di gestione dello studio, un progressivo allontanamento dal ruolo tradizionale del notaio quale giurista e non quale mero esecutore di adempimenti amministrativi.
La vera sfida di questa riforma è tecnica, non normativa: la norma è già scritta. La categoria guadagna, con l’Organismo, un ruolo più forte di presidio di legalità. Il singolo notaio non può pagarne il prezzo con un ennesimo adempimento oneroso che ne snatura la funzione di giurista. Occorre un applicativo capace di comporre in modo efficace questi due interessi, rendendo l’adempimento invisibile nel lavoro quotidiano dello studio. Il notariato ha la statura per farlo.
Restano tuttavia questioni aperte che meriterebbero, de iure condendo, un’attenzione specifica in sede di decreto attuativo: la fissazione di un termine certo per la sua adozione, onde evitare che la riforma resti lettera morta per un periodo indeterminato; la definizione puntuale del perimetro di riservatezza applicabile ai flussi di riscontro verso i singoli notai; un coordinamento esplicito, nel disciplinare CNN-Garante-ACN, tra le esigenze di analisi dei dati e i principi di minimizzazione e proporzionalità che presidiano la protezione dei dati personali. Solo la concreta attuazione di questi tasselli permetterà di valutare se l’Organismo saprà tradursi in un effettivo salto di qualità del sistema di prevenzione notarile, ovvero se resterà, come talvolta accaduto per analoghe riforme di rango primario, un’affermazione di principio in attesa di piena implementazione.
Riferimenti normativi e bibliografici
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, artt. 3, 31, 34-bis
- D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122 (G.U. Serie Generale n. 156 dell’8 luglio 2026)
- Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 (AMLD6)
- Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 (AMLR)
- Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, istitutivo dell’AMLA
- Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20
- GAFI (FATF), Mutual Evaluation Report – Italy, 23 aprile 2026
- Consiglio Nazionale del Notariato, comunicato stampa, Notiziario n. 128 del 9 luglio 2026
- Dati UIF 2025 sulle segnalazioni di operazioni sospette
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