La nozione di controllo nel trasferimento agevolato di partecipazioni societarie

La Nozione Di Controllo Nel Trasferimento Agevolato Di Partecipazioni Societarie - Art. 3 Comma 4-Ter D.lgs. 346/1990
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Sintesi

L’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 condiziona l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, per i trasferimenti di quote e azioni di società di capitali, all’acquisizione o all’integrazione del controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, da mantenere per un quinquennio. La nozione di controllo rilevante ai fini del beneficio — quella della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria — è stata progressivamente precisata dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate attraverso una pluralità di fattispecie operative: il frazionamento della partecipazione tra più discendenti, il trasferimento in comproprietà con rappresentante comune, la scissione tra nuda proprietà e usufrutto con attribuzione convenzionale del diritto di voto, le categorie speciali di azioni a voto plurimo o limitato. Il contributo ricostruisce sistematicamente le ipotesi che la prassi amministrativa riconosce idonee a soddisfare il requisito del controllo e quelle che, viceversa, ne sono escluse, evidenziando il criterio di fondo — costantemente ribadito dall’Agenzia — secondo cui il trasferimento deve essere effettivo e definitivo, non meramente nominale, e operare sulla base esclusiva delle disposizioni statutarie e contrattuali concretamente pattuite tra le parti.


Il perimetro applicativo dell’art. 3, comma 4-ter e il rinvio all’art. 2359 c.c.

L’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. 346/1990 individua tre distinte fattispecie di trasferimento agevolato, oggi esplicitate testualmente dalla riforma operata dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, che ne ha codificato l’articolazione già desumibile, in via interpretativa, dalla prassi amministrativa precedente. La prima fattispecie riguarda il trasferimento di aziende o di rami di azienda, per i quali il beneficio è condizionato alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. La seconda fattispecie concerne le quote sociali e le azioni di società di capitali rientranti nell’ambito dell’art. 73, comma 1, lettera a), del d.P.R. 917/1986 (TUIR): per tali partecipazioni, l’esenzione opera quando il trasferimento consente ai beneficiari di acquisire il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, ovvero di integrare un controllo già esistente, e tale condizione deve essere mantenuta per almeno cinque anni. La terza fattispecie, relativa alle quote di società di persone diverse da quelle indicate nell’art. 73, comma 1, lettera a), TUIR, richiede invece — non un controllo in senso tecnico, dato che tali società non conoscono il meccanismo della maggioranza assembleare — la detenzione della titolarità del diritto per il medesimo arco temporale.

Il rinvio operato dalla norma agevolativa è circoscritto, secondo quanto chiarito dalla circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, esclusivamente alla nozione di controllo “di diritto” disciplinata dall’art. 2359, comma 1, numero 1), c.c., e non si estende né al controllo “di fatto” di cui al numero 2) della medesima disposizione, fondato sulla disponibilità di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, né al collegamento societario disciplinato dal comma 3 dello stesso articolo, che presuppone una semplice influenza notevole. Questa delimitazione ha una conseguenza operativa di rilievo: l’agevolazione non può essere invocata quando il trasferimento attribuisca al beneficiario una posizione di influenza dominante priva del carattere della maggioranza formale dei voti, né quando determini un mero collegamento tra società, restando riservata alle sole ipotesi in cui il beneficiario acquisisca — o consolidi — la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Le tre fattispecie del beneficio e la diversa rilevanza del controllo

La distinzione tra le tre fattispecie non è meramente classificatoria, poiché la nozione di controllo, in senso proprio, rileva unicamente per la seconda di esse. Per le aziende il legislatore richiede la continuità gestionale dell’attività, indipendentemente dall’assetto proprietario che ne risulti; per le società di persone, come chiarito sin dalla circolare 29 maggio 2013, n. 18/E e oggi codificato espressamente dalla riforma del 2024, rileva il mantenimento della titolarità del diritto trasferito, non un requisito dimensionale di maggioranza. Soltanto per le quote e le azioni di società di capitali la norma richiede che il trasferimento si traduca nell’acquisizione o nel rafforzamento di una posizione di comando, verificabile secondo il parametro tecnico dell’art. 2359, comma 1, numero 1), c.c. È su questa seconda fattispecie, e sulle ipotesi limitrofe sviluppate dalla prassi più recente anche con riferimento alle società di persone, che si concentra la presente trattazione.


Il controllo di diritto come maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria

La nozione di controllo di diritto, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 1), c.c., si configura quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società. Si tratta di un parametro essenzialmente quantitativo, ancorato alla titolarità — o alla disponibilità — di un numero di voti superiore alla metà del totale, che non richiede una verifica in concreto dell’effettivo esercizio del potere di voto nelle assemblee tenutesi, trattandosi di un giudizio prognostico sulla composizione dell’assetto proprietario. La circolare 3/E/2008 ha chiarito, sin dalla sua emanazione, che questo è l’unico parametro rilevante ai fini del beneficio, escludendo qualsiasi apprezzamento discrezionale circa l’effettiva influenza esercitata dal beneficiario sulla gestione sociale, salvo quanto si dirà a proposito del principio di effettività elaborato dalla prassi più recente.

Il computo dei voti rilevanti ai fini della verifica del controllo non si arresta, peraltro, alla titolarità diretta delle partecipazioni. La risoluzione 26 luglio 2010, n. 75/E ha precisato che, ai sensi dell’art. 2359, comma 2, c.c., si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre restano esclusi i voti spettanti per conto di terzi. Tale precisazione assume rilievo applicativo non trascurabile nelle strutture di gruppo o nelle intestazioni fiduciarie, ove la verifica del controllo non può limitarsi all’esame della partecipazione diretta oggetto di trasferimento, ma deve tenere conto dell’intera catena di titolarità e delle posizioni indirettamente riconducibili al beneficiario.

Acquisizione e integrazione del controllo: il limite del beneficiario già in posizione di comando

La norma agevolativa, nella sua formulazione vigente, ammette tanto l’ipotesi in cui il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire ex novo il controllo, quanto quella in cui esso consenta di integrare un controllo già esistente. La risposta a interpello 18 marzo 2024, n. 72 ha tuttavia chiarito che tale seconda ipotesi presuppone una vera e propria integrazione, ossia un incremento della partecipazione che si renda necessario per il raggiungimento — o il consolidamento — della soglia di controllo. Quando il beneficiario sia già titolare, anteriormente al trasferimento, di una partecipazione individuale che da sola gli assicuri la maggioranza dei voti, l’ulteriore trasferimento a suo favore di quote aggiuntive non integra alcuna acquisizione o integrazione rilevante ai fini del beneficio, poiché il controllo risulta già consolidato in capo al beneficiario indipendentemente dal nuovo trasferimento: l’agevolazione, in tale ipotesi, non può essere invocata. Il principio, enunciato in relazione a una fattispecie di comproprietà che si combinava con una quota già personalmente detenuta, è stato successivamente ribadito anche dalla risposta a interpello 26 maggio 2026, n. 109, e segna un limite applicativo di carattere generale: il beneficio premia l’acquisizione o il rafforzamento genuino della posizione di controllo, non il mero trasferimento patrimoniale a favore di chi quella posizione già possieda autonomamente.


Il frazionamento della partecipazione e la comproprietà con rappresentante comune

Quando la partecipazione di controllo sia oggetto di trasferimento contestuale a favore di più beneficiari — tipicamente i discendenti del disponente — la prassi amministrativa distingue nitidamente due ipotesi operative, che producono esiti opposti ai fini del beneficio. La circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E ha chiarito, al quesito 12.1, che se la partecipazione di controllo viene frazionata tra i beneficiari, attribuendo a ciascuno una quota distinta e autonoma, l’agevolazione spetta soltanto a chi, individualmente, raggiunga o integri la soglia del controllo: il frazionamento che non consenta a nessuno dei beneficiari di disporre, singolarmente, della maggioranza dei voti esclude l’applicabilità del beneficio per la quota in tal modo frazionata, anche se la somma delle quote attribuite ai vari beneficiari superi, nel complesso, la soglia di maggioranza.

Diversa è l’ipotesi in cui la partecipazione venga trasferita non in proprietà esclusiva e frazionata, ma in comproprietà indivisa a favore di più beneficiari, ai sensi dell’art. 2347 c.c. In tal caso la medesima circolare 11/E/2007 ha affermato che il beneficio è sempre riconosciuto, a condizione che i diritti relativi alla quota indivisa siano esercitati unitariamente, attraverso un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dal codice civile, e che tale rappresentante comune disponga, per effetto della quota indivisa, della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria. Il meccanismo della comproprietà consente, in altri termini, di preservare l’unitarietà dell’esercizio del voto pur in presenza di una pluralità di titolari, superando la frammentazione che caratterizza il frazionamento in proprietà esclusiva. Il principio, enunciato nel 2007, è stato confermato a distanza di oltre un decennio dalla risposta a interpello 17 luglio 2019, n. 257 e, con riferimento alla peculiare ipotesi in cui la comproprietà si combini con la scissione tra nuda proprietà e usufrutto, dalla risposta a interpello 7 febbraio 2020, n. 38, di cui si tratterà nel paragrafo successivo. La risposta a interpello 18 marzo 2024, n. 72 ha ulteriormente precisato che il beneficio opera anche quando la comproprietà combini una quota personale del beneficiario con una quota indivisa già a lui pertinente per altro titolo, ad esempio una comunione ereditaria preesistente, purché il rappresentante comune della quota indivisa sia individuato in uno dei medesimi donatari e l’insieme delle posizioni assicuri il raggiungimento della soglia di controllo.

Il limite al cumulo: la quota indivisa non si fonde con le quote personali preesistenti

Il meccanismo della comproprietà con rappresentante comune, per quanto idoneo a preservare l’unitarietà dell’esercizio del voto, non consente di aggregare, ai fini del computo della soglia di controllo, titoli giuridici eterogenei riferibili a uno stesso beneficiario. La risposta a interpello 26 maggio 2026, n. 109 ha affrontato il caso di una quota pari al trentacinque per cento del capitale sociale, trasferita per causa di morte in comunione ereditaria indivisa al coniuge superstite e a due figlie, le quali erano già personalmente titolari, per altro titolo, di proprie autonome partecipazioni nella medesima società. L’istante sosteneva che il computo unitario, riferito al rappresentante comune della quota indivisa, dovesse tenere conto anche delle partecipazioni personali già detenute dai medesimi coeredi, ai fini del raggiungimento della soglia di controllo, invocando a tal fine la formulazione riformata della norma che ammette l’integrazione di un controllo già esistente. L’Agenzia delle Entrate ha respinto la tesi, chiarendo che il computo unitario tramite rappresentante comune riguarda esclusivamente la quota effettivamente oggetto di comproprietà, e non può estendersi a titoli giuridici distinti, ancorché riferibili ai medesimi soggetti: l’aggregazione tra quota indivisa e quote personali preesistenti non trova fondamento nella disciplina della comproprietà ex art. 2347 c.c., che presuppone l’esistenza di un’unica situazione di contitolarità sul medesimo bene, e non può essere utilizzata per cumulare posizioni giuridicamente autonome. Della fattispecie e delle sue implicazioni si è già trattato in un approfondimento dedicato alla comunione ereditaria indivisa e ai limiti del computo unitario del controllo, al quale si rinvia.


L’usufrutto, la nuda proprietà e la deroga convenzionale al regime del voto

Quando la partecipazione oggetto di trasferimento sia gravata da usufrutto — ipotesi tipica della donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto a favore del disponente — la verifica del requisito del controllo deve tenere conto del regime legale di attribuzione del diritto di voto previsto dall’art. 2352, comma 1, c.c. La disposizione codicistica riserva, in via suppletiva, il diritto di voto all’usufruttuario, salvo diversa convenzione tra le parti. È proprio questa possibilità di deroga convenzionale al regime suppletivo che la prassi amministrativa ha valorizzato per ammettere l’applicabilità del beneficio anche alle ipotesi di scissione tra nuda proprietà e usufrutto.

La risposta a interpello 7 febbraio 2020, n. 38 costituisce, in questo ambito, il precedente fondativo. Il caso esaminato riguardava la donazione della nuda proprietà di un pacchetto di maggioranza a favore di più beneficiari, con attribuzione convenzionale — in deroga al regime suppletivo dell’art. 2352, comma 1, c.c. — del diritto di voto ai nudi proprietari, esercitato in regime di comunione tramite un rappresentante comune ai sensi dell’art. 2347 c.c. L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che tale struttura, nel suo complesso, soddisfa il requisito del controllo: la combinazione tra attribuzione convenzionale del voto ai nudi proprietari e unitarietà di esercizio tramite rappresentante comune consente di realizzare, in capo ai beneficiari della nuda proprietà, la medesima posizione di comando che il legislatore richiede per l’accesso al beneficio, nonostante la scissione del diritto reale tra nuda proprietà e usufrutto. La risposta ha altresì precisato che il beneficio decade ove la comunione tra i nudi proprietari venga meno prima del decorso del quinquennio, in coerenza con la funzione della comproprietà quale strumento di preservazione dell’unitarietà del voto.

I diritti particolari riservati al disponente non ostano al beneficio

La più recente risposta a interpello 27 ottobre 2025, n. 271 ha esteso e precisato questo orientamento, affrontando il caso di una società a responsabilità limitata nella quale la donante, riservandosi l’usufrutto sulla quota trasferita, aveva altresì mantenuto, in qualità di socio, alcuni diritti particolari ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., tra cui il potere di convocare l’assemblea, un diritto di veto su talune decisioni e un diritto specifico sugli utili. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riserva di tali diritti particolari, pur incidendo su specifici profili della governance sociale, non è di per sé ostativa al riconoscimento del beneficio, quando la cessione della nuda proprietà comporti comunque il trasferimento ai figli beneficiari della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Il principio è stato confermato anche nella vigenza della formulazione dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD riformata dal d.lgs. 139/2024, e la risposta ha altresì messo in evidenza l’aggiornamento della formula dichiarativa richiesta ai beneficiari, che deve attestare l’impegno alla continuazione dell’attività, alla detenzione del controllo, ovvero al mantenimento della titolarità del diritto trasferito, secondo la fattispecie di volta in volta rilevante. La distinzione tra diritti particolari di natura patrimoniale o procedimentale, da un lato, e il nucleo del potere deliberativo nell’assemblea ordinaria, dall’altro, emerge dunque come criterio discretivo per valutare la compatibilità di clausole statutarie articolate con il mantenimento, in capo al beneficiario, di un controllo effettivo.


Controllo formale e controllo effettivo: il principio di sostanza economica

La prassi amministrativa più recente ha progressivamente valorizzato un criterio di verifica che trascende l’apparenza formale dell’attribuzione partecipativa, per accertare se il trasferimento determini, nella sostanza, un effettivo e definitivo spostamento del potere di comando dal disponente al beneficiario. Questo orientamento trova la sua espressione più compiuta nella risposta a interpello 1° febbraio 2023, n. 185, relativa al trasferimento, a favore di due figli in regime di comproprietà, della maggioranza azionaria di una società in accomandita per azioni di diritto lussemburghese. Sebbene il trasferimento attribuisse nominalmente ai beneficiari la maggioranza del capitale sociale, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’applicabilità del beneficio, rilevando che lo statuto sociale riservava il controllo effettivo ai genitori attraverso una catena di società interposte: una clausola di gradimento subordinava ogni trasferimento delle azioni al consenso del socio accomandatario, e la nomina degli amministratori era riservata in via esclusiva al medesimo socio accomandatario, di fatto controllato dai disponenti. L’Agenzia ha enunciato, in questa occasione, il principio secondo cui il controllo deve essere trasferito «effettivamente e definitivamente», non potendo il beneficio essere riconosciuto in presenza di clausole statutarie che, pur lasciando inalterata la titolarità nominale della maggioranza del capitale, sottraggano al beneficiario l’effettivo potere di indirizzo della società. La medesima risposta ha confermato, peraltro, che l’agevolazione si applica, alle stesse condizioni, anche ai trasferimenti di partecipazioni in società non residenti, purché ricorrano i medesimi presupposti sostanziali richiesti per le società di diritto italiano, e ha ribadito — richiamando i principi già espressi dalla circolare 3/E/2008 e dalla circolare 18/E/2013 — che il trasferimento di strumenti finanziari partecipativi privi di un effettivo potere di controllo non è sufficiente a soddisfare il requisito.

Il principio di effettività nelle società di persone: i limiti del controllo apparente

Il medesimo criterio di effettività informa anche la più recente risposta a interpello 4 giugno 2026, n. 116, relativa a una complessa operazione di riorganizzazione che ha condotto alla donazione, mediante due distinti patti di famiglia, della nuda proprietà di quote di società in nome collettivo, con riserva di usufrutto vitalizio a favore dei disponenti. L’Agenzia delle Entrate ha negato l’esenzione, rilevando che le clausole dei patti di famiglia, nel loro complesso, concentravano la rappresentanza e l’amministrazione effettiva della società in capo al disponente-usufruttuario, attraverso vincoli reali sulle quote trasferite e un’allocazione sostanziale dei poteri patrimoniali e amministrativi che non consentiva ai nudi proprietari un autentico subentro nella conduzione dell’impresa. Il principio enunciato dall’Agenzia è di carattere generale e si estende, per coerenza sistematica, anche alla fattispecie del controllo nelle società di capitali: l’esenzione per la nuda proprietà di una partecipazione sociale presuppone che il nudo proprietario acquisisca la titolarità piena dei poteri gestori propri della qualità di socio, e non può essere riconosciuta quando tale titolarità rimanga, nella sostanza, concentrata in capo al disponente. Della fattispecie, particolarmente articolata anche sotto il profilo della riorganizzazione societaria che l’ha preceduta, si è già trattato in un approfondimento dedicato alla donazione della nuda proprietà di quote di società di persone e ai limiti del controllo apparente, al quale si rinvia.


Le categorie speciali di azioni e quote: il voto plurimo

La risposta a interpello 4 giugno 2026, n. 116 offre, in via incidentale, un’indicazione di rilievo anche con riferimento alle categorie speciali di azioni. La fattispecie esaminata coinvolgeva, infatti, azioni a voto plurimo — attributive di un numero di voti superiore a quello ordinario per ciascuna azione — confluite, all’esito di un’operazione di conferimento in regime di realizzo controllato, in società di nuova costituzione. L’Agenzia delle Entrate, pur negando il beneficio per le ragioni di effettività sostanziale sopra illustrate, non ha messo in discussione che le azioni a voto plurimo concorrano, secondo il loro effettivo peso in termini di voti esercitabili, al computo della maggioranza richiesta dall’art. 2359, comma 1, numero 1), c.c.: ciò che rileva, ai fini della soglia di controllo, è il numero dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, e non il numero delle azioni in quanto tali.

Tale impostazione è coerente con il criterio sostanziale, anziché meramente nominale, che la stessa prassi amministrativa ha elaborato con riferimento alla verifica del controllo nelle ipotesi di maggioranza, comproprietà e usufrutto sin qui esaminate: ciò che conta è il numero dei voti utili al raggiungimento della soglia di maggioranza, indipendentemente dalla veste giuridica — azione ordinaria, azione a voto plurimo, quota a voto limitato — in cui tali voti siano incorporati. Per le medesime ragioni, deve ritenersi che, nelle società a responsabilità limitata in cui lo statuto preveda categorie di quote a voto limitato a determinate materie ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., il trasferimento debba essere valutato con riferimento ai soli voti effettivamente utili al conseguimento della maggioranza nell’assemblea ordinaria, in coerenza con il principio di sostanza già affermato dalla risposta 271/2025 e dalla risposta 116/2026 in relazione ai diritti particolari e ai poteri gestori.


Le novità introdotte dal d.lgs. 139/2024 e la continuità degli orientamenti

La riforma operata dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha codificato espressamente, nel testo dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD, l’articolazione in tre distinte fattispecie — aziende, quote e azioni di società di capitali, altre quote sociali — che la prassi amministrativa aveva già elaborato in via interpretativa sin dalla circolare 3/E/2008, e ha introdotto, per le quote di società di persone, un autonomo requisito di detenzione della titolarità del diritto per il quinquennio, prima ricavabile solo in via interpretativa dalla circolare 18/E/2013. Per la fattispecie delle società di capitali, la norma riformata richiede ora espressamente che il trasferimento consenta di acquisire il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 1), c.c., o di integrare un controllo già esistente: la locuzione «integrare un controllo già esistente», che ha costituito oggetto di specifico esame nella risposta a interpello 109/2026, ha sostanzialmente recepito a livello normativo un principio che la prassi amministrativa aveva già da tempo riconosciuto in via interpretativa.

Gli orientamenti più recenti dell’Agenzia delle Entrate confermano una piena continuità interpretativa rispetto al quadro elaborato prima della riforma: la risposta 271/2025, la risposta 109/2026 e la risposta 116/2026 applicano e sviluppano, anche nella vigenza del testo riformato, i medesimi criteri sostanziali — maggioranza dei voti, comproprietà con rappresentante comune, deroga convenzionale al regime del voto nell’usufrutto, effettività del trasferimento del potere di comando — già elaborati dalla prassi precedente. Resta inoltre confermata, secondo quanto già chiarito dalla risposta 185/2023, l’applicabilità del beneficio, alle medesime condizioni sostanziali, ai trasferimenti di partecipazioni in società non residenti.


I profili dichiarativi e il quinquennio di detenzione

L’accesso al beneficio richiede che i beneficiari rendano, contestualmente alla stipula dell’atto di trasferimento, un’apposita dichiarazione con cui si impegnano a proseguire l’attività d’impresa, a detenere il controllo, ovvero a mantenere la titolarità del diritto trasferito, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, secondo la fattispecie agevolativa di volta in volta rilevante. La risposta a interpello 271/2025 ha confermato l’attualità di tale adempimento anche a seguito della riforma del 2024, precisandone la formulazione in coerenza con la tripartizione delle fattispecie introdotta dal testo riformato.

Il mancato rispetto della condizione del quinquennio — la cessazione anticipata della comunione che assicura l’unitarietà del voto, la cessione della partecipazione di controllo, l’interruzione della prosecuzione dell’attività imprenditoriale o, per le società di persone, la perdita della titolarità del diritto — determina la decadenza dal beneficio, secondo quanto espressamente ricordato dalla risposta a interpello 38/2020 con riferimento alla specifica ipotesi della comunione tra nudi proprietari. La decadenza comporta il recupero dell’imposta in misura ordinaria, oltre alle conseguenze sanzionatorie e agli interessi previsti dalla disciplina generale in materia di decadenza dai benefici fiscali. La verifica preventiva, in sede di pianificazione dell’atto, della concreta idoneità della struttura prescelta — frazionamento o comproprietà, attribuzione convenzionale o suppletiva del voto, clausole statutarie di governance — a soddisfare il requisito del controllo per l’intero quinquennio assume, per tali ragioni, un rilievo determinante nella prassi notarile del passaggio generazionale d’impresa.


Quadro di sintesi delle ipotesi esaminate

La pluralità delle fattispecie esaminate dalla prassi amministrativa può essere ricondotta, per chiarezza espositiva, a un quadro sintetico che distingue le ipotesi nelle quali il requisito del controllo risulta soddisfatto da quelle nelle quali esso, viceversa, deve ritenersi insussistente.

Ipotesi operativaEsitoFonte di prassi
Maggioranza diretta dei voti in assemblea ordinariaControllo soddisfattoCircolare 3/E/2008
Frazionamento tra più beneficiari, nessuno sopra sogliaNon soddisfatto per chi resta sotto sogliaCircolare 11/E/2007
Comproprietà indivisa con rappresentante comune in maggioranzaControllo soddisfattoCircolare 11/E/2007; interpello 257/2019; interpello 72/2024
Comproprietà che si somma a partecipazione personale già di controlloNon soddisfatto (nessuna reale integrazione)Interpello 72/2024
Cumulo di quota indivisa con quote personali preesistentiNon soddisfatto (il computo unitario riguarda solo l’indivisa)Interpello 109/2026
Nuda proprietà con voto attribuito convenzionalmente ai nudi proprietari in comunioneControllo soddisfattoInterpello 38/2020
Diritti particolari riservati al disponente-usufruttuario senza incidere sul voto ordinarioControllo soddisfattoInterpello 271/2025
Maggioranza nominale con clausole che riservano il controllo effettivo al disponenteNon soddisfattoInterpello 185/2023
Partecipazioni in società non residenti, stesse condizioni sostanzialiControllo soddisfatto se ricorrono i presuppostiInterpello 185/2023
Azioni a voto plurimo nella partecipazione trasferitaConcorrono al computo ex art. 2359 c.c.Interpello 116/2026
Nuda proprietà di quote di società di persone con patto di famiglia che riserva i poteri gestori al disponenteTitolarità del diritto non soddisfattaInterpello 116/2026
Voti indiretti: controllate, fiduciarie, persona interpostaRilevanti ex art. 2359, comma 2, c.c.Risoluzione 75/E/2010
Quadro di sintesi delle ipotesi che soddisfano o escludono il requisito del controllo ai fini dell’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990. Elaborazione propria su prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Quadro Di Sintesi: Ipotesi Di Controllo Soddisfatto E Non Soddisfatto Ai Fini Dell'Art. 3, Comma 4-Ter, D.lgs. 346/1990
Sintesi grafica delle ipotesi di controllo rilevanti ai fini dell’art. 3, comma 4-ter, d. Lgs. 346/1990. Fonte: prassi dell’agenzia delle entrate.

Considerazioni conclusive

L’analisi della prassi dell’Agenzia delle Entrate restituisce un quadro interpretativo coerente, nel quale la nozione di controllo rilevante ai fini dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD si è progressivamente arricchita di soluzioni operative idonee ad accompagnare la varietà delle strutture attraverso cui si realizza, nella prassi notarile, il passaggio generazionale dell’impresa. Il dato che emerge con maggiore evidenza dall’esame sistematico delle fattispecie esaminate è la costante tensione tra una verifica formale — ancorata alla mera attribuzione quantitativa della maggioranza dei voti — e una verifica sostanziale, che l’Agenzia ha mostrato di privilegiare nelle pronunce più recenti, diretta ad accertare se il beneficiario acquisisca un potere di comando effettivo e definitivo sulla società. Tale tensione si riflette, sul piano operativo, nell’esigenza che la strutturazione dell’atto — la scelta tra frazionamento e comproprietà, l’eventuale deroga convenzionale al regime legale del voto nell’usufrutto, la conformazione delle clausole statutarie relative alla governance — sia calibrata non soltanto sul dato quantitativo della soglia di maggioranza, ma sulla concreta idoneità della struttura a garantire, per l’intero quinquennio rilevante, un trasferimento genuino del potere decisionale. La codificazione delle tre fattispecie agevolative operata dal d.lgs. 139/2024, lungi dal superare gli orientamenti elaborati dalla prassi precedente, ne ha confermato l’impianto sostanziale, offrendo al contempo un fondamento testuale più solido alle soluzioni interpretative già consolidate.


Riferimenti normativi e di prassi

Normativa

Art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUSD), come modificato dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 · Art. 2359 c.c. (società controllate e collegate) · Art. 2347 c.c. (comproprietà delle azioni) · Art. 2352, comma 1, c.c. (pegno, usufrutto e sequestro delle azioni) · Art. 2468, comma 3, c.c. (diritti particolari dei soci nella s.r.l.) · Art. 73, comma 1, lettera a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

Prassi dell’Agenzia delle Entrate

Circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, quesito 12.1 · Circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, par. 8.3.1 e 8.3.2 · Risoluzione 26 luglio 2010, n. 75/E · Circolare 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 5.3 · Risposta a interpello 17 luglio 2019, n. 257 · Risposta a interpello 7 febbraio 2020, n. 38 · Risposta a interpello 1° febbraio 2023, n. 185 · Risposta a interpello 18 marzo 2024, n. 72 · Risposta a interpello 27 ottobre 2025, n. 271 · Risposta a interpello 26 maggio 2026, n. 109 · Risposta a interpello 4 giugno 2026, n. 116

 


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