Abstract. Il presente contributo analizza l’istituto del mandatum post mortem exequendum nell’ordinamento giuridico italiano, esaminandone la struttura bilaterale, i presupposti di validità e il delicato rapporto con il divieto dei patti successori sancito dall’art. 458 c.c. La riflessione muove dalla distinzione concettuale elaborata da dottrina e giurisprudenza tra negozi post mortem — nei quali la morte opera come termine o condizione senza penetrare nella giustificazione causale — e negozi mortis causa — nei quali la morte costituisce la causa stessa dell’attribuzione patrimoniale. All’esito dell’analisi si propone una sistematizzazione delle applicazioni pratiche ammissibili, con particolare riguardo alle disposizioni di carattere non patrimoniale, agli atti esecutivi di attribuzioni già perfezionate in vita e alle nuove frontiere del patrimonio digitale, valorizzando l’apporto della prassi notarile quale strumento di garanzia della legalità dell’operazione.
Indice dei contenuti
- 1. Premessa e inquadramento sistematico
- 2. La tassonomia della fattispecie: tre figure a confronto
- 3. Il rapporto con il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.)
- 4. L’evoluzione giurisprudenziale: dalla sentenza n. 2804/1962 all’ordinanza n. 11763/2018
- 5. Profili applicativi e prassi notarile
- 6. Il mandato post mortem exequendum e gli strumenti alternativi al testamento
- 7. Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
1. Premessa e inquadramento sistematico
Il contratto di mandato, nella sua disciplina codicistica, soggiace al principio della estinzione per morte del mandante o del mandatario ai sensi dell’art. 1722, n. 4, c.c. Tale regola — che trova radicamento nella natura tendenzialmente fiduciaria del rapporto — non ha tuttavia carattere assoluto. Il legislatore del 1942, nel prevedere il regime estintivo del mandato, ha inteso proteggere la volontà delle parti da una prosecuzione del rapporto che potrebbe rivelarsi incoerente con le sopravvenute modificazioni soggettive; ma ha al contempo lasciato aperta la possibilità di deroghe convenzionali, riconoscendo così lo spazio per la categoria del mandatum post mortem.
Il tema interseca l’ambito del diritto successorio in modo peculiare: non perché il mandato post mortem exequendum costituisca strumento di trasmissione mortis causa, ma precisamente perché non lo è — o almeno non lo è nella misura in cui la sua operatività rimanga entro i confini segnati dall’art. 458 c.c. e dall’autonomia riservata al testamento quale unico atto di disposizione mortis causa riconosciuto dall’ordinamento. La corretta perimetrazione dell’istituto rispetto al divieto di patti successori costituisce, dunque, il nodo concettuale attorno al quale ruota tutta la riflessione dottrinale e giurisprudenziale.
1.1. Il principio mandatum morte finitur e la sua derogabilità
Il brocardo mandatum morte finitur, di derivazione romanistica, esprime la regola secondo cui il mandato si estingue con la morte di una delle parti. Nel diritto romano classico l’istituto era strutturalmente incompatibile con l’ipotesi di una esecuzione successiva alla morte del mandante: il consenso, una volta venuto meno il soggetto che lo aveva espresso, non poteva continuare a produrre effetti giuridici nel rapporto bilaterale. Il diritto giustinianeo ammise tuttavia talune eccezioni legate alla natura dell’affare, tracciando in nuce la distinzione che sarà poi sviluppata dalla dottrina moderna.
Nel sistema codicistico vigente, l’art. 1722, n. 4, c.c. codifica il principio ma ne consente la deroga convenzionale, come unanimemente affermato da dottrina e giurisprudenza. La norma è interpretata come disposizione dispositiva, destinata a operare in assenza di una diversa volontà delle parti: il mandante e il mandatario possono convenzionalmente stabilire che il rapporto non si estingua con la morte del mandante e che l’incarico debba essere eseguito dopo di essa. Tale deroga è ammessa non solo in termini espliciti ma anche implicitamente, quando la natura dell’affare presupponga che l’esecuzione avvenga post mortem — come nel caso della cura delle disposizioni funebri o della consegna di un bene già donato.
1.2. La collocazione sistematica tra atti inter vivos e atti mortis causa
La dottrina civilistica ha a lungo discusso i criteri discretivi tra atti inter vivos con effetti post mortem e atti mortis causa in senso proprio. La distinzione non è puramente funzionale — nel senso che entrambe le categorie producono effetti collegati alla morte di un soggetto — bensì causale: negli atti mortis causa la morte penetra nella giustificazione causale dell’attribuzione e ne costituisce la ragione tecnico-giuridica; negli atti post mortem la morte opera soltanto come termine iniziale o come condizione sospensiva, senza che l’ordinamento ne faccia la causa dell’attribuzione stessa.
Tale distinzione — di ascendenza giampicoliana (G. Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954; Id., Atto mortis causa, in Enc. dir., III, Milano, 1960) — è stata recepita dal Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 219-2019/C dedicato al trust in funzione successoria, che fa esplicito riferimento alla distinzione tra atto mortis causa — in cui la morte viene in considerazione quale fattore costitutivo dell’attribuzione — e atto post mortem — in cui la morte non penetra nella giustificazione causale dell’attribuzione, ma costituisce soltanto termine o condizione. È in questa seconda categoria che si colloca il mandatum post mortem exequendum.
2. La tassonomia della fattispecie: tre figure a confronto
La dottrina ha elaborato una tassonomia tripartita del fenomeno del mandato con effetti collegati alla morte del mandante, distinguendo figure strutturalmente eterogenee che condividono soltanto il dato cronologico dell’esecuzione differita. La corretta qualificazione della fattispecie concreta all’interno di tale schema è condizione preliminare per la valutazione di validità ai sensi dell’art. 458 c.c.
2.1. Il mandatum post mortem exequendum in senso stretto
Il mandatum post mortem exequendum — dove il termine exequendum evidenzia la bilateralità del negozio e la proiezione esecutiva dell’incarico — è un contratto di mandato concluso e perfezionato durante la vita di entrambe le parti, la cui esecuzione è convenzionalmente differita al momento successivo alla morte del mandante. Si tratta di un negozio inter vivos a tutti gli effetti: il consenso si perfeziona con l’accettazione del mandatario in vita del mandante (art. 1326 c.c.) e il rapporto obbligatorio sorge immediatamente, ancorché la prestazione debba essere adempiuta soltanto dopo la morte del mandante. La morte del mandante non è, in questa fattispecie, la causa dell’obbligazione del mandatario, ma il termine a partire dal quale tale obbligazione diviene esigibile.
L’oggetto del mandato deve consistere in attività materiali o in atti meramente esecutivi di un’attribuzione patrimoniale già perfezionata dal mandante in vita. La circostanza che l’incarico non abbia ad oggetto il trasferimento di beni del mandante a terzi — ma soltanto l’esecuzione materiale di una disposizione già compiuta — è il presupposto logico che esclude il conflitto con il divieto dei patti successori: non vi è disposizione mortis causa di beni ereditari, bensì mera esecuzione di una volontà già tradotta in atto giuridicamente rilevante durante la vita del disponente.
2.2. Il mandato mortis causa e la sua radicale diversità strutturale
Radicalmente diverso è il mandato mortis causa in senso stretto, nel quale la causa stessa dell’attribuzione si radica nel momento-morte del mandante. In questa figura — qualificata da dottrina e giurisprudenza come patto successorio nullo ai sensi dell’art. 458 c.c. — il contratto di mandato viene stipulato al fine di disporre di beni compresi nell’asse ereditario a vantaggio di terzi, realizzando di fatto una successione contrattuale mascherata da mandato. La morte non è un mero termine o condizione, bensì la ragione causale per la quale la disposizione produce effetti: il mandatario dispone di beni del mandante defunto a favore di beneficiari da questi indicati, bypassando la forma testamentaria imposta dall’art. 587 c.c.
La nullità di tale figura è radicale e insanabile: ai sensi dell’art. 458 c.c., qualunque atto con il quale si disponga della propria successione al di fuori dei modi previsti dalla legge è affetto da nullità assoluta. La violazione dell’art. 458 c.c. determina la nullità dell’atto ex art. 1418, comma 1, c.c. per contrasto con norma imperativa, con conseguente imprescrittibilità dell’azione e legittimazione di chiunque vi abbia interesse.
2.3. Il mandato post mortem conferito per testamento
Una terza figura, eterogenea rispetto alle precedenti, è quella del mandato conferito per testamento: il de cuius inserisce nella scheda testamentaria l’incarico rivolto a un soggetto determinato di compiere determinate attività dopo la morte. Questa figura non costituisce un vero contratto di mandato — che per sua natura richiede il consenso bilaterale delle parti e non può perfezionarsi per atto unilaterale del mandante — ma può integrare la nomina di un esecutore testamentario ai sensi degli artt. 700 ss. c.c., ovvero costituire un legato di facere a carico dell’erede istituito.
La distinzione rispetto al mandatum post mortem exequendum è strutturale: l’incarico testamentario è un negozio unilaterale, revocabile sino alla morte del testatore, soggetto alle forme proprie del testamento e privo dell’efficacia vincolante tipica del contratto. Il mandato post mortem exequendum, al contrario, è un contratto irrevocabile unilateralmente (salvo le ipotesi di revoca per giusta causa o accordo delle parti), che vincola il mandatario sin dal momento dell’accettazione.

3. Il rapporto con il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.)
L’art. 458 c.c. sancisce la nullità di qualsiasi patto col quale taluno disponga della propria successione, nonché di ogni patto col quale taluno disponga dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzi ai medesimi. Il divieto tutela un triplice ordine di interessi: la libertà testamentaria del disponente (che deve poter modificare in qualsiasi momento le proprie disposizioni fino alla morte), la certezza delle successioni legali e testamentarie, e la protezione degli eredi legittimari da disposizioni irrevocabili anticipate. La centralità di tale divieto nel sistema del diritto successorio italiano rende particolarmente delicata l’analisi del mandatum post mortem exequendum.
3.1. La dicotomia tra causa mortis e condicio mortis
Il criterio discretivo tra mandato valido e patto successorio nullo risiede nel ruolo che la morte del mandante svolge nella struttura causale del negozio. Se la morte non è la causa dell’attribuzione patrimoniale ma costituisce soltanto il termine o la condizione a partire dalla quale sorge l’obbligo del mandatario di eseguire quanto già deciso e disposto dal mandante in vita, non si è in presenza di un atto di disposizione mortis causa: manca il presupposto applicativo dell’art. 458 c.c. Al contrario, se la morte è la condicio sine qua non dell’attribuzione — se, cioè, senza la morte del mandante non vi sarebbe alcuna disposizione da eseguire e alcun bene da trasferire — il negozio assume la struttura causale del patto successorio e deve essere dichiarato nullo.
Questa impostazione — che individua nella causa l’elemento discriminante piuttosto che nella forma o nella cronologia degli effetti — consente di spiegare ragionevolmente perché un mandato avente ad oggetto la consegna al donatario di un bene già donato in vita sia valido, mentre un mandato avente ad oggetto la distribuzione dei beni ereditari tra i figli del mandante sia nullo: nel primo caso, la morte non aggiunge nulla alla causa dell’attribuzione (la donazione già perfezionata); nel secondo, la morte è l’unico fatto che determina il sorgere dell’obbligo traslativo.
3.2. I limiti di validità elaborati dalla giurisprudenza
La giurisprudenza ha progressivamente elaborato un sistema di limiti alla validità del mandatum post mortem exequendum, articolato su due livelli. Il primo è il limite oggettivo: l’incarico deve avere ad oggetto attività materiali o atti meramente esecutivi di un’attribuzione patrimoniale già perfezionata in vita dal mandante. Non è ammissibile un mandato che attribuisca al mandatario il potere di compiere atti dispositivi di beni compresi nell’asse ereditario, anche qualora tale disposizione avvenga nominalmente in esecuzione di una volontà del mandante espressa in vita. Il secondo livello è il limite strutturale: la validità del mandato è subordinata alla circostanza che la natura dell’affare non sia in contrasto con le norme fondamentali che disciplinano la successione mortis causa e in ispecie la successione testamentaria, atteso che la volontà del defunto, relativamente ai beni dell’eredità, non può operare post mortem che come volontà testamentaria nelle forme, nei modi e nei limiti determinati dalla legge (Cass. civ., Sez. III, ord. 15 maggio 2018, n. 11763).
| Oggetto del mandato | Qualificazione | Validità |
|---|---|---|
| Disposizioni funebri e ius eligendi sepulchrum | Attività non patrimoniale | Valido |
| Consegna al donatario di bene già donato in vita | Atto esecutivo di attribuzione già perfezionata | Valido |
| Pubblicazione di opere letterarie o scientifiche | Attività non patrimoniale / di carattere personale | Valido |
| Gestione e cancellazione del patrimonio digitale | Atti materiali / non patrimoniali | Valido (CNN, Decalogo eredità digitale) |
| Distribuzione di beni ereditari a terzi | Atto dispositivo mortis causa | Nullo ex art. 458 c.c. |
| Alienazione di beni dell’asse ereditario | Patto successorio dispositivo | Nullo ex art. 458 c.c. |
4. L’evoluzione giurisprudenziale: dalla sentenza n. 2804/1962 all’ordinanza n. 11763/2018
La storia giurisprudenziale del mandatum post mortem exequendum nel diritto italiano si articola in un arco di oltre mezzo secolo, segnato da un orientamento di fondo favorevole alla validità dell’istituto che si è via via consolidato con progressiva precisione dei criteri applicativi.
4.1. Il consolidamento dell’orientamento favorevole
Il riconoscimento della validità del mandatum post mortem exequendum risale alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2804 del 4 ottobre 1962, nella quale la Suprema Corte ha per la prima volta affermato con chiarezza la compatibilità dell’istituto con il sistema successorio italiano, precisando che il mandato di carattere patrimoniale conferito ed accettato durante la vita del mandante, quando l’incarico consiste in atti di esecuzione materiale di un’attribuzione patrimoniale già perfezionata in vita, non integra la fattispecie di patto successorio vietato. Questa pronuncia ha costituito il riferimento giurisprudenziale di base per tutti i successivi sviluppi.
Con la sentenza n. 3315 del 24 aprile 1965 la Corte ha ulteriormente precisato il confine tra le fattispecie lecite e quelle vietate, stabilendo che deve essere negata validità al mandato contrattuale che, in qualsiasi forma e modo, importi attraverso l’esecuzione da parte del mandatario dopo la morte del mandante una trasmissione mortis causa di beni patrimoniali inerenti all’eredità a favore di terze persone: tali atti di disposizione mortis causa di beni ereditari devono necessariamente rivestire la forma propria delle disposizioni testamentarie. Il principio enuncia il criterio: la natura dell’atto — esecutivo o dispositivo — determina la validità o la nullità del mandato.
4.2. La riserva di conformità con le norme successorie
Il punto di approdo più recente e sistematicamente più elaborato è rappresentato dall’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, 15 maggio 2018, n. 11763 (rel. Dell’Utri, Rv. 648614-02), con la quale la Suprema Corte ha ribadito e precisato l’orientamento storico, affermando che «è valido ed efficace nel nostro ordinamento un mandato post mortem exequendum conferito ed accettato durante la vita del mandante ed avente per oggetto un incarico (anche se di contenuto patrimoniale) da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante e per conto di questo; tuttavia, la validità di un mandato da eseguirsi post mortem è subordinata alla circostanza che la natura dell’affare non sia in contrasto con le norme fondamentali che disciplinano la successione mortis causa e in ispecie la successione testamentaria, atteso che la volontà del defunto, relativamente ai beni dell’eredità, non può operare, post mortem, che come volontà testamentaria, nelle forme, nei modi e nei limiti determinati dalla legge».
Questa pronuncia — in piena continuità con Cass. n. 2804/1962 — apporta un contributo sistematico di rilievo: la riserva di conformità con le norme fondamentali della successione testamentaria non è una mera clausola di stile, ma uno strumento ermeneutico che impone al giurista pratico di verificare, caso per caso, se l’esecuzione del mandato dopo la morte del mandante non comporti di fatto la realizzazione di una disposizione successoria mortis causa sottratta alla forma testamentaria. Ciò esclude interpretazioni estensive che utilizzino il mandatum post mortem exequendum come tecnica elusiva del divieto dei patti successori.
5. Profili applicativi e prassi notarile
L’individuazione delle applicazioni concretamente ammissibili del mandatum post mortem exequendum costituisce il banco di prova pratico dell’elaborazione teorica. La prassi notarile ha sviluppato un significativo patrimonio di esperienze che possono essere organizzate in tre aree principali: le disposizioni di carattere non patrimoniale, gli atti esecutivi di attribuzioni già perfezionate in vita e le nuove frontiere del patrimonio digitale.
5.1. Le disposizioni di carattere non patrimoniale
Le disposizioni di carattere non patrimoniale costituiscono il campo di applicazione tradizionalmente meno controverso dell’istituto. Rientrano in tale categoria le disposizioni funebri — il cosiddetto ius eligendi sepulchrum, riconosciuto dalla dottrina come oggetto tipico del mandato post mortem sin dalle elaborazioni risalenti —, le istruzioni relative alla pubblicazione di opere letterarie, scientifiche o artistiche del mandante, le disposizioni concernenti il trattamento del corpo dopo la morte (con i limiti imposti dalle leggi speciali in materia di donazione di organi e di sepoltura), nonché le indicazioni relative alla cura e collocamento di animali da compagnia.
In tutte queste ipotesi la natura non patrimoniale dell’oggetto elimina in radice il rischio di una violazione del divieto dei patti successori: non si dispone di beni che potrebbero far parte dell’asse ereditario, ma si affida a un fiduciario l’esecuzione di volontà che attengono alla sfera della persona del disponente. Residua tuttavia la questione della compatibilità di tali disposizioni con le norme in materia di ordine pubblico e buon costume, che costituiscono il limite esterno dell’autonomia privata anche in questo settore.
5.2. Le attribuzioni patrimoniali già perfezionate in vita
Il campo di applicazione più delicato — e al contempo più ricco di implicazioni pratiche — è quello delle attribuzioni patrimoniali già perfezionate dal mandante in vita, la cui mera esecuzione materiale è affidata al mandatario per il tempo successivo alla morte. L’esempio paradigmatico della donazione già perfezionata la cui consegna materiale è affidata al mandatario è stato utilizzato dalla Corte di Cassazione sin dalla sentenza n. 2804/1962 come caso esemplificativo della fattispecie lecita.
In questa ipotesi, il trasferimento del diritto sul bene si è già realizzato inter vivos con la stipulazione dell’atto di donazione; il mandatario è chiamato soltanto a consegnare materialmente la cosa al donatario. La morte del mandante non aggiunge nulla alla causa dell’attribuzione: il donatario ha già acquistato la proprietà del bene in forza dell’atto di liberalità già perfezionato; l’esecuzione del mandato si limita a rendere effettiva una situazione giuridica già costituita. In questo schema, la qualificazione del mandato come post mortem exequendum piuttosto che come patto successorio vietato è pienamente giustificata sul piano causale.
5.3. Il patrimonio digitale: nuove frontiere applicative
La progressiva importanza del patrimonio digitale ha aperto per il mandatum post mortem exequendum uno spazio applicativo di grande rilievo pratico, espressamente riconosciuto dal Consiglio Nazionale del Notariato nel proprio Decalogo sull’eredità digitale. Il CNN ha indicato il mandato post mortem come uno degli strumenti attraverso cui il disponente può investire una persona di fiducia del compito di gestire — dopo il decesso — i propri dati e risorse digitali, affidando le credenziali d’accesso con istruzioni chiare su cosa fare in caso di decesso: distruzione dei dati in tutto o in parte, consegna a soggetti indicati, cancellazione di account sui social network e sulle piattaforme digitali.
In questo contesto, il mandatum post mortem exequendum si rivela particolarmente adatto a disciplinare beni digitali di contenuto personale — fotografie, video, corrispondenza elettronica, diari digitali — che non rivestono un valore patrimoniale direttamente trasferibile ma richiedono comunque una gestione ordinata al momento della morte del titolare. La questione della conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell’art. 2-terdecies del D.Lgs. n. 196/2003 — che disciplinano i diritti relativi ai dati personali delle persone decedute — costituisce un profilo di specifica rilevanza nella redazione del mandato, con riferimento ai limiti che la legge pone all’esercizio dei diritti dell’interessato dopo la morte.
6. Il mandato post mortem exequendum e gli strumenti alternativi al testamento
Il mandatum post mortem exequendum si inserisce nel quadro più ampio degli strumenti di pianificazione successoria che l’ordinamento italiano mette a disposizione del disponente a fianco — e non in alternativa — al testamento. La sua corretta collocazione sistematica rispetto ad altri istituti affini — in particolare l’esecutore testamentario e il trust in funzione successoria — consente di apprezzarne le peculiarità e i limiti operativi.
6.1. Confronto con l’esecutore testamentario
L’esecutore testamentario (artt. 700 ss. c.c.) è il soggetto nominato dal testatore incaricato di curare l’esecuzione delle disposizioni di ultima volontà. La figura presenta significative analogie funzionali con il mandatum post mortem exequendum — entrambi i soggetti sono chiamati ad agire per conto del disponente dopo la sua morte — ma differisce strutturalmente per la fonte dell’incarico: l’esecutore testamentario trae il proprio potere da un atto unilaterale revocabile (il testamento), mentre il mandatario post mortem exequendum trae il proprio potere da un contratto irrevocabile unilateralmente.
La differenza pratica è rilevante: il testatore può sempre modificare o revocare la nomina dell’esecutore testamentario, mentre il mandante che abbia stipulato un mandatum post mortem exequendum non può liberarsi unilateralmente dall’incarico (salvo le ipotesi di revoca per giusta causa). Inoltre, l’esecutore testamentario opera nell’ambito delle disposizioni testamentarie e ha poteri di amministrazione dei beni ereditari (art. 703 c.c.), mentre il mandatario post mortem exequendum non può compiere atti dispositivi del patrimonio ereditario. Il mandatum post mortem exequendum è dunque uno strumento più vincolante ma più limitato nell’oggetto rispetto alla nomina testamentaria dell’esecutore. Per un’analisi delle tecniche di pianificazione successoria a tutela dei soggetti vulnerabili si rinvia all’approfondimento su questo sito: Testamento e tutela del figlio incapace di amministrare il patrimonio 2025.
6.2. Mandato e trust in funzione successoria
Il trust in funzione successoria — analizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 219-2019/C — condivide con il mandatum post mortem exequendum la caratteristica di essere un negozio a struttura inter vivos che proietta i propri effetti dopo la morte del disponente. Il confronto tra i due istituti mette in evidenza che il trust offre una capacità di programmazione patrimoniale più ampia — potendo avere ad oggetto l’amministrazione e la distribuzione del patrimonio tra i beneficiari — ma è soggetto a vincoli strutturali più complessi, tra cui la segregazione patrimoniale che richiede il trasferimento dei beni al trustee già in vita. Il mandatum post mortem exequendum, al contrario, non comporta alcun trasferimento patrimoniale in vita del mandante e si presta ad applicazioni più limitate ma anche più agevolmente praticabili.
Dal punto di vista del rispetto del divieto dei patti successori, entrambi gli istituti richiedono una verifica causale analoga: come il mandatum post mortem exequendum è valido solo se non implica disposizioni mortis causa di beni ereditari, così il trust in funzione successoria è valido solo se la vicenda effettuale non fa dipendere dalla morte del disponente la causa dell’attribuzione ai beneficiari finali (Studio CNN n. 219-2019/C). In entrambi i casi, la distinzione tra causa mortis e condicio mortis costituisce il criterio discriminante. Sul tema del passaggio generazionale dell’impresa familiare si rinvia all’analisi pubblicata su questo sito: Passaggio generazionale e pianificazione successoria dell’impresa familiare. Per gli aspetti fiscali dell’esenzione nelle successioni di partecipazioni societarie si veda: Esenzione dall’imposta di successione sulle partecipazioni societarie 2026.
7. Considerazioni conclusive
L’analisi condotta consente di trarre alcune considerazioni conclusive sulla natura e sui limiti del mandatum post mortem exequendum nell’ordinamento italiano. L’istituto è valido e merita tutela ogniqualvolta l’incarico conferito al mandatario abbia ad oggetto attività materiali o atti esecutivi di attribuzioni già perfezionate in vita, e la morte del mandante operi come mero termine o condizione senza penetrare nella causa dell’attribuzione. In tali ipotesi, la figura non si pone in conflitto con il divieto dei patti successori e può costituire uno strumento utile — e per certi aspetti più vincolante del testamento — per garantire l’esecuzione di determinate volontà del disponente.
Il limite invalicabile — ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 11763/2018 e risalente alla sentenza n. 2804/1962 — è rappresentato dalla necessaria conformità della natura dell’affare alle norme fondamentali della successione testamentaria: il mandatum post mortem exequendum non può essere utilizzato come strumento per realizzare disposizioni mortis causa di beni ereditari al di fuori della forma testamentaria. Tale limite non è soltanto formale ma sostanziale: il rispetto dell’art. 587 c.c. impone che qualunque disposizione patrimoniale avente causa nella morte del disponente rivesta la forma del testamento, con tutte le garanzie di revocabilità e personalità della volizione che tale forma implica.
Questioni ancora aperte riguardano, in primo luogo, la determinazione della forma richiesta per il mandatum post mortem exequendum avente ad oggetto attività per le quali sia prevista la forma scritta ad substantiam per i contratti cui il mandato si riferisce. In secondo luogo, la crescente importanza del patrimonio digitale pone il problema della qualificazione di asset digitali a contenuto economico rilevante — criptovalute, NFT, crediti da piattaforme di sharing economy — rispetto ai quali la linea di confine tra attività esecutiva lecita e disposizione mortis causa vietata richiede una riflessione più approfondita, anche alla luce dell’evoluzione tecnologica e normativa in corso. Su questi profili si attendono contributi aggiornati da parte della dottrina notarile e nuovi apporti giurisprudenziali che consentano di affinare ulteriormente la tassonomia dell’istituto.
Riferimenti normativi e bibliografici
Normativa
- Art. 587 c.c. — Testamento: nozione
- Art. 458 c.c. — Divieto dei patti successori
- Artt. 700 ss. c.c. — Esecutore testamentario
- Art. 703 c.c. — Poteri dell’esecutore testamentario
- Art. 1326 c.c. — Conclusione del contratto
- Art. 1418, comma 1, c.c. — Nullità del contratto per violazione di norma imperativa
- Art. 1703 c.c. — Mandato: nozione
- Art. 1722, n. 4, c.c. — Estinzione del mandato per morte
- Art. 2-terdecies D.Lgs. n. 196/2003 — Diritti relativi alle persone decedute
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — Protezione dei dati personali
Giurisprudenza
- Cass. civ., Sez. III, 4 ottobre 1962, n. 2804 — Prima affermazione della validità del mandatum post mortem exequendum
- Cass. civ., Sez. III, 24 aprile 1965, n. 3315 — Limiti alla validità: divieto di atti dispositivi di beni ereditari post mortem
- Cass. civ., Sez. III, ord. 15 maggio 2018, n. 11763, rel. Dell’Utri, Rv. 648614-02 — Consolidamento dell’orientamento e riserva di conformità con le norme successorie
Dottrina e studi del Consiglio Nazionale del Notariato
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 219-2019/C, Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari, D. Muritano e C. Romano, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 30 marzo 2021
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 416-2012/C, La circolazione mortis causa dei rapporti giuridici in via di formazione e dei rapporti preliminari a parziale indeterminatezza soggettiva, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 17 gennaio 2013
- Consiglio Nazionale del Notariato, Decalogo sull’eredità digitale (aggiornamento 2023)
- V. Putortì, Mandato post mortem e divieto dei patti successori, in Portale CNN — Successioni e Donazioni
- G. Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954
- G. Giampiccolo, Atto mortis causa, in Enc. dir., III, Milano, 1960, p. 233
- M. Ieva, I fenomeni c.d. parasuccessori, in Riv. notariato, 1988, p. 1139 ss.
- R. Padovini, Fenomeno successorio e strumenti di programmazione patrimoniale alternativi al testamento, in Riv. notariato, 2008, p. 1007 ss.
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