Sintesi
L’impiego dell’intelligenza artificiale generativa nella redazione e nell’analisi dell’atto notarile non è vietato dal decreto legislativo 179/2026, che adegua l’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2024/1689, né dalle norme che lo circondano. I limiti discendono dalla sovrapposizione di livelli normativi con funzioni diverse: la legge notarile, che riserva al notaio l’indagine della volontà e la compilazione sotto la propria responsabilità; la legge n. 132/2025, che qualifica l’uso come strumentale e impone l’informazione al cliente; la disciplina della protezione dei dati e del segreto, che governa le generalità delle parti, l’oggetto del contratto e le informazioni riservate; il decreto stesso, che valorizza la formazione come presidio dell’uso responsabile. L’analisi esamina inoltre le verifiche antiriciclaggio, nelle quali l’obbligo di conoscere le parti, spesso adempiuto con la consultazione di fonti aperte, entra in tensione con il divieto di comunicazione, con la riserva di decisione umana e con la disciplina dell’esternalizzazione. Per ciascun punto di attrito si indicano le soluzioni organizzative e tecniche compatibili con il quadro vigente e se ne traggono indicazioni per l’attività dello studio notarile.
Indice dei contenuti
- Premessa e inquadramento sistematico
- Le disposizioni del decreto legislativo 179/2026 rilevanti per l’uso professionale dell’intelligenza artificiale generativa
- L’atto notarile e l’intelligenza artificiale generativa: legge notarile e legge n. 132/2025
- I dati dell’atto e i punti di attrito con riservatezza e protezione dei dati
- Le verifiche antiriciclaggio tra obbligo di conoscenza e limiti della ricerca in rete
- Le soluzioni: architetture di impiego, controllo umano e protocollo di ricerca
- Casistica applicativa
- Novità normative e questioni aperte
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
- Consulenza specializzata
Premessa e inquadramento sistematico
L’intelligenza artificiale generativa può assistere il notaio in molte fasi della redazione e dell’analisi dell’atto: ricognizione dei documenti, confronto tra clausole, stesura di bozze, controlli di coerenza interna. L’atto pubblico, tuttavia, non è un testo come gli altri. È l’esito di una funzione: il notaio riceve la volontà delle parti, ne verifica la liceità, la traduce in un documento che fa fede e ne risponde. Ogni impiego dell’intelligenza artificiale generativa, e in particolare di un modello linguistico di frontiera, passa per le informazioni che il professionista gli affida (generalità delle parti, descrizione dei beni, prezzi, condizioni, dichiarazioni imposte dalle leggi speciali) ed è su questo punto di contatto che si concentrano i limiti.
Si sostiene che il limite non risieda in un divieto, ma nella sovrapposizione di più strati normativi, ciascuno dei quali incide su un aspetto diverso dell’uso. Il decreto legislativo 179/2026, che adegua l’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2024/1689, non contiene disposizioni rivolte alla redazione degli atti notarili. Produce però effetti sul contesto in cui l’uso avviene: la formazione dei professionisti, i principi di impiego antropocentrico, alcune norme collaterali su compenso e segreto industriale. A queste previsioni si sommano la legge n. 132/2025, la legge notarile, la disciplina sulla protezione dei dati e sul segreto professionale e, con una logica in parte speculare, la normativa antiriciclaggio, che al notaio impone invece di acquisire informazioni sulle parti anche al di fuori dell’atto.
L’analisi muove dai testi pubblicati alla data di redazione, tenendo conto che il decreto legislativo 179/2026 entra in vigore il 23 ottobre 2026, e distingue, per ciascun profilo, i limiti diretti, che discendono da una norma applicabile all’uso, dai limiti indiretti, che emergono dall’interazione con un obbligo o con un principio di portata più generale. Per ogni punto di attrito individuato si indicano le soluzioni organizzative e tecniche compatibili con il quadro vigente.
I livelli normativi che compongono il limite
Il quadro può essere ricostruito per livelli, secondo la tabella che segue. La distinzione tra limite diretto e indiretto è funzionale all’applicazione pratica: i primi vincolano la condotta, i secondi ne orientano la valutazione in sede di responsabilità.
| Livello | Disposizioni principali | Effetto sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa | Natura del limite |
|---|---|---|---|
| Diritto dell’intelligenza artificiale | D.Lgs. 179/2026 (artt. 3, 47); Reg. (UE) 2024/1689 (artt. 4, 5) | Formazione, divieto di alcune pratiche, principio antropocentrico; nessun divieto di impiego nella redazione | Indiretto |
| Legge sull’intelligenza artificiale | L. 132/2025 (artt. 3, 4, 13) | Uso strumentale e di supporto, prevalenza del lavoro intellettuale, informazione al cliente, riservatezza | Diretto, di principio |
| Ordinamento notarile | L. 89/1913 (artt. 28, 47, 49, 51) | Indagine della volontà e compilazione integrale sotto direzione e responsabilità del notaio | Strutturale |
| Protezione dei dati e segreto | Reg. (UE) 2016/679; D.Lgs. 196/2003; artt. 326 e 622 c.p. | Dati ammessi, ruolo del fornitore, trasferimenti, riservatezza | Diretto sui dati |
| Antiriciclaggio | D.Lgs. 231/2007; D.Lgs. 122/2026; Reg. (UE) 2024/1624 | Conoscenza del cliente, documentazione, divieto di comunicazione, decisioni assistite da IA | Diretto sui processi |

Che cosa si intende per modello di frontiera nell’uso professionale
Con l’espressione «modello di frontiera» si indica un modello linguistico di grandi dimensioni tra i più avanzati disponibili, accessibile tramite applicazione, browser o interfaccia di programmazione e utilizzato per fornire servizi di intelligenza artificiale generativa. Sul piano giuridico la qualificazione dell’uso dell’intelligenza artificiale generativa dipende meno dalle capacità del modello che dal canale attraverso cui i dati lo raggiungono. Il notaio può avvalersi di un servizio destinato al pubblico, di un servizio professionale regolato da un contratto di trattamento dei dati o di un modello eseguito su infrastruttura propria. Sono tre situazioni distinte per ruolo del fornitore, localizzazione dei dati, conservazione dei contenuti e responsabilità di sicurezza.
Due caratteristiche tecniche meritano di essere fissate. La prima è che il modello di intelligenza artificiale generativa non modifica i propri parametri durante l’uso: ciò che l’utente scrive non lo «istruisce» in tempo reale, ma può essere conservato, registrato o riutilizzato dal fornitore secondo le condizioni contrattuali, sicché il rischio giuridico si colloca nel trattamento dei contenuti, non nell’apprendimento immediato del sistema. La seconda è che la conoscenza del modello ha una data di cut-off: le norme sopravvenute non gli sono note, a meno che non gli vengano fornite. Il decreto legislativo 179/2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2026 e non può essere conosciuto da un modello il cui addestramento si sia concluso prima. Per un atto che deve rinviare a norme vigenti si tratta di un limite strutturale, non occasionale. Per una trattazione divulgativa del funzionamento di questi sistemi si rinvia alla guida sui Large Language Model.
Le disposizioni del decreto legislativo 179/2026 rilevanti per l’uso professionale dell’intelligenza artificiale generativa
L’ambito soggettivo: il notaio come deployer, senza qualificazione di alto rischio
L’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 179/2026 stabilisce che il decreto si applica ai soggetti indicati dall’art. 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento IA). Tra questi rientra chi utilizza un sistema di intelligenza artificiale sotto la propria autorità nell’ambito di un’attività professionale, vale a dire il deployer secondo la definizione dell’art. 3, punto 4, del regolamento. Il notaio che impiega un assistente di intelligenza artificiale generativa nel proprio studio è quindi un deployer.
La qualifica non comporta, di per sé, l’applicazione del regime riservato ai sistemi ad alto rischio, che l’art. 26 del regolamento IA ricollega ai deployer di tali sistemi. L’allegato III, punto 8, lettera a), include nell’alto rischio i sistemi destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria, o per suo conto, per assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie. Il notaio non è un’autorità giudiziaria e la redazione di un atto non rientra in quella voce: un assistente di intelligenza artificiale generativa impiegato per bozze, riscontri e sintesi non vi ricade e, salvo che ricorra un altro caso dell’allegato III, non è qualificabile come sistema ad alto rischio. Restano applicabili l’art. 4 sull’alfabetizzazione e l’art. 5 sulle pratiche vietate, di cui si dirà nel seguito. Sul calendario degli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio, rinviati dal Regolamento (UE) 2026/1744, si rinvia al calendario illustrato nel commento al decreto legislativo 179/2026.
L’articolo 47 e il principio antropocentrico: la formazione come presidio dell’uso
L’art. 47 impone agli ordini professionali di includere nei corsi di formazione iniziale e continua percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Il comma 2 ne fissa il contenuto minimo su tre piani: tecnico (funzionamento, «tecniche di interrogazione e istruzione», potenzialità e limiti dei sistemi utilizzati nel settore professionale di riferimento), giuridico (disciplina dei sistemi di IA, con particolare riguardo al regolamento IA e alle disposizioni nazionali di attuazione) e deontologico (responsabilità del professionista, «obblighi informativi verso il cliente» e rispetto del principio antropocentrico dell’art. 1, comma 1, della legge n. 132/2025). Il comma 3 prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua; il comma 5 assegna ai consigli nazionali degli ordini, o agli organismi con funzioni di regolazione della formazione, sei mesi dall’entrata in vigore del decreto per adeguare i propri regolamenti.
Il decreto legislativo 179/2026 è efficace dal 23 ottobre 2026, sicché il termine per l’adeguamento scade il 23 aprile 2027. L’art. 43, comma 2, prevede che le attività di alfabetizzazione e formazione specificamente rivolte ai professionisti, al fine di incentivare un «impiego sicuro, competente, etico e responsabile» delle tecnologie, possano essere realizzate da ordini professionali o associazioni di categoria, anche in convenzione con università ed enti pubblici di ricerca. La formazione non è soltanto un adempimento degli organismi di categoria: concorre a qualificare come diligente, in sede di valutazione della condotta, l’uso di uno strumento di cui il professionista conosce funzionamento e limiti. Sul versante europeo, l’art. 4 del regolamento IA, come sostituito dal Regolamento (UE) 2026/1744, richiede a fornitori e deployer di adottare misure a sostegno dell’alfabetizzazione del personale, senza imporre un livello specifico per ciascuna persona: la formazione resta dunque un obbligo di mezzi, che è opportuno documentare.
L’art. 3 del decreto dichiara che il provvedimento è adottato «in una prospettiva di garanzia antropocentrica, di uso corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di IA e di vigilanza sui rischi per diritti e libertà», nel rispetto dei principi generali dell’art. 3 della legge n. 132/2025. È una norma di principio, che si rivolge al decreto e non al professionista, e non pone alcun divieto. La sua rilevanza è interpretativa: offre il parametro con cui leggere le altre disposizioni, compreso l’art. 47, che richiama il principio antropocentrico tra i contenuti deontologici della formazione. Il medesimo art. 3 della legge n. 132/2025 prescrive, al comma 3, che i sistemi siano applicati nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, assicurando «la sorveglianza e l’intervento umano».
Le norme collaterali: compenso, segreto industriale, lavoro
Altre disposizioni toccano l’uso dell’intelligenza artificiale generativa in uno studio notarile senza regolare la redazione dell’atto. Le principali sono riassunte nella tabella.
| Disposizione | Contenuto | Rilevanza per il notaio | Effetto |
|---|---|---|---|
| Art. 34 | Protezione dei dati e riservatezza negli scambi tra autorità | Riguarda le forme di coordinamento tra autorità, non l’uso professionale | Nessuno sull’uso |
| Artt. 41 e 42 | Tutela del lavoratore nelle decisioni assistite da IA; salute e sicurezza | Si applicano se lo studio ha dipendenti e adotta sistemi che incidono sul rapporto di lavoro | Solo come datore di lavoro |
| Art. 49 | Possibile modulazione dell’equo compenso secondo la classe di rischio del sistema | Effetti sui parametri di compenso nei rapporti cui si applica la L. 49/2023; decreti attuativi entro dodici mesi | Economico, futuro |
| Artt. 52 e 53 | Dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento, se ricorrono le condizioni dell’art. 98, comma 1, CPI, rientrano tra le informazioni protette come segreti commerciali (nuovo comma 1-bis); disposizione processuale | Dati e informazioni aziendali riservate affidate dalle parti | Indiretto, sul segreto |
La lettura più delicata riguarda gli artt. 52 e 53. L’art. 52 inserisce nell’art. 98 del codice della proprietà industriale, che tutela i segreti commerciali, un comma 1-bis, secondo il quale, tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali di cui al comma 1, sono ricompresi anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, se ricorrono le condizioni delle lettere a), b) e c) del comma 1. La lettera c) richiede che le informazioni siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Quando una parte affida al notaio basi di dati, algoritmi, modelli di calcolo o documenti tecnici in occasione di un conferimento o di una cessione d’azienda, l’inserimento di quel materiale in un servizio esterno privo di garanzie contrattuali può indebolire il requisito, che vale per i segreti commerciali in generale e, per i dati e gli algoritmi di addestramento, anche nella nuova ipotesi del comma 1-bis. È un profilo di rischio, non una conseguenza automatica, ma giustifica la regola organizzativa di non affidare mai a un servizio non regolato il materiale aziendale riservato delle parti. Per l’effetto dell’art. 49 sul compenso si rinvia al medesimo commento.
L’atto notarile e l’intelligenza artificiale generativa: legge notarile e legge n. 132/2025
L’articolo 47 della legge notarile: indagine della volontà e compilazione integrale
L’art. 47 della legge n. 89/1913 prevede, al comma 2, che «il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto», mentre il comma 1 impone che l’atto sia ricevuto in presenza delle parti. La formula non esige che il notaio scriva personalmente il testo: «cura la compilazione» è espressione compatibile con modelli, formulari e software, che la prassi impiega da sempre. Esige invece che la compilazione sia integrale, cioè che nessuna parte dell’atto sia sottratta alla direzione del notaio, e che avvenga sotto la sua responsabilità, che non è trasferibile al fornitore dello strumento.
Ne discende un limite funzionale. Le attività che costituiscono l’indagine della volontà e il giudizio di liceità devono restare riservate al notaio, perché richiedono la presenza delle parti, il dialogo con esse e una valutazione personale. L’art. 28, n. 1, vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico; l’art. 49 gli impone di essere certo dell’identità personale delle parti, valutando «tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento». Sono giudizi che l’ordinamento attribuisce al notaio come persona: un sistema di intelligenza artificiale generativa può fornire elementi, non sostituire il convincimento.
L’art. 51 completa il quadro con i contenuti dell’atto: le generalità delle parti (n. 3), le somme e le date in lettere (n. 5), la designazione precisa delle cose che ne formano oggetto (n. 6), la lettura (n. 8), la menzione che l’atto è stato scritto dal notaio «o da persona di sua fiducia» (n. 9), le sottoscrizioni (n. 10). Il n. 8 precisa che il notaio non può commettere ad altri la lettura dell’atto che non sia stato scritto da lui. Il testo non considera l’ipotesi di una bozza generata da un sistema, ma suggerisce la soluzione prudente: anche quando si sia avvalso di una bozza assistita, il notaio deve leggere e fare proprio l’intero testo, perché la responsabilità per ogni parola dell’atto resta sua. L’inosservanza dei doveri professionali può assumere rilievo disciplinare ai sensi dell’art. 147 della stessa legge, in particolare per la violazione non occasionale delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato. Le conseguenze della violazione delle norme richiamate possono essere severe: l’inosservanza dell’art. 47 comporta la nullità dell’atto (art. 58, n. 4), la mancata lettura alle parti la nullità ai sensi dell’art. 58, n. 6, e la contravvenzione agli artt. 28, 47 e 49 è punita con la sospensione da sei mesi a un anno (art. 138, comma 2).
L’articolo 13 della legge n. 132/2025: strumentalità e informazione al cliente
La legge n. 132/2025 contiene la disposizione di rango primario specificamente dedicata all’impiego dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. L’art. 13, comma 1, stabilisce che l’utilizzo dei sistemi è «finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera». Il comma 2 aggiunge che, per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi utilizzati sono comunicate al destinatario della prestazione «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».
La norma pone due questioni applicative. La prima è la portata del criterio di strumentalità. La parola «solo» orienta verso una lettura restrittiva, per cui il sistema supporta ma non sostituisce il lavoro intellettuale; il criterio di prevalenza ammette però un apporto significativo dello strumento, purché non assorba la valutazione del professionista. Per il notaio la linea si traccia lungo la distinzione già ricavata dall’art. 47 della legge notarile: bozza, confronto, sintesi e controllo di coerenza sono attività di supporto; indagine, giudizio di liceità, scelta delle clausole in funzione della volontà accertata e sottoscrizione sono lavoro intellettuale.
La seconda questione riguarda la forma dell’informazione. La legge non indica il momento, il contenuto minimo né il veicolo. L’art. 47, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 179/2026 inserisce gli «obblighi informativi verso il cliente» tra i contenuti deontologici della formazione, segno che la materia sarà precisata in sede di autoregolamentazione. Nell’attesa appare preferibile ritenere che la norma si applichi anche al notaio: la qualità di pubblico ufficiale non esclude il carattere libero-professionale dell’esercizio e l’espressione «professioni intellettuali» ha portata ampia. Una soluzione prudente consiste nell’integrare l’informativa sul trattamento dei dati con un’indicazione, in linguaggio piano, degli strumenti di intelligenza artificiale impiegati, delle finalità e delle categorie di dati coinvolte. L’art. 4, comma 3, della medesima legge richiede in ogni caso che le informazioni sul trattamento dei dati connesso a sistemi di IA siano rese con linguaggio chiaro e semplice, in modo da rendere conoscibili i rischi e il diritto di opporsi.
Che cosa può e che cosa non può fare l’intelligenza artificiale generativa nella compilazione dell’atto
La combinazione delle norme esaminate consente di graduare il ruolo dell’intelligenza artificiale generativa lungo le fasi dell’atto, come riassunto nella tabella.
| Fase | Fondamento | Ruolo ammissibile dell’intelligenza artificiale generativa | Presidio |
|---|---|---|---|
| Acquisizione di dati e documenti | Art. 51, n. 3, l.n.; art. 5 GDPR | Ordinamento e sintesi di documenti già acquisiti, con dati minimizzati | Pseudonimizzazione; riscontro sulle fonti originali |
| Indagine della volontà | Art. 47, commi 1 e 2, l.n. | Nessuno; al più promemoria di domande da porre | Colloquio personale con le parti |
| Controllo di liceità e di identità | Artt. 28, n. 1, e 49 l.n. | Ricerca di orientamenti e riscontri come ausilio | Giudizio finale del notaio, senza automatismi |
| Redazione delle clausole | Art. 47, comma 2, l.n.; art. 13 L. 132/2025 | Bozze e varianti da rielaborare | Revisione integrale; confronto con i formulari dello studio |
| Menzioni obbligatorie e rinvii normativi | Art. 51 l.n.; leggi speciali | Verifica di completezza su elenco chiuso | Testo vigente da fonte ufficiale; nessuna citazione non riscontrata |
| Lettura e sottoscrizione | Art. 51, nn. 8 e 10, l.n. | Nessuno | Lettura personale del notaio |
| Adempimenti successivi | Disciplina dei singoli flussi | Promemoria e controlli formali | Verifica dell’esito dei flussi |
I dati dell’atto e i punti di attrito con riservatezza e protezione dei dati
L’atto notarile contiene per natura i dati che il diritto protegge con maggiore intensità: identità, patrimonio, rapporti familiari, volontà dispositive. L’invio di tali dati a un servizio esterno è un trattamento che, se il destinatario non opera come responsabile, costituisce una comunicazione a un terzo: richiede un fondamento, un ruolo contrattuale del destinatario e misure di sicurezza adeguate. Si esaminano nell’ordine le tre categorie di informazioni in cui si articola l’atto (generalità, oggetto, contenuti obbligatori) e, da ultimo, il limite del segreto e il ruolo del fornitore.
Le generalità delle parti: dati identificativi e categorie particolari
L’art. 51, n. 3, della legge notarile impone di indicare nome, cognome, paternità, luogo di nascita, domicilio o residenza delle parti; a questi si aggiungono, nella prassi e per gli adempimenti connessi, codice fiscale, estremi dei documenti, stato civile e regime patrimoniale. L’inserimento di tali dati in un servizio esterno è un trattamento soggetto ai principi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare minimizzazione e limitazione della finalità. La base del trattamento per la formazione dell’atto, riconducibile all’adempimento di un obbligo legale e all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. c) ed e)), non si estende automaticamente alla comunicazione a un fornitore tecnologico: occorre che questa sia necessaria rispetto alla finalità e che il fornitore operi come responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28. Poiché per redigere una clausola l’intelligenza artificiale generativa di regola non ha bisogno di sapere chi sia il venditore, il principio di minimizzazione suggerisce di non comunicare il dato.
Il discorso si aggrava per le categorie particolari e per i dati giudiziari. Un testamento può rivelare convinzioni religiose o politiche, gli atti di protezione delle persone fragili possono contenere dati sulla salute; l’art. 9 del regolamento vieta il trattamento di tali dati salve le condizioni del paragrafo 2. I dati relativi a condanne penali e reati, che emergono per esempio nelle verifiche antiriciclaggio, sono soggetti all’art. 10 del regolamento e, nell’ordinamento interno, all’art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003, che, per i trattamenti non svolti sotto il controllo dell’autorità pubblica, li consente solo se autorizzati da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che preveda garanzie appropriate (comma 1), e rinvia all’art. 2-sexies per quelli svolti sotto tale controllo (comma 5). La regola organizzativa è netta: categorie particolari e dati giudiziari non transitano verso servizi esterni, salvo che ricorra una condizione dell’art. 9, paragrafo 2, o un’autorizzazione ai sensi dell’art. 10 e sia stata compiuta una valutazione d’impatto che ne dimostri la necessità e le garanzie.
La pseudonimizzazione attenua il rischio ma non lo elimina. L’art. 4, n. 5, del regolamento definisce il trattamento che impedisce di attribuire i dati a un interessato specifico senza informazioni aggiuntive conservate separatamente; il considerando 26 precisa che i dati pseudonimizzati restano dati personali. Descrizioni di beni, importi e composizione societaria possono consentire la reidentificazione anche in assenza di nomi.
L’oggetto dell’atto e le menzioni imposte a pena di nullità dalle leggi speciali
L’art. 51, n. 6, richiede la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell’atto, in modo da non potersi scambiare con altre e, per i beni immobili, per quanto sia possibile, l’indicazione di natura, Comune, numeri catastali, mappe censuarie, dove esistono, e confini. Questi dati identificano il bene e, attraverso i registri, il suo titolare: la loro presenza in un prompt equivale a un’indicazione indiretta delle parti. Nelle operazioni societarie l’oggetto comprende ulteriori informazioni sensibili sul piano economico, come valutazioni, prezzi condizionati, clausole di aggiustamento, assetti di governance non ancora pubblici. Sono informazioni riservate, talvolta qualificabili come segreti commerciali, la cui tutela ricade nell’art. 98 del codice della proprietà industriale e, per i dati e gli algoritmi di addestramento, nel comma 1-bis richiamato in precedenza.
Il punto di attrito è che l’intelligenza artificiale generativa rende il massimo servizio quando dispone del contesto completo, mentre il diritto chiede di fornirgliene il minimo. La soluzione non è rinunciare al contesto, ma astrarlo: sostituire gli identificativi con segnaposto e mantenere i valori numerici nel software dello studio, che li ricompone nel testo finale. Il modello di intelligenza artificiale generativa lavora sulla struttura giuridica della clausola; i dati restano dove sono. Un esempio di questa tecnica nella forma più semplice è lo strumento di schermatura dati pubblicato sul sito, che sostituisce i dati identificativi con segnaposto neutri prima dell’inserimento in un assistente conversazionale e li ripristina nella risposta.
Le leggi speciali impongono all’atto contenuti la cui omissione ne compromette la validità. L’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985 richiede che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, esclusi i diritti reali di garanzia, contengano, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, che può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato; prevede inoltre che il notaio, prima della stipula, individui gli intestatari catastali e verifichi la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. L’art. 46 del D.P.R. 380/2001 sanziona con la nullità gli atti tra vivi di trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a edifici la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, se non risultano, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria; la disposizione non si applica agli atti relativi a diritti reali di garanzia o di servitù e vale, ai sensi del comma 5-bis, anche per gli interventi realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività.
In questa materia i sistemi di intelligenza artificiale generativa presentano tre modalità tipiche di errore: l’omissione di una menzione necessaria, perché il modello non conosce lo specifico contesto fattuale; l’indicazione di un riferimento normativo inesatto, abrogato o non più vigente; la costruzione di citazioni plausibili ma inesistenti. Tutte e tre producono un testo corretto sul piano linguistico e insidioso su quello giuridico. Contro questo rischio non basta un controllo a campione: occorre invertire il flusso. Le menzioni obbligatorie sono definite in un elenco chiuso, mantenuto dallo studio e aggiornato sulle fonti ufficiali; al modello si chiede di verificare che il testo contenga ciascun elemento dell’elenco, non di generarlo; ogni riferimento normativo è riscontrato sul testo vigente. Il ricorso a un corpus proprio di atti e formulari, interrogato con tecniche di recupero dell’informazione, riduce l’errore ma non lo elimina, perché il modello può comunque rielaborare in modo scorretto il materiale recuperato.
Segreto d’ufficio, segreto professionale e ruolo del fornitore
L’invio dei dati a un fornitore esterno incontra anche il limite penale del segreto. L’art. 326 c.p. punisce il pubblico ufficiale che, violando i doveri inerenti alle funzioni, rivela notizie di ufficio che debbano rimanere segrete «o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza», con pena ridotta se l’agevolazione è soltanto colposa. L’art. 622 c.p. punisce chi, avendo notizia di un segreto per ragione della propria professione, lo rivela senza giusta causa, se dal fatto può derivare nocumento. Il notaio è pubblico ufficiale nell’esercizio della funzione e professionista nel rapporto con il cliente: le due norme possono concorrere a seconda della natura dell’informazione.
La questione interpretativa è se il conferimento dei contenuti a un fornitore di servizi di intelligenza artificiale generativa integri una rivelazione o un’agevolazione. Appare preferibile distinguere. La comunicazione a un soggetto che opera come responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento, vincolato da un contratto che impone riservatezza, divieto di uso per finalità proprie, misure di sicurezza e restituzione o cancellazione dei dati, e che è necessaria per la finalità del trattamento, è assimilabile all’impiego di qualsiasi altro fornitore tecnologico dello studio, come l’archivio in cloud o il gestore della posta. Diverso è il caso dell’inserimento in un servizio le cui condizioni consentono al fornitore di conservare i contenuti per finalità proprie, anche di miglioramento del servizio: la mancanza di un vincolo di riservatezza e di destinazione lascia aperto il rischio di agevolazione, che per l’art. 326 rileva anche a titolo di colpa.
Il contratto con il fornitore è dunque un presidio centrale per la liceità dell’uso. Oltre al contenuto minimo previsto dall’art. 28, paragrafo 3, del regolamento, è opportuno che risultino: il ruolo di responsabile del trattamento e le istruzioni documentate; l’esclusione dell’uso dei contenuti per l’addestramento; durata e modalità di conservazione; localizzazione dei dati e trasferimenti verso Paesi terzi, soggetti al Capo V del regolamento; elenco dei sub-responsabili; misure di sicurezza ai sensi dell’art. 32; diritti di audit. La necessità di una valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 va accertata caso per caso, considerando l’impiego di tecnologie nuove, il rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati e l’elenco dei trattamenti adottato dal Garante, che attribuisce rilievo, tra l’altro, ai dati sensibili e all’uso innovativo di soluzioni tecnologiche. Il Parere 28/2024 del Comitato europeo per la protezione dei dati, adottato il 17 dicembre 2024, aggiunge un onere di responsabilizzazione: nell’ipotesi in cui il modello conservi dati personali e sia impiegato da un titolare diverso da chi lo ha sviluppato, le autorità di controllo dovrebbero tener conto della valutazione compiuta dal titolare per accertare che il modello non sia stato sviluppato trattando illecitamente dati personali, con un’intensità proporzionata ai rischi del trattamento. Il parere non è vincolante per i titolari, ma indica l’orientamento delle autorità di controllo.
Le verifiche antiriciclaggio tra obbligo di conoscenza e limiti della ricerca in rete
La disciplina antiriciclaggio segue, rispetto alla protezione dei dati, una logica speculare. Per l’atto il diritto chiede di esporre il meno possibile i dati delle parti; per l’adeguata verifica chiede al notaio di conoscere le parti e di dimostrare di averle conosciute, spesso attingendo a informazioni che nessuna parte gli ha consegnato. La questione non è se un sistema di intelligenza artificiale generativa con accesso alla rete possa svolgere ricerche, ma che cosa la legge richieda, da quali fonti, con quali garanzie e con quali limiti quando a svolgerle o a elaborarle sia un sistema di intelligenza artificiale generativa.
Che cosa impone il decreto legislativo 231/2007 in tema di acquisizione di informazioni
Il decreto legislativo 231/2007 costruisce l’adeguata verifica come attività proporzionata al rischio e documentabile. L’art. 17, comma 3, impone di adottare misure proporzionali all’entità dei rischi e di dimostrare alle autorità e agli organismi di autoregolamentazione che esse sono adeguate al rischio rilevato e «basate su informazioni aggiornate». L’art. 18 articola il contenuto dell’obbligo: identificazione e verifica dell’identità del cliente sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da «una fonte affidabile e indipendente» (comma 1, lettera a)); identificazione del titolare effettivo con misure proporzionate al rischio, idonee a ricostruire «con ragionevole attendibilità» l’assetto proprietario e di controllo (lettera b)); acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione e, in funzione del rischio, di ulteriori informazioni «acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività» (lettera c)).
L’art. 19 precisa le modalità. La verifica della veridicità dei dati identificativi è richiesta «solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze» e può avvenire, oltre che con il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, mediante altre «fonti attendibili e indipendenti», tra le quali le basi di dati riferibili a una pubblica amministrazione (comma 1, lettera b)). La valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione richiede di verificare «la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati» (lettera c)). È la sede normativa da cui si desume la legittimità di una raccolta autonoma di informazioni, comprese quelle ricavabili da fonti aperte, subordinata alla proporzione rispetto al rischio.
Nell’adeguata verifica rafforzata l’art. 25 prevede l’acquisizione di «informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo» e impone di definire procedure adeguate, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta; l’art. 24 considera fattori di rischio geografico valutati sulla base di fonti indipendenti. Gli obblighi di comunicazione alla UIF previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 109/2007 per le misure di congelamento presuppongono a loro volta che il notaio sia in grado di riconoscere i soggetti designati. Per l’accesso ai dati sulla titolarità effettiva, l’art. 21-ter, introdotto dal decreto legislativo 122/2026, consente ai soggetti obbligati accreditati di consultare le sezioni del Registro delle imprese «esclusivamente a supporto degli adempimenti concernenti l’adeguata verifica»; la consultazione non esonera dalla valutazione del rischio (comma 11) e impone di acquisire e conservare la prova dell’iscrizione del titolare effettivo, o un estratto idoneo a documentarla (comma 12). Per gli approfondimenti sulla persona politicamente esposta si rinvia alla guida sulle persone politicamente esposte.
Le Regole tecniche del Consiglio nazionale del notariato, pubblicate il 16 ottobre 2018 in attuazione degli artt. 11, comma 2, e 16, comma 2, del decreto, seguono, secondo la sintesi offerta dalla dottrina, la medesima impostazione: considerano gli atti notarili, da cui risultano i dati identificativi, una fonte affidabile e indipendente (regola tecnica n. 7), valorizzano i registri pubblici come fonte di identificazione del titolare effettivo (regola tecnica n. 5) e calibrano la frequenza di aggiornamento dei documenti di identità sul profilo di rischio (regola tecnica n. 7).
Ne deriva una conclusione che corregge un’impressione diffusa. Dalle disposizioni esaminate non emerge un obbligo generalizzato di svolgere indagini sul web su ogni parte. Emerge un dovere di conoscenza adeguata al rischio, fondato su fonti affidabili e indipendenti e documentato. La ricerca su fonti aperte è uno degli strumenti con cui quel dovere può essere adempiuto, specialmente quando sussistono dubbi, incongruenze o fattori di rischio elevato, e diventa pressoché inevitabile nelle verifiche rafforzate; ma non è, nei testi esaminati, un adempimento autonomo e uniforme.
La ricerca su fonti aperte come trattamento di dati personali
La consultazione di fonti aperte (articoli di stampa, atti giudiziari pubblicati, banche dati commerciali, social network) è essa stessa un trattamento di dati personali, che il notaio compie in qualità di titolare per un obbligo di legge. La base giuridica è l’adempimento dell’obbligo di cui al decreto 231/2007 (art. 6, par. 1, lett. c), del regolamento); l’art. 16, comma 4, del decreto impone che i sistemi e le procedure di mitigazione del rischio rispettino la normativa sulla protezione dei dati. Per i dati relativi a condanne penali e reati, l’art. 2-octies, comma 3, lettera m), del D.Lgs. 196/2003 include tra le materie in cui il trattamento è consentito, se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento, l’adempimento degli obblighi in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, e l’art. 2-undecies limita l’esercizio dei diritti dell’interessato quando ne derivi un pregiudizio effettivo e concreto agli interessi tutelati dalle disposizioni antiriciclaggio.
L’autorizzazione non esime dai principi. La ricerca deve essere limitata a quanto necessario in proporzione al rischio; le informazioni devono essere esatte e aggiornate; il fatto accertato deve essere distinto dall’allegazione e dalla notizia di stampa. Il Regolamento (UE) 2024/1624, applicabile dal 10 luglio 2027, disciplina espressamente il trattamento nell’art. 76 e ne conferma l’impostazione. Il trattamento di categorie particolari di dati e di dati su condanne e reati è consentito nella misura strettamente necessaria, a condizione che il soggetto obbligato informi i clienti, che i dati provengano da fonti affidabili e siano accurati e aggiornati, che non si adottino decisioni dagli esiti distorti o discriminatori e che siano adottate misure di sicurezza elevate. Per i dati penali occorre inoltre che essi riguardino il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo e che esistano procedure che consentano di distinguere tra accuse, indagini, procedimenti e condanne, nel rispetto della presunzione di innocenza. Il paragrafo 4 vieta il trattamento a scopi commerciali e per finalità incompatibili con la prevenzione del riciclaggio.
Nella pratica i problemi più frequenti della ricerca aperta sono tre: l’omonimia, che attribuisce a una persona notizie riferite ad altra; l’obsolescenza, che mantiene viva una notizia già superata da un’assoluzione o da una riabilitazione; la sovrainterpretazione, che trasforma una notizia di stampa in un fatto. Sono errori che un operatore attento riconosce con fatica e che un sistema di intelligenza artificiale generativa, capace di produrre sintesi coerenti anche da fonti incerte, tende ad amplificare. Le conseguenze non sono neutre: dalla valutazione del rischio dipendono l’estensione dell’adeguata verifica, l’astensione ai sensi dell’art. 42 e la segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’art. 35.
I punti di attrito tra intelligenza artificiale generativa e verifiche antiriciclaggio
Quando la ricerca o l’elaborazione delle informazioni è affidata a un sistema di intelligenza artificiale generativa, l’incontro con le norme già esaminate produce sei punti di attrito.
- Profilazione e rischio di reato. L’art. 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento IA vieta l’uso di un sistema di IA per effettuare valutazioni del rischio relative a persone fisiche al fine di valutare o prevedere il rischio che commettano un reato, unicamente sulla base della profilazione o della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità. Il divieto non si applica ai sistemi che sostengono la valutazione umana del coinvolgimento di una persona in un’attività criminosa, già basata su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a tale attività. La valutazione antiriciclaggio riguarda il rischio che la prestazione sia strumentale al riciclaggio, non la propensione criminale della persona, ma la contiguità impone prudenza. Chiedere all’intelligenza artificiale generativa un giudizio di affidabilità o di pericolosità di una parte, desunto da materiale eterogeneo, si avvicina alla pratica vietata quando il giudizio si fondi sulla sola profilazione o sui tratti della personalità, ed è comunque da evitare; farsi aiutare a ordinare fatti verificati e documentati, restando decisore, è coerente con la deroga appena richiamata.
- Decisioni assistite e intervento umano. L’art. 76, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1624 ammette decisioni risultanti da processi che coinvolgono sistemi di IA a condizione che i dati trattati siano limitati a quelli ottenuti nell’ambito dell’adeguata verifica, che le decisioni di instaurare o rifiutare di instaurare, ovvero di mantenere, un rapporto d’affari, di eseguire o rifiutare di eseguire un’operazione occasionale, o di estendere o limitare la portata delle misure di adeguata verifica, siano soggette a un intervento umano significativo e che il cliente possa ottenere una spiegazione e impugnare la decisione, salvo che per la segnalazione di operazioni sospette. Già oggi, e in parallelo, il principio di sorveglianza umana si ricava dall’art. 22 del regolamento (UE) 2016/679, che riconosce il diritto di non essere sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, e dall’art. 3, comma 3, della legge n. 132/2025, che prescrive sorveglianza e intervento umano.
- Divieto di comunicazione. L’art. 39, comma 1, del decreto 231/2007 vieta ai soggetti tenuti alla segnalazione e a «chiunque ne sia comunque a conoscenza» di comunicare al cliente o a terzi l’avvenuta segnalazione, l’invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o l’esistenza ovvero la probabilità di «indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo». L’art. 73 del regolamento (UE) 2024/1624, applicabile dal 10 luglio 2027, ha un perimetro più ampio: vieta di comunicare al cliente interessato e a terzi che sono in corso di valutazione o sono state valutate operazioni o attività ai fini della segnalazione, che sono in corso di trasmissione o sono state trasmesse informazioni alla UIF, o che «è in corso o può essere svolta un’analisi in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo». Le deroghe (comunicazioni alle autorità, comunicazioni infragruppo o tra professionisti nella stessa struttura o in relazione alla stessa operazione, tentativo di dissuadere il cliente da un’attività illegale) non menzionano i fornitori di tecnologia; per l’art. 73 resta inoltre da chiarire se il prestatore di servizi esternalizzato, che l’art. 18, paragrafo 2, considera parte del soggetto obbligato, possa essere escluso dal novero dei terzi. Un prompt che riveli un sospetto, una segnalazione effettuata o in corso di valutazione, o un approfondimento connesso a un sospetto, riferiti a una persona identificabile, rischia dunque di comunicare a un terzo informazioni coperte dal divieto e, dal 2027, anche l’esistenza di un’analisi antiriciclaggio in corso. L’art. 35, comma 4, esclude che costituiscano violazione di restrizioni alla comunicazione di informazioni le comunicazioni effettuate in buona fede ai fini della segnalazione, ma non prevede espressamente l’estensione al conferimento dei medesimi dati a un fornitore commerciale, sicché non vi si può fare affidamento.
- Esternalizzazione di compiti. L’art. 18 del regolamento (UE) 2024/1624 consente di esternalizzare compiti ai prestatori di servizi, considerati parte del soggetto obbligato, ma richiede la notifica preventiva al supervisore, un accordo scritto e controlli regolari, e lascia la piena responsabilità al soggetto obbligato. Non possono in nessun caso essere esternalizzati, tra gli altri, la decisione sul profilo di rischio da attribuire al cliente, la decisione di avviare un rapporto d’affari o di eseguire un’operazione occasionale e la segnalazione di attività sospette, salvo che questa sia affidata a un altro soggetto obbligato appartenente allo stesso gruppo e stabilito nello stesso Stato membro. Se un assistente di intelligenza artificiale generativa svolge in modo sistematico un compito dell’adeguata verifica, come lo screening di un elenco di soggetti, il suo impiego può configurare un’esternalizzazione quando l’esecuzione del compito è affidata al sistema o al suo fornitore; il considerando 47 esclude invece dall’esternalizzazione i processi che contribuiscono all’esecuzione di un obbligo, come l’uso o l’acquisizione di software di terzi o l’accesso a banche dati o a servizi di screening da parte del soggetto obbligato, quando l’esecuzione dell’obbligo in quanto tale non è effettuata dal prestatore. La collocazione dell’assistente generativo rispetto a questa linea è questione aperta, sulla quale potranno incidere gli orientamenti che l’AMLA è chiamata ad adottare entro il 10 luglio 2027 su instaurazione, governance e ruoli dei rapporti di esternalizzazione.
- Circolazione dei dati nel sistema notarile. L’art. 34-bis del decreto 231/2007, sostituito dal decreto legislativo 122/2026 ed efficace dal 23 luglio 2026, istituisce presso il Consiglio nazionale del notariato un organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio trattati nell’ambito dell’attività notarile, che opera anche attraverso una banca dati collegata al Sistema di conservazione del notariato, nella quale i notai inseriscono copie autentiche, dati e informazioni derivanti dagli atti ricevuti o autenticati, i dati e le informazioni di cui all’art. 31 e i dati raccolti ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette. Il comma 5 ribadisce che i notai restano pienamente responsabili dell’adempimento diretto degli obblighi. Il flusso dei dati antiriciclaggio ha quindi un canale istituzionale, presidiato da garanzie e controlli e la cui piena operatività dipende dal decreto previsto dal comma 8, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 122/2026 (art. 2, comma 5): affiancargli un secondo canale verso un fornitore commerciale moltiplicherebbe i luoghi di conservazione di dati soggetti a un periodo decennale (art. 31, comma 3), senza le garanzie del primo. Sulla riforma si vedano gli approfondimenti sulla banca dati antiriciclaggio dei notai.
- Immagini e riconoscimento facciale. L’art. 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento IA vieta i sistemi che creano o ampliano banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet. Gli strumenti che, a partire dalla fotografia di una parte, ne cercano riscontri in rete per identificarla si espongono a questo divieto quando operano in tale modo e, in ogni caso, sostituiscono il convincimento che l’art. 49 della legge notarile affida al notaio sull’identità personale.
Le soluzioni: architetture di impiego, controllo umano e protocollo di ricerca
I punti di attrito individuati non conducono a una rinuncia, ma a una progettazione dell’uso. Le soluzioni si dispongono su tre piani: la scelta dell’architettura, che decide quali dati possono raggiungere il modello di intelligenza artificiale generativa; il controllo umano, che rende documentabile la responsabilità del notaio; il protocollo di ricerca, che stabilisce l’ordine delle fonti nelle verifiche antiriciclaggio. Nessuna misura è sufficiente da sola, e nessuna elimina il rischio residuo: l’obiettivo è ridurlo a un livello giustificabile e dimostrabile.
La matrice dei punti di attrito e delle soluzioni
La tabella raccoglie in forma sistematica i profili esaminati nelle sezioni precedenti, con la fonte del limite, la soluzione praticabile e il rischio che permane dopo l’adozione della misura.
| Punto di attrito | Fonte del limite | Soluzione organizzativa o tecnica | Rischio residuo |
|---|---|---|---|
| Dati identificativi delle parti nel prompt | Art. 51, n. 3, l.n.; artt. 5, 6 e 28 GDPR | Minimizzazione; segnaposto con ricomposizione locale dei dati; fornitore designato responsabile del trattamento | Reidentificazione dal contesto |
| Categorie particolari di dati e dati giudiziari | Artt. 9 e 10 GDPR; art. 2-octies D.Lgs. 196/2003 | Esclusione dai servizi esterni; eccezioni solo con valutazione d’impatto | Elevato: regola di esclusione |
| Oggetto dell’atto e informazioni aziendali riservate | Art. 51, n. 6, l.n.; art. 98 CPI; artt. 326 e 622 c.p. | Astrazione della clausola; nessun materiale riservato a servizi non regolati; divieto contrattuale di addestramento | Medio |
| Menzioni obbligatorie a pena di nullità | Art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985; art. 46 D.P.R. 380/2001 | Elenco chiuso; il modello verifica e non genera; riscontro sul testo vigente | Omissioni non rilevate |
| Conoscenza datata del modello | Art. 47 l.n.; art. 13 L. 132/2025 | Fornire al modello il testo normativo vigente; nessuna citazione non riscontrata | Basso, se la procedura è osservata |
| Indagine della volontà e giudizio di liceità | Artt. 28, n. 1, 47 e 49 l.n. | Nessun intervento del modello; al più promemoria di domande | Nullo, se la riserva è osservata |
| Informazione al cliente | Art. 13, comma 2, L. 132/2025; artt. 13 e 14 GDPR | Informativa integrata, in linguaggio piano | Contenuto non precisato dalla legge |
| Ricerca su fonti aperte | Artt. 17-19 e 25 D.Lgs. 231/2007; art. 76 Reg. (UE) 2024/1624 | Fonti ufficiali per prime; proporzione al rischio; documentazione della fonte | Omonimia e obsolescenza |
| Profilazione e decisioni assistite | Art. 5, par. 1, lett. d), regolamento IA; art. 22 GDPR; art. 76, par. 5, AMLR | Il modello ordina fatti verificati; decisione umana motivata | Sovrainterpretazione |
| Divieto di comunicazione | Art. 39 D.Lgs. 231/2007; art. 73 AMLR | Nessun prompt che riveli sospetti, segnalazioni o approfondimenti connessi a un sospetto; dal 2027 neppure analisi antiriciclaggio in corso; segnalazione senza modello | Elevato: regola assoluta |
| Esternalizzazione e conservazione dei dati | Art. 18 AMLR; artt. 31 e 34-bis D.Lgs. 231/2007 | Nessun compito dell’adeguata verifica affidato al modello; canale istituzionale per i dati antiriciclaggio, quando operativo | Aperto |
Dalla matrice emerge una regola che si ripete in forme diverse: l’intelligenza artificiale generativa può lavorare sulla struttura giuridica, mentre i dati restano nel perimetro controllato dallo studio. Dove questo non è possibile, per la natura del dato o per l’assenza di garanzie contrattuali, il compito non viene affidato all’intelligenza artificiale generativa.
Le architetture di impiego, il controllo umano e l’elenco chiuso delle menzioni
La scelta dell’architettura determina il perimetro dei dati ammissibili. Si distinguono tre configurazioni, che differiscono per il ruolo del fornitore e per la responsabilità di sicurezza.
| Architettura | Ruolo del fornitore | Dati ammissibili | Condizioni | Limite principale |
|---|---|---|---|---|
| Servizio generalista ad accesso individuale | Può trattare i contenuti per finalità proprie secondo le condizioni d’uso | Solo testi non riferibili a persone né riservati: norme, quesiti astratti, clausole anonime | Nessun dato dell’atto | Assenza del contratto ex art. 28 GDPR |
| Servizio professionale con contratto di trattamento | Responsabile del trattamento | Dati minimizzati o pseudonimizzati, con esclusione delle categorie particolari | Esclusione dell’addestramento, conservazione limitata, localizzazione, sub-responsabili, valutazione d’impatto | Reidentificazione; trasferimenti extra UE; art. 326 c.p. |
| Modello su infrastruttura dello studio o dedicata, con recupero da un corpus di formulari | Nessun terzo coinvolto nel trattamento, o fornitore dell’infrastruttura vincolato contrattualmente | Anche dati personali, nel rispetto dell’art. 32 GDPR | Controllo degli accessi, registrazione degli usi, manutenzione e aggiornamento | Costi; qualità inferiore; sicurezza interamente a carico del notaio |
Qualunque sia la configurazione, il controllo umano deve essere documentabile. Non risulta, nei testi esaminati, un obbligo specifico di tenere un registro degli usi dell’intelligenza artificiale generativa, ma l’art. 5, paragrafo 2, e l’art. 24 del regolamento (UE) 2016/679 richiedono al titolare di dimostrare la conformità del trattamento, e l’art. 30 richiede la tenuta di un registro delle attività di trattamento; l’art. 24, paragrafo 1, esige inoltre che le misure adottate siano riesaminate e aggiornate. Un registro interno essenziale, che indichi per ogni impiego la data, lo strumento, la finalità, la categoria dei dati e la persona che ha controllato l’esito, è lo strumento più semplice per integrare il registro delle attività di trattamento e per dimostrare, in sede di responsabilità, di aver fatto un uso diligente di un mezzo di cui si conoscono i limiti. A questo si aggiungono la formazione prevista dall’art. 47 del decreto legislativo 179/2026, che ne impone l’inserimento nei percorsi formativi degli ordini, l’informativa al cliente ai sensi dell’art. 13 della legge n. 132/2025 e, quando ne ricorrano i presupposti, la valutazione d’impatto.
Per le menzioni obbligatorie la soluzione è l’inversione del flusso già richiamata: l’elenco è definito dallo studio sulle fonti ufficiali, l’intelligenza artificiale generativa è chiamata a riscontrare la presenza di ciascuna voce nella bozza, e il notaio verifica il testo vigente della disposizione. Un elenco essenziale per gli atti immobiliari comprende le seguenti voci:
- identificazione delle parti secondo l’art. 51, n. 3, l.n. e convincimento sull’identità personale ai sensi dell’art. 49;
- designazione precisa dell’oggetto, con i dati catastali, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione di conformità degli intestatari, o l’attestazione di un tecnico abilitato, prevista dall’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985;
- individuazione degli intestatari catastali e verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, da compiere prima della stipula;
- menzioni urbanistiche ed edilizie imposte dalle leggi speciali, tra cui gli estremi del titolo abilitativo richiesti dall’art. 46 del D.P.R. 380/2001 per gli edifici la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985;
- somme e date in lettere ai sensi dell’art. 51, n. 5, l.n.;
- menzione della lettura e sottoscrizioni ai sensi dell’art. 51, nn. 8 e 10, l.n.;
- dichiarazioni imposte da altre leggi speciali, da elencare nel modello dello studio per ciascuna tipologia di atto.
L’elenco non sostituisce lo studio del caso concreto: è un presidio contro l’omissione, che è la modalità di errore meno visibile.
Un protocollo per la ricerca antiriciclaggio assistita
La soluzione al conflitto tra obbligo di conoscenza e limiti dell’uso dell’intelligenza artificiale generativa è l’ordine delle fonti. La ricerca parte dai registri e dalle banche dati ufficiali, prosegue con fonti aperte selezionate dal notaio o da persona autorizzata, e solo alla fine, se del caso, utilizza il modello per attività di sintesi su materiale già raccolto. L’intelligenza artificiale generativa non è il luogo in cui si cerca né il luogo in cui si decide.
| Fase | Fonte o strumento | Ruolo ammesso dell’intelligenza artificiale generativa | Annotazione |
|---|---|---|---|
| Identificazione e verifica dell’identità | Documento di identità; fonti affidabili e indipendenti (art. 19, comma 1, lett. b)) | Nessuno | Convincimento del notaio ai sensi dell’art. 49 l.n. |
| Titolare effettivo | Sezioni del Registro delle imprese (art. 21-ter); visure; statuti e atti societari | Nessuno sui dati nominativi; al più confronto di clausole statutarie anonimizzate | Prova dell’iscrizione conservata (art. 21-ter, comma 12) |
| Soggetti designati e misure di congelamento | Elenchi dei soggetti designati pubblicati dalle autorità competenti | Nessuno | Comunicazioni previste dall’art. 7 D.Lgs. 109/2007 |
| Persone politicamente esposte | Dichiarazione del cliente; procedure basate sul rischio (art. 25) | Ordinamento di notizie già verificate, su dati minimizzati | Distinguere accuse, indagini e condanne |
| Fonti aperte in caso di dubbio o rischio elevato | Ricerca condotta dal notaio o da persona autorizzata; archiviazione della fonte | Sintesi di testi già raccolti e privati dei dati identificativi; nessun giudizio sulla persona | Rischio di omonimia e obsolescenza |
| Valutazione del rischio e decisione | Giudizio del notaio | Nessuno | Art. 17, comma 3; compito non esternalizzabile (art. 18 AMLR) |
| Segnalazione di operazioni sospette | Canale previsto dall’art. 35 | Nessuno | Divieto di comunicazione (art. 39) |
Quattro regole operative completano il protocollo.
- Dati minimi e descrizioni neutre. Quando si sottopone all’intelligenza artificiale generativa un testo già raccolto, i nomi sono sostituiti da identificativi e l’operazione non è descritta. Anche l’interrogazione di un motore di ricerca comunica un nome a un terzo, ma non vi associa la descrizione dell’operazione né una valutazione di rischio: la differenza è sostanziale ai fini dell’art. 39.
- Nessuna navigazione autonoma su persone identificate. Gli strumenti che consentono all’intelligenza artificiale generativa di interrogare la rete formulano essi stessi le richieste, a partire dai dati forniti, e restituiscono risultati non selezionati. Per le persone fisiche identificate la ricerca è condotta dal professionista.
- L’esito dell’intelligenza artificiale generativa è una pista. Ogni informazione proposta è riscontrata sulla fonte originale e il fatto è distinto dall’allegazione; la sintesi non si conserva come prova.
- Documentazione della fonte. Per ciascuna informazione rilevante sono annotati la fonte, la data di consultazione e l’esito, poiché l’art. 17, comma 3, richiede di dimostrare l’adeguatezza delle misure. I documenti seguono il regime di conservazione dell’art. 31 e, per i dati antiriciclaggio, quando sarà operativo, il canale istituzionale dell’art. 34-bis.
Casistica applicativa
Le ipotesi che seguono sono costruite a scopo illustrativo e traggono dai punti di attrito esaminati le conseguenze operative.
Compravendita di un fabbricato costruito dopo il 1985
Il notaio prepara la bozza di compravendita di un appartamento con l’ausilio dell’intelligenza artificiale generativa, fornendo la struttura delle clausole e segnaposto al posto dei dati delle parti. La bozza è linguisticamente ineccepibile ma rinvia per la menzione urbanistica alla legge n. 47/1985, anziché all’art. 46 del D.P.R. 380/2001, nel quale la disciplina è confluita e la cui rubrica indica la legge del 1985 come fonte originaria, e non contiene la dichiarazione degli intestatari sulla conformità dei dati catastali e delle planimetrie. L’elenco chiuso segnala l’omissione; il notaio, che deve comunque individuare gli intestatari catastali e confrontarli con i registri immobiliari prima della stipula, integra il testo dopo aver letto le disposizioni nella versione vigente. Il caso mostra che l’errore non si riconosce dalla qualità della forma e che il controllo si colloca nel confronto con una lista esterna, non nella rilettura della bozza.
Conferimento di ramo d’azienda con dati e modelli riservati
Una società conferisce un ramo d’azienda che include una base di dati e un algoritmo di valutazione, descritti in una perizia riservata. Il notaio vorrebbe usare l’intelligenza artificiale generativa per confrontare la clausola di garanzia con la perizia. L’inserimento della perizia in un servizio senza contratto di trattamento comprometterebbe il requisito delle misure ragionevolmente adeguate dell’art. 98, comma 1, lettera c), del codice della proprietà industriale e porrebbe, per le notizie ricevute in ragione dell’ufficio, il problema dell’agevolazione colposa o dolosa di cui all’art. 326 del codice penale. La soluzione consiste nell’elaborare la clausola in forma astratta, lasciando la perizia fuori dal perimetro del servizio; se l’analisi comparata è ritenuta indispensabile, nel farla su un’infrastruttura sotto il controllo dello studio, previa informazione alla parte e annotazione dell’impiego nel registro interno.
Adeguata verifica rafforzata su una società estera con titolare effettivo incerto
Per una società con catena di controllo estera il notaio acquisisce i documenti, consulta i registri e, rilevate incongruenze, dispone una ricerca su fonti aperte, condotta dal proprio personale. Un articolo di stampa in lingua straniera riferisce di un procedimento a carico di un amministratore; per comprenderlo, lo studio lo sottopone a traduzione assistita dopo aver sostituito i nomi con identificativi. La sintesi attribuisce una condanna a un soggetto che, dal riscontro sul provvedimento originale, risulta essere un omonimo. Il protocollo regge perché il notaio non ha accettato l’esito senza verifica e perché nel testo non compariva alcuna indicazione sull’operazione. Se, esaurite le verifiche, non fosse stato possibile raggiungere una ricostruzione attendibile dell’assetto proprietario, avrebbe dovuto applicarsi l’astensione prevista dall’art. 42, comma 1, che presuppone l’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica, valutando anche i presupposti della segnalazione ai sensi dell’art. 35 e fatto salvo il caso in cui sussista un obbligo di legge di ricevere l’atto (art. 42, comma 4); entrambe le decisioni appartengono al professionista e nessuna delle due richiede, né consente, di descrivere il caso a un fornitore.
Novità normative e questioni aperte
Il calendario normativo
Il quadro è in movimento su più fronti, con scadenze che incidono in momenti diversi sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa.
| Data o atto | Contenuto | Rilevanza per l’uso dell’intelligenza artificiale generativa |
|---|---|---|
| 23 luglio 2026 | Efficacia del D.Lgs. 122/2026: artt. 21-ter e 34-bis D.Lgs. 231/2007 | Accesso al titolare effettivo e banca dati antiriciclaggio del notariato; operatività subordinata ai provvedimenti attuativi (art. 2 D.Lgs. 122/2026) |
| Reg. (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026, pubblicato il 24 luglio 2026 | Omnibus digitale sull’IA: nuovo testo dell’art. 4 del regolamento IA e modifiche ai termini | Alfabetizzazione come obbligo di mezzi |
| 23 ottobre 2026 | Efficacia del D.Lgs. 179/2026 | Formazione e principio antropocentrico (artt. 3, 43 e 47) |
| 23 aprile 2027 | Termine per l’adeguamento dei regolamenti sulla formazione (art. 47, comma 5) | Contenuti deontologici, tra cui gli obblighi informativi verso il cliente |
| 10 luglio 2027 | Applicabilità del Reg. (UE) 2024/1624 | Artt. 18, 73 e 76: esternalizzazione, divieto di comunicazione, decisioni assistite |
Le questioni aperte
Restano aperte almeno cinque questioni. La prima riguarda l’applicabilità dell’art. 13 della legge n. 132/2025 al notaio e il contenuto dell’informazione al cliente, che la legge non precisa e che gli organi del notariato potranno definire in sede deontologica. La seconda attiene al confine tra uso di strumenti generativi ed esternalizzazione di compiti dell’adeguata verifica ai sensi dell’art. 18 del regolamento (UE) 2024/1624 e del suo considerando 47, sul quale potranno incidere gli orientamenti dell’AMLA. La terza concerne la qualificazione, sul piano dell’art. 326 del codice penale, dell’affidamento di contenuti a un fornitore tecnologico vincolato da un contratto di trattamento: l’orientamento prospettato è coerente con i principi, ma non risultano pronunce specifiche.
La quarta riguarda l’orizzonte giurisprudenziale sui fornitori di servizi generativi. Il provvedimento n. 755 del 2 novembre 2024, con cui il Garante ha concluso l’istruttoria nei confronti di un fornitore, è stato oggetto di un’opposizione accolta dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 4153/2026, pubblicata il 18 marzo 2026, come indicato dal Garante sul proprio sito. La valutazione di conformità del singolo servizio non dovrebbe dunque fondarsi soltanto su singole decisioni di autorità non consolidate, ma sulla verifica del contratto e dell’architettura effettivamente utilizzati. La quinta, infine, è la sorte delle regole tecniche del Consiglio nazionale del notariato in materia di antiriciclaggio, il cui coordinamento con le modifiche del decreto legislativo 122/2026 e con il regolamento (UE) 2024/1624 resta da attendersi.
Considerazioni conclusive
L’analisi consente di formulare quattro tesi. La prima è che né il decreto legislativo 179/2026 né le norme che lo circondano vietano l’uso dell’intelligenza artificiale generativa nella redazione e nell’analisi dell’atto notarile. I limiti derivano dalla stratificazione di fonti con funzioni diverse: la legge notarile, che riserva al notaio indagine, liceità e responsabilità; la legge n. 132/2025, che qualifica l’uso come strumentale e prescrive l’informazione al cliente; la disciplina dei dati e del segreto, che determina quali informazioni possano lasciare lo studio; il decreto legislativo 179/2026, che valorizza la formazione come presidio dell’uso responsabile.
La seconda tesi riguarda il contenuto dell’atto. Le generalità, l’oggetto e le menzioni obbligatorie sono i tre luoghi in cui il limite si concretizza, e per ciascuno esiste una soluzione compatibile con il quadro vigente: la minimizzazione e la ricomposizione locale dei dati, l’astrazione della clausola, l’elenco chiuso delle menzioni verificato dal notaio sulle fonti ufficiali. Il rischio più insidioso non è la fuga dei dati, ma l’omissione che l’intelligenza artificiale generativa non segnala e che la qualità della forma occulta.
La terza tesi corregge un’impressione diffusa. Le norme antiriciclaggio non impongono una ricerca generalizzata sul web, ma una conoscenza adeguata al rischio, fondata su fonti affidabili e indipendenti e documentata. Il conflitto con l’uso dell’intelligenza artificiale generativa non è per questo risolto: la ricerca su fonti aperte, quando necessaria, è un trattamento di dati personali che richiede proporzione, esattezza e distinzione tra fatti e notizie; e il divieto di comunicazione, la riserva di decisione umana e la disciplina dell’esternalizzazione indicano un perimetro entro il quale l’intelligenza artificiale generativa può ordinare e riassumere, ma non cercare, valutare o decidere.
La quarta tesi riguarda l’orizzonte. Sul piano de iure condendo appare auspicabile che gli organi del notariato precisino in sede deontologica il contenuto dell’informazione al cliente, definiscano condizioni contrattuali minime per i servizi tecnologici impiegati dagli studi e indichino i casi in cui l’uso di strumenti generativi nell’adeguata verifica integri un’esternalizzazione. Finché ciò non avverrà, la prudenza è la scelta di architetture a perimetro controllato, di procedure documentate e di una regola semplice: l’intelligenza artificiale generativa può aiutare a scrivere, ma ciò che l’atto afferma, e ciò che il professionista dichiara di aver verificato, resta suo.
Riferimenti normativi e bibliografici
- Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull’intelligenza artificiale), artt. 3, 4, 5, 26 e allegato III; Regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026 (Omnibus digitale sull’IA).
- Decreto legislativo 179/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, artt. 2, 3, 34, 41, 42, 43, 47, 49, 52 e 53.
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, artt. 3, 4 e 13.
- Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), artt. 28, 47, 49, 51, 58, 138 e 147.
- Legge 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1-bis; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46.
- Regolamento (UE) 2016/679, artt. 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 22, 24, 28, 30, 32 e 35, Capo V e considerando 26; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 2-octies e 2-undecies; Comitato europeo per la protezione dei dati, Parere 28/2024 del 17 dicembre 2024.
- Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 98; codice penale, artt. 326 e 622.
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, artt. 11, 16, 17, 18, 19, 21-ter, 24, 25, 31, 34-bis, 35, 39 e 42; decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, art. 7; decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122, artt. 1 e 2.
- Regolamento (UE) 2024/1624, artt. 18, 73 e 76.
- Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 755 del 2 novembre 2024; Tribunale di Roma, sentenza n. 4153/2026, pubblicata il 18 marzo 2026.
- Consiglio nazionale del notariato, Regole tecniche in materia di antiriciclaggio, 16 ottobre 2018, regole nn. 5 e 7, citate secondo la sintesi di S. Galmarini e C. Saba, «Il CNN pubblica le Regole Tecniche antiriciclaggio», La Scala Società tra Avvocati, dicembre 2018.
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