Ingresso Condizionato dei Discendenti: Statuto o Patto Parasociale?

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Abstract. La terza parte di questo studio affronta il primo, decisivo nodo giuridico posto dalla clausola di ingresso condizionato dei discendenti: la sua collocazione fra lo statuto sociale e il patto parasociale, con le rilevanti differenze di opponibilità, efficacia e rimedi che da tale scelta discendono. Dopo aver richiamato la disciplina generale della clausola statutaria e del patto parasociale, anche alla luce degli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità, il contributo esamina il discrimine fra contenuto organizzativo — proprio dello statuto — e contenuto personale o programmatico — proprio del patto parasociale o della family constitution — e propone, quale tesi preferibile, un modello combinato che distribuisce fra i due strumenti i diversi profili della clausola. Il contributo si chiude con un esame delle conseguenze pratiche della scelta negoziale sul piano dei rimedi esperibili in caso di violazione.


Il problema della collocazione negoziale della clausola

Le prime due parti di questo studio hanno ricostruito l’origine, la diffusione e le concrete modalità applicative della clausola di ingresso condizionato dei discendenti, senza tuttavia soffermarsi sulla sua collocazione negoziale. Si tratta di una lacuna che è ora necessario colmare, poiché la scelta fra statuto sociale e patto parasociale non è meramente formale, ma incide in modo diretto sull’efficacia della clausola, sui soggetti che ne sono vincolati e sui rimedi esperibili in caso di violazione.

ProfiloClausola statutariaPatto parasociale
Soggetti vincolatiTutti i soci, presenti e futuri, e la societàSolo i sottoscrittori
OpponibilitàErga omnes (pubblicità nel registro imprese)Nessuna opponibilità a società e terzi
DurataNessun limite legale di durataMax 5 anni (art. 2341-bis c.c.), salvo recesso
Rimedio in caso di violazioneImpugnativa della deliberazione (artt. 2377-2379 c.c.)Risarcimento del danno o clausola penale
RiservatezzaLimitata (atto pubblico e depositato)Piena riservatezza fra le parti
Tab. 1 — Statuto sociale e patto parasociale a confronto.
Il Modello Combinato: Contenuti Da Inserire Nello Statuto E Nel Patto Parasociale
Fig. 1 — il modello combinato: come distribuire i contenuti della clausola fra statuto e patto parasociale.

Statuto sociale e patto parasociale: efficacia a confronto

Lo statuto sociale è l’atto — pubblico, nelle società di capitali, per il tramite del notaio rogante — che definisce l’organizzazione della società ed è vincolante, per sua natura, nei confronti di tutti i soci presenti e futuri, oltre che della società medesima. Le sue modifiche richiedono le maggioranze qualificate previste per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria e sono soggette a iscrizione nel registro delle imprese, con la conseguente opponibilità erga omnes. Il patto parasociale, per converso, è un contratto atipico concluso fra alcuni o tutti i soci — o anche fra soci e soggetti estranei alla compagine sociale — che ha efficacia meramente obbligatoria e inter partes: non richiede alcuna forma particolare, non necessita di pubblicità legale a fini di validità ed opponibilità ai terzi, e non è, di regola, opponibile alla società, che rispetto ad esso resta soggetto terzo.

Perché la scelta non è indifferente per la famiglia imprenditoriale

La scelta fra i due strumenti, per una famiglia imprenditoriale che intenda dotarsi di una clausola di ingresso condizionato dei discendenti, non è indifferente. Optare per lo statuto significa vincolare la società stessa e tutti i soci, presenti e futuri, incluso l’eventuale socio non familiare che dovesse in futuro entrare nella compagine sociale, con la conseguenza che la violazione della clausola può incidere sulla validità stessa degli atti sociali non conformi. Optare per il patto parasociale significa invece vincolare solo i sottoscrittori, con effetti limitati al piano contrattuale e con un’efficacia che, come si vedrà, è per di più soggetta a limiti temporali che lo statuto non conosce. Questa alternativa, occorre precisarlo subito, non deve essere intesa in termini di reciproca esclusione: come si dirà nella quinta sezione di questo contributo, la tecnica redazionale più matura, e più aderente a quanto osservato nei casi di studio esaminati nella seconda parte di questo lavoro, consiste non già nello scegliere l’uno o l’altro strumento, ma nel distribuire fra i due, secondo un criterio di competenza per materia, i diversi contenuti che compongono la clausola di ingresso condizionato dei discendenti nella sua accezione più matura.

La clausola statutaria: fondamento normativo e limiti dell’autonomia

Esaminiamo anzitutto la via statutaria, verificando in che misura l’autonomia riconosciuta ai soci nella redazione dello statuto consenta di trasfondervi una clausola di ingresso condizionato dei discendenti.

L’articolo 2387 c.c. e i requisiti di professionalità degli amministratori

Il punto di partenza è costituito dall’articolo 2387 del codice civile, il quale dispone espressamente che lo statuto può subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento ai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria o dalle società di gestione di mercati regolamentati. Si tratta di una disposizione di importanza centrale per l’indagine qui condotta, poiché conferma, con la forza di una previsione codicistica espressa, che l’ordinamento societario italiano già riconosce, in via generale e per ogni società per azioni, la possibilità di condizionare l’accesso alla carica amministrativa al possesso di requisiti oggettivi di professionalità — categoria nella quale rientrano, senza sforzo interpretativo, tanto il possesso di un titolo di studio determinato quanto la maturazione di un’esperienza professionale pregressa. Su questa base, la clausola statutaria che subordini l’assunzione di cariche sociali da parte dei discendenti del socio fondatore al raggiungimento di un’età minima e al possesso di un titolo di studio e di un’esperienza professionale esterna non introduce, sul piano tecnico, alcuna figura estranea al sistema, ma applica ai membri della famiglia proprietaria — anziché a candidati esterni indifferenziati — una tecnica di selezione che il codice civile già conosce e disciplina espressamente per l’accesso alla carica di amministratore. Ne discende che una simile clausola, se correttamente formulata con riferimento a requisiti oggettivi e verificabili, appare pienamente compatibile con l’autonomia statutaria riconosciuta dall’articolo 2387 c.c., quantomeno con riferimento alle società per azioni; considerazioni analoghe, e per certi versi rafforzate dalla maggiore contrattualizzazione che la riforma del 2003 ha impresso al tipo, valgono per la società a responsabilità limitata, il cui statuto può liberamente disciplinare le modalità di amministrazione ai sensi dell’articolo 2475 del codice civile.

La clausola di gradimento e l’ingresso nella qualità di socio

Un secondo profilo, distinto da quello dell’accesso alle cariche sociali, riguarda l’ingresso del discendente nella compagine sociale in quanto tale, ossia la sua qualità di socio. Su questo versante, lo strumento tecnico di riferimento è la clausola di gradimento, disciplinata per la società a responsabilità limitata dall’articolo 2469 del codice civile, il quale consente allo statuto di sottoporre il trasferimento delle partecipazioni — anche a causa di morte — a particolari condizioni, incluso il gradimento di organi sociali o di altri soci, purché sia in ogni caso garantito al socio, o ai suoi eredi, il diritto alla liquidazione del valore della partecipazione qualora il gradimento sia negato. Come rilevato dalla giurisprudenza di merito più recente, la clausola di gradimento riferita al subingresso degli eredi non viola, a queste condizioni, il divieto dei patti successori — questione sulla quale si tornerà diffusamente nella quinta parte di questo studio — proprio perché non incide sulla libertà del socio di disporre della propria partecipazione per testamento o per successione legittima, ma condiziona soltanto l’effettivo subingresso nella qualità di socio, ferma restando in ogni caso la tutela economica dell’erede attraverso la liquidazione del valore. È agevole osservare come questa impostazione, elaborata dalla giurisprudenza con riferimento al tema, distinto ma limitrofo, del gradimento sugli eredi, offra una chiave di lettura preziosa anche per la clausola qui esaminata: anche quest’ultima, infatti, nella sua formulazione più accorta, non incide sulla titolarità delle partecipazioni sociali del discendente, ma soltanto sul suo accesso a ruoli operativi o di governo — esattamente come si è verificato, sul piano fattuale, in tutti i casi di studio esaminati nella seconda parte di questo lavoro.

Il patto parasociale: efficacia obbligatoria e limiti di durata

Esaminiamo ora la via del patto parasociale, verificando quali profili della clausola di ingresso condizionato dei discendenti si prestino, più della via statutaria, a essere regolati per questa via.

L’articolo 2341-bis c.c. e gli orientamenti della Cassazione

La disciplina di riferimento è quella dell’articolo 2341-bis del codice civile, il quale sottopone i patti parasociali — quelli che hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto, quelli che pongono limiti al trasferimento delle partecipazioni, e quelli che hanno per oggetto o per effetto l’esercizio congiunto di un’influenza dominante sulla società — a un limite massimo di durata di cinque anni, rinnovabile alla scadenza, ovvero, se il patto non prevede un termine, al diritto di ciascun contraente di recedere con un preavviso di centottanta giorni. La giurisprudenza di legittimità più recente ha avuto modo di ribadire, con l’ordinanza n. 13561 del 16 maggio 2024, che la validità di tali pattuizioni può dirsi assodata proprio in forza di questa previsione normativa, introdotta dalla riforma del diritto societario del 2003 a riconoscimento di una prassi già consolidata; mentre, qualche anno prima, con la sentenza n. 18138 del 10 luglio 2018, la medesima Corte aveva chiarito che un patto parasociale di durata quinquennale avente ad oggetto le cariche sociali non viola né il principio di tutela della proprietà privata né quello, elaborato dalla dottrina, della necessaria correlazione fra potere e rischio. Una parte della dottrina distingue, nella qualificazione dei patti parasociali, tre diverse chiavi di lettura: quella formalistica, che guarda alla sola collocazione del patto — nello statuto o al di fuori di esso; quella soggettiva, che guarda alla volontà delle parti di attribuire al patto un’efficacia vincolante anche per i futuri soci e per la società, ovvero una efficacia meramente interna; e quella, oggi prevalente in giurisprudenza, che discende direttamente dal principio generale dell’articolo 1372, secondo comma, del codice civile, per cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge: la società, anche quando tutti i suoi soci abbiano sottoscritto il patto, resta ad esso terza, e la violazione del patto non incide sulla validità delle deliberazioni assunte in conformità allo statuto.

I contenuti procedimentali più adatti alla veste parasociale

Applicando queste coordinate alla clausola di ingresso condizionato dei discendenti, emerge con chiarezza come il patto parasociale sia lo strumento più naturale per regolare tutti quei profili della clausola che hanno natura, per così dire, procedimentale o comportamentale, piuttosto che organizzativa in senso proprio: la composizione e il funzionamento dell’organo di famiglia chiamato a valutare le candidature dei discendenti; l’impegno dei soci familiari a votare, in sede assembleare, in conformità agli esiti di tale valutazione; le eventuali conseguenze economiche — una clausola penale, ad esempio — a carico del socio che dovesse discostarsi dagli impegni assunti nel patto. Il limite strutturale del patto parasociale, ai fini che qui interessano, è tuttavia costituito proprio dalla sua efficacia meramente obbligatoria: se un componente della famiglia che abbia sottoscritto il patto violasse l’impegno assunto — ad esempio votando per la nomina di un discendente privo dei requisiti concordati — la deliberazione assembleare risulterebbe comunque valida ed efficace nei confronti della società, salvo il diritto degli altri sottoscrittori di agire per il risarcimento del danno o per l’applicazione della clausola penale eventualmente prevista. Si tratta di una conseguenza che è essenziale illustrare con chiarezza alla famiglia imprenditoriale in sede di consulenza, poiché l’affidamento esclusivo della clausola allo strumento parasociale, per quanto più agile e riservato rispetto alla via statutaria, espone la famiglia al rischio che la regola concordata resti priva di efficacia reale nel momento in cui più serve, ossia in presenza di un dissenso interno alla famiglia stessa.

Il discrimine fra contenuto organizzativo e contenuto personale

La ricostruzione svolta nelle due sezioni precedenti consente ora di enucleare un criterio distintivo che, pur non trovando ancora un’elaborazione sistematica in dottrina con specifico riferimento alla clausola qui esaminata, appare coerente con i principi generali in tema di autonomia statutaria e parasociale.

Cosa appartiene allo statuto e cosa al patto parasociale

Il criterio proposto distingue fra contenuto organizzativo e contenuto personale o programmatico della clausola di ingresso condizionato dei discendenti. Ha natura organizzativa, e si presta dunque a una collocazione statutaria, tutto ciò che attiene ai requisiti oggettivi di accesso alle cariche sociali — età, titolo di studio, esperienza professionale — in quanto species del più ampio genus dei requisiti di professionalità che l’articolo 2387 c.c. già consente di richiedere per l’assunzione della carica di amministratore, ed eventualmente, con le cautele che si diranno nella quarta parte di questo studio, dell’analoga clausola di gradimento sul subingresso nella qualità di socio, ove la famiglia intenda spingersi fino a questo punto. Ha natura personale o programmatica, e si presta dunque a una collocazione parasociale — o, a monte, alla sola family constitution, con le implicazioni che si sono discusse nella prima parte di questo studio quanto alla sua efficacia giuridica — tutto ciò che attiene alle modalità procedimentali di verifica dei requisiti: la composizione dell’organo di famiglia, i criteri di valutazione delle attitudini personali del discendente, l’impegno dei soci a orientare in un determinato senso il proprio voto assembleare, le conseguenze economiche di un eventuale dissenso.

Le ragioni pratiche del criterio distintivo proposto

Questo criterio distintivo non è meramente teorico, ma risponde a un’esigenza pratica ben precisa: lo statuto sociale, in quanto documento soggetto a pubblicità legale, si presta a contenere requisiti oggettivi e stabili nel tempo, ma mal si presta a disciplinare il funzionamento di un organo di famiglia, la cui composizione può mutare con relativa frequenza, o a esplicitare valutazioni discrezionali sulle attitudini personali dei singoli discendenti, che la famiglia ha ragionevoli motivi di voler mantenere riservate. Per converso, il patto parasociale, proprio per la sua natura riservata e la maggiore agilità di modifica — fermi i limiti di durata dell’articolo 2341-bis c.c. — si presta perfettamente a questo secondo tipo di contenuto, ma sarebbe strumento inadeguato, per i limiti di efficacia già illustrati, a presidiare in modo cogente i soli requisiti oggettivi, che meritano la protezione più forte offerta dalla clausola statutaria.

La soluzione preferibile: un modello combinato

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, è possibile formulare, quale tesi preferibile fra quelle astrattamente ipotizzabili, l’indicazione di un modello combinato, che distribuisce fra statuto e patto parasociale i diversi profili della clausola di ingresso condizionato dei discendenti secondo il criterio appena illustrato.

L’articolazione del modello combinato

Il modello combinato qui proposto prevede, in primo luogo, l’inserimento nello statuto sociale di una clausola, redatta ai sensi e nei limiti dell’articolo 2387 c.c. per le società per azioni o della corrispondente autonomia statutaria riconosciuta dall’articolo 2475 c.c. per le società a responsabilità limitata, che subordini l’assunzione di cariche sociali determinate — l’amministrazione, la rappresentanza legale, le posizioni dirigenziali apicali comunque denominate — da parte dei discendenti del socio fondatore al possesso di requisiti oggettivi predeterminati: un’età minima, un titolo di studio in discipline coerenti con l’oggetto sociale, un periodo minimo di esperienza professionale maturata presso soggetti terzi. Tale clausola statutaria dovrebbe essere formulata in termini generali e astratti, senza menzione di nominativi specifici, e dovrebbe specificare con precisione i mezzi di prova del possesso dei requisiti, onde evitare i profili di eccessiva discrezionalità che saranno esaminati nella quarta parte di questo studio. In secondo luogo, il modello prevede la stipula di un patto parasociale, sottoscritto dai componenti della famiglia proprietaria, che disciplini la composizione e il funzionamento dell’organo di famiglia chiamato a verificare in concreto il possesso dei requisiti statutari e a esprimere una valutazione sulle attitudini personali del discendente candidato, l’impegno dei soci familiari a votare in assemblea in conformità agli esiti di tale valutazione, e le conseguenze — anche in termini di clausola penale — dell’eventuale violazione di tali impegni da parte di un socio sottoscrittore.

I vantaggi della soluzione, anche alla luce dei casi di studio

Questa soluzione presenta il vantaggio di attribuire ai soli requisiti realmente essenziali — quelli oggettivi e verificabili — la protezione più forte offerta dalla clausola statutaria, opponibile erga omnes e sindacabile con gli strumenti tipici del diritto societario, riservando invece alla dimensione contrattuale, più riservata e flessibile, tutto ciò che attiene alla governance familiare in senso proprio. Non sfugge, del resto, come questa impostazione replichi, sul piano tecnico, l’articolazione che si è osservata empiricamente nei casi di studio esaminati nella seconda parte di questo lavoro: tanto nel caso Ferragamo quanto, con particolare evidenza, nel caso Zegna, la presenza di requisiti oggettivi ben identificati si accompagna sistematicamente a un passaggio valutativo affidato a un organo distinto — il colloquio finale nel primo caso, il consiglio indipendente nel secondo — a conferma che la distinzione qui proposta sul piano giuridico corrisponde a una prassi già maturata, sia pure empiricamente, nella governance delle famiglie imprenditoriali di maggiore struttura. Il modello combinato consente inoltre di superare, o quantomeno di attenuare sensibilmente, il rischio — già segnalato nella seconda parte di questo studio a proposito dell’evoluzione più recente del caso Ferragamo — che la regola di ingresso condizionato dei discendenti, se affidata alla sola dimensione informale della family constitution, perda nel tempo la propria cogenza fino a ridursi a un impegno meramente morale, di incerta azionabilità in giudizio. Ancorando il nucleo oggettivo della clausola allo statuto sociale, la famiglia si assicura che tale nucleo sopravviva ai mutamenti generazionali e agli avvicendamenti nella composizione dell’organo di famiglia, riservando a quest’ultimo — disciplinato dal patto parasociale, più agevolmente modificabile con il consenso di tutti i sottoscrittori — il compito di adattare nel tempo le modalità applicative della regola alle mutate esigenze della famiglia e dell’impresa.

Le conseguenze pratiche della scelta: i rimedi in caso di violazione

Resta da esaminare, in chiusura di questa terza parte, quali siano in concreto i rimedi esperibili in caso di violazione della clausola di ingresso condizionato dei discendenti, a seconda che essa sia stata trasfusa nello statuto ovvero in un patto parasociale.

I rimedi in caso di violazione della clausola statutaria

Ove la clausola sia di natura statutaria, la sua violazione — l’assunzione, ad esempio, della carica di amministratore da parte di un discendente privo dei requisiti richiesti — espone la relativa deliberazione assembleare di nomina ai rimedi tipici del diritto societario: l’impugnazione della deliberazione per violazione di legge o dello statuto, nei limiti e nei termini previsti dagli articoli 2377 e 2379 del codice civile, con legittimazione riconosciuta ai soci assenti, dissenzienti o astenuti, oltre che, nei casi di nullità, a chiunque vi abbia interesse. Si tratta di un rimedio dotato di effettività, poiché incide sulla validità stessa dell’atto di nomina, ma che presenta il limite pratico di dover essere azionato nei termini di decadenza previsti dalla legge, e di esporre la società — e la famiglia — alla pubblicità di un contenzioso societario formale, con le ricadute reputazionali che una famiglia imprenditoriale ha ragione di voler evitare.

I rimedi in caso di violazione del patto parasociale

Ove la clausola sia di natura parasociale, la sua violazione non incide, come si è detto, sulla validità della deliberazione assembleare correttamente adottata secondo le regole statutarie, ma dà luogo unicamente a responsabilità contrattuale del socio inadempiente nei confronti degli altri sottoscrittori del patto: risarcimento del danno, secondo i principi generali, ovvero applicazione della clausola penale ove prevista, la quale presenta il vantaggio pratico di liquidare preventivamente il danno, sottraendo la famiglia all’onere di provarne l’entità in giudizio. È inoltre ammissibile, e frequente nella prassi dei patti parasociali più accurati, la previsione di una clausola compromissoria che devolva ad arbitri la risoluzione delle controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione del patto, con l’ulteriore vantaggio, per una famiglia imprenditoriale, di sottrarre le proprie vicende interne alla pubblicità del processo ordinario. Questa differenza di rimedi conferma, da ultimo, la correttezza del modello combinato proposto in questo contributo: riservando alla clausola statutaria i soli requisiti oggettivi essenziali, la famiglia si assicura, per il nucleo duro della propria regola di ingresso condizionato, il rimedio più incisivo dell’impugnativa societaria; riservando al patto parasociale i profili procedimentali e valutativi, la famiglia si assicura, per gli aspetti più delicati sul piano dei rapporti personali, la riservatezza e la flessibilità proprie dello strumento contrattuale, con la possibilità di devolvere ad arbitri le eventuali controversie.

Considerazioni conclusive e prospettive di indagine

L’indagine condotta in questa terza parte consente di affermare, con ragionevole sicurezza, che la clausola di ingresso condizionato dei discendenti trova nell’ordinamento societario italiano una base normativa solida per la propria trasposizione statutaria, quantomeno con riferimento ai requisiti oggettivi di accesso alle cariche sociali, in forza dell’espressa previsione dell’articolo 2387 del codice civile in tema di requisiti di professionalità degli amministratori, e trova altresì, nella figura del patto parasociale disciplinata dall’articolo 2341-bis del codice civile, uno strumento idoneo a disciplinarne i profili procedimentali e valutativi, sia pure con l’effetto meramente obbligatorio e i limiti di durata che caratterizzano tale figura.

La tesi qui sostenuta, di un modello combinato che distribuisce fra i due strumenti i diversi contenuti della clausola secondo il criterio del contenuto organizzativo, da un lato, e personale o programmatico, dall’altro, trova conferma empirica nei casi di studio esaminati nella seconda parte di questo lavoro, e consente di offrire alla famiglia imprenditoriale una soluzione che coniuga l’effettività dei rimedi societari, per il nucleo essenziale della regola, con la flessibilità e la riservatezza degli strumenti contrattuali, per tutto ciò che attiene alla governance familiare in senso più proprio.

Restano da approfondire, nelle parti successive di questo studio, i limiti di validità che la clausola statutaria così configurata incontra nei principi generali dell’autonomia negoziale e nei diritti costituzionalmente garantiti di libertà di iniziativa economica e di accesso al lavoro — oggetto della quarta parte — e i rapporti fra la clausola e la disciplina successoria, con particolare riferimento al patto di famiglia e al divieto dei patti successori — oggetto della quinta parte di questo studio.

Riferimenti normativi e bibliografici

Riferimenti normativi

  • Art. 2341-bis c.c. (patti parasociali)
  • Art. 2387 c.c. (requisiti degli amministratori)
  • Art. 2469 c.c. (clausole di gradimento nella s.r.l.)
  • Art. 2475 c.c. (amministrazione della s.r.l.)
  • Artt. 2377-2379 c.c. (invalidità delle deliberazioni assembleari)
  • Art. 1372 c.c. (efficacia del contratto fra le parti)

Riferimenti bibliografici

  • Cass. civ., ord. 16 maggio 2024, n. 13561
  • Cass. civ., sez. I, 10 luglio 2018, n. 18138
  • Trib. Venezia, 2024, sulla clausola di gradimento e il subingresso degli eredi nella s.r.l.
  • G.M. Rescio, La distinzione del sociale dal parasociale

Questo contributo è la terza parte di uno studio in sette parti dedicato alle clausole di ingresso condizionato dei discendenti nelle imprese di famiglia. Si vedano la prima parte, sull’origine della prassi, e la seconda parte, sui casi di studio. Per approfondire la disciplina generale dei patti parasociali, si veda la nostra guida su patti parasociali nelle s.r.l.; sulle clausole limitative statutarie, si veda l’approfondimento sulle clausole di change of control e di consenso preventivo.


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