Abstract. La quinta parte di questo studio completa l’esame dei limiti di validità della clausola di ingresso condizionato dei discendenti, spostando l’attenzione dai principi costituzionali, esaminati nella parte precedente, ai limiti propriamente civilistici. Il contributo esamina anzitutto la disciplina della condizione meramente potestativa di cui all’articolo 1355 del codice civile, per verificare se la clausola in esame vi possa incorrere, giungendo a conclusione negativa in ragione della natura oggettiva e verificabile dei requisiti tipici della clausola. L’indagine prosegue confrontando la clausola con due paradigmi già noti al diritto societario italiano — la clausola di gradimento e i requisiti soggettivi per il voto nella società tra professionisti — per trarne indicazioni utili alla sua validità, e si chiude con un esame dei limiti residui riconducibili alla vessatorietà e all’abuso del diritto.
Indice dei contenuti
- Dai limiti costituzionali ai limiti civilistici
- La condizione meramente potestativa: l’articolo 1355 c.c.
- Il paradigma della clausola di gradimento
- Il paradigma della società tra professionisti
- I limiti residui: abuso del diritto e clausole vessatorie
- Una prospettiva riepilogativa sui limiti di validità della clausola
- Considerazioni conclusive e prospettive di indagine
- Riferimenti normativi e bibliografici
Dai limiti costituzionali ai limiti civilistici
La quarta parte di questo studio ha esaminato la tenuta della clausola di ingresso condizionato dei discendenti rispetto ai principi costituzionali potenzialmente rilevanti, concludendo nel senso di una sostanziale compatibilità, a condizione che la clausola risulti proporzionata nella propria applicazione concreta. Questa conclusione non esaurisce tuttavia l’indagine sui limiti di validità della clausola, poiché il diritto civile conosce, a sua volta, categorie e principi generali che è necessario verificare con specifico riferimento alla fattispecie qui esaminata.
I limiti generali dell’autonomia privata rilevanti per la clausola
Il codice civile italiano conosce, in tema di validità degli atti di autonomia privata, alcuni limiti generali che è opportuno richiamare prima di verificarne l’applicabilità alla clausola di ingresso condizionato dei discendenti: il divieto di condizioni meramente potestative, di cui all’articolo 1355; i limiti generali di liceità della causa e dell’oggetto del contratto, di cui agli articoli 1343 e 1346; e, più in generale, il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 1375, che la giurisprudenza più recente ha declinato anche nel divieto di abuso del diritto.
Il divieto di condizioni meramente potestative come limite centrale
Fra questi limiti generali, quello che appare di più immediato rilievo per la clausola qui esaminata è, con ogni evidenza, il divieto di condizioni meramente potestative, sul quale ci si è già soffermati, in termini generali, nella prima parte di questo studio, a proposito delle radici teoriche della clausola. È giunto ora il momento di sviluppare compiutamente questa analisi, verificando se, e a quali condizioni, la clausola possa considerarsi immune dal rischio di nullità che l’articolo 1355 c.c. ricollega alle condizioni rimesse al mero arbitrio di una delle parti.
La condizione meramente potestativa: l’articolo 1355 c.c.
L’articolo 1355 del codice civile sanziona con la nullità l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o del debitore. Occorre precisare con esattezza i confini di questa disposizione prima di poterla applicare, per quanto in via di estensione analogica, alla clausola qui esaminata.
| Elemento della clausola | Natura | Rischio di condizione meramente potestativa |
|---|---|---|
| Età minima del discendente | Oggettiva, verificabile (dato anagrafico) | Assente |
| Titolo di studio richiesto | Oggettiva, verificabile (documentale) | Assente |
| Esperienza esterna richiesta | Oggettiva, verificabile (documentale) | Assente |
| Valutazione dell’organo di famiglia | Discrezionale, salvo criteri predeterminati | Da presidiare con criteri espliciti |

Condizione meramente potestativa e condizione semplicemente potestativa
La giurisprudenza di legittimità distingue, in modo ormai consolidato, fra condizione meramente potestativa e condizione semplicemente potestativa. La prima ricorre quando l’evento dedotto in condizione consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà di ritenersi vincolati: è a questa sola ipotesi che l’articolo 1355 c.c. ricollega la sanzione della nullità. La seconda ricorre, per converso, quando l’evento dedotto in condizione, pur dipendendo dalla volontà di una delle parti, è collegato a un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi, e si presenta come un’alternativa capace di soddisfare anche l’interesse della parte medesima: una condizione così configurata resta pienamente valida. La Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire questa distinzione, fra l’altro, con la sentenza del 10 settembre 2021, n. 24483, precisando che la condizione non può considerarsi meramente potestativa quando l’evento dedotto in condizione sia collegato a valutazioni di interesse.
Perché i requisiti tipici della clausola non integrano un mero arbitrio
Applicando questa distinzione alla clausola qui esaminata, la conclusione appare, a chi scrive, sufficientemente sicura: i requisiti tipici della clausola — età minima, titolo di studio, esperienza professionale esterna — sono per loro natura requisiti oggettivi e verificabili, il cui accertamento non dipende in alcun modo dal mero arbitrio della famiglia proprietaria o di un suo componente, ma da circostanze di fatto suscettibili di prova documentale: un certificato di laurea, un contratto di lavoro, un dato anagrafico. Non vi è, in altre parole, alcuno spazio per un arbitrio nel senso richiesto dall’articolo 1355 c.c., poiché il discendente che abbia compiuto trent’anni, conseguito la laurea richiesta e maturato l’esperienza professionale prescritta ha titolo, in base alla clausola stessa, per accedere al ruolo cui aspira, senza che residui alcuna facoltà di diniego rimessa al mero arbitrio altrui. Il discorso si fa, occorre riconoscerlo con onestà scientifica, più delicato quando la clausola preveda, accanto ai requisiti oggettivi, un momento di valutazione discrezionale affidato a un organo di famiglia — secondo il modello combinato proposto nella terza parte di questo studio — poiché in tale ipotesi occorre verificare che la valutazione dell’organo di famiglia resti a sua volta ancorata a criteri predeterminati e non si risolva in un giudizio di mero arbitrio. È proprio per questa ragione che la tecnica redazionale più accorta, come si dirà nella settima e conclusiva parte di questo studio, richiede di esplicitare, nel patto parasociale che disciplina il funzionamento dell’organo di famiglia, i criteri sulla base dei quali la valutazione discrezionale deve essere condotta, sì da escludere in radice ogni sospetto di mero arbitrio.
Il paradigma della clausola di gradimento
Un primo paradigma utile per confermare, in via analogica, la validità della clausola di ingresso condizionato dei discendenti è offerto dalla disciplina della clausola di gradimento, che il codice civile conosce con specifico riferimento al trasferimento delle partecipazioni sociali.
L’articolo 2469 c.c. e la tutela compensativa del socio escluso
L’articolo 2469 del codice civile, in tema di società a responsabilità limitata, consente allo statuto di sottoporre il trasferimento delle partecipazioni — anche a causa di morte — a particolari condizioni, incluso il gradimento di organi sociali o di altri soci, purché sia in ogni caso garantito al socio, o ai suoi eredi, il diritto alla liquidazione del valore della partecipazione qualora il gradimento sia negato. Si tratta di una clausola che attribuisce a un organo sociale, o agli altri soci, un potere di valutazione che presenta, a prima vista, tratti di discrezionalità anche superiori a quelli della clausola qui esaminata, eppure la giurisprudenza, come si è visto nella terza parte di questo studio, ne riconosce pacificamente la validità, a condizione che sia garantita la via di uscita economica rappresentata dalla liquidazione del valore della partecipazione. L’insegnamento che se ne trae, per la clausola qui esaminata, è di sicuro interesse: se l’ordinamento tollera, in tema di trasferimento delle partecipazioni, un margine di discrezionalità financo superiore a quello richiesto dalla clausola qui esaminata, a condizione di una adeguata tutela compensativa del soggetto escluso, a fortiori deve tollerare una clausola che si limita a subordinare a requisiti oggettivi, e non a un mero gradimento discrezionale, l’accesso a un ruolo operativo o di governo, senza incidere in alcun modo — come si è ripetutamente sottolineato nel corso di questo studio — sulla titolarità delle partecipazioni sociali del discendente medesimo.
I limiti dell’analogia con la clausola di ingresso condizionato
Occorre peraltro precisare che l’analogia con la clausola di gradimento, per quanto utile sul piano argomentativo, non deve indurre a ritenere che la clausola debba essa stessa prevedere un meccanismo di liquidazione economica a favore del discendente escluso da un ruolo operativo. Come si è visto, infatti, la clausola qui esaminata non incide, nella sua configurazione più corretta, sulla titolarità delle partecipazioni sociali, ma soltanto sull’accesso a un ruolo ulteriore rispetto alla mera qualità di socio: il discendente escluso da un ruolo operativo per mancato possesso dei requisiti richiesti conserva infatti, secondo quanto si è osservato in tutti i casi di studio esaminati nella seconda parte di questo lavoro, la titolarità delle proprie partecipazioni sociali e i diritti patrimoniali che ne conseguono, sicché non si pone, a differenza che nel caso della clausola di gradimento, alcuna esigenza di compensazione economica ulteriore.
Il paradigma della società tra professionisti
Un secondo paradigma, meno immediato ma non meno istruttivo, è offerto dalla disciplina della società tra professionisti, nella quale l’ordinamento ammette espressamente che il possesso di un requisito soggettivo — l’iscrizione a un albo professionale — condizioni non l’accesso alla qualità di socio in quanto tale, ma l’esercizio di determinati diritti sociali.
I requisiti soggettivi per il voto nelle massime del Triveneto
Le massime elaborate dai consigli notarili del Triveneto in tema di società tra professionisti riconoscono la legittimità di clausole statutarie che attribuiscano rilievo, ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari o della formazione delle maggioranze, alla distinzione fra soci professionisti — iscritti al relativo albo — e soci non professionisti, e ammettono finanche clausole che rendano determinante, in specifiche materie, il voto dei soli soci professionisti, purché non si giunga a escludere del tutto il concorso dei soci non professionisti nella formazione della decisione sociale. Si tratta di un precedente di sicuro interesse per l’indagine qui condotta, poiché conferma che l’ordinamento societario italiano ammette, in via generale, che specifici diritti sociali — qui, il peso del voto in determinate materie — siano condizionati al possesso di un requisito soggettivo di natura professionale, secondo una logica non dissimile da quella qui esaminata, che condiziona l’accesso a un ruolo operativo al possesso di requisiti analoghi.
Una tecnica di graduazione applicabile alla clausola qui esaminata
La trasposizione di questo insegnamento alla clausola qui esaminata suggerisce un’ulteriore considerazione, che arricchisce il modello combinato proposto nella terza parte di questo studio: così come lo statuto della società tra professionisti può graduare il peso del voto in funzione del possesso, o meno, del requisito professionale, senza per questo escludere in radice i soci non professionisti dalla vita sociale, allo stesso modo lo statuto della società di famiglia potrebbe, in ipotesi, graduare i poteri di governo attribuiti al discendente in funzione del progressivo soddisfacimento dei requisiti previsti dalla clausola di ingresso condizionato, anziché configurare un accesso di tipo binario — tutto o niente — ai ruoli operativi. Si tratta di una tecnica redazionale che sarà utile riprendere nella settima e conclusiva parte di questo studio.
I limiti residui: abuso del diritto e clausole vessatorie
Esclusa la riconducibilità della clausola alla figura della condizione meramente potestativa, e rinvenuti utili paradigmi di validità nella clausola di gradimento e nella disciplina della società tra professionisti, occorre da ultimo verificare se residuino, nell’ordinamento civilistico, ulteriori limiti di carattere generale che possano incidere sulla validità della clausola di ingresso condizionato dei discendenti.
Il divieto di abuso del diritto e la buona fede contrattuale
Un primo limite residuo è rappresentato dal divieto di abuso del diritto, elaborato dalla giurisprudenza quale corollario del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto di cui all’articolo 1375 c.c. Applicato alla clausola qui esaminata, questo limite si traduce nell’esigenza — già segnalata nella quarta parte di questo studio a proposito del test di proporzionalità — che la clausola non venga applicata in modo meccanico e sostanzialmente pretestuoso, al solo fine di escludere un determinato discendente non gradito per ragioni estranee ai requisiti dichiarati: un’applicazione della clausola che, pur formalmente rispettosa della lettera della previsione statutaria o parasociale, fosse in concreto piegata a finalità elusive o ritorsive, si esporrebbe a una valutazione di abuso del diritto, con conseguente inefficacia, nel caso concreto, del diniego opposto al discendente.
La scarsa pertinenza della disciplina delle clausole vessatorie
Un secondo limite, di più incerta applicazione alla fattispecie qui esaminata, è rappresentato dalla disciplina delle clausole vessatorie di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dettata con riferimento ai contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti da una delle parti. Si tratta di una disciplina che appare, a ben vedere, scarsamente pertinente rispetto alla clausola qui esaminata, la quale non è normalmente il frutto di una predisposizione unilaterale imposta a una controparte contrattualmente più debole, ma il risultato di un processo di elaborazione condiviso all’interno della famiglia imprenditoriale, spesso con l’assistenza di consulenti esterni — commercialisti, avvocati, lo stesso notaio rogante — e con il coinvolgimento, quantomeno tendenziale, di tutti i componenti della famiglia interessati. Resta fermo, in ogni caso, che una clausola introdotta unilateralmente dal socio di maggioranza in pregiudizio dei soci di minoranza, senza un adeguato coinvolgimento di questi ultimi nel relativo processo decisionale, potrebbe esporsi a un sindacato di correttezza sotto altri profili, quale l’abuso della regola di maggioranza, che tuttavia esula dai limiti della presente indagine.
Una prospettiva riepilogativa sui limiti di validità della clausola
Le conclusioni raggiunte in questa quinta parte possono essere sintetizzate in una prospettiva riepilogativa che tenga conto, congiuntamente, dei limiti costituzionali esaminati nella quarta parte e dei limiti civilistici qui esaminati.
La clausola supera il vaglio civilistico se correttamente strutturata
La clausola di ingresso condizionato dei discendenti, se correttamente redatta secondo il modello combinato proposto nella terza parte di questo studio — requisiti oggettivi nello statuto, disciplina procedimentale nel patto parasociale — e se applicata in concreto con l’ausilio di un organo di valutazione ancorato a criteri predeterminati, supera senza difficoltà tanto il vaglio del divieto di condizioni meramente potestative quanto quello, più generale, dell’abuso del diritto e della buona fede contrattuale. I paradigmi della clausola di gradimento e della società tra professionisti confermano, per via analogica, che l’ordinamento societario italiano conosce e tollera, in fattispecie contigue, margini di condizionamento anche superiori a quelli qui esaminati.
L’esigenza comune al vaglio costituzionale e a quello civilistico
Resta, quale indicazione di sintesi per la consulenza notarile, un’esigenza che percorre trasversalmente tanto l’analisi costituzionale quanto quella civilistica condotte in questo studio: la clausola deve essere concepita, e soprattutto applicata, non come un meccanismo di esclusione rigido e automatico, ma come un percorso di verifica articolato, proporzionato al ruolo cui il discendente aspira, e affidato a un organo capace di esercitare un margine di apprezzamento ragionevole e motivato. È questa, in ultima analisi, la lezione che accomuna il test di proporzionalità del diritto antidiscriminatorio, esaminato nella quarta parte di questo studio, e la distinzione fra condizione meramente potestativa e condizione semplicemente potestativa, qui esaminata: entrambi i corpi normativi, pur muovendo da presupposti distinti, convergono nel richiedere che il potere di condizionare l’altrui posizione giuridica sia esercitato entro un perimetro di ragionevolezza e non di arbitrio.
Considerazioni conclusive e prospettive di indagine
L’indagine condotta in questa quinta parte, che completa l’esame dei limiti di validità della clausola di ingresso condizionato dei discendenti avviato nella parte precedente, consente di trarre una conclusione rassicurante per la pratica notarile: la clausola, se correttamente strutturata attorno a requisiti oggettivi e verificabili, e se affiancata da un organo di valutazione che eserciti un margine di apprezzamento ancorato a criteri predeterminati, non incorre nella nullità comminata dall’articolo 1355 c.c. per le condizioni meramente potestative, trova anzi conferma della propria validità nei paradigmi, già noti al diritto societario italiano, della clausola di gradimento e della società tra professionisti, e supera senza difficoltà il vaglio, più generale, del divieto di abuso del diritto.
Le due parti sin qui dedicate ai limiti di validità della clausola — quella costituzionale e quella civilistica — convergono in un’unica indicazione di fondo, che sarà tradotta in indicazioni operative concrete nella settima e conclusiva parte di questo studio: la tenuta giuridica della clausola dipende, più che dalla sua formulazione letterale, dalla qualità del processo attraverso cui essa viene applicata in concreto, che deve rimanere ancorato a criteri oggettivi, proporzionati e motivati.
Resta da esaminare, nella sesta parte di questo studio, l’ultimo e per certi versi più delicato profilo dell’indagine: il rapporto fra la clausola di ingresso condizionato dei discendenti e la disciplina successoria, con particolare riferimento al patto di famiglia e al divieto dei patti successori, che sinora è stato solo evocato ma non ancora compiutamente affrontato.
Riferimenti normativi e bibliografici
Riferimenti normativi
- Art. 1355 c.c. (condizione meramente potestativa)
- Art. 1375 c.c. (esecuzione di buona fede del contratto)
- Artt. 1341-1342 c.c. (clausole vessatorie)
- Art. 2469 c.c. (clausole di gradimento nella s.r.l.)
- Art. 10, L. 12 novembre 2011, n. 183 (società tra professionisti)
Riferimenti bibliografici
- Cass. civ., sez. II, 10 settembre 2021, n. 24483
- Trib. Venezia, 2024, sulla clausola di gradimento e il subingresso degli eredi nella s.r.l.
- Massime del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie in tema di società tra professionisti
Questo contributo è la quinta parte di uno studio in sette parti dedicato alle clausole di ingresso condizionato dei discendenti nelle imprese di famiglia. Si vedano in particolare la prima parte, la terza parte, sulla natura giuridica della clausola, e la quarta parte, sui limiti costituzionali.
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