Il Certificato Europeo Successorio: lo strumento per gestire un’eredità transfrontaliera

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Una guida pratica per chi si trova ad affrontare una successione con elementi internazionali


Sempre più spesso, le famiglie italiane si trovano ad affrontare successioni che attraversano i confini nazionali: un genitore deceduto con un conto in Germania, un immobile in Francia ereditato da figli residenti all’estero, un cittadino straniero che lascia beni in Italia. In questi casi, uno strumento diventa prezioso — e spesso indispensabile — per poter agire concretamente nei vari Paesi coinvolti: il Certificato Europeo Successorio, comunemente indicato con l’acronimo CES.

In questo articolo spiego cos’è, quando serve, come si ottiene e cosa bisogna aspettarsi, con esempi concreti tratti dalla pratica notarile.


Cos’è il Certificato Europeo Successorio

Il Certificato Europeo Successorio è un documento ufficiale introdotto dal Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, entrato in vigore il 17 agosto 2015. Si tratta del primo strumento giuridico europeo in materia di successioni, pensato per semplificare la gestione delle eredità transfrontaliere all’interno dell’Unione Europea.

In termini semplici, il CES è un attestato che certifica — nei confronti di tutti gli Stati membri dell’UE — la qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità di chi lo richiede. Chi lo possiede può esibire quel documento in qualsiasi Paese europeo — presso una banca, un registro immobiliare, un ufficio pubblico — senza dover avviare ulteriori procedimenti locali per vedersi riconosciuta la propria posizione successoria.

Da tenere presente. Il Certificato Europeo Successorio non sostituisce i documenti successori nazionali, come la dichiarazione di successione italiana. È uno strumento aggiuntivo, che opera a livello europeo per le situazioni con elementi transfrontalieri.


Chi lo rilascia

In Italia, il Certificato Europeo Successorio viene rilasciato esclusivamente dal Notaio. È questa la competenza stabilita dal legislatore italiano in attuazione del Regolamento europeo: nessun altro soggetto può emettere il CES nel nostro Paese. Il notaio agisce in veste di pubblico ufficiale e, dopo aver raccolto tutta la documentazione necessaria, verificato i fatti e applicato la legge successoria competente, redige e rilascia il certificato in un formulario standard europeo.


A cosa serve concretamente: i casi tipici

Il valore pratico del CES emerge con chiarezza nei casi che seguono, tratti dalla realtà quotidiana dello studio notarile.

Caso 1 — Il conto corrente in un altro Paese UE. Marco è cittadino italiano residente a Domodossola. Suo padre, deceduto, aveva un conto corrente in una banca tedesca. La banca richiede la prova della qualità di erede. Senza il CES, Marco avrebbe dovuto avviare una procedura successoria in Germania. Con il Certificato Europeo Successorio rilasciato dal notaio italiano, si presenta allo sportello e ottiene l’accesso al conto senza alcuna procedura aggiuntiva.

Caso 2 — L’immobile in Francia. Giovanna eredita con le sorelle una casa in Provenza appartenuta alla madre, deceduta in Italia con residenza italiana. Per procedere alla vendita o alla trascrizione dell’eredità nei registri fondiari francesi, le tre sorelle ottengono il CES dal notaio italiano e lo producono direttamente all’autorità competente francese, evitando costosi procedimenti notarili all’estero.

Caso 3 — Il cittadino straniero residente in Italia. Hans, cittadino tedesco ma residente da vent’anni a Verbania, muore lasciando beni sia in Italia sia in Germania. In base al Regolamento UE 650/2012, la legge applicabile alla successione è quella italiana, in quanto Stato di residenza abituale del defunto. Gli eredi ottengono il CES da un notaio italiano e possono utilizzarlo per i beni collocati in entrambi i Paesi.

Caso 4 — L’esecutore testamentario all’estero. Un testamento italiano nomina un esecutore testamentario con l’incarico di liquidare attivi finanziari in Lussemburgo. Le società di gestione lussemburghesi, operando in un Paese UE, sono tenute a riconoscere il CES che attesta i poteri dell’esecutore, senza richiedere ulteriori formalità locali.


Quando il CES non è lo strumento adatto

Il Certificato Europeo Successorio non è pensato per le successioni puramente italiane: quando tutti i beni si trovano in Italia, tutti gli eredi risiedono in Italia e non vi sono elementi di collegamento con altri Paesi, i documenti successori nazionali sono del tutto sufficienti.

Va inoltre precisato che il Regolamento 650/2012 si applica agli Stati membri dell’Unione Europea, con esclusione di Danimarca e Irlanda (che non vi hanno aderito) e del Regno Unito (uscito dall’UE con la Brexit). Per i beni situati in Paesi terzi — come la Svizzera — il CES non è utilizzabile, e bisognerà affidarsi alle procedure locali o a eventuali convenzioni bilaterali applicabili.


La legge applicabile alla successione: la regola fondamentale

Prima di richiedere il CES, è essenziale capire quale legge nazionale regola la successione. Il Regolamento 650/2012 stabilisce una regola di base: la successione è disciplinata dalla legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

Esiste tuttavia una facoltà importante: il defunto può, con una dichiarazione espressa nel testamento, scegliere che alla propria successione si applichi la legge del Paese di cui era cittadino. Questo meccanismo si chiama professio iuris ed è uno degli strumenti di pianificazione successoria più utili per chi vive in un Paese diverso da quello di origine.

Un esempio pratico: un cittadino italiano trasferitosi in Belgio può inserire nel testamento una clausola con cui dichiara di voler sottoporre la propria successione alla legge italiana. I suoi eredi potranno così ottenere il CES da un notaio italiano, con applicazione del diritto che conoscono meglio, semplificando notevolmente la gestione dell’intera procedura.


Come si ottiene il CES: il procedimento notarile

La richiesta si presenta al notaio competente, individuato in Italia in base al luogo in cui si è aperta la successione (ultima residenza del defunto) o, in determinati casi, al luogo in cui si trovano i beni.

Il richiedente — erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità — presenta istanza al notaio corredata dalla documentazione pertinente. Il notaio verifica la propria competenza, accerta tutti i dati rilevanti e, se tutto è in ordine, rilascia il certificato compilando il formulario IV previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014.

La documentazione tipicamente richiesta comprende il certificato di morte del defunto (se estero, spesso con apostille o legalizzazione), i documenti di identità del richiedente e degli altri eredi o legatari, il testamento con relativo verbale notarile di pubblicazione ove esistente, gli atti di stato civile rilevanti (certificato di matrimonio, atti di nascita), i codici fiscali del defunto e degli eredi, e l’indicazione dei beni ereditari con la relativa localizzazione geografica.


La validità del certificato e le tutele previste

Il CES rilasciato dal notaio ha una validità di sei mesi, decorsi i quali non può più essere prodotto come prova della propria qualità negli altri Paesi UE. Il termine può essere prorogato dal notaio emittente su richiesta del beneficiario, purché le circostanze non siano mutate.

Chi riceve il certificato — una banca, un registro immobiliare, un ufficio pubblico — è tenuto per legge a considerarlo autentico e a riconoscere la qualità e i poteri attestati al suo interno, salvo prova contraria. La tutela dei terzi che abbiano fatto affidamento in buona fede sul certificato è uno dei pilastri del sistema europeo.

Se il certificato contiene errori, il notaio può rettificarlo d’ufficio o su richiesta. In caso di contestazioni sostanziali — ad esempio, un erede che contesta l’accertamento — è possibile impugnare il certificato davanti all’autorità giudiziaria competente; nel frattempo, il notaio può sospendere gli effetti del certificato o rifiutarne l’emissione.


Una considerazione sui costi

Il costo del CES dipende dalla complessità della pratica, dalla quantità di documentazione da raccogliere e verificare, e dall’entità della successione. Come ogni atto notarile, la tariffa è regolata dalla legge e il notaio è tenuto a fornire un preventivo prima dell’incarico.

È utile considerare il CES come un investimento: il suo costo è generalmente inferiore — spesso in misura significativa — a quello che si sosterrebbe dovendo attivare procedure successorie parallele in più Paesi europei, con il coinvolgimento di professionisti locali in ciascuno di essi.


Quando rivolgersi al notaio

Il momento ideale per consultare un notaio è prima che sorga il problema. Al momento della redazione del testamento, è possibile inserire la professio iuris e pianificare la gestione dei beni esteri in modo da semplificare il lavoro degli eredi in futuro. Ma anche dopo l’apertura di una successione internazionale, il notaio è il soggetto naturale a cui rivolgersi per orientarsi tra le norme europee e nazionali, raccogliere la documentazione e ottenere il certificato nei tempi più rapidi possibili.

Se si trova in una situazione di questo tipo — o desidera semplicemente capire se il CES potrebbe essere utile nel suo caso specifico — può contattare lo studio per una prima valutazione.


Notaio Manlio Carlo Soldani
Via Camillo Prampolini n. 14 — Domodossola
Iscritto al Collegio Notarile di Verbania
📞 0324 066077 | ✉️ domodossola@notaiosoldani.it

 


Il presente articolo ha carattere generale e informativo, non costituisce parere legale personalizzato e non sostituisce la consulenza diretta con un notaio. Per assistenza specifica relativa alla vostra situazione, vi invitiamo a contattare il nostro Studio per fissare un appuntamento.  Contenuto generato con sistemi di Intelligenza Artificiale e supervisionato da professionisti dello Studio Notarile, in conformità ai requisiti di trasparenza del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

 

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