Estromissione dalla comunione legale di usufrutto e nuda proprietà

Estromissione Dalla Comunione Legale Di Usufrutto E Nuda Proprietà: Convenzione Matrimoniale E Fusione Catastale Di Unità Contigue
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Sintesi. La fattispecie dell’acquisto coniugale «incrociato» — usufrutto intestato a un coniuge, nuda proprietà all’altro, entrambi i diritti caduti in comunione legale ai sensi dell’art. 177 c.c. — pone delicati problemi sistematici e operativi quando i coniugi intendano procedere a operazioni che presuppongono l’uniformità delle intestazioni, come la fusione catastale di unità immobiliari contigue. La presente trattazione, muovendo da un caso pratico ricorrente, esamina l’ammissibilità di una convenzione matrimoniale di estromissione dalla comunione legale che, congiuntamente, riconosca la titolarità per quote indivise dei medesimi cespiti.

Il percorso espositivo affronta, in successione, l’inquadramento del regime dei diritti parziari acquistati in comunione, la controversa figura della consolidazione di usufrutto e nuda proprietà ricadenti nella «comunione senza quote», l’ammissibilità e la disciplina dell’estromissione convenzionale, i profili impositivi e gli adempimenti catastali. L’analisi conclude per la tecnica praticabilità della soluzione, suggerendo cautele redazionali idonee a presidiarne la solidità sostanziale e fiscale.


Il caso pratico e l’inquadramento sistematico

Il caso che dà spunto alla presente trattazione è ricorrente nella prassi notarile e si articola in due distinte vicende negoziali. Due coniugi, in regime di comunione legale dei beni, acquistano un primo appartamento secondo la consueta dissociazione tra usufrutto, intestato al marito, e nuda proprietà, intestata alla moglie; entrambi i diritti, per effetto dell’art. 177, comma 1, lett. a), c.c., confluiscono nel patrimonio comune. Successivamente, con secondo atto, i medesimi coniugi acquistano in piena proprietà un appartamento contiguo, anch’esso destinato a cadere integralmente nella comunione legale.

Maturando l’esigenza di procedere alla fusione catastale delle due unità immobiliari urbane — operazione che presuppone l’uniformità delle intestazioni dei subalterni interessati — si pone la questione di come riallineare le posizioni soggettive risultanti dai due titoli. La soluzione prospettata consiste in una convenzione matrimoniale di estromissione dalla comunione legale di entrambi i cespiti, accompagnata dal riconoscimento che, sul primo appartamento, i coniugi — essendo congiuntamente titolari sia dell’usufrutto sia della nuda proprietà attraverso la comunione — divengono comproprietari per la quota indivisa del 50% ciascuno, in regime di comunione ordinaria.

L’analisi richiede di affrontare, nell’ordine: il regime giuridico applicabile ai diritti reali parziari acquistati in regime di comunione legale; la sorte dell’usufrutto allorché esso e la nuda proprietà sul medesimo cespite ricadano congiuntamente nel patrimonio comune; i confini di ammissibilità dell’estromissione convenzionale; i profili impositivi e gli adempimenti catastali della soluzione proposta.

Usufrutto e nuda proprietà nella comunione legale: profili sistematici

L’art. 177 c.c. fa cadere in comunione legale «gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali». La nozione di «acquisto» comprende non soltanto il dominio pieno, ma anche i diritti reali minori, ivi compreso l’usufrutto, allorché acquistati a titolo oneroso in costanza di matrimonio e fuori delle ipotesi di cui all’art. 179 c.c.

L’ingresso dell’usufrutto in comunione legale, pur essendo questione a lungo dibattuta, può oggi ritenersi acquisito nell’opinione prevalente, sia dottrinale sia giurisprudenziale. Il diritto di usufrutto, infatti, ancorché caratterizzato da intrinseca temporaneità e da un collegamento funzionale alla persona dell’usufruttuario (art. 979 c.c.), non presenta quei caratteri di stretta personalità che lo collocherebbero ipso iure tra i beni esclusi ai sensi dell’art. 179 c.c. La sua natura patrimoniale e la sua attitudine alla circolazione (art. 980 c.c.) ne giustificano la riconducibilità entro la sfera applicativa dell’art. 177 c.c.

Va tuttavia precisato che l’attrazione dell’usufrutto nella comunione legale non muta la sua natura intrinseca: la durata del diritto rimane ancorata alla vita dell’originario usufruttuario (e, nel caso che ci occupa, del coniuge in capo al quale il diritto venne in origine costituito), poiché il regime comunitario opera sull’imputazione del diritto e non sulla sua struttura. La morte di tale coniuge produce, di regola, l’estinzione del diritto di usufrutto e il riemergere della pienezza del dominio in capo al nudo proprietario.

Considerazioni speculari valgono per la nuda proprietà: trattandosi di posizione giuridica autonomamente disponibile, essa rientra senza ostacoli nella categoria degli «acquisti» suscettibili di cadere in comunione legale.

Nel caso prospettato, dunque, sia l’usufrutto (acquistato dal marito) sia la nuda proprietà (acquistata dalla moglie) sul primo appartamento sono diritti reali che, per effetto della destinazione comunitaria, sono entrati a far parte del patrimonio comune dei coniugi, ai quali essi spettano in regime di «comunione senza quote».

Il problema della consolidazione: orientamenti a confronto

Il quesito centrale, che condiziona la stessa strategia notarile, è il seguente: nella fattispecie descritta, si è già verificata, ipso iure, la consolidazione dell’usufrutto e della nuda proprietà ai sensi dell’art. 1014, n. 2), c.c.?

L’art. 1014 c.c. annovera, tra i modi di estinzione dell’usufrutto, «il riunirsi dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona». Il dato testuale evoca la coincidenza soggettiva integrale tra titolare dell’usufrutto e titolare della nuda proprietà. Nel caso che ci occupa, tuttavia, la situazione è peculiare: i due diritti sono entrati in comunione legale, regime caratterizzato dalla cosiddetta «comunione senza quote», in cui entrambi i coniugi sono congiuntamente titolari del patrimonio comune.

Si fronteggiano, in proposito, due ricostruzioni.

Secondo un primo orientamento, l’ingresso simultaneo di usufrutto e nuda proprietà nella comunione legale realizza, sul piano sostanziale, la coincidenza soggettiva richiesta dall’art. 1014, n. 2), c.c. La comunione legale costituisce un’unica titolarità collettiva, riferibile a entrambi i coniugi congiuntamente, sicché i due diritti — confluendo nel medesimo patrimonio — si riuniscono «nella stessa persona» intesa quale centro di imputazione unitario. Conseguenza coerente è che l’usufrutto si estingue per consolidazione e in capo alla comunione residua la sola piena proprietà.

Un opposto orientamento valorizza la circostanza che la comunione legale, pur essendo «senza quote», presuppone pur sempre due distinte persone — i coniugi — ciascuna delle quali conserva una propria autonomia soggettiva. L’art. 1014, n. 2), c.c., richiederebbe pertanto la coincidenza in una singola persona, non integrata dalla mera contitolarità congiunta. I diritti, in questa prospettiva, manterrebbero la loro distinta fisionomia all’interno della comunione, con la conseguenza che la consolidazione non si sarebbe ancora verificata e occorrerebbe un apposito atto per ottenerla.

Una posizione intermedia, sviluppata in sede notarile, distingue tra effetti sostanziali ed effetti formali: sul piano sostanziale, la coesistenza di usufrutto e nuda proprietà nel medesimo patrimonio comune produce un effetto economicamente assimilabile alla consolidazione (i coniugi godono congiuntamente del pieno dominio); sul piano formale, tuttavia, occorre un atto ricognitivo o costitutivo per rendere intelligibile la situazione ai terzi e, segnatamente, ai fini della pubblicità immobiliare e catastale.

La questione non è meramente teorica: dall’opzione ermeneutica prescelta dipende la natura — accertativa o costitutiva — dell’atto notarile che la prassi suggerisce, con conseguenze rilevanti sul piano fiscale.

Le convenzioni matrimoniali modificative e l’estromissione dalla comunione

Affrontato il profilo sostanziale, occorre esaminare lo strumento negoziale prospettato: la convenzione matrimoniale di estromissione.

L’art. 162 c.c. prescrive la forma dell’atto pubblico ad substantiam per le convenzioni matrimoniali, con la presenza di due testimoni quando la convenzione modifica il regime patrimoniale; il successivo art. 163 c.c. consente la modifica delle convenzioni stipulate, salve le limitazioni previste dalla legge. L’art. 210 c.c., nel disciplinare la comunione convenzionale, ammette che i coniugi possano stabilire una disciplina diversa da quella legale, «purché non in contrasto con le disposizioni dell’art. 161». Pur essendo formalmente dettato per la comunione convenzionale «tipica», l’art. 210 c.c. è ormai pacificamente inteso come fondamento normativo della più ampia categoria delle modifiche convenzionali al regime di comunione legale.

In tale cornice si è progressivamente affermata, in dottrina e nella prassi notarile, la figura della convenzione di estromissione: un atto con cui i coniugi, mantenendo il regime di comunione legale, ne escludono singoli beni, attribuendoli alla titolarità personale di uno o di entrambi i coniugi secondo le quote convenute.

L’ammissibilità di tale figura è oggi consolidata, sia pure entro limiti che meritano di essere richiamati:

  • l’estromissione deve avere ad oggetto beni specificamente individuati e già caduti in comunione;
  • non può tradursi in una sostanziale elusione del regime legale per la generalità degli acquisti futuri (caso che richiede la diversa convenzione modificativa del regime, segnatamente il passaggio al regime di separazione);
  • deve risultare da convenzione matrimoniale stipulata nella forma di cui all’art. 162 c.c., con annotazione a margine dell’atto di matrimonio a fini di opponibilità ai terzi.

Sulla natura giuridica dell’estromissione si registra un dibattito di rilievo, che si riflette sui profili impositivi. La tesi prevalente la inquadra come atto di natura modificativa-organizzatoria del regime patrimoniale, privo di efficacia traslativa autonoma; in questa prospettiva, l’estromissione non comporta un trasferimento di diritti, bensì una mera ricollocazione soggettiva conseguente alla modifica delle regole del regime. Una tesi minoritaria, viceversa, vi ravvisa una vicenda traslativa atipica, con conseguente applicazione delle imposte indirette proporzionali.

L’inquadramento prevalente è preferibile, in coerenza con la qualificazione della comunione legale quale regime giuridico (non riducibile alla nozione di comunione in senso tecnico-civilistico), la cui modificazione opera sul piano della disciplina del patrimonio coniugale e non su quello della circolazione dei diritti.

L’applicazione al caso: contenuto dell’atto e clausole essenziali

Iter Dell'Operazione: Dalla Titolarità Disgiunta In Comunione Legale Alla Comproprietà Ordinaria 50/50, Fino Alla Fusione Catastale
Le quattro fasi dell’operazione: situazione di partenza, convenzione matrimoniale di estromissione, attribuzione delle quote indivise, fusione catastale.

Applicando le coordinate sistematiche al caso prospettato, la convenzione matrimoniale dovrà articolarsi in più segmenti dispositivi, distinti per ciascuno dei due cespiti.

Sul primo appartamento. L’atto dovrà: estromettere dalla comunione legale tanto l’usufrutto quanto la nuda proprietà; prendere atto — ovvero, a seconda della tesi accolta sulla consolidazione, dichiarare in via costitutiva — che i due diritti, ricongiungendosi in capo a entrambi i coniugi, dànno luogo a una situazione di piena proprietà; attribuire tale piena proprietà ai due coniugi per la quota indivisa del 50% ciascuno, in regime di comunione ordinaria pro indiviso.

Sul secondo appartamento. L’atto dovrà: estromettere dalla comunione legale la piena proprietà del secondo cespite; attribuire la piena proprietà ai due coniugi per la quota indivisa del 50% ciascuno, sempre in regime di comunione ordinaria pro indiviso.

Effetto finale. Le intestazioni risulteranno uniformi su entrambi i subalterni — coniugi al 50% ciascuno in comunione ordinaria — sicché potrà legittimamente procedersi alla fusione catastale ai sensi della normativa di settore.

Sotto il profilo redazionale, è opportuno che l’atto:

  • richiami espressamente gli artt. 162, 163 e 210 c.c. quali basi normative dell’operazione;
  • contenga le menzioni urbanistiche di rito (art. 46 D.P.R. n. 380/2001) e le menzioni di conformità catastale (art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985);
  • preveda l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio (art. 162, comma 4, c.c.) per l’opponibilità ai terzi;
  • preveda la trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari e la voltura catastale.

Particolare attenzione merita la formulazione della clausola relativa alla consolidazione. Per presidiare l’atto rispetto a possibili contestazioni in sede di accertamento tributario, può risultare prudente strutturare la clausola in chiave ricognitiva, dando atto che la riunione dei diritti nel medesimo patrimonio comunitario ha già prodotto, sul piano sostanziale, l’effetto di consolidazione ai sensi dell’art. 1014, n. 2), c.c., e che l’atto si limita a prenderne formalmente atto contestualmente all’estromissione dalla comunione e all’attribuzione delle quote indivise.

Profili fiscali della convenzione di estromissione

Il regime impositivo della convenzione di estromissione è argomento delicato, sul quale dottrina e prassi amministrativa si sono espresse in più occasioni.

Aderendo all’inquadramento prevalente — quello che qualifica l’estromissione come atto modificativo del regime patrimoniale, privo di efficacia traslativa — la convenzione sconta:

  • imposta di registro in misura fissa (€ 200), ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, in quanto atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale;
  • imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (€ 200 ciascuna), trattandosi di atto non traslativo soggetto a trascrizione e voltura per finalità di mera regolarizzazione delle risultanze pubblicitarie.

Tale orientamento trova conforto nella tradizionale lettura amministrativa, che ha riconosciuto, per gli atti modificativi delle convenzioni matrimoniali, l’applicazione della tassazione in misura fissa, in coerenza con la natura organizzatoria del rapporto coniugale.

Non mancano voci dissenzienti, che propendono per una tassazione proporzionale ove l’estromissione produca un riassetto patrimoniale assimilabile a una divisione o a un trasferimento. È profilo che merita prudente valutazione caso per caso, anche in considerazione di eventuali riqualificazioni operate in sede di accertamento, ed è bene sia preventivamente discusso con la parte.

Quanto al riconoscimento della consolidazione sul primo appartamento: ove formulato in termini meramente ricognitivi, esso non integra autonoma fattispecie imponibile, risolvendosi nell’ambito del regime fiscale della convenzione di estromissione che lo contiene. Diversa sarebbe la conclusione qualora l’atto fosse qualificato come costitutivo della consolidazione, ipotesi in cui potrebbe in astratto venire in rilievo una vicenda assimilabile alla rinuncia all’usufrutto: soluzione non condivisibile per le ragioni sistematiche sopra esposte, e tuttavia non priva di consistenza ove l’atto, per scelta redazionale, dovesse formularsi in chiave costitutiva.

In definitiva, la strutturazione dell’atto come convenzione modificativa del regime con clausola ricognitiva della consolidazione appare la più solida sotto il profilo fiscale, oltre che la più coerente con l’inquadramento sostanziale preferibile.

La fusione catastale: presupposti e procedura

Conseguita l’uniformità delle intestazioni, può procedersi alla fusione catastale delle due unità immobiliari urbane. La fusione, disciplinata dal D.M. n. 701/1994 e dalle istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate – Territorio, costituisce variazione catastale eseguita mediante procedura DOCFA, finalizzata a unificare in un’unica unità immobiliare urbana due o più subalterni preesistenti.

Tra i presupposti operativi della fusione, di assoluto rilievo è l’uniformità delle intestazioni: il sistema informatico catastale non consente, infatti, l’accorpamento di subalterni recanti intestazioni difformi, sia per natura del diritto (piena proprietà su un subalterno, usufrutto e nuda proprietà sull’altro), sia per identità dei titolari o per quote di spettanza. È condizione tecnica imprescindibile, non superabile in via procedurale ordinaria.

Ulteriori presupposti sono di natura urbanistica ed edilizia: la contiguità fisica delle unità (parete in comune o accesso comune); la legittimità urbanistica dell’intervento di fusione, ordinariamente subordinato a CILA o SCIA secondo la disciplina edilizia comunale; la sussistenza dei requisiti di autonoma funzionalità dell’unità risultante, anche ai fini classamentali.

Adempiuta la fusione catastale, l’unità immobiliare risultante sarà intestata ai due coniugi per la quota di 50% ciascuno in regime di comunione ordinaria, ferme restando le ulteriori valutazioni delle parti in ordine al regime di destinazione del bene risultante.

Cautele residue e profili problematici aperti

Alcuni aspetti meritano segnalazione conclusiva, a presidio della solidità complessiva dell’operazione.

In primo luogo, va valutata con cura la posizione di eventuali terzi interessati. L’estromissione di beni dalla comunione legale è inopponibile ai creditori che vantino crediti antecedenti alla data di stipula della convenzione, salva la trascrizione e l’annotazione nei termini di legge; analogamente, eventuali interessi di legittimari o di altri aventi causa vanno valutati con riguardo agli effetti redistributivi dell’operazione, ancorché di norma simmetrici sul piano economico.

In secondo luogo, la redistribuzione formale delle posizioni — la moglie «perde» la nuda proprietà esclusiva (peraltro già caduta in comunione) e «acquista» il 50% della piena proprietà; il marito «perde» l’usufrutto (anch’esso caduto in comunione) e «acquista» il 50% della piena proprietà — è esercizio di simmetria che, pur producendo equivalenza economica, può sollevare interrogativi in presenza di interessi di terzi. La prudenza suggerisce di verificare l’assenza di situazioni potenzialmente revocabili o impugnabili.

In terzo luogo, l’operazione, se correttamente qualificata come modificativa del regime, non produce realizzo fiscalmente rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Si tratta di profilo ulteriormente confortativo dell’inquadramento prescelto.

Infine, sul piano della pubblicità, oltre alla trascrizione presso la conservatoria competente, è imprescindibile l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio ex art. 162, comma 4, c.c., a pena di inopponibilità ai terzi della convenzione.

Considerazioni conclusive

Il caso prospettato evidenzia come la dissociazione «incrociata» di usufrutto e nuda proprietà tra i coniugi, congiunta alla caduta in comunione legale, generi una configurazione patrimoniale di non agevole gestione, segnatamente quando occorra procedere a operazioni che presuppongano l’uniformità delle intestazioni catastali.

Lo strumento della convenzione matrimoniale di estromissione, accompagnata dal riconoscimento della consolidazione e dalla redistribuzione per quote indivise, si conferma soluzione tecnicamente percorribile, fondata su solide basi normative — artt. 162, 163 e 210 c.c. sul versante del regime patrimoniale, artt. 832, 978 e 1014 c.c. sul versante dei diritti reali — e su un consolidato inquadramento dottrinale.

La preferenza per la qualificazione modificativa-ricognitiva dell’atto, anziché traslativa, trova ragioni sia sistematiche, in coerenza con la natura di regime giuridico della comunione legale, sia di opportunità pratica, in quanto consente l’applicazione del regime fiscale in misura fissa e riduce il rischio di contestazioni in sede di accertamento.

Permane, sul piano teorico, la non sopita questione della consolidazione automatica nell’ambito della comunione «senza quote». La prudente prassi notarile suggerisce, ad ogni modo, una formulazione dell’atto idonea a produrre l’effetto desiderato indipendentemente dalla tesi prescelta, attraverso clausole alternativamente accertative e dispositive, opportunamente combinate, e attraverso un’attribuzione finale delle quote che chiuda definitivamente ogni questione interpretativa.

L’operazione, in conclusione, consente di pervenire all’unificazione catastale dei due cespiti — obiettivo pratico finale dei coniugi — con un percorso giuridicamente corretto, fiscalmente sostenibile e processualmente sicuro.

Riferimenti normativi e bibliografici essenziali

  • Codice civile: artt. 159, 162, 163, 177, 179, 191, 210; artt. 832, 978-1020, con particolare riguardo all’art. 1014, n. 2)
  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di Registro), art. 11 Tariffa Parte Prima
  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (procedura DOCFA per gli aggiornamenti catastali)
  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), art. 46
  • L. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1-bis (menzione di conformità catastale)

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