Donazione della nuda proprietà della quota con riserva di usufrutto e inapplicabilità dell’esenzione: la Risposta n. 116/2026

Donazione Della Nuda Proprietà Della Quota Con Riserva Di Usufrutto - Risposta N. 116/2026 Agenzia Delle Entrate
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Sintesi

La Risposta a interpello n. 116 del 4 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate affronta un nodo interpretativo di elevata rilevanza pratica nel campo del passaggio generazionale d’impresa: l’applicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUSD), nella formulazione vigente a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, alla donazione della sola nuda proprietà della quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto vitalizio in capo al disponente. La fattispecie esaminata riguarda due patti di famiglia — conclusi ai sensi degli artt. 768-bis e ss. c.c. — mediante i quali i genitori intendevano trasferire al figlio la nuda proprietà delle quote di due società in nome collettivo, riservandosi l’usufrutto vitalizio. L’Agenzia, valorizzando la ratio teleologica della norma agevolativa e richiamando il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7619/2026, nega l’esenzione quando le clausole dei patti di famiglia accentrano i poteri decisionali e gestionali in capo al disponente-usufruttuario, impedendo un autentico subentro dei discendenti nella conduzione dell’impresa. Il contributo esamina il quadro sistematico dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD, il dialogo tra prassi amministrativa e giurisprudenza di legittimità, e le implicazioni della pronuncia per la pianificazione notarile delle operazioni di passaggio generazionale.


Premessa e inquadramento sistematico

L’art. 3, comma 4-ter, TUSD nella formulazione vigente

L’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUSD), come modificato dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, esonera dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti a favore dei discendenti o del coniuge di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni, a condizione che i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo all’atto di donazione apposita dichiarazione in tal senso. La riforma operata dal d.lgs. 139/2024 ha ridisegnato il perimetro applicativo dell’agevolazione, differenziando in modo netto le condizioni per le società di capitali rispetto a quelle per le società di persone.

Per le partecipazioni in società di capitali (soggetti indicati dall’art. 73, c. 1, lett. a), TUIR), l’esenzione presuppone che il trasferimento consenta di acquisire — o di integrare — il controllo ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1, c.c., vale a dire la detenzione della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Per le partecipazioni in società di persone, invece, la norma non opera alcun rinvio all’art. 2359 c.c. e non richiede il raggiungimento di una soglia percentuale specifica di controllo: è sufficiente che il beneficiario sia titolare della quota e prosegua l’attività d’impresa per il quinquennio prescritto.

Società di capitali e società di persone: il diverso regime agevolativo

La distinzione tra i due tipi societari assume rilievo sistematico di primo piano. Nelle società di capitali, il raggiungimento del controllo ex art. 2359, c. 1, n. 1, c.c. costituisce il presupposto indefettibile per l’applicazione del beneficio, come confermato dalle ordinanze della Corte di Cassazione nn. 6614 e 6616 del 19 marzo 2026. Con tali pronunce — rese in relazione a quote di s.r.l. — la Suprema Corte ha negato l’agevolazione nella fattispecie in cui il diritto di voto sulla delibera di ripartizione degli utili rimanesse in capo all’usufruttuario, impedendo al donatario-nudo proprietario di integrare il controllo di diritto: in assenza di tale controllo, il requisito strutturale della norma agevolativa non risultava soddisfatto.

Per le società di persone, il parametro è la titolarità della partecipazione e la possibilità di proseguire l’attività d’impresa. L’assenza di un riferimento quantitativo all’art. 2359 c.c. non implica, tuttavia, assenza di condizioni qualitative: come chiarisce la Risposta n. 116/2026, anche nelle società di persone il trasferimento deve consentire un autentico passaggio generazionale, con acquisizione effettiva da parte del donatario delle prerogative di socio.


La fattispecie dell’interpello: struttura dell’operazione e patti di famiglia

Il patto di famiglia come veicolo del passaggio generazionale

La fattispecie portata all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate presenta le caratteristiche tipiche di un’operazione complessa di pianificazione successoria d’impresa. I disponenti — una coppia di genitori — detenevano partecipazioni in due società in nome collettivo e intendevano trasferire al figlio la nuda proprietà della quota di ciascuna mediante due distinti patti di famiglia, stipulati ai sensi degli artt. 768-bis e ss. c.c., con riserva dell’usufrutto vitalizio delle medesime quote in capo a sé stessi. Il patto di famiglia, introdotto nell’ordinamento dalla l. 14 febbraio 2006, n. 55, costituisce uno strumento tipico per favorire la continuità delle imprese familiari, consentendo al disponente di trasferire l’azienda o le partecipazioni societarie ai discendenti in parziale deroga alla disciplina successoria legale.

La scissione del diritto sulla quota e la configurazione gestoria

L’aspetto caratterizzante della fattispecie risiede nella scissione del diritto sulla quota: il disponente conserva il godimento economico (diritto agli utili per la durata dell’usufrutto) e, nella configurazione oggetto dell’interpello, mantiene altresì i poteri decisionali e di gestione delle s.n.c., mentre il figlio acquista la nuda proprietà, vale a dire la titolarità formale della quota scevra delle prerogative di immediato esercizio. Le clausole dei patti di famiglia riservavano al padre il controllo effettivo delle società, accentrando nelle proprie mani le prerogative tipiche del socio nella conduzione degli affari sociali. È questa configurazione concreta — non la scissione in sé — a costituire il fulcro del ragionamento dell’Agenzia delle Entrate.


Il quadro giurisprudenziale: la Cassazione sulla nuda proprietà di quote in società di persone

L’ordinanza n. 7619/2026: il nudo proprietario come vero titolare della qualità di socio

Prima di affrontare il merito del quesito, l’Agenzia delle Entrate richiama il principio di diritto enunciato dall’ordinanza n. 7619 del 30 marzo 2026 della Corte di Cassazione in materia di esenzione per la donazione di quote di società di persone gravate da usufrutto. La Suprema Corte chiarisce il discrimine fondamentale tra la posizione del nudo proprietario e quella dell’usufruttuario in relazione alle partecipazioni in società di persone. In linea con un orientamento già consolidato nella giurisprudenza civile, la Cassazione afferma che l’usufruttuario di quote di società di persone, pur essendo titolare di taluni diritti patrimoniali e di poteri di natura amministrativa, non acquista la qualità di socio: questa permane in capo al nudo proprietario, il quale conserva i poteri inerenti alla partecipazione — segnatamente quelli relativi alle modifiche del contratto sociale — e sul quale grava l’obbligo di salvaguardare il diritto dell’usufruttuario agli utili.

Su tali premesse, la Cassazione individua nel nudo proprietario il soggetto destinatario degli obblighi quinquennali di prosecuzione dell’attività e di mantenimento della partecipazione imposti dalla disciplina agevolativa. Ne consegue che l’esenzione ex art. 3, comma 4-ter, TUSD può, in linea di principio, applicarsi anche alla donazione di nuda proprietà della quota di società di persone con riserva di usufrutto, purché sia il nudo proprietario ad assumere il relativo impegno quinquennale.

L’ordinanza n. 7169/2026 e l’apertura per le quote di società semplice

Il principio della Cassazione n. 7619/2026 si inserisce nel filone interpretativo avviato dall’ordinanza n. 7169 del 30 marzo 2026, con la quale la Suprema Corte aveva affermato l’applicabilità dell’esenzione alla donazione della nuda proprietà di quote di società semplice, attraverso una lettura sistematica e teleologica della norma agevolativa coerente con la finalità di favorire la continuità delle imprese familiari nel passaggio generazionale. Con le due ordinanze emesse nella stessa data, la Cassazione aveva compiuto un significativo passo in avanti rispetto alla prassi interpretativa più restrittiva, aprendo allo spazio per l’agevolazione nelle ipotesi di donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto, sempre che il nudo proprietario assuma la posizione sostanziale di socio con i correlati obblighi quinquennali.

La Risposta n. 271/2025: il precedente del controllo trasferito convenzionalmente

Anteriormente alle ordinanze della Cassazione, l’Agenzia delle Entrate aveva già affrontato, con la Risposta n. 271 del 27 ottobre 2025, una fattispecie in parte analoga: la donazione ai figli, in comproprietà, della nuda proprietà del 95% delle quote di una s.r.l., accompagnata dal trasferimento del controllo mediante l’attribuzione ai donatari dei relativi diritti di voto per mezzo di apposita convenzione. In quel caso l’Amministrazione aveva riconosciuto l’esenzione, valorizzando che i donatari avevano acquisito il controllo effettivo della società anche sul piano gestorio — pur ricevendo solo la nuda proprietà — grazie al trasferimento convenzionale dei diritti di voto. La Risposta n. 271/2025 delinea, a contrario, la condizione opposta che caratterizza la fattispecie dell’interpello 116/2026: l’assenza di un analogo trasferimento dei poteri gestori ai donatari.


L’analisi dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 116/2026

Ammissibilità astratta dell’esenzione per la nuda proprietà in società di persone

L’Agenzia delle Entrate, nell’affrontare il quesito, muove dal riconoscimento del principio enunciato dalla Cassazione n. 7619/2026: la normativa non esclude automaticamente l’esenzione per il solo fatto che il trasferimento abbia a oggetto la nuda proprietà di quote di società di persone con riserva di usufrutto in capo al donante. L’Amministrazione valorizza la distinzione tra usufruttuario e nudo proprietario nelle società di persone, condividendo che — in tali società — il nudo proprietario è il vero titolare della qualità di socio e può quindi adempiere agli obblighi di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUSD: prosecuzione dell’attività per cinque anni, mantenimento della titolarità della quota. Sin qui, il principio astratto è favorevole al contribuente.

La verifica in concreto: il contenuto delle clausole dei patti di famiglia

L’astratta compatibilità della scissione usufrutto/nuda proprietà con l’agevolazione non è tuttavia sufficiente: occorre verificare se, nelle specifiche clausole dei patti di famiglia, il donatario abbia concretamente acquisito quella posizione sostanziale di socio che la norma richiede. È questa la verifica teleologica imposta dalla ratio dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD: l’agevolazione mira a favorire l’effettivo subentro dei discendenti nella gestione dell’impresa familiare, non il mero trasferimento formale di diritti su quote societarie.

Nella fattispecie esaminata dall’interpello 116/2026, i patti di famiglia contenevano clausole che riservavano al disponente-usufruttuario la conservazione dei poteri decisionali e delle funzioni gestorie delle s.n.c., rendendo il figlio-nudo proprietario titolare di una posizione giuridicamente svuotata dei poteri sostanziali di socio. Il padre, pur avendo trasferito formalmente le quote, manteneva il controllo direzionale e operativo delle società. In tale configurazione, la scissione tra nuda proprietà e usufrutto non realizza un autentico passaggio generazionale, ma si risolve in un’operazione di natura conservativa in cui il disponente perpetua il proprio controllo sull’impresa sotto la veste formale di un atto liberale.

Esenzione Tusd: Confronto Società Di Capitali E Società Di Persone - Donazione Nuda Proprietà Quota Con Riserva Usufrutto
Confronto condizioni per l’esenzione ex art. 3, c. 4-ter, tusd nelle società di capitali e nelle società di persone. Fonte: risposta n. 116/2026 · agenzia delle entrate

Il principio di diritto enunciato

L’Agenzia enuncia il seguente principio di diritto: l’esenzione ex art. 3, comma 4-ter, TUSD non trova applicazione con riferimento ai trasferimenti aventi a oggetto la sola nuda proprietà della quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al dante causa, laddove tale scissione del diritto sulla quota non consenta di dare piena ed effettiva attuazione al passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, ponendosi in contrasto con la finalità della norma agevolativa. Il principio ha portata generale e si applica a prescindere dal tipo di società di persone (s.n.c., s.a.s., società semplice) e dallo schema contrattuale utilizzato per il trasferimento.


Profili critici e implicazioni applicative

Il rapporto tra principio astratto e verifica in concreto

La Risposta n. 116/2026 si colloca in un quadro interpretativo non ancora pienamente cristallizzato, in cui l’Agenzia delle Entrate circoscrive l’apertura giurisprudenziale della Cassazione n. 7619/2026 senza contraddirla. Il punto di equilibrio individuato è il seguente: l’esenzione è possibile anche per la nuda proprietà della quota in società di persone (principio astratto, conforme alla Cassazione), ma non può prescindere dalla verifica in concreto del contenuto dei poteri attribuiti al donatario (principio applicativo introdotto dalla Risposta 116/2026). Si tratta di un approccio sostanzialistico che, pur garantendo coerenza con la finalità antiabuso della norma, introduce un elemento di incertezza applicativa: la linea di confine tra le clausole che «svuotano» il nudo proprietario dei poteri gestori e quelle che lasciano al genitore-usufruttuario ordinari spazi di intervento non risulta ancora tracciata con sufficiente precisione, con possibile insorgenza di contenziosi in presenza di fattispecie intermedie.

Il ruolo notarile nella strutturazione del patto di famiglia

La Risposta n. 116/2026 ha immediate implicazioni per la pianificazione notarile. Il notaio che riceve un patto di famiglia avente a oggetto la donazione della nuda proprietà della quota con riserva di usufrutto deve prestare particolare attenzione alla formulazione delle clausole relative ai poteri del disponente-usufruttuario. La strutturazione dell’operazione deve garantire che il donatario acquisisca non soltanto la titolarità formale della nuda proprietà, ma anche le prerogative sostanziali del socio: diritto di partecipare alla gestione dell’impresa, poteri decisionali sulle scelte strategiche, possibilità di influenzare l’indirizzo aziendale. Clausole che riservino al donante l’esclusiva direzione dell’attività, il potere di veto sulle decisioni gestorie o il controllo della governance in via permanente sono incompatibili con l’agevolazione e devono essere evitate, o bilanciate con previsioni che attribuiscano al nudo proprietario una posizione sostanziale di co-gestione. In questa prospettiva, la funzione notarile si esplica non solo sul piano della conformità formale dell’atto, ma anche su quello della consulenza tributaria preventiva.

Il criterio discretivo rispetto alla Risposta n. 271/2025

Il confronto sistematico tra la Risposta n. 271/2025 e la Risposta n. 116/2026 offre il criterio discretivo più utile per orientare le operazioni di pianificazione successoria. Nella prima, la donazione della nuda proprietà di quote di una s.r.l. era stata ritenuta agevolabile perché i donatari avevano acquisito il controllo effettivo della società attraverso il contestuale trasferimento dei diritti di voto mediante convenzione. Nella seconda, la medesima struttura (nuda proprietà con riserva di usufrutto) è stata ritenuta incompatibile con l’agevolazione perché le clausole del patto di famiglia accentravano i poteri gestori in capo al disponente. Il criterio discretivo è dunque il seguente: l’esenzione è riconoscibile quando il donatario-nudo proprietario acquisisce, con il trasferimento, la piena titolarità sostanziale delle prerogative di socio; è preclusa quando la riserva di usufrutto e le clausole contrattuali fanno sì che il donante conservi il potere reale sull’impresa, relegando il donatario a un ruolo meramente formale.

Risposta n. 271/2025Risposta n. 116/2026
Tipo societarioS.r.l.S.n.c.
Oggetto del trasferimentoNuda proprietà 95% quoteNuda proprietà delle quote
StrumentoDonazione + convenzione votoPatto di famiglia
Poteri del donatarioControllo effettivo tramite diritti di votoNessun potere gestorio
Poteri del disponenteUsufrutto (senza gestione)Usufrutto + gestione esclusiva
EsenzioneRiconosciutaNegata
Confronto tra Risposta n. 271/2025 e Risposta n. 116/2026 — Agenzia delle Entrate. Elaborazione propria.

Considerazioni conclusive

La Risposta n. 116/2026 dell’Agenzia delle Entrate consolida l’orientamento sostanzialistico che caratterizza l’interpretazione dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD in materia di passaggio generazionale d’impresa. Il principio di diritto enunciato — l’inapplicabilità dell’esenzione quando la scissione tra nuda proprietà e usufrutto non consente un autentico subentro del donatario nella conduzione dell’impresa — si inserisce in un sistema di lettura teleologica della norma agevolativa che valorizza la sostanza economica e giuridica dell’operazione rispetto alla sua veste formale.

Il dialogo tra l’Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione risulta fecondo ma non ancora pienamente armonizzato. Le ordinanze nn. 7169 e 7619/2026 aprono lo spazio per l’agevolazione nelle ipotesi di donazione della nuda proprietà della quota con riserva di usufrutto nelle società di persone, ma l’Agenzia — con la pronuncia in commento — ne circoscrive l’applicabilità alle sole fattispecie in cui le clausole contrattuali garantiscano al donatario il pieno esercizio delle prerogative di socio. Il principio di «effettività» del passaggio generazionale, così declinato, opera come un filtro sostanziale che assorbe il criterio formale della titolarità della quota.

Rimangono aperte questioni di non poco momento: la definizione della soglia minima di poteri gestori che il nudo proprietario deve acquisire affinché l’esenzione possa operare; la sorte delle fattispecie ibride in cui il disponente-usufruttuario conservi taluni poteri senza detenere la governance esclusiva; il trattamento delle clausole di veto su operazioni straordinarie che non incidano sulla gestione ordinaria. Si tratta di profili che l’Amministrazione finanziaria e la giurisprudenza di legittimità sono chiamate a definire in modo più analitico, in considerazione della rilevanza pratica che la scissione tra nuda proprietà della quota e usufrutto riveste nella pianificazione notarile del passaggio generazionale d’impresa.


Riferimenti normativi e bibliografici

Normativa

Art. 3, c. 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUSD), come modificato dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 · Artt. 768-bis e ss. c.c. (patto di famiglia), introdotti dalla l. 14 febbraio 2006, n. 55 · Art. 2359 c.c. (società controllate) · Art. 73, c. 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

Prassi amministrativa

Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 116 del 4 giugno 2026 · Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 271 del 27 ottobre 2025

Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. V, ord. 30 marzo 2026, n. 7619 · Cass. civ., Sez. V, ord. 30 marzo 2026, n. 7169 · Cass. civ., Sez. V, ord. 19 marzo 2026, n. 6614 · Cass. civ., Sez. V, ord. 19 marzo 2026, n. 6616

 


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