Sintesi
Il decreto legislativo 179/2026 completa l’adeguamento dell’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, dando attuazione alla delega contenuta nella legge sull’intelligenza artificiale. L’analisi ne ricostruisce l’impianto lungo tre direttrici: l’architettura istituzionale della vigilanza, fondata su una pluralità di autorità con funzioni distinte e su un sistema di coordinamento; il regime sanzionatorio, modellato sull’articolo 99 del regolamento europeo con alcune integrazioni nazionali; la parte dedicata alla formazione, al lavoro e alle professioni, nella quale il legislatore interviene sulle decisioni automatizzate nel rapporto di lavoro, sull’equo compenso e sulla tutela del segreto industriale applicata ai dati di addestramento. Si distinguono le disposizioni immediatamente precettive da quelle che rinviano ad atti attuativi, si evidenziano i profili problematici di coordinamento con la disciplina europea e con le norme settoriali e se ne traggono indicazioni per l’attività notarile e per i professionisti chiamati ad assistere imprese e pubbliche amministrazioni.
Indice dei contenuti
- Premessa e inquadramento sistematico
- Il sistema delle autorità nel decreto legislativo 179/2026: notifica, vigilanza e coordinamento
- Il regime sanzionatorio del decreto legislativo 179/2026 tra rinvio all’articolo 99 e scelte nazionali
- Gli spazi di sperimentazione normativa
- La formazione in materia di intelligenza artificiale come obbligo di sistema
- Intelligenza artificiale e rapporto di lavoro: decisione automatizzata e tutele
- Segreto industriale ed equo compenso: gli articoli 49, 52 e 53
- Calendario attuativo del decreto legislativo 179/2026 e riflessi per i professionisti
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
- Consulenza specializzata
Premessa e inquadramento sistematico
Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) è un atto direttamente applicabile, ma non autosufficiente: rinvia agli Stati membri la designazione delle autorità competenti (art. 70), la disciplina delle sanzioni (art. 99) e l’istituzione degli spazi di sperimentazione normativa (art. 57). Il decreto legislativo 179/2026 colma questo spazio di integrazione nazionale. Non modifica la disciplina sostanziale dei sistemi di intelligenza artificiale, che resta quella europea, ma ne costruisce l’infrastruttura istituzionale, ne presidia l’enforcement e vi affianca un ampio corpo di norme sulla formazione, sul lavoro e sulle professioni.
La rilevanza del testo per i professionisti, e in particolare per il notariato, non si esaurisce nelle norme sui poteri di vigilanza. Il decreto legislativo 179/2026 interviene su istituti che attraversano quotidianamente l’attività di consulenza alle imprese: la tutela dell’informazione segreta, la responsabilità del datore di lavoro che si avvale di sistemi decisionali automatizzati, la formazione obbligatoria degli iscritti agli ordini, la determinazione del compenso del professionista che utilizza strumenti di intelligenza artificiale.
Il decreto legislativo 179/2026 nel sistema delle fonti
Il decreto legislativo 179/2026 reca il titolo «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 […] in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione». La duplice finalità enunciata nel titolo, poteri delle autorità e formazione, descrive con precisione la struttura del provvedimento: il Capo II (artt. 2-35) è dedicato all’architettura istituzionale, il Capo III (artt. 36-51) alla formazione, alle professioni, al lavoro, alla sanità e alla pubblica amministrazione, il Capo IV (artt. 52-53) alle informazioni aziendali segrete.
Sul piano delle fonti, il decreto legislativo 179/2026 si colloca al terzo livello di una gerarchia a catena: il regolamento europeo, la legge di delega, il decreto delegato. Il presupposto è la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, il cui art. 20 ha designato AgID e ACN quali autorità nazionali per l’intelligenza artificiale e istituito il Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il decreto legislativo 179/2026 ne è l’attuazione sul versante dei poteri, delle sanzioni e della formazione.
La delega dell’articolo 24 della legge n. 132/2025
L’art. 24, comma 1, della legge n. 132/2025 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, con il parere delle Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali. Il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi specifici, dalla lettera a) alla lettera n): attribuzione dei poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori alle autorità designate, modifiche alla normativa settoriale, ricorso alla disciplina secondaria, adeguamento del quadro sanzionatorio, percorsi di alfabetizzazione e formazione, equo compenso modulabile, valorizzazione della ricerca.
Il preambolo del decreto legislativo 179/2026 richiama l’art. 24, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l), m) e n). Non è richiamata la lettera h), relativa all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia: la materia è stata attuata separatamente dal decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 (G.U. n. 214 del 15 settembre 2026, in vigore dal 30 settembre 2026), che ha esercitato anche la delega dei commi 3 e 5 dell’art. 24 sulla responsabilità penale e civile. I due decreti vanno letti insieme. Il procedimento si è articolato nella deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026, nell’acquisizione dei pareri di AgID, ACN, Garante, Conferenza unificata e Commissioni parlamentari, e nella deliberazione definitiva del 4 agosto 2026. Il decreto legislativo 179/2026 è stato emanato il 7 ottobre 2026, entro il termine di dodici mesi decorrente dall’entrata in vigore della legge delega, avvenuta il 10 ottobre 2025.
Pubblicazione, entrata in vigore e struttura del testo
Il decreto legislativo 179/2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 dell’8 ottobre 2026. Il testo si chiude con l’art. 54, relativo alla clausola di invarianza finanziaria, e non contiene una disposizione sull’entrata in vigore. Trova pertanto applicazione la regola generale dell’art. 73, comma 3, della Costituzione e dell’art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale: l’efficacia decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, vale a dire dal 23 ottobre 2026. Questa data costituisce il termine iniziale di tutte le scadenze attuative che la norma calcola «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» (si veda la tabella dei termini nella sezione dedicata al calendario attuativo).
| Capo | Articoli | Oggetto |
|---|---|---|
| I | 1 | Definizioni |
| II | 2-35 | Poteri delle autorità nazionali: autorità, coordinamento, notifica, vigilanza, sanzioni, spazi di sperimentazione, modifiche settoriali |
| III | 36-51 | Intelligenza artificiale per i percorsi formativi, le professioni, il lavoro, la sanità e la pubblica amministrazione |
| IV | 52-53 | Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali: dati, algoritmi e metodi matematici |
| V | 54 | Clausola di invarianza finanziaria |

Il sistema delle autorità nel decreto legislativo 179/2026: notifica, vigilanza e coordinamento
L’architettura istituzionale è il cuore del Capo II del decreto legislativo 179/2026. Il legislatore ha scelto di non concentrare in un’unica autorità le funzioni previste dal regolamento europeo, ma di distribuirle secondo un criterio funzionale: un’autorità di notifica, una pluralità di autorità di vigilanza del mercato, un meccanismo di coordinamento. L’art. 1 distingue con cura le categorie: le «autorità nazionali per l’intelligenza artificiale» (AgID e ACN, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge n. 132/2025), le «autorità nazionali di vigilanza del mercato», le «autorità settoriali di vigilanza del mercato» di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 e le «autorità del settore finanziario».
Le autorità nazionali per l’intelligenza artificiale: AgID e ACN
L’Agenzia per l’Italia digitale è l’autorità nazionale di notifica (art. 4): le compete la predisposizione e l’attuazione delle procedure di valutazione, designazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità e il loro monitoraggio. L’art. 13 le attribuisce prerogative di audit periodici e straordinari sul mantenimento dei requisiti da parte degli organismi notificati, con potere di avviare, previo contraddittorio, i procedimenti di limitazione, sospensione e revoca della designazione ai sensi dell’art. 36 del regolamento. Gli oneri dei controlli sono posti a carico degli organismi notificati, e AgID può avvalersi dell’organismo nazionale di accreditamento.
L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è invece il baricentro della vigilanza del mercato. L’art. 5, comma 1, lettera a), la individua come autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 70 del regolamento; l’art. 6 la designa quale punto di contatto unico; l’art. 14 le affida la registrazione a livello nazionale dei sistemi ad alto rischio di cui all’allegato III, punto 2, del regolamento (infrastrutture critiche); gli artt. 15 e 16 ne definiscono i poteri ispettivi e le misure di vigilanza. Il procedimento dell’art. 16 può essere avviato a seguito di segnalazione di incidenti gravi (art. 73 del regolamento), di reclami non manifestamente infondati, di segnalazione di altre autorità o d’ufficio. L’art. 15, comma 3, rimette a un regolamento governativo, su proposta di ACN, la disciplina delle modalità di esercizio dei poteri. L’art. 32 coordina l’assetto con l’ordinamento dell’Agenzia, inserendo la funzione di autorità di vigilanza del mercato e di punto di contatto unico nell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 82/2021 (nuova lettera aa-bis).
Le autorità di vigilanza del mercato: settore finanziario e Garante
Accanto ad ACN operano autorità competenti per specifici ambiti (art. 5, comma 1, lettere b e c). La Banca d’Italia è competente per i sistemi ad alto rischio utilizzati nell’erogazione di finanziamenti o di altri servizi finanziari disciplinati dal testo unico bancario; la CONSOB per quelli utilizzati nei servizi di cui al testo unico della finanza; l’IVASS per l’attività assicurativa e riassicurativa e la distribuzione di prodotti assicurativi; il Garante per la protezione dei dati personali limitatamente a quanto previsto dall’art. 74, paragrafo 8, del regolamento. L’art. 17 attribuisce alle autorità del settore finanziario i poteri previsti dal regolamento nei confronti degli istituti finanziari vigilati, compreso il controllo sulle prove in condizioni reali, ferma la clausola di salvaguardia dei poteri dell’art. 22 della legge n. 262/2005.
| Autorità | Funzione | Disposizioni |
|---|---|---|
| AgID | Autorità nazionale di notifica; monitoraggio degli organismi notificati; potere sanzionatorio sui profili di notifica | artt. 4, 13, 20 |
| ACN | Vigilanza del mercato; punto di contatto unico; registrazione dei sistemi ad alto rischio dell’allegato III, punto 2 | artt. 5, 6, 14, 15, 16 |
| Banca d’Italia, CONSOB, IVASS | Vigilanza sui sistemi ad alto rischio impiegati nei rispettivi servizi finanziari e assicurativi | artt. 5, 17 |
| Garante per la protezione dei dati personali | Vigilanza limitata all’art. 74, par. 8, del regolamento; partecipazione al Gruppo operativo dello Spazio di sperimentazione | artt. 5, 28 |
| Comitato di coordinamento | Indirizzo unitario, coordinamento, gestione strategica dello Spazio di sperimentazione | artt. 12, 27 |
Accordi, atti di indirizzo e Comitato di coordinamento
La pluralità di autorità impone strumenti di raccordo, che il decreto legislativo 179/2026 declina su tre piani. Il primo è pattizio: gli accordi tra amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 (artt. 7, 8 e 9), con meccanismi di condivisione dei dati e di risposta rapida in caso di incidenti gravi, e forme di coordinamento con la Guardia di finanza e con le forze di polizia (art. 7, comma 7), cui si aggiungono i protocolli d’intesa delle autorità del settore finanziario con la Guardia di finanza e con la Direzione investigativa antimafia (art. 17, comma 4). Il secondo è di soft law: l’art. 11 consente alle autorità di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche. Il terzo è organizzativo: il Comitato di coordinamento, al quale partecipano le autorità del settore finanziario per le questioni di competenza (art. 12), può fornire indirizzi unitari per la stipula degli accordi.
Il decreto legislativo 179/2026 prevede inoltre un meccanismo di composizione dei conflitti. Quando la vigilanza riguardi un prodotto disciplinato sia dal regolamento IA sia dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, ACN e autorità settoriali agiscono in forma congiunta (art. 8, comma 2), e i conflitti di competenza si risolvono secondo l’art. 5, comma 8, del decreto legislativo n. 157/2022, mediante tavolo tecnico presso l’ufficio unico di collegamento. Resta da verificare in sede applicativa la tenuta di un modello a competenze concorrenti: il rischio, ben noto alla teoria delle autorità indipendenti, è che la moltiplicazione dei centri di imputazione si traduca, per l’operatore, in una moltiplicazione degli interlocutori e delle richieste informative. La scelta di prevedere accordi e un organo di coordinamento è la risposta del legislatore a questo rischio, ma la sua efficacia dipenderà dalla tempestività con cui verranno adottati gli atti attuativi.
Il regime sanzionatorio del decreto legislativo 179/2026 tra rinvio all’articolo 99 e scelte nazionali
Il regolamento europeo lascia agli Stati membri il compito di stabilire il regime sanzionatorio, fissando però i massimi edittali e i criteri di commisurazione (art. 99). Il decreto legislativo 179/2026 dedica alla materia la Sezione V del Capo II (artt. 19-25), improntandola a un principio di effettività, proporzionalità e dissuasività.
Fasce edittali e perimetro delle violazioni
L’art. 23 articola le sanzioni amministrative pecuniarie in quattro fasce, tutte con la clausola «salvo che il fatto costituisca reato».
| Fascia | Violazioni | Massimo edittale |
|---|---|---|
| Prima | Inosservanza del divieto delle pratiche vietate (art. 5 reg. IA) | 35.000.000 euro o 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore |
| Seconda | Obblighi di cui agli artt. 16, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 33 (par. 1, 3 e 4), 34, 50, 73 e 80 reg. IA | 15.000.000 euro o 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore |
| Terza | Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti a organismi notificati e autorità | 7.500.000 euro o 1% del fatturato mondiale annuo, se superiore |
| Quarta | Obblighi di cui agli artt. 27 e 86 reg. IA | 1.000.000 euro o 0,5% del fatturato mondiale annuo, se superiore |
Il dato più significativo sul piano sistematico è l’ampiezza del perimetro. Rispetto al catalogo dell’art. 99, paragrafo 4, del regolamento, il legislatore nazionale include nella seconda fascia anche gli obblighi degli artt. 25, 73 e 80 e introduce una fascia autonoma, di importo più contenuto, per gli obblighi degli artt. 27 e 86. L’art. 27 concerne la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali per i sistemi ad alto rischio, l’art. 86 il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali. L’art. 23, comma 6, impone all’autorità di tener conto, nella commisurazione, dei criteri dell’art. 99, paragrafo 7, e della natura sostanziale o formale dell’obbligo violato; il comma 7 rinvia, per piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative, al criterio di favore dell’art. 99, paragrafo 6, per cui prevale l’importo più basso.
Una questione di coordinamento resta aperta. Il regolamento europeo che ha ricalibrato i termini di applicazione dell’AI Act, come ricostruito in un precedente contributo sul rinvio dei termini per i sistemi ad alto rischio, ha esteso alcune misure di favore, originariamente riservate alle piccole e medie imprese, alle imprese a media capitalizzazione di minori dimensioni (small mid-cap), anche con riguardo alla determinazione delle sanzioni. Il testo dell’art. 23, comma 7, non menziona queste imprese. Sarà l’interprete a dover chiarire se, nell’applicare il criterio dell’art. 99, paragrafo 6, si debba tener conto anche delle nuove categorie introdotte dal diritto dell’Unione, o se occorra un intervento correttivo.
Misure non pecuniarie e graduazione della risposta sanzionatoria
L’art. 22 introduce una scala di risposte graduata. Per le violazioni caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità, e in alternativa alle sanzioni pecuniarie, le autorità possono ordinare di eliminare l’infrazione e di astenersi dal ripeterla, indicando misure e termine, oppure, se l’infrazione è cessata, applicare una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione e il responsabile. L’inosservanza dell’ordine comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie con un aumento fino a un terzo rispetto alla violazione originaria, entro i massimali dell’art. 23. La struttura è coerente con l’impostazione dell’art. 99, paragrafo 1, del regolamento, che contempla espressamente avvertimenti e misure non pecuniarie.
Procedimento, pubblicità e devoluzione dei proventi
L’art. 24 rimette la disciplina del procedimento ai regolamenti di ciascuna autorità e, per i soggetti vigilati, alle procedure di settore: l’art. 145 del testo unico bancario per la Banca d’Italia, l’art. 195 del testo unico della finanza per la CONSOB, gli artt. 311-septies e 324-octies del codice delle assicurazioni private per l’IVASS, l’art. 166 del Codice in materia di protezione dei dati personali per il Garante. In via residuale si applica la legge n. 689/1981, con esclusione dell’art. 16: è quindi esclusa la definizione agevolata mediante pagamento in misura ridotta. I provvedimenti sanzionatori sono pubblicati per estratto sul sito dell’autorità, con pubblicazione in forma anonima quando quella ordinaria riguardi dati personali in modo sproporzionato, comporti rischi per la cybersicurezza o pregiudichi indagini penali, o possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti.
L’art. 25 disciplina la destinazione dei proventi: quelli delle sanzioni irrogate da ACN sono versati al bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere destinati in via prioritaria alle funzioni attribuite all’Agenzia; quelli di AgID sono riassegnati a favore del bilancio dell’Agenzia; per le autorità del settore finanziario resta ferma la normativa di settore.
Gli spazi di sperimentazione normativa
L’art. 57 del regolamento (UE) 2024/1689 impone a ciascuno Stato membro di assicurare l’istituzione di almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l’intelligenza artificiale, ambiente controllato nel quale fornitori e potenziali fornitori sviluppano e collaudano sistemi innovativi sotto la supervisione dell’autorità competente. La Sezione VI del Capo II del decreto legislativo 179/2026 (artt. 26-31) dà attuazione a questa previsione con un disegno articolato su tre livelli: nazionale, settoriale, territoriale.
Lo Spazio di sperimentazione italiano per l’IA
L’art. 26 istituisce, sotto la vigilanza diretta delle autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, lo Spazio di sperimentazione italiano. Le finalità sono enunciate in modo esteso: sostenere la condivisione di migliori pratiche, promuovere innovazione e competitività, favorire lo sviluppo di un ecosistema nazionale, contribuire all’«apprendimento normativo», inteso come sviluppo di un approccio regolatorio fondato sulle evidenze emerse dalla sperimentazione, e agevolare l’accesso al mercato dell’Unione dei sistemi forniti da piccole e medie imprese e start-up, alle quali, ai sensi dell’art. 62, paragrafo 1, del regolamento, è riconosciuta priorità secondo i criteri da definirsi con decreto.
Il decreto legislativo 179/2026 articola la governance su due piani. La gestione strategica spetta al Comitato di coordinamento (art. 27), che definisce gli indirizzi generali, individua le priorità di sperimentazione e l’ordine di selezione dei fornitori, anche a seguito della consultazione dei portatori di interesse e delle Regioni da parte delle autorità nazionali per l’intelligenza artificiale. La gestione operativa è affidata a un Gruppo operativo a composizione paritetica di AgID e ACN (art. 28), alle cui riunioni possono partecipare i rappresentanti delle amministrazioni competenti per materia e, per i progetti che comportano il trattamento di dati personali, del Garante, e che coinvolge, nell’ambito di singoli progetti, università e centri di ricerca per specifiche esigenze di valutazione tecnica. Il Gruppo cura l’istruttoria di ammissibilità, seleziona i progetti, approva e monitora i piani di sperimentazione, anche attraverso sistemi di logging, auditing e tracciabilità delle modifiche. Composizione, funzionamento e criteri di eleggibilità sono rimessi a decreti congiunti dei direttori generali di AgID e ACN. Ai componenti non spettano compensi né rimborsi.
Sandbox settoriali, territoriali e coordinamento con la sperimentazione FinTech
L’art. 29 prevede il coinvolgimento degli attori dell’ecosistema (organismi notificati, organizzazioni di normazione, PMI, poli europei dell’innovazione digitale, centri di eccellenza) e la partecipazione a iniziative di cooperazione transfrontaliera. L’art. 30 apre alla moltiplicazione degli spazi: regolamenti governativi disciplinano gli spazi per i sistemi impiegabili in chiave duale, sentito il Ministero della difesa, e per i modelli applicabili all’attività giudiziaria, sentito il Ministero della giustizia; ulteriori spazi possono essere istituiti a livello regionale o locale, o congiuntamente con autorità di altri Stati membri, con strumenti di raccordo definiti in Conferenza unificata.
Il coordinamento con la sperimentazione FinTech di cui all’art. 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge n. 34/2019 è risolto in senso collaborativo. Ferma la competenza dello spazio FinTech, la sperimentazione di sistemi di IA applicati ai settori bancario, finanziario e assicurativo può avvenire anche mediante lo Spazio italiano, con partecipazione delle autorità del settore finanziario alle riunioni del Gruppo operativo (art. 30, comma 5). L’art. 33 aggiunge ACN ai soggetti richiamati dal comma 2-octies del medesimo art. 36. L’art. 31, infine, prevede le relazioni annuali all’ufficio per l’IA ai sensi dell’art. 57, paragrafo 16, del regolamento, trasmesse alla Presidenza del Consiglio per il tramite del Comitato di coordinamento anche allo scopo di valutare interventi di revisione normativa. Il circuito dell’apprendimento normativo si chiude così con un meccanismo di feedback verso il legislatore.
Lo Spazio di sperimentazione non sospende l’applicazione del regolamento né introduce esenzioni dagli obblighi: offre un ambiente nel quale la conformità viene costruita in dialogo con le autorità. È la lettura che emerge dall’art. 26, comma 2, e dall’art. 45, comma 10, che parla di «ambiente controllato di sperimentazione e prova al fine di garantire la conformità dei sistemi di IA innovativi alle disposizioni del regolamento IA».
La formazione in materia di intelligenza artificiale come obbligo di sistema
Il Capo III del decreto legislativo 179/2026 (artt. 36-51) dà attuazione ai criteri direttivi dell’art. 24, comma 2, lettere e), f), g), i) e l), della legge n. 132/2025. L’ancoraggio europeo è l’art. 4 del regolamento, che impone a fornitori e deployer di adottare misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del personale; il decreto legislativo 179/2026 lo richiama espressamente per il personale dell’amministrazione della giustizia (art. 46). Ne risulta un disegno in cui l’obbligo, europeo e individuale, viene accompagnato da un sistema nazionale di offerta formativa, i cui destinatari immediati sono le istituzioni e gli organismi regolatori e solo in via mediata i singoli.
Scuola, università, ricerca e pubblica amministrazione
Per il sistema scolastico, l’art. 36 consente alle istituzioni scolastiche di promuovere attività formative sull’IA nell’ambito dell’educazione civica e dell’autonomia, e l’art. 37, sotto la rubrica «emergenza educativa relativa all’uso dei social e dell’intelligenza artificiale», impone al Ministero dell’istruzione e del merito di avviare entro novanta giorni dall’entrata in vigore un piano di formazione dei docenti, con una copertura a valere sulle risorse del PN Scuola e Competenze 2021-2027 nel limite di 100 milioni di euro. L’art. 38 rinvia a un decreto ministeriale, da adottare entro novanta giorni, i criteri e le modalità della formazione di docenti e studenti; fino a quel momento restano applicabili le linee guida adottate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 166 del 9 agosto 2025. L’art. 39 affida ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti l’alfabetizzazione degli adulti.
Per la pubblica amministrazione, l’art. 40 attribuisce al Ministro per la pubblica amministrazione il compito di indirizzare e coordinare le politiche di reclutamento e formazione e di definire, con linee guida adottate sentite AgID e ACN e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, il quadro minimo di competenze sull’IA del personale dipendente, avvalendosi della Scuola nazionale dell’amministrazione e di Formez PA. Gli artt. 43, 44 e 45 estendono il disegno a università, enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM e ITS Academy: l’art. 44, comma 3, individua i contenuti minimi dei percorsi, dalla comprensione dei principi di funzionamento alla consapevolezza dei rischi di cybersicurezza, e rimette al Ministero dell’università e della ricerca un monitoraggio annuale.
Le professioni ordinistiche: l’articolo 47
L’art. 47 è la disposizione di maggiore interesse per i professionisti. Il comma 1 prevede che i corsi di formazione professionale iniziale e continua svolti dagli ordini professionali includano percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Il comma 2 ne definisce il contenuto minimo su tre assi: profili tecnici (funzionamento, tecniche di interrogazione e istruzione, potenzialità e limiti dei sistemi utilizzati nel settore professionale di riferimento), profili giuridici (disciplina dei sistemi di IA, con particolare riguardo al regolamento IA e alle disposizioni nazionali di attuazione), profili deontologici (responsabilità del professionista, obblighi informativi verso il cliente, principio antropocentrico dell’art. 1, comma 1, della legge n. 132/2025). Il comma 3 impone un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua.
La struttura dell’obbligo merita una lettura attenta. Il decreto legislativo 179/2026 non fissa le ore né le modalità di erogazione: il comma 5 impone ai consigli nazionali degli ordini e dei collegi, o agli organismi cui sono attribuite funzioni di regolazione della formazione professionale, di adeguare entro sei mesi dall’entrata in vigore i propri regolamenti o atti organizzativi, secondo le procedure di settore e, ove prevista, con il parere o l’approvazione dell’autorità vigilante. È dunque una norma a efficacia differita: l’obbligo del singolo professionista nascerà dagli atti regolatori di categoria, e la sua inosservanza potrà assumere rilievo sul piano disciplinare secondo i singoli ordinamenti di categoria. Per il notariato l’adeguamento investirà gli organi della categoria competenti in materia di formazione professionale, in primo luogo il Consiglio nazionale del notariato, con il raccordo, ove previsto, con il Ministero della giustizia quale autorità vigilante. Il comma 6 rinvia, per le professioni sanitarie, a un accordo in Conferenza Stato-Regioni da concludere entro sei mesi, e il comma 4 estende il disegno alle associazioni professionali delle professioni non regolamentate (legge n. 4/2013).
Il profilo deontologico si salda con l’art. 13 della legge n. 132/2025, che circoscrive l’impiego dell’IA nelle professioni intellettuali alle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione, e impone di informare il cliente sui sistemi utilizzati. Sul punto si rinvia al contributo dedicato a intelligenza artificiale e professione notarile.
Sanità, servizi finanziari e giustizia
L’art. 51 prevede percorsi di alfabetizzazione e formazione nell’ambito dell’educazione continua in medicina e demanda alla Commissione nazionale per la formazione continua di determinare, entro sei mesi, una specifica percentuale dell’obbligo formativo individuale triennale da destinare a questi percorsi, e ad AGENAS di individuare, nello stesso termine, programmi per i corsi di formazione manageriale. L’art. 50 affida al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria iniziative di sensibilizzazione sui rischi e le opportunità dell’IA nel settore finanziario. L’art. 46, per il personale dell’amministrazione della giustizia, richiede percorsi differenziati in relazione alle funzioni e al livello di rischio dei sistemi impiegati, che assicurino anche, per i sistemi ad alto rischio, le competenze per la sorveglianza umana dell’art. 26, paragrafo 2, del regolamento; la formazione dei magistrati è affidata alla Scuola superiore della magistratura.
Intelligenza artificiale e rapporto di lavoro: decisione automatizzata e tutele
L’art. 11 della legge n. 132/2025 aveva già fissato i principi, che il decreto legislativo 179/2026 sviluppa all’art. 41. Il principio: l’IA in ambito lavorativo deve essere sicura, affidabile, trasparente, rispettosa della dignità umana e della riservatezza, con obbligo di informazione al lavoratore nei casi e con le modalità dell’art. 1-bis del decreto legislativo n. 152/1997. Il decreto legislativo 179/2026 attribuisce a questi principi una disciplina operativa, con un grado di precettività superiore a quello della maggior parte delle disposizioni del Capo III.
Il divieto di decisione finale unicamente automatizzata
L’art. 41, comma 1, fermo restando l’art. 22 del regolamento (UE) 2016/679, impone al datore di lavoro che si avvale di sistemi di IA di assicurare che le decisioni finali relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. La decisione definitiva è riservata a una persona fisica «che eserciti un potere effettivo e autonomo». Restano fuori dalle decisioni finali sulla costituzione del rapporto le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle fasi successive. Il consenso del lavoratore non costituisce eccezione al divieto.
Tre profili meritano attenzione. Il primo è la delimitazione dell’ambito: il decreto legislativo 179/2026 non subordina il divieto alla verifica di effetti giuridici o significativi, come invece fa l’art. 22 del GDPR, ma lo riferisce alle decisioni finali sulle principali vicende del rapporto di lavoro, con un perimetro più circoscritto quanto ai contesti e più netto quanto al criterio. Il secondo è la chiusura della via del consenso, che nel GDPR costituisce una delle eccezioni al divieto generale. Il terzo è l’espressione «potere effettivo e autonomo», che richiama la logica seguita dalla Corte di giustizia nel caso SCHUFA (sentenza del 7 dicembre 2023, C-634/21), nel quale è stata qualificata come decisione automatizzata l’attribuzione di un punteggio al quale il terzo destinatario si conforma in modo determinante: la presenza formale di un operatore non basta a escludere l’automazione quando l’esito è sostanzialmente predeterminato dal sistema. L’effettività del controllo umano è dunque il criterio di valutazione, non la mera presenza di un operatore nella catena decisionale.
L’esclusione della fase di selezione dal perimetro delle «decisioni finali» sulla costituzione del rapporto non priva il candidato di tutela: l’incipit dell’art. 41, comma 1, fa salvo l’art. 22 del GDPR, e dunque le garanzie europee continuano a operare. La disposizione va letta come scelta di non estendere alla fase di screening la riserva di decisione umana prevista per la decisione finale, non come esenzione.
Informativa, motivazione intelligibile e nullità
Il comma 3 impone al datore di lavoro, prima dell’avvio del trattamento, di assolvere gli obblighi informativi dell’art. 1-bis del decreto legislativo n. 152/1997 e riconosce al lavoratore il diritto di ottenere, a richiesta e mediante l’intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, con l’indicazione dell’eventuale incidenza dei sistemi di IA sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Restano fermi il diritto di accesso e i diritti degli artt. 13, 15 e 22 del GDPR. La formula richiama l’orientamento della Corte di giustizia sul diritto alle «informazioni significative sulla logica utilizzata» (sentenza del 27 febbraio 2025, C-203/22, Dun & Bradstreet Austria): non è sufficiente la comunicazione dell’algoritmo, occorre una spiegazione comprensibile del procedimento e dei principi effettivamente applicati.
La sanzione è la nullità: il licenziamento intimato in violazione del comma 1 è nullo, e nulle sono le decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione. Il rimedio si innesta nel sistema lavoristico delle conseguenze della nullità espressamente prevista dalla legge, con le tutele reintegratorie che il regime applicabile al rapporto riconnette al licenziamento nullo (art. 2 del decreto legislativo n. 23/2015 e art. 18 della legge n. 300/1970, secondo la disciplina applicabile). Il decreto legislativo 179/2026 sceglie, dunque, un rimedio di effettività piena, che sposta sul datore di lavoro l’onere organizzativo di documentare il ruolo del decisore umano.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e servizi per il lavoro
L’art. 42 assegna al Ministero del lavoro il coordinamento delle misure volte a garantire che l’introduzione dei sistemi di IA avvenga nel rispetto della salute e della sicurezza, e dispone che l’utilizzo di sistemi che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza sia valutato nel documento di valutazione dei rischi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 81/2008. I datori di lavoro assicurano informazione e formazione sui rischi specifici (comma 3). L’art. 48 consente a pubbliche amministrazioni e soggetti autorizzati o accreditati ai servizi per il lavoro di utilizzare sistemi di IA per orientamento, incontro tra domanda e offerta, individuazione delle competenze e supporto all’inserimento lavorativo, subordinandone l’impiego a supervisione umana, trasparenza delle decisioni e tutela dei diritti degli utenti e dei lavoratori.
Segreto industriale ed equo compenso: gli articoli 49, 52 e 53
Questa sezione considera tre disposizioni che incidono direttamente sull’attività d’impresa e sull’esercizio delle professioni: gli artt. 52 e 53, che compongono il Capo IV, e l’art. 49 sull’equo compenso, collocato nel Capo III. Il Capo IV del decreto legislativo 179/2026 consta di due soli articoli e, per l’attività di consulenza alle imprese, è uno dei più rilevanti: si innesta sulla disciplina del codice della proprietà industriale che recepisce la direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato.
Dati, algoritmi e metodi matematici come informazioni segrete
L’art. 52 inserisce nell’art. 98 del decreto legislativo n. 30/2005 un comma 1-bis, secondo cui tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali tutelate dal comma 1 sono ricompresi, «se ricorrono le condizioni» delle lettere a), b) e c) del medesimo comma, anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. La norma definisce gli «algoritmi e metodi matematici» come le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento e ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di IA.
La disposizione ha natura dichiarativa più che costitutiva. Non crea una tutela autonoma: rimane ferma la triade dei requisiti del comma 1 (segretezza, valore economico in quanto segreta, sottoposizione a misure ragionevolmente adeguate). L’effetto è di chiarezza qualificatoria, che sottrae al dibattito la riconducibilità dei dati di addestramento e delle componenti dei modelli alla categoria delle informazioni segrete, e di sollecitazione organizzativa, perché la concreta protezione dipende dall’adozione e dalla dimostrabilità delle misure di segretazione. Ciò vale anche per i dataset: la segretezza si apprezza, ai sensi della lettera a), anche rispetto alla «precisa configurazione e combinazione» degli elementi, sicché una raccolta può essere segreta pur se i singoli dati sono accessibili.
Due ordini di limiti vanno ricordati. Il primo riguarda i dati personali: la qualificazione come informazione segreta non attenua la disciplina del GDPR sul trattamento e sulla base giuridica, sulla quale il contributo dedicato alla schermatura dei dati nell’AI Act offre un inquadramento. Il secondo riguarda gli obblighi di trasparenza e di accesso delle autorità: il decreto legislativo 179/2026 stesso, all’art. 28, comma 6, impone alle autorità nazionali per l’intelligenza artificiale di rispettare la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello Spazio di sperimentazione, in conformità all’art. 78 del regolamento: segno che il segreto industriale e le attività di vigilanza e di controllo devono coesistere. L’art. 53 completa il quadro sul piano processuale, mantenendo le controversie nella materia dell’art. 98 alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera b), del codice.
Riflessi sull’attività di consulenza societaria
Per l’attività notarile la norma ha riflessi concreti nella redazione degli atti societari e negoziali. Quando dati, modelli o configurazioni di addestramento sono oggetto di conferimento in società, di cessione o affitto d’azienda, di licenza o di patti di riservatezza, la loro natura di informazione segreta incide sulla valutazione, sulla descrizione dell’oggetto e sulla previsione di clausole che documentino le misure di protezione. Il requisito della lettera c) del comma 1 dell’art. 98 trasforma le clausole di riservatezza da formula di stile a elemento costitutivo della tutela. Per i conferimenti, ove ne ricorrano i presupposti, resta da risolvere nel singolo caso la questione della stima del bene, secondo la disciplina applicabile al tipo sociale.
L’equo compenso modulabile
L’art. 49 è il punto in cui il decreto legislativo 179/2026 incide direttamente sulla remunerazione del professionista. Il comma 1 stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista «può comportare una modulazione dell’equo compenso» ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema utilizzato ai sensi del regolamento IA. Il comma 2 demanda, entro dodici mesi dall’entrata in vigore, l’integrazione con parametri di modulazione dei decreti adottati ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge n. 1/2012, dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012 e dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 49/2023.
Le osservazioni critiche sono tre. La prima: il verbo «può» esclude una riduzione automatica e rimette la modulazione ai parametri futuri; la lettura divulgativa secondo cui l’uso dell’IA comporterebbe un abbattimento del compenso non trova riscontro nel testo. La seconda: il criterio di modulazione è la classificazione di rischio del sistema, mentre l’art. 24, comma 2, lettera f), della legge delega parlava di un equo compenso modulabile «sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all’uso» dei sistemi. Il decreto legislativo 179/2026 restringe il criterio a un parametro regolatorio che misura il rischio per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali e non lo sforzo intellettuale risparmiato o le responsabilità aggiuntive dell’utilizzatore. Il rischio è che un sistema classificato ad alto rischio, il cui impiego richiede maggior sorveglianza e responsabilità, produca effetti sul compenso opposti a quelli che la ratio dell’equo compenso suggerirebbe. La terza: l’ambito di applicazione resta quello delle norme richiamate, sicché la modulazione opererà solo per le categorie e i rapporti ai quali la legge n. 49/2023 si applica. Per un inquadramento dell’ambito di applicazione dell’equo compenso all’attività notarile si rinvia alla guida all’applicazione dell’equo compenso nell’attività notarile.
Calendario attuativo del decreto legislativo 179/2026 e riflessi per i professionisti
Una parte considerevole del decreto legislativo 179/2026 è a efficacia differita e demanda a decreti, regolamenti e accordi la definizione delle regole operative. La tabella che segue ordina i termini espressi, calcolati assumendo come data di entrata in vigore il 23 ottobre 2026.
| Disposizione | Adempimento | Soggetto | Termine |
|---|---|---|---|
| Art. 10, comma 2 | DPCM sui parametri per il calcolo dei costi di vigilanza sui prodotti non conformi | Presidenza del Consiglio, su proposta ACN, di concerto con MEF | 21 gennaio 2027 |
| Art. 37, comma 1 | Avvio del piano di formazione dei docenti sull’uso dei social e delle piattaforme digitali | Ministero dell’istruzione e del merito | 21 gennaio 2027 |
| Art. 38, comma 1 | Decreto sui criteri e le modalità della formazione dei docenti in materia di IA | Ministero dell’istruzione e del merito | 21 gennaio 2027 |
| Art. 47, comma 5 | Adeguamento dei regolamenti sulla formazione iniziale e continua degli iscritti agli ordini | Consigli nazionali degli ordini e dei collegi | 23 aprile 2027 |
| Art. 47, comma 6 | Accordo in Conferenza Stato-Regioni sull’inclusione dei percorsi IA nell’ECM | Conferenza Stato-Regioni | 23 aprile 2027 |
| Art. 51, comma 3 | Percentuale dell’obbligo formativo triennale ECM da destinare ai percorsi IA | Commissione nazionale per la formazione continua | 23 aprile 2027 |
| Art. 51, comma 4 | Programmi formativi manageriali in materia di IA | AGENAS | 23 aprile 2027 |
| Art. 49, comma 2 | Integrazione dei decreti sui parametri con i criteri di modulazione dell’equo compenso | Autorità competenti per i singoli decreti | 23 ottobre 2027 |
Altre disposizioni rinviano ad atti privi di termine espresso: il regolamento governativo sull’esercizio dei poteri ispettivi e sulle misure di vigilanza di ACN (art. 15, comma 3), il decreto sulla registrazione dei sistemi ad alto rischio (art. 14, comma 2), i decreti congiunti AgID-ACN sullo Spazio di sperimentazione (artt. 26, 28), i regolamenti sulle sperimentazioni duali e giudiziarie (art. 30, comma 1), il decreto del Presidente del Consiglio sul coordinamento con la sperimentazione FinTech (art. 30, comma 6), i regolamenti di AgID e ACN sul procedimento sanzionatorio (art. 24, commi 2 e 3), le linee guida sul quadro minimo di competenze della pubblica amministrazione (art. 40, comma 2).
Sanzioni e applicabilità degli obblighi sostanziali
Un profilo di coordinamento temporale va tenuto distinto dal calendario attuativo. Il regime sanzionatorio nazionale diverrà efficace il 23 ottobre 2026, mentre l’applicabilità di alcuni obblighi sostanziali del regolamento europeo segue un calendario proprio, che il regolamento (UE) 2026/1744 ha ridefinito per i sistemi ad alto rischio, come ricostruito nel contributo sul rinvio dei termini. Vige il principio di legalità dell’art. 1 della legge n. 689/1981, per cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione: le sanzioni dell’art. 23 potranno dunque colpire solo condotte realizzate quando l’obbligo violato è già applicabile. La coesistenza di un apparato sanzionatorio già operativo e di obblighi la cui efficacia è differita non è un’anomalia, ma impone agli operatori di non leggere l’entrata in vigore del decreto legislativo 179/2026 come il momento di applicazione di tutti gli obblighi del regolamento.
Implicazioni per il notariato e per gli studi professionali
Per lo studio notarile il decreto legislativo 179/2026 produce effetti su tre piani. Sul piano della categoria, l’adeguamento della formazione professionale (art. 47, comma 5) e la già vigente disciplina dell’art. 13 della legge n. 132/2025 sull’informazione al cliente definiscono l’orizzonte deontologico dell’impiego di strumenti di IA. Sul piano dello studio come datore di lavoro, gli artt. 41 e 42 impongono, per gli eventuali sistemi di gestione del personale, la riserva di decisione umana effettiva, l’informativa preventiva e l’aggiornamento della valutazione dei rischi. Sul piano dell’assistenza alle imprese, il decreto legislativo 179/2026 offre al notaio nuovi punti di osservazione: la qualificazione dei dati e degli algoritmi come informazioni segrete (art. 52), l’accesso dei clienti più piccoli allo Spazio di sperimentazione (art. 26), l’esposizione sanzionatoria degli operatori (art. 23) da considerare nella redazione di clausole di garanzia e di dichiarazioni nei contratti di cessione di partecipazioni e di azienda. Il quadro europeo di riferimento e l’impatto della tecnologia sulla professione sono trattati nelle analisi sul Digital Omnibus e sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella professione notarile.
Il quadro della responsabilità si completa con il decreto legislativo 160/2026, in vigore dal 30 settembre 2026. Il nuovo art. 437-bis c.p. punisce l’omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza o della sorveglianza umana nei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, quando ne derivi pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale, e riguarda anche l’utilizzatore professionale che omette intenzionalmente la sorveglianza umana. Sul versante civile il giudice può ordinare, su istanza del danneggiato, l’esibizione dei registri e della documentazione tecnica del sistema, il nesso causale si presume, salva prova contraria, quando il danno deriva dalla violazione degli obblighi del regolamento europeo ed è ammessa l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore. Per lo studio che impiega strumenti di intelligenza artificiale, anche non ad alto rischio, ne discende un’indicazione pratica: documentare la classificazione dei sistemi utilizzati, i presidi di controllo umano e la formazione del personale, perché è su questi elementi che si giocherà la prova contraria.
Considerazioni conclusive
Il decreto legislativo 179/2026 completa il passaggio dell’AI Act dal piano europeo a quello dell’ordinamento interno. Le tesi emerse dall’analisi possono essere così riassunte. Sul piano istituzionale, il modello a competenze plurali (AgID, ACN, autorità del settore finanziario, Garante) è reso sostenibile da un apparato di coordinamento, ma la sua efficacia dipende dagli atti attuativi e dalla capacità del Comitato di coordinamento di produrre indirizzi unitari. Sul piano sanzionatorio, il legislatore ha esteso il perimetro dell’art. 99 con scelte nazionali e ha dotato le autorità di una scala graduata di risposte, ma lascia aperti alcuni profili di coordinamento, tra cui l’estensione dei benefici alle imprese small mid-cap. Sul piano della formazione, il decreto legislativo 179/2026 costruisce un sistema di obblighi rivolti prima di tutto agli organismi regolatori, la cui efficacia per i singoli professionisti è subordinata agli atti degli ordini. Sul piano del lavoro e dell’impresa, gli artt. 41 e 52 sono le disposizioni di maggiore densità precettiva: la prima introduce una riserva di decisione umana presidiata dalla nullità, la seconda qualifica come segreti industriali dati e componenti dei modelli.
Restano aperte alcune questioni. La prima è la portata dell’espressione «potere effettivo e autonomo» dell’art. 41, la cui concretizzazione spetterà alla prassi e alla giurisprudenza. La seconda è il coordinamento tra il criterio di rischio dell’art. 49 e la ratio dell’equo compenso. La terza è il rapporto tra il regime sanzionatorio nazionale e il calendario europeo di applicazione degli obblighi.
Quanto ai suggerimenti de iure condendo, appare auspicabile che gli atti attuativi: prevedano un punto di accesso unitario per gli operatori, in modo che la pluralità di autorità non si traduca in una pluralità di procedimenti; chiariscano in sede di atti di indirizzo la distinzione tra supporto alla decisione e decisione finale nell’ambito dell’art. 41; ancorino i parametri di modulazione dell’equo compenso alle responsabilità e ai rischi dell’utilizzatore, in linea con il criterio della legge delega, anziché alla sola classe di rischio del sistema. Nell’attesa, ai professionisti spetta il compito di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella lettura coordinata di un quadro in rapida evoluzione, distinguendo le norme già precettive da quelle che attendono ancora il proprio atto di attuazione.
Riferimenti normativi e bibliografici
- Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 234 dell’8 ottobre 2026
- Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 214 del 15 settembre 2026 (intelligenza artificiale nell’attività di polizia, responsabilità civile e penale)
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (artt. 11, 13, 20, 24)
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), artt. 4, 5, 26, 27, 36, 57, 62, 70, 73, 74, 78, 80, 86 e 99
- Regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026 (modifiche mirate all’AI Act, Digital Omnibus IA), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 luglio 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti; decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), artt. 13, 15, 22; direttiva (UE) 2016/943 sul know-how riservato
- Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), artt. 98 e 134
- Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, art. 7; decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 36, commi da 2-bis a 2-novies
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 1 e 16; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15
- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, art. 145; decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195; decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, artt. 311-septies e 324-octies; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 166; legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 22
- Costituzione, art. 73; disposizioni sulla legge in generale, art. 10; legge 14 gennaio 2013, n. 4
- Legge 21 aprile 2023, n. 49 (equo compenso); decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9; legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13
- Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, art. 1-bis; decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 28; decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, art. 2; legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18
- Corte di giustizia dell’Unione europea, 7 dicembre 2023, causa C-634/21, SCHUFA Holding (Scoring)
- Corte di giustizia dell’Unione europea, 27 febbraio 2025, causa C-203/22, Dun & Bradstreet Austria
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