Crypto asset e antiriciclaggio: le linee guida CNUE per il notaio

Crypto Asset E Antiriciclaggio: Linee Guida Cnue Per Il Notaio
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Sintesi. La diffusione dei crypto asset nel panorama economico globale solleva questioni sistematiche di primo piano per i soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio, tra cui il notaio. Il Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea (CNUE) ha adottato un documento di orientamento — Crypto Assets: Characteristics, risks and best practices — che offre una mappatura organica dei rischi connessi all’utilizzo di attività digitali nelle transazioni notarili, inquadrandoli nell’ambito del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA), del Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR) e degli standard del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF).

Il documento evidenzia come la natura decentralizzata, pseudoanonima e tecnologicamente opaca dei crypto asset li renda strumenti particolarmente sensibili ai fini del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. L’analisi proposta si articola attraverso la definizione delle categorie di crypto asset rilevanti, l’identificazione delle transazioni notarili a rischio elevato e la formulazione di misure preventive specifiche che integrano gli obblighi di adeguata verifica della clientela già previsti dalla disciplina europea. Il documento CNUE è destinato ai notai di tutti i Paesi dell’Unione e il suo contenuto deve essere valutato in conformità con la legislazione nazionale applicabile, tenendo in considerazione possibili divieti o limitazioni esistenti a livello interno.


Premessa e inquadramento sistematico

La genesi del fenomeno e il contesto normativo

Bitcoin, il primo crypto asset nella storia, fu introdotto nel 2009 — un anno dopo la crisi finanziaria globale del 2008 — da un soggetto o gruppo operante sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, con la finalità dichiarata di realizzare un sistema di pagamento elettronico peer-to-peer (“a Peer-to-Peer Electronic Cash System”), capace di funzionare in autonomia rispetto alle autorità centrali di controllo.

Da allora, migliaia di crypto asset si sono sviluppati e diffusi, adottati da privati, imprese e persino governi sia come strumento di pagamento sia come veicolo di investimento. Tre fattori principali ne hanno alimentato la crescita esponenziale: l’elevato grado di privacy e sicurezza garantito dalla registrazione immutabile delle transazioni su registro pubblico condiviso; la natura decentralizzata, che li sottrae al controllo governativo; l’assenza di intermediari bancari, che abbatte i costi di trasferimento. A tali caratteristiche si contrappone, tuttavia, una serie di criticità strutturali: l’estrema volatilità del valore, la difficoltà di tracciabilità e il rischio concreto di utilizzo per il riciclaggio di proventi illeciti e il finanziamento del terrorismo.

Il documento CNUE è stato elaborato con l’esplicita intenzione di essere il più utile possibile ai notai di diversi Paesi. Pertanto, esso non tiene conto delle eventuali normative nazionali sull’uso dei crypto asset nell’ambito della pratica notarile, e il suo contenuto deve essere valutato in conformità con la legislazione nazionale applicabile, tenendo in considerazione possibili divieti e/o limitazioni al suo utilizzo in determinati tipi di transazioni che possono esistere a livello nazionale.

La definizione di crypto asset nel diritto europeo

La nozione giuridica di riferimento è oggi quella recata dall’art. 3, n. 1, sub-n. (5) del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA): “a digital representation of a value or of a right that is able to be transferred and stored electronically using distributed ledger technology or similar technology”. La medesima definizione è stata recepita dall’art. 2, n. 1, sub-n. (7) del Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (AMLR), assicurando uniformità concettuale all’intero impianto regolatorio europeo.

A differenza della moneta legale (euro, dollaro), i crypto asset non sono necessariamente emessi o garantiti da una banca centrale o da un’autorità pubblica. La loro caratteristica fondamentale è quella di fondarsi sulla tecnologia dei registri distribuiti (DLT, distributed ledger technology), di cui la blockchain costituisce l’applicazione più diffusa.

Tassonomia e struttura tecnologica dei crypto asset

Le categorie principali di attività digitali

Il documento CNUE individua cinque categorie principali di crypto asset, tra loro significativamente differenziate per struttura, funzione e livello di rischio:

CategoriaDescrizioneEsempi
Criptovalute (valute virtuali)Strumenti di pagamento digitale privi di ancoraggio a valori reali; non hanno corso legale in alcuna giurisdizioneBitcoin (BTC), Ethereum (ETH)
StablecoinCrypto asset con parità stabilizzata rispetto a valute fiat; mitigano la volatilità tipica delle criptovaluteUSDT, USDC, DAI
Security token (value token)Titoli finanziari tokenizzati: azioni, diritti su asset; solitamente soggetti a regolazione finanziariaToken azionari tokenizzati
Utility tokenAccesso a prodotti o servizi all’interno di piattaforme digitali; non destinati all’investimentoToken di accesso a reti blockchain
NFT (non-fungible token)Attività digitali uniche, non intercambiabili: arte digitale, oggetti da collezione, biglietti virtualiArte digitale, collectibles
Categorie di crypto asset ai sensi del documento CNUE

La struttura della blockchain e il meccanismo delle transazioni

I crypto asset si fondano sulla tecnologia blockchain, definita dal National Institute of Standards and Technology (NIST IR 8202) come “distributed digital ledgers of cryptographically signed transactions that are grouped into blocks”. Ogni blocco è crittograficamente collegato al precedente attraverso un processo di validazione e consenso; con l’aggiunta di nuovi blocchi, quelli precedenti divengono progressivamente immutabili, e i conflitti vengono risolti automaticamente mediante regole prestabilite.

La tecnologia si basa su una coppia di chiavi crittografiche: una pubblica, nota alla rete, e una privata, detenuta esclusivamente dall’utente e conservata tramite wallet — software applicativi o dispositivi hardware — che possono operare online (hot storage) o offline (cold storage). In ogni transazione confermata sulla blockchain è associato un hash univoco (TXID), che: a) identifica univocamente la transazione; b) ne consente la verifica pubblica tramite block explorer; c) garantisce l’integrità dei dati; d) può essere utilizzato come prova documentale dell’avvenuto trasferimento.

Il ciclo di una transazione si articola nelle seguenti fasi: apertura di un wallet digitale da parte dei contraenti; acquisizione dei crypto asset tramite exchanger o peer-to-peer; trasferimento verso l’indirizzo wallet del destinatario; registrazione e verifica da parte dei nodi della rete mediante il processo di “mining”; incorporazione definitiva della transazione nella blockchain.

I soggetti del sistema secondo la tassonomia FATF

Il FATF, nel documento del giugno 2014 Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks (aggiornato nel 2021), ha definito i soggetti rilevanti del sistema crypto:

  • Exchanger: soggetto che esercita professionalmente l’attività di cambio tra valuta virtuale e valuta legale o tra diverse valute virtuali, per una commissione.
  • User: persona fisica o giuridica che acquisisce e utilizza valuta virtuale per acquistare beni o servizi, effettuare trasferimenti o detenerla come investimento personale.
  • Miner: soggetto che partecipa alla rete decentralizzata eseguendo software apposito per risolvere algoritmi complessi in un sistema di proof-of-work, validando le transazioni.
  • Wallet provider: entità che fornisce il mezzo applicativo per detenere, conservare e trasferire crypto asset. Il wallet custodisce le chiavi private degli utenti, consentendo l’accesso ai fondi virtuali allocati sulla blockchain.
  • Virtual asset service provider (VASP): soggetto che esercita professionalmente, per conto di terzi, attività di scambio, trasferimento, custodia o amministrazione di virtual asset, nonché servizi finanziari connessi all’emissione e vendita di tali attività.

Caratteristiche intrinseche e profili di rischio per il riciclaggio

Le proprietà che favoriscono l’anonimato

Il documento CNUE individua sette caratteristiche strutturali dei crypto asset. Alcune di esse hanno una diretta incidenza sui profili di rischio AML/CFT. La convertibilità consente lo scambio back-and-forth con valute fiat, rendendo i crypto asset strumenti di trasferimento di valore economicamente significativo. La decentralizzazione implica l’assenza di un’autorità centrale di monitoraggio: come rileva il FATF, gli indirizzi blockchain non recano alcun riferimento identificativo del titolare, e nessun ente centrale può essere destinatario di indagini o sequestri — sebbene le autorità possano agire nei confronti dei singoli exchanger in quanto soggetti obbligati.

La pseudo-anonimia consente l’esecuzione di transazioni senza rivelare l’identità dei contraenti, con un grado di opacità variabile in funzione del design tecnico dello specifico crypto asset. I cosiddetti privacy token (Monero, Zcash, Dash in modalità privata) sono specificamente progettati per massimizzare l’anonimato. L’irreversibilità delle transazioni impedisce qualsiasi rettifica successiva. La volatilità del valore — condizionata dalla fiducia del mercato, da interventi regolatori e da fattori speculativi — ne fa strumenti di investimento ad alto rischio.

Le tre modalità di utilizzo illecito

Il CNUE identifica tre schemi fondamentali attraverso cui i crypto asset possono essere impiegati in un’operazione di riciclaggio:

  1. Trasferimento occulto di proventi illeciti (cover-up phase): i crypto asset vengono acquistati e trasferiti a soggetti terzi in qualunque Paese del mondo, senza che si realizzi alcun trasferimento bancario o movimento fisico di fondi. I capitali cambiano proprietà e giurisdizione senza lasciare tracce nel sistema bancario tradizionale.
  2. Sottrazione di fondi al controllo delle autorità: i crypto asset acquistati vengono custoditi nel wallet senza essere negoziati, impedendo di fatto qualsiasi forma di monitoraggio o sequestro da parte delle autorità competenti.
  3. Simulazione di plusvalenze da trading (integration phase): i crypto asset vengono acquistati nel modo più anonimo possibile e successivamente liquidati tramite istituzioni finanziarie, simulando un guadagno derivante dalla differenza tra un prezzo di acquisto artificialmente basso (supportato da documentazione vera o contraffatta) e un prezzo di vendita elevato. In questo schema, l’esistenza di documentazione attestante la data e il prezzo di acquisto assume valore strumentale per la costruzione della giustificazione fittizia della plusvalenza.

Il rischio sistemico è amplificato dalla portata globale dei trasferimenti: i sistemi di crypto asset sono accessibili via Internet da qualsiasi dispositivo e utilizzabili per pagamenti transfrontalieri, coinvolgendo infrastrutture distribuite in più giurisdizioni, alcune delle quali prive di adeguati presidi AML/CFT. Come riconosce il considerando 7 del Regolamento (UE) 2024/1624, la continua evoluzione tecnologica “can generate new money laundering and terrorist financing risks, as criminals continuously manage to find ways to exploit vulnerabilities in order to hide and move illicit funds around the world”.

Il quadro regolatorio internazionale ed europeo

L’evoluzione degli standard FATF

Il percorso regolatorio internazionale prende avvio nel giugno 2014, quando il FATF pubblica Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, primo documento sistematico sui rischi ML/FT connessi alle valute virtuali. Nel giugno 2015 segue la Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies, come parte di un approccio progressivo alla gestione dei rischi dei prodotti e servizi di pagamento in valuta virtuale.

La svolta strutturale si compie nell’ottobre 2018, con l’adozione di due nuove definizioni nel Glossario FATF — “virtual asset” e “virtual asset service provider” (VASP) — e la revisione della Raccomandazione 15, che impone la regolamentazione AML/CFT dei VASP, il loro obbligo di autorizzazione o registrazione e la soggezione a sistemi di monitoraggio e supervisione effettivi. Nel giugno 2019, la Nota interpretativa alla Raccomandazione 15 (INR.15) chiarisce le modalità applicative, accompagnata da una nuova Guidance. Le linee guida sono state ulteriormente aggiornate nell’ottobre 2021.

Il FATF ha definito i virtual asset come “a digital representation of value that can be digitally traded, or transferred and can be used for payments or investments”, precisando che tale definizione non include le rappresentazioni digitali di valute fiat, titoli e altri strumenti finanziari già coperti altrove dalle Raccomandazioni FATF.

Dal Reg. (UE) 2023/1114 (MiCA) al Reg. (UE) 2024/1624 (AMLR)

Il primo strumento normativo europeo ad affrontare il rischio ML/FT connesso ai crypto asset è la Direttiva (UE) 2018/843, che ha esteso l’ambito applicativo del regime AML/CFT unicamente a due categorie di prestatori di servizi: i provider di servizi di cambio tra valute virtuali e valute fiat, e i custodian wallet provider.

L’accelerazione tecnologica e l’evoluzione degli standard FATF hanno reso necessaria una revisione radicale. Il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) ha introdotto regole uniformi per i mercati dei crypto asset nell’Unione Europea, introducendo la definizione di “crypto asset” (art. 3, n. 1, sub-n. (5)) e di “crypto asset service provider” (CASP) (art. 3, n. 1, sub-n. (15)) in conformità con le definizioni FATF, con un perimetro applicativo significativamente più ampio rispetto alla previgente Direttiva. In parallelo, il Regolamento (UE) 2023/1113 ha esteso i requisiti di tracciabilità ai trasferimenti di crypto asset effettuati da CASP autorizzati ai sensi del MiCA, modificando la Direttiva (UE) 2015/849 per imporre a tali soggetti la qualifica di entità obbligate.

Il secondo pilastro del nuovo sistema è il Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR), adottato il 31 maggio 2024, che estende il perimetro di applicazione della normativa AML/CFT a tutti i crypto asset service provider (art. 3, par. 2, in combinato con art. 2, n. 1, par. 1, lett. (i) AMLR), imponendo loro una serie di obblighi specifici in materia di adeguata verifica della clientela, gestione del rischio, segnalazione delle operazioni sospette e nomina di responsabili della conformità.

Gli obblighi dei CASP ai sensi del Reg. (UE) 2024/1624

ObbligoContenutoRif. AMLR
Adeguata verifica (KYC)Identificazione e verifica del cliente e del titolare effettivo; acquisizione di informazioni su scopo e natura del rapporto d’affariArt. 19
Soglia transazioni occasionaliADV obbligatoria per transazioni occasionali ≥ 1.000 euro, singole o collegateArt. 19(3)
Gestione del rischioPolitiche, procedure e controlli interni per ML/FT; aggiornamento delle valutazioni a ogni lancio di nuovi prodotti o praticheArt. 37
Segnalazioni sospette (SOS)Comunicazione alla FIU dello Stato membro in caso di attività sospette connesse a ML/FT—
Responsabile conformitàNomina membro del management body + compliance manager per implementazione operativa—
Divieto conti anonimiDivieto di fornire o custodire conti di crypto asset anonimi o che consentano anonimizzazione delle transazioniArt. 79
Indirizzi self-hostedMisure specifiche per la mitigazione del rischio con indirizzi non custodialiArt. 40
Misure rafforzate transfrontaliereDue diligence rafforzata per rapporti di corrispondenza con entità di Paesi terzi ad alto rischioArt. 37
Principali obblighi dei CASP ai sensi del Reg. (UE) 2024/1624 (AMLR)

Crypto Asset Nelle Transazioni Notarili: Mappa Dei Rischi Aml E Misure Preventive Cnue
Mappa dei rischi aml/cft nelle transazioni notarili con crypto asset e misure preventive raccomandate dal cnue (reg. (ue) 2024/1624 — amlr, reg. (ue) 2023/1114 — mica)

Le transazioni notarili esposte al rischio

Il notaio quale soggetto obbligato in materia AML/CFT

I notai, in quanto soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, svolgono un ruolo essenziale nel monitoraggio della licità degli atti giuridici. Con la crescente diffusione dei crypto asset nell’economia globale, i notai sono esposti a nuovi rischi derivanti dall’uso improprio di tali strumenti digitali. L’incorporazione progressiva dei crypto asset nelle transazioni di rilievo notarile pone nuove sfide, in particolare nell’ambito AML/CFT.

Sebbene i crypto asset siano strumenti tecnologicamente legittimi, la loro opacità e facilità di trasferimento possono essere sfruttate per finalità illecite. L’intervento notarile, conferendo una presunzione di licità all’operazione, rischia di essere inconsapevolmente utilizzato come meccanismo di copertura, qualora non vengano adottate adeguate misure di adeguata verifica e di accertamento dell’origine e della finalità degli asset. Il documento CNUE precisa altresì che alcune delle transazioni descritte possono essere vietate dalla legge in determinati Paesi.

Compravendite immobiliari e conferimenti societari

Nelle compravendite immobiliari i crypto asset possono essere utilizzati come mezzo di pagamento, diretto o indiretto. La difficoltà di verificare la provenienza dei fondi impiegati — analoga, nella struttura del rischio, all’utilizzo del contante — rende tali operazioni vulnerabili al riciclaggio attraverso attivi patrimoniali che godono di una presunzione di licità rafforzata dall’atto pubblico. Un rilievo sistematico fondamentale emerge dal documento CNUE: i crypto asset non sono qualificabili come denaro, bensì come beni con valore economico variabile. Ne consegue che le transazioni aventi ad oggetto crypto asset non costituiscono tecnicamente “vendite” ma permute.

Nella costituzione di società o negli aumenti di capitale, i crypto asset possono essere conferiti come beni suscettibili di valutazione economica attraverso tre modalità: (i) consegna delle chiavi di accesso al wallet come elemento di valore; (ii) trasferimento dei crypto asset dal wallet del socio a un wallet societario; (iii) mera dichiarazione che i crypto asset appartengono alla società, senza alcun trasferimento materiale — analogamente al conferimento di un bene mobile non registrato. In ogni caso, si tratta di un conferimento in natura. L’assenza di standard uniformi per la valutazione, unitamente all’opacità sull’origine degli asset, può facilitare l’ingresso di fondi illeciti in strutture societarie che operano successivamente con apparenza di licità.

Mutui, donazioni e atti dichiarativi

Nei contratti di finanziamento in cui il capitale erogato o restituito è denominato in crypto asset, il rischio riguarda la potenziale dissimulazione di trasferimenti di fondi irregolari tra privati o enti, amplificato quando i soggetti coinvolti operano da giurisdizioni a bassa trasparenza finanziaria. I crypto asset possono altresì essere costituiti in garanzia del rimborso del prestito.

Le donazioni di crypto asset presentano un’elevata potenzialità di rischio, in particolare quando effettuate tra soggetti legati da vincoli familiari distanti o inesistenti: tali operazioni possono celare pagamenti o obbligazioni di origine illecita, spesso prive di giustificazione economica apparente. Gli atti dichiarativi e di formalizzazione — quali testamenti, convenzioni matrimoniali o dichiarazioni di patrimonio — possono comportare rischi specifici se utilizzati per simulare ricchezza o per introdurre in documenti pubblici di carattere permanente attivi di provenienza sconosciuta.

Le custodie notarili: una casistica articolata

Il documento CNUE dedica particolare attenzione alle custodie notarili, identificando quattro tipologie con distinti profili di rischio:

  • Custodia di chiavi private o credenziali di accesso: il notaio può essere incaricato di custodire chiavi private, seed phrase o dispositivi hardware (hardware wallet) che consentono l’accesso ai crypto asset. La modalità è analoga alla tradizionale custodia di documenti o beni fisici, ma con una responsabilità tecnologica aggiuntiva.
  • Custodia condizionale (escrow o deposito in garanzia): il notaio opera come custode terzo di chiavi o dispositivi di accesso, subordinando la consegna all’avveramento di determinate condizioni (pagamento del prezzo, adempimento di un’obbligazione).
  • Custodia nell’ambito di operazioni successorie: il notaio custodisce le informazioni necessarie per accedere ai crypto asset e trasmetterle all’erede legittimo dopo il decesso del titolare, incluse istruzioni di accesso ed elementi di autenticazione multi-fattore.
  • Custodia a fini probatori o documentali: il notaio è chiamato a verbalizzare o custodire documenti o supporti relativi al possesso o alle transazioni di crypto asset (screenshot di wallet, transazioni su block explorer).

Tutte queste forme di custodia — rileva il CNUE — comportano rischi significativi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, potendo essere strumentalizzate per occultare l’origine illecita dei fondi, simulare operazioni, legittimare asset di dubbia provenienza o introdurre nel circuito economico formale ricchezze non dichiarate.

Le misure preventive raccomandate dal CNUE

Identificazione del tipo di crypto asset e verifica dell’origine dei fondi

La prima misura raccomandata consiste nell’identificazione della categoria dello specifico crypto asset oggetto della transazione: se si tratta di un privacy token (Monero, Zcash, Dash in modalità privata), di un utility token, di un NFT o di uno stablecoin, e quali siano le modalità di acquisizione (exchanger regolamentato, peer-to-peer). I livelli di anonimato e stabilità variano significativamente e richiedono un grado di scrutinio proporzionalmente graduato; agli asset progettati o acquisiti per occultare transazioni deve essere applicato un livello di verifica più elevato.

Sul versante della verifica dell’origine dei fondi, il documento CNUE introduce una distinzione fondamentale: nelle transazioni aventi ad oggetto crypto asset è pressoché impossibile accertare con certezza chi sia il reale titolare e chi li stia ricevendo — al più, si dispone di una chiave pubblica del wallet cedente e di una del wallet ricevente. Il CNUE individua le seguenti misure conoscitive proporzionate:

  • Attestazioni di exchanger regolamentati: certificano la titolarità del wallet in cui i crypto asset sono allocati, analogamente a quanto si richiede a un istituto finanziario per certificare la titolarità di un conto corrente bancario.
  • Prove tecniche per indirizzi self-hosted: in caso di wallet non custodiali, richiedere prove di controllo tramite firme digitali, screenshot con metadati, wallet firmati e, ove possibile, tracciabilità dei fondi ivi depositati.
  • Dichiarazioni fiscali pregresse che includano la segnalazione dei crypto asset, ove obbligatoria secondo la normativa del Paese.
  • Documentazione contrattuale attestante l’acquisizione legittima degli asset.
  • Accesso al wallet in presenza del notaio tramite dispositivo mobile: pur non costituendo prova certa di titolarità, dimostra l’accesso e il controllo sul wallet.

Verifica del trasferimento tramite blockchain explorer

Il documento CNUE introduce una misura di verifica tecnica di particolare rilevanza pratica: l’utilizzo dei blockchain explorer per confermare l’avvenuto trasferimento dei crypto asset dall’indirizzo indicato dall’alienante a quello indicato dall’acquirente, per l’importo concordato. I blockchain explorer sono strumenti online gratuiti che consentono di visualizzare e analizzare le informazioni registrate su una blockchain.

Per Bitcoin sono disponibili strumenti come Blockchain.info, BlockExplorer, BlockTrail e BlockCypher; per Ethereum si utilizzano EtherScan ed EtherChain. Attraverso l’inserimento del transaction ID (TXID) o del transaction hash nella barra di ricerca dell’explorer, è possibile ottenere: il valore della transazione, gli indirizzi coinvolti, il numero di conferme, la data e l’ora dell’operazione e il suo stato (confermata, in attesa). Questa verifica consente al notaio di certificare, nelle transazioni notarili che implicano movimentazione di crypto asset, che il trasferimento sia effettivamente avvenuto dall’indirizzo indicato dall’alienante a quello indicato dall’acquirente, per la quantità concordata.

Rifiuto di operazioni con asset anonimizzati e documentazione notarile

Il CNUE raccomanda di non accettare transazioni quando i crypto asset provengano da mixing services (“mixer”), tumbler service o protocolli privacy come Tornado Cash, a meno che il cliente non fornisca evidenza documentale di una ragione legittima e di chiara tracciabilità dei fondi. Tali tecniche sono progettate specificamente per occultare la pista dei crypto asset e costituiscono, di per sé, un segnale di rischio elevato.

Negli atti notarili è altresì raccomandabile inserire avvertenze espresse riguardanti: la natura non regolamentata di taluni crypto asset; l’impossibilità di garantirne la tracciabilità o la valutazione accurata; l’assunzione del rischio da parte delle parti coinvolte. Tali clausole rafforzano la trasparenza documentale e limitano il rischio che l’atto notarile venga utilizzato come strumento di legittimazione. Nelle custodie, il notaio è tenuto a: documentare formalmente l’incarico e le sue condizioni; identificare il depositante; verificare l’esistenza effettiva degli asset; valutare la natura e il volume economico degli asset sottostanti; registrare le istruzioni relative alla consegna, all’utilizzo o alla restituzione.

La segnalazione di operazioni sospette

In presenza di fondati motivi per ritenere che i crypto asset possano essere connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo, il notaio ha l’obbligo di segnalare immediatamente la transazione all’autorità competente, in conformità alla normativa vigente, senza informarne le parti. Il documento CNUE sottolinea che i notai — al pari degli altri soggetti obbligati — possono essere direttamente o indirettamente esposti a transazioni aventi ad oggetto crypto asset, e che la mancanza di coordinamento tra i diversi tipi di soggetti obbligati può aprire varchi regolatori che favoriscono l’opacità e l’abuso del sistema finanziario.

Considerazioni conclusive

Il documento CNUE delinea con chiarezza il posizionamento sistematico dei crypto asset nell’economia giuridica della prevenzione del riciclaggio: si tratta di strumenti tecnologicamente neutri, legittimi in numerosi contesti, ma strutturalmente dotati di caratteristiche — decentralizzazione, pseudo-anonimia, irreversibilità, portata globale — che li rendono veicoli particolarmente sensibili per finalità illecite.

L’elemento di maggiore interesse per la pratica notarile è la consapevolezza — chiaramente espressa nel documento — che la verifica della titolarità e della provenienza dei crypto asset non può mai essere assoluta: “it is almost impossible to really know who owns the crypto assets and who receives them”. Ciò non esime tuttavia il notaio dall’adottare misure proporzionate e contestualmente adeguate, strutturate sul modello dell’adeguata verifica rafforzata, con l’ausilio degli strumenti tecnici disponibili — blockchain explorer, attestazioni di exchanger regolamentati, prove di accesso al wallet.

Il CNUE riconosce la necessità di un approccio coordinato e proattivo da parte di tutti i soggetti obbligati per garantire una risposta effettiva alle minacce poste dall’uso illecito di tali attività. Solo tale collaborazione può proteggere l’integrità del sistema finanziario, la stabilità economica e la sicurezza pubblica nel loro complesso. La graduale entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR) e il consolidamento del quadro MiCA sono destinati a ridurre progressivamente gli spazi di opacità, rafforzando al contempo il ruolo dei soggetti obbligati — tra cui il notaio — nel presidio della legalità delle transazioni.

Riferimenti normativi e bibliografici

Fonti normative europee

  • Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA)
  • Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e di talune cripto-attività
  • Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (AMLR)
  • Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva antiriciclaggio)
  • Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio), come modificata

Standard internazionali FATF

  • FATF, Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, giugno 2014
  • FATF, Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies, giugno 2015
  • FATF, Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, ottobre 2021

Fonte principale

  • CNUE (Council of the Notariats of the European Union), Crypto Assets: Characteristics, risks and best practices, 2026
  • NIST (National Institute of Standards and Technology), Internal Report 8202 — https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8202

 


Il presente articolo ha carattere generale e informativo, non costituisce parere legale personalizzato e non sostituisce la consulenza diretta con un notaio. Per assistenza specifica relativa alla vostra situazione, vi invitiamo a contattare il nostro Studio per fissare un appuntamento.  Contenuto generato con sistemi di Intelligenza Artificiale e supervisionato da professionisti dello Studio Notarile, in conformità ai requisiti di trasparenza del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

 

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