Il controllo di legalità notarile sulle clausole antistallo societarie: profili di responsabilità professionale

Il Controllo Di Legalità Notarile Sulle Clausole Antistallo Societarie, Tra Art. 2436 C.c. E Responsabilità Professionale Del Notaio.
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Sintesi

Le clausole antistallo negli statuti di società a compagine paritetica sono state oggetto di ampia ricostruzione sistematica da parte della dottrina notarile, che ne ha analizzato tipologie, funzioni e presupposti di ammissibilità. Meno esplorato è il versante del controllo di legalità che il notaio esercita nel momento in cui riceve, in sede di costituzione o di modifica statutaria, una clausola di tale natura. Il presente contributo non ripercorre la tassonomia dei singoli rimedi — voto dirimente, amministratore delegato anti-stallo, clausole che incidono sulla composizione dell’organo, rimessione della decisione ai soci o a un arbitro — già oggetto di autonoma trattazione sistematica, ma ne esamina la disciplina dal punto di vista del notaio rogante, ricostruendo i confini del controllo di legalità notarile ex art. 28 della legge notarile e art. 2436 c.c., i profili di responsabilità disciplinare e civile connessi alla ricezione di una clausola invalida, e le cautele che la prassi professionale suggerisce in sede di redazione statutaria.


Premessa: la funzione notarile tra libertà statutaria e controllo di legalità

Le società a partecipazione paritetica — quelle in cui il capitale è ripartito in misura uguale tra due soci o due gruppi contrapposti — espongono l’organo amministrativo a un rischio strutturale di stallo decisionale: qualora il consiglio di amministrazione rifletta simmetricamente la compagine sociale, il dissenso tra amministratori può paralizzare l’organo in assenza di una regola maggioritaria praticabile. Per prevenire questa eventualità la prassi statutaria ricorre a un ventaglio di clausole antistallo — interne o esterne all’organo gestorio — la cui meritevolezza è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che restano sempre salvi, a fronte del rischio di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., gli istituti che consentono di superare l’inattività dell’organo, essendo la relativa clausola meritevole di tutela in quanto posta a presidio della continuità della società e dei valori che vi sono connessi.

Questo riconoscimento di meritevolezza, tuttavia, non esonera il notaio rogante da un autonomo apprezzamento in sede di ricezione dell’atto. Il notaio non è un mero verbalizzante della volontà privata: è pubblico ufficiale investito di una funzione di adeguamento dell’autonomia statutaria ai paradigmi dell’ordinamento, e tale funzione si esercita sia in sede di costituzione, sia — con modalità diverse — in sede di modifica dello statuto. Il presente contributo esamina come il controllo di legalità notarile si atteggi specificamente rispetto alle clausole antistallo, la cui validità non è sempre pacifica e la cui formulazione tecnica presenta insidie che il notaio è chiamato a intercettare prima della sottoscrizione dell’atto.

I limiti del sindacato notarile: dalla nullità manifesta al controllo sostanziale ex art. 2436 c.c.

Il fondamento del controllo di legalità notarile è l’art. 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico. La giurisprudenza di legittimità, a partire dal 1997, ha progressivamente ristretto l’ambito applicativo della norma, riconducendo il sindacato notarile ai soli atti affetti da nullità, con esclusione degli atti meramente annullabili. La Cassazione ha tuttavia precisato che questa distinzione non è sempre dirimente ai fini della responsabilità disciplinare: né la distinzione tra vizi di nullità e vizi di annullabilità della delibera assume rilevanza ai fini della configurabilità della responsabilità disciplinare del notaio, quando la violazione riguardi il divieto di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari all’ordine pubblico. In una pronuncia risalente ma tuttora richiamata, la Corte ha inoltre chiarito che la nullità di una clausola statutaria non elimina la violazione disciplinare anche quando la disciplina legale sopravvenuta l’abbia superata, poiché l’illecito disciplinare si consuma al momento della violazione, indipendentemente dai rimedi civilistici successivamente esperibili.

Per le modifiche statutarie — l’ipotesi che qui interessa, dato che le clausole antistallo vengono introdotte tanto in sede costitutiva quanto, più spesso nella prassi, in sede di adeguamento statutario successivo — il controllo si arricchisce di un secondo livello previsto dall’art. 2436 c.c.: il notaio verbalizzante, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, richiede l’iscrizione della delibera nel registro delle imprese entro trenta giorni; qualora ritenga non adempiute tali condizioni, ne dà comunicazione agli amministratori, ai quali spetta convocare una nuova assemblea o adire il tribunale. La giurisprudenza ha qualificato questo secondo controllo come un controllo sostanziale di legalità, volto ad accertare, attraverso un’analisi di carattere rigorosamente documentale ed aliena da ogni sindacato di merito, la conformità della delibera assembleare rispetto alle caratteristiche tipologiche previste dalla disciplina di legge. Si tratta, dunque, di un controllo che si colloca a metà tra il vaglio di legalità in senso stretto e una verifica di conformità tipologica, e che — come chiarito dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie — riguarda esclusivamente le modifiche statutarie e consente al notaio di procedere anche a un’iscrizione parziale, limitata alle sole modifiche per le quali ritenga verificate le condizioni di legge, quando le clausole non iscritte non abbiano collegamento con quelle iscritte.

NormaContenuto essenziale ai fini del controllo notarile
Art. 28, L. 16 febbraio 1913, n. 89Divieto di ricevere atti espressamente vietati dalla legge o manifestamente contrari a ordine pubblico/buon costume
Art. 138-bis, L. 89/1913Responsabilità disciplinare per iscrizione di delibere con condizioni manifestamente inesistenti
Art. 2436 c.c.Controllo sostanziale di legalità e verifica delle condizioni per l’iscrizione della modifica statutaria
Art. 2386 c.c.Cessazione e sostituzione degli amministratori; regime della prorogatio
Art. 2484, comma 1, nn. 3 e 7, c.c.Scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’organo; cause statutarie ulteriori
Art. 2479 c.c.Competenza dei soci nella s.r.l.; derogabilità dei quorum gestori
Art. 838-quinquies c.p.c.Arbitrato in materia societaria; arbitrabilità delle liti gestorie
Mappa Del Controllo Notarile Sulle Clausole Antistallo: Tipologia, Riferimento Normativo, Punto Di Attenzione
Tassonomia delle principali clausole antistallo e dei relativi profili di attenzione in sede di controllo notarile.

Il sindacato sulle clausole che incidono sulla composizione dell’organo

Tra i rimedi esterni all’organo gestorio, lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato dedicato allo stallo decisionale annovera le clausole che intervengono sulla composizione del consiglio di amministrazione: la simul stabunt simul cadent e la two to hire, one to fire. La prima dispone che, decorso un determinato periodo di stallo, l’intero organo amministrativo decada, obbligando i soci a procedere a una nuova nomina; la seconda attribuisce ai soci il potere congiunto di nomina e a un solo socio il potere di revoca. Il controllo di legalità notarile su queste clausole si concentra su due profili distinti.

Il primo riguarda la compatibilità della clausola con il regime legale di cessazione dalla carica e, in particolare, con la prorogatio degli amministratori: una formulazione imprecisa rischia di lasciare la società priva di un organo gestorio operante nell’intervallo tra la decadenza automatica e la nuova nomina, con conseguenze che il notaio deve poter escludere già in sede di lettura della clausola. Il secondo profilo attiene al rischio di riqualificazione della clausola come meccanismo elusivo delle regole legali sulla revoca degli amministratori: se il potere di revoca attribuito a un solo socio non è ancorato a un evento di stallo oggettivamente riscontrabile, ma diviene di fatto esercitabile ad nutum al di fuori dei presupposti statutari, la clausola espone la società al rischio di contestazioni sulla sua tenuta, ed è su questo punto che il notaio è chiamato a un supplemento di attenzione redazionale, suggerendo l’ancoraggio del meccanismo a un trigger event definito con parametri oggettivi e verificabili piuttosto che a formule generiche.

Il controllo sulle clausole di voto dirimente e sull’amministratore delegato anti-stallo

I rimedi interni all’organo gestorio — il voto dirimente, o casting vote, e la delega a un amministratore con funzione di “sblocco” (il c.d. amministratore delegato on/off) — pongono al notaio un problema di segno diverso, incentrato sul principio di collegialità che regge il funzionamento del consiglio di amministrazione. Una clausola di voto dirimente formulata in termini eccessivamente ampi, che attribuisca a un singolo amministratore la prevalenza su qualsiasi materia e non solo sulle ipotesi di comprovato stallo, rischia di svuotare la collegialità dell’organo, trasformando nella sostanza un consiglio di amministrazione in un organo monocratico dissimulato.

Il notaio deve pertanto verificare che la clausola sia circoscritta alle sole ipotesi di stallo effettivo — e non operi come regola di voto ordinaria — e che il trigger event che ne consente l’attivazione sia definito con sufficiente determinatezza. Questo secondo profilo, comune del resto a tutte le clausole antistallo, è segnalato dallo stesso Studio del Notariato come il presupposto tecnico più delicato dell’intera categoria: la clausola deve fondarsi su un riferimento oggettivo che renda lineare l’applicazione del rimedio individuato, poiché una definizione generica dello stallo, rimessa a formule del tipo “situazione di stallo rilevante” senza ulteriore specificazione, espone la clausola al rischio di utilizzo strumentale da parte del socio che intenda attivare artificiosamente il meccanismo. Il notaio che riceve una clausola di voto dirimente priva di parametri oggettivi di innesco dovrebbe quindi segnalare ai soci l’opportunità di una riformulazione, prima ancora di interrogarsi sulla sua validità in astratto.

Il sindacato sulle clausole di rimessione esterna

Un terzo gruppo di rimedi trasferisce il potere decisionale al di fuori dell’organo amministrativo: la provocatio ad populum, che rimette ai soci la decisione bloccata in consiglio — istituto particolarmente efficace nella s.r.l., dove il rapporto tra competenza gestoria e competenza assembleare è più elastico che nella s.p.a. — e l’arbitrato gestionale ex art. 838-quinquies c.p.c., introdotto a seguito della riforma del processo civile in materia di arbitrato societario.

Qui il controllo di legalità notarile incontra un limite strutturale rappresentato dalla competenza gestoria degli amministratori, che l’ordinamento riserva loro in via esclusiva per le società per azioni e che nella s.r.l. può essere derogata dai soci con maggiore libertà statutaria. Una clausola di rimessione ai soci che, di fatto, azzeri sistematicamente la competenza gestoria del consiglio anche al di fuori delle ipotesi di stallo rischia di collidere con l’assetto legale di riparto delle competenze, ed è su questo bilanciamento — tra deroga statutaria legittima e trasferimento improprio della funzione gestoria — che si concentra la valutazione notarile. Quanto all’arbitrato gestionale, il notaio è chiamato a verificare che la clausola compromissoria sia correttamente formulata rispetto ai limiti di arbitrabilità delle liti societarie, distinguendo le controversie meramente gestorie, arbitrabili, da quelle che investono interessi indisponibili o posizioni di terzi, sottratte per definizione alla giustizia privata.

Il coordinamento con le clausole di way-out

Le clausole sin qui esaminate si coordinano, nella prassi redazionale, con le clausole di way-out (russian roulette, Texas shoot-out e le altre varianti di buy-sell provision) destinate a operare quando i rimedi interni ed esterni all’organo amministrativo non abbiano condotto a un esito risolutivo. Anche su questo versante il controllo notarile ha un referente giurisprudenziale preciso: la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 181 del 9 luglio 2019, ne ha riconosciuto la legittimità subordinandola a una condizione specifica — che il prezzo determinato dal socio che attiva la procedura non sia inferiore alla equa valorizzazione della partecipazione, parametrata al valore che spetterebbe in caso di recesso. Questo orientamento, richiamato anche dalla Cassazione con la sentenza n. 22375 del 25 luglio 2023, rappresenta il punto di riferimento che il notaio deve utilizzare per verificare se la clausola di way-out inserita in statuto rispetti la soglia minima di tutela del socio che subisce l’attivazione del meccanismo, a prescindere dalla qualificazione — russian roulette, shoot-out o altra variante — che le parti abbiano attribuito alla clausola.

Quando lo statuto combina, come sempre più spesso accade nella prassi, rimedi endo-organici e clausole di way-out in un unico impianto a più livelli — prima il voto dirimente o l’amministratore on/off, poi la ricomposizione dell’organo, infine l’exit forzoso — il controllo di legalità notarile non può limitarsi alla verifica isolata di ciascuna clausola, ma deve estendersi alla coerenza complessiva della sequenza: un meccanismo di way-out che si attivi prima ancora che i rimedi endo-organici abbiano esaurito la loro funzione tipica altera l’equilibrio voluto dai soci al momento della sottoscrizione dello statuto, ed è compito del notaio verificare che l’ordine di attivazione dei diversi rimedi risulti dal testo statutario in modo non equivoco.

Le conseguenze della clausola invalida: responsabilità disciplinare e civile

Quando il notaio riceve una clausola antistallo affetta da un vizio che rientra nel perimetro dell’art. 28 della legge notarile, le conseguenze si distribuiscono su più piani. Sul piano disciplinare, la giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità si configura quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione della delibera nel registro delle imprese, secondo la fattispecie tipizzata dall’art. 138-bis della legge notarile. Sul piano civile, resta ferma la responsabilità professionale ordinaria per i danni cagionati dalla ricezione di una clausola invalida, quando da essa derivi un pregiudizio patrimoniale per i soci o per la società, ad esempio nell’ipotesi in cui la clausola, dichiarata nulla in un momento successivo, abbia nel frattempo prodotto effetti pregiudizievoli per uno dei soci.

Sul piano degli effetti dell’atto, occorre inoltre distinguere la sorte della singola clausola da quella dell’intera modifica statutaria: l’art. 2436 c.c. consente, come ricordato, un’iscrizione parziale limitata alle modifiche ritenute conformi, sicché l’invalidità di una clausola antistallo non compromette, di regola, l’efficacia delle restanti modifiche statutarie deliberate nella medesima assemblea, purché tra le stesse non sussista un collegamento inscindibile.

Considerazioni conclusive

Il controllo di legalità notarile sulle clausole antistallo si muove su un crinale stretto: da un lato l’ampia autonomia statutaria che l’ordinamento riconosce a questo tipo di clausole, ormai pacificamente ritenute meritevoli di tutela dalla giurisprudenza di legittimità; dall’altro la necessità di intercettare, in sede di lettura dell’atto, le formulazioni imprecise che espongono la clausola al rischio di invalidità sopravvenuta o di contestazione in sede giudiziale. Il filo conduttore che attraversa tutte le tipologie esaminate — voto dirimente, clausole sulla composizione dell’organo, rimessione esterna, way-out — è la determinatezza del presupposto di attivazione: una clausola che individui lo stallo con parametri oggettivi e verificabili riduce sensibilmente il margine di contestazione successiva, mentre una formulazione generica lascia aperto il rischio di utilizzo strumentale e, con esso, un’area di incertezza che il notaio ha l’onere professionale di segnalare ai soci prima della sottoscrizione dell’atto. Resta aperta, e non uniformemente risolta in dottrina, la questione se questo onere di segnalazione si traduca in un vero e proprio dovere di consulenza preventiva la cui violazione sia autonomamente fonte di responsabilità civile, ovvero rimanga confinato nell’ambito della diligenza professionale generale.

Riferimenti normativi e bibliografici

  • Art. 28, legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile)
  • Art. 138-bis, legge 16 febbraio 1913, n. 89
  • Art. 2436 c.c. — Gazzetta Ufficiale, testo vigente
  • Artt. 2386, 2484 comma 1 nn. 3 e 7, 2380-bis, 2475, 2479 c.c.
  • Art. 838-quinquies c.p.c.
  • Cass. civ., 25 luglio 2023, n. 22375
  • Cass. civ., 19 luglio 2016, n. 14766
  • Cass. civ., 7 novembre 2005, n. 21493
  • Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società, massima n. 181/9 luglio 2019
  • Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, massime B.A.1, B.A.2, B.A.3 — notaitriveneto.it
  • Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 126-2025/I, “Lo stallo decisionale nell’organo amministrativo delle società”, est. C.A. Busi, approvato 15 marzo 2026 — notariato.it
  • Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 123-2022/I, “Lo stallo decisionale assembleare”, est. C.A. Busi, approvato 26 gennaio 2023

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