Il conferimento della holding dinamica come azienda: la Risposta n. 193/2026 sull’art. 176 TUIR

Copertina: Il Conferimento Della Holding Dinamica, Art. 176 Tuir E Risposta Ade N. 193/2026
…visualizzazioni

Abstract

La risposta a interpello qualificatorio della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso affronta un nodo classico della fiscalità delle operazioni straordinarie: stabilire se il compendio di una holding operativa, il cui valore economico è espresso in larga parte da partecipazioni, possa dirsi azienda ai sensi dell’art. 2555 c.c. e fruire della neutralità prevista dall’art. 176 TUIR. L’Agenzia risolve il quesito in senso affermativo, valorizzando non la composizione patrimoniale del compendio, ma l’organizzazione di mezzi e persone preordinata a un’attività stabile di direzione, coordinamento e supporto infragruppo. L’analisi ricostruisce la nozione tributaria di azienda, il discrimine tra holding statica e holding dinamica, i limiti di un parere circoscritto alla sola qualificazione e le questioni lasciate aperte, in particolare il decorso del periodo di possesso ai fini dell’art. 87 TUIR e il coordinamento con la clausola antiabuso dell’art. 10-bis della L. n. 212/2000. Sono infine esaminati i riflessi civilistici e notarili del conferimento della holding dinamica, dalla forma e pubblicità del trasferimento alla stima del conferimento, nel peculiare contesto di una società in liquidazione.


Premessa e inquadramento sistematico

Il quesito e la rilevanza della risposta

Il conferimento di aziende effettuato tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze: così dispone l’art. 176, comma 1, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). La neutralità fiscale non accompagna, tuttavia, qualunque trasferimento di beni. Presuppone che l’oggetto del conferimento sia qualificabile, presso il soggetto conferente, come azienda o ramo di azienda, e non come un mero coacervo indistinto di beni non adeguatamente finalizzati all’esercizio di un’attività d’impresa.

La Risposta n. 193/2026 dell’Agenzia delle Entrate (Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso) affronta il problema nella sua variante più insidiosa, quella della holding il cui patrimonio è composto in larga parte da partecipazioni. L’istanza, presentata ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della L. 27 luglio 2000, n. 212, chiede di confermare che il compendio oggetto del prospettato conferimento sia qualificabile come azienda ai sensi dell’art. 2555 c.c. e che, per l’effetto, trovi applicazione l’art. 176 TUIR. Alla qualificazione l’istante collega due effetti: l’individuazione del regime fiscale del conferimento e la determinazione del dies a quo del periodo di possesso rilevante ai fini della participation exemption (art. 87 TUIR) in occasione della successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria.

Il perimetro dell’indagine

L’analisi del conferimento della holding dinamica si articola su tre piani distinti. Il primo è la qualificazione del compendio: azienda oppure insieme di beni. Il secondo è quello degli effetti della qualificazione: neutralità del conferimento ed eventuale applicazione del regime pex alla successiva cessione. Il terzo è il controllo antiabuso, che riguarda la sequenza negoziale nel suo complesso. La risposta si pronuncia in modo espresso soltanto sul primo piano; gli altri due restano sullo sfondo e rappresentano, come si vedrà, i principali punti di attenzione per l’operatore.

La fattispecie: una holding operativa in liquidazione

La struttura del gruppo e l’attività dell’istante

L’istante (Beta, denominazione di fantasia del provvedimento) svolge il ruolo di holding operativa e di coordinamento strategico dell’omonimo gruppo, una realtà industriale multinazionale con una presenza geografica capillare, articolata in società e filiali di vendita e in siti produttivi o di assemblaggio. Il capitale è riferibile a due soggetti, indicati come Tizio e Caio, che detengono ciascuno il cinquanta per cento per il tramite di una propria holding unipersonale.

L’istante si qualifica come holding dinamica, perché esercita una pluralità di funzioni strategiche, gestionali e operative a favore delle società del gruppo, avvalendosi di una propria struttura organizzativa e di personale. Nei confronti delle partecipate estere cura lo sviluppo, il miglioramento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali, oltre al marketing strategico e alla promozione dei marchi. In ambito finanziario svolge funzioni di funding e di tesoreria accentrata, erogando finanziamenti alle controllate. È inoltre il principale service provider infragruppo, con prestazioni in materia commerciale, amministrativa e contabile, di risorse umane, approvvigionamenti, controllo qualità e logistica; a favore di alcune controllate italiane presta servizi di open innovation, servizi generali di management e attività a basso valore aggiunto legate al sistema gestionale aziendale.

L’istante documenta il carattere non ancillare di tali attività attraverso tre indici: i ricavi derivanti dai servizi infragruppo e dalla concessione in uso dei marchi, i proventi finanziari infragruppo e i costi del personale. La struttura si compone di impiegati e dirigenti inseriti in dipartimenti dedicati alle funzioni Legal, Marketing & Digitalization, Purchasing, Administration, Consolidated BS, Controlling, Sales & Customer Service, IT/SAP, Open Innovation, General Services, HR e Communication.

La liquidazione e la scelta dei liquidatori

L’istante si trova in liquidazione a seguito di una situazione di paralisi degli organi sociali. Il collegio sindacale ha depositato ricorso ai sensi dell’art. 2409 c.c., denunciando il grave stallo decisionale dell’organo amministrativo e dell’assemblea; in pendenza del procedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha adito il Tribunale, che ha accertato la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3), c.c. (impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea) e ha nominato un collegio di tre liquidatori, incaricandolo di procedere nelle modalità ritenute più adeguate a garantire la continuità aziendale e il valore del gruppo.

I liquidatori hanno individuato come modalità di liquidazione il conferimento del compendio aziendale a favore di una società di nuova costituzione, seguito dalla cessione della partecipazione nella conferitaria a uno o più investitori. La soluzione è ritenuta la più efficiente perché preserva l’unitarietà del complesso e la continuità operativa, massimizzando il valore di realizzo del patrimonio sociale. Il conferimento della holding dinamica è così assunto come modalità di liquidazione. Sul piano gestorio, essa è coerente con la paralisi degli organi sociali, in quanto attuabile direttamente dai liquidatori, senza necessità di deliberazioni assembleari.

Il compendio oggetto del conferimento

Il perimetro del conferimento comprende:

  • tutti gli asset immateriali;
  • tutte le attività materiali, con l’eccezione di un bene ritenuto non funzionale all’esercizio dell’azienda, che sarà dismesso con separata cessione;
  • tutte le partecipazioni, con l’eccezione di una ritenuta non strategica, oggetto di separata cessione;
  • tutte le attività finanziarie, i crediti, i debiti e la liquidità;
  • tutti i contratti di servizi intercompany;
  • tutti i rapporti contrattuali con i dipendenti.

Per effetto dell’operazione, l’attività di holding operativa sarà trasferita alla conferitaria, che svolgerà le medesime funzioni oggi svolte dall’istante. Le partecipazioni costituiscono circa la metà del valore dell’attivo patrimoniale e, verosimilmente, la quota preponderante del valore economico. La stima del compendio, redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c., adotta come metodo principale il metodo patrimoniale semplice, sul presupposto che l’avviamento sia attribuibile alle attività operative svolte tramite le società partecipate.

La nozione di azienda nel sistema delle imposte dirette

Il rinvio all’art. 2555 c.c.

Nel sistema delle imposte dirette il concetto di azienda non trova una autonoma definizione. Si rende dunque necessario il rinvio alla nozione civilistica dell’art. 2555 c.c., secondo cui l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. La circolare ministeriale n. 320/E del 19 dicembre 1997 ha mutuato tale definizione, riferendola a quella universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici organizzati al fine di consentire l’espletamento dell’attività di impresa, e precisando che il termine va inteso in senso ampio, comprensivo anche dei complessi aziendali relativi a singoli rami.

L’art. 176 TUIR trova applicazione, ricorda la risposta, quando l’insieme degli asset trasferiti sia suscettibile di essere qualificato, presso il conferente, come azienda o ramo d’azienda, e non risulti costituito da un mero coacervo indistinto di beni tra loro non adeguatamente finalizzati allo svolgimento di un’attività d’impresa. Il conferimento della holding dinamica deve dunque superare questo vaglio qualificatorio, che precede e condiziona ogni effetto di neutralità.

Organizzazione e destinazione funzionale

Sul piano dell’accertamento, l’Agenzia individua i fattori rivelatori dell’azienda nell’organizzazione, nei beni e nel loro fine di esercizio dell’impresa. A differenza del trasferimento di singoli beni, deve essere rintracciata una coesione unitaria di elementi diversi, funzionalmente legati da un rapporto di complementarità strumentale. Ne discende che non è possibile fissare in astratto quali e quanti beni e rapporti costituiscano il nucleo indispensabile dell’azienda: rilevano il complesso dei beni, i legami giuridici e di fatto tra gli stessi e la destinazione funzionale del loro insieme (Risposta n. 195 del 9 ottobre 2024).

Il parametro di riferimento è l’insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa e autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del conferitario (Risposta n. 15 dell’11 gennaio 2022).

La giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia

La giurisprudenza di legittimità individua nell’organizzazione la connotazione essenziale dell’azienda (Cass., Sez. Un., 5 marzo 2014, n. 5087). Nella cessione di azienda deve trattarsi di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’impresa, che conservi un residuo di organizzazione dimostrativo della sua idoneità (Cass. 11 maggio 2016, n. 9575). Una concatenazione di atti che, singolarmente considerati, non integrano una cessione di ramo d’azienda può comunque realizzarla quando il risultato complessivo del programma negoziale corrisponda nella sostanza a una cessione d’azienda (Cass. 5 aprile 2017, n. 8793). Questi ultimi due precedenti sono richiamati dall’istante a sostegno della propria tesi.

Anche la Corte di giustizia dell’Unione europea, nelle pronunce richiamate dall’istante (27 novembre 2003, C-497/01; 10 novembre 2011, C-444/10), richiede una valutazione complessiva delle circostanze di fatto, la possibile prosecuzione di un’attività economica autonoma e attuale e il mantenimento, da parte del complesso, della propria identità funzionale dopo il trasferimento.

Tabella 1: le fonti sulla nozione di azienda e il loro impiego nella risposta

FontePrincipioRichiamo
Art. 2555 c.c.Complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresaAgenzia e istante
Circ. n. 320/E/1997Universitas di beni e rapporti giuridico-economici; nozione ampia, inclusi i ramiAgenzia e istante
Cass., Sez. Un., n. 5087/2014L’organizzazione è l’elemento essenziale dell’aziendaAgenzia e istante
Cass. n. 9575/2016Insieme organicamente finalizzato ex ante; residuo di organizzazioneIstante
Cass. n. 8793/2017Rileva il risultato complessivo del programma negozialeIstante
CGUE C-497/01 e C-444/10Valutazione complessiva; attività autonoma; identità funzionaleIstante
Risposte n. 195/2024 e n. 15/2022Nessun elenco astratto di beni; idoneità a continuare l’attivitàAgenzia
Infografica: Test Di Qualificazione D'Azienda, Compendio Conferito Ed Esito Della Risposta Ade N. 193/2026
Qualificazione del compendio della holding dinamica ai fini dell’art. 176 tuir: criteri, oggetto del conferimento e questioni aperte

Il conferimento della holding dinamica: ambito e presupposti

Holding statica e holding dinamica

Nel sistema tributario, la mera detenzione di partecipazioni, tipica della holding statica, non è di regola idonea a integrare un’azienda: si risolve in una gestione patrimoniale priva di autonoma organizzazione di mezzi e persone, non riconducibile a un’attività economica produttiva in senso proprio. La holding dinamica, o operativa, esercita invece in modo continuativo e organizzato un’attività di supporto strategico nei confronti delle società del gruppo, con funzioni che eccedono il mero esercizio dei diritti tipici del socio. Sulle tipologie e sulla disciplina delle due figure si rinvia alla trattazione dedicata alle holding statiche e dinamiche.

Il discrimine, dunque, non passa per l’oggetto del conferimento (le partecipazioni sono presenti in entrambi i casi) ma per l’attività esercitata e per l’organizzazione che la sostiene. È su questo terreno che si colloca il conferimento della holding dinamica come conferimento d’azienda.

Il peso delle partecipazioni nel compendio

L’Agenzia dà atto che le partecipazioni sono una componente di rilievo del patrimonio, circa la metà dell’attivo e verosimilmente la quota preponderante del valore economico, e che tale circostanza avrebbe potuto, in via astratta, indurre a qualificare il compendio come mero insieme di asset partecipativi. Nel conferimento della holding dinamica il dato quantitativo non è però decisivo. Prevalgono l’effettivo svolgimento di un’attività di gestione attiva, strutturata e continuativa e la presenza di un’autonoma organizzazione di mezzi e risorse umane stabilmente preordinata all’esercizio delle funzioni di direzione, coordinamento e supporto infragruppo.

La scelta interpretativa è coerente con l’impostazione che esclude test quantitativi predeterminati: non esiste una soglia di incidenza delle partecipazioni oltre la quale il compendio perde la natura aziendale. Il baricentro è l’organizzazione, non la composizione dell’attivo.

Gli indici organizzativi valorizzati dall’Agenzia

Dalla motivazione della risposta si ricavano gli elementi che hanno condotto alla qualificazione:

  • la struttura organizzativa articolata in dipartimenti funzionali e la presenza di personale dedicato, i cui rapporti di lavoro sono tutti trasferiti alla conferitaria;
  • i contratti di servizi infragruppo e la gestione dei beni immateriali, in particolare dei marchi;
  • le risorse finanziarie e il ruolo di tesoreria accentrata del gruppo;
  • la continuità dell’attività di holding in capo alla conferitaria, senza interruzione, nelle medesime funzioni di direzione, coordinamento, gestione degli asset immateriali, prestazione dei servizi infragruppo e gestione dei rapporti finanziari.

Il lessico dell’Agenzia è prudente: tali elementi sono giudicati «idonei a deporre» nel senso della configurabilità di un complesso aziendale. La conclusione è dunque il risultato di una valutazione di insieme sui fatti rappresentati, non l’applicazione di un criterio automatico.

Profili problematici e orientamenti interpretativi

I limiti del parere: qualificazione e non verifica dei fatti

Il parere è reso sulla base dei fatti e degli elementi esaminati, assunti acriticamente come esposti nell’istanza e nella documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione. È inoltre espressamente limitato alla qualificazione come azienda, ai sensi dell’art. 176 TUIR, dell’insieme degli asset trasferiti e non si estende alla verifica in concreto della correttezza delle condotte.

Ne deriva che la tenuta della qualificazione del conferimento della holding dinamica dipende dalla corrispondenza tra la fattispecie rappresentata e la realtà operativa al momento del conferimento. Nella pratica professionale ciò impone di documentare con cura la struttura organizzativa (organigramma, contratti di lavoro, contratti di servizi, attività svolta), perché sono questi gli elementi su cui riposa la qualifica aziendale. Il tema si ricollega a quello, già affrontato, della qualificazione di azienda dello studio professionale, dove l’organizzazione è parimenti il fattore decisivo.

Il periodo di possesso e la participation exemption

L’istante sostiene che la qualificazione consenta alla partecipazione ricevuta nella conferitaria di beneficiare immediatamente, in sede di successiva cessione, del regime pex, al ricorrere degli ulteriori requisiti delle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 87 TUIR, con decorrenza del periodo di possesso da determinare in coerenza con il principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti proprio del conferimento ex art. 176.

Il quesito comprendeva espressamente il dies a quo del periodo di possesso. Nel testo della risposta, tuttavia, la conclusione riguarda l’applicabilità dell’art. 176 TUIR «alle condizioni ivi previste», e il parere è delimitato alla sola qualificazione: non si rinviene una presa di posizione espressa sul decorso del possesso ai fini dell’art. 87, comma 1, lett. a), TUIR, che richiede un possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione. Per la stessa ragione non vi è un’indicazione sul certificato dei carichi pendenti di cui l’istante rivendicava la richiedibilità (art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, richiamato dall’istante con riferimento al comma 3).

Per l’operatore, la conseguenza è netta: se la cessione della partecipazione nella conferitaria è programmata a breve distanza dal conferimento della holding dinamica, il requisito del possesso va verificato in via autonoma, ed eventualmente sottoposto a interpello specifico, senza dare per acquisita una conclusione che la risposta non enuncia.

Abuso del diritto e sequenza conferimento-cessione

La sequenza programmata (conferimento in una società di nuova costituzione e successiva cessione della partecipazione a investitori) è tipica delle operazioni di riorganizzazione preordinate alla vendita. La risposta chiude lasciando impregiudicato, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 212/2000, ogni potere di controllo volto a verificare se lo scenario descritto, per effetto di altri atti, fatti o negozi collegati e non rappresentati, possa condurre a un disegno abusivo.

La clausola ha valore di cautela generale, ma richiama l’attenzione sul fatto che il giudizio di non abusività non è stato oggetto di verifica. Sul versante normativo, i commi 1 e 3 dell’art. 176 TUIR sono stati rivisti dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ed è al testo vigente che occorre riferirsi per misurare il rilievo della sequenza. Sull’inquadramento generale della materia, e sulla distinzione tra legittimo risparmio d’imposta e condotta elusiva, si rinvia a quanto osservato in tema di holding e abuso del diritto.

Casistica applicativa e novità normative e di prassi

I precedenti sulla holding operativa

La risposta richiama la Risposta n. 46 del 21 gennaio 2022, con la quale l’Agenzia aveva già qualificato come azienda l’attività svolta da una holding operativa, ritenendo legittima l’applicazione dell’art. 176 TUIR. In quel caso il conferimento comprendeva contratti, accordi, convenzioni, autorizzazioni, concessioni e licenze, i rapporti giuridici attivi e passivi in generale, tutti i beni immateriali (compresi marchi e insegne), tutti i beni materiali, tutti i rapporti di lavoro in essere, tutte le partecipazioni nelle società operative e i crediti e debiti inerenti al ramo.

Tabella 2: il compendio nei precedenti sulla holding operativa

Elemento del compendioRisposta n. 46/2022Risposta n. 193/2026
Partecipazioni nelle società operativeTutteTutte, salvo una ritenuta non strategica
Beni immateriali (marchi)TuttiTutti
Beni materialiTutti (compresi gli immobili)Tutti, salvo un bene non funzionale
Rapporti di lavoroTuttiTutti
Contratti e rapporti giuridiciIn generale, inclusi leasing, affitto di azienda e locazioneServizi intercompany e altri rapporti contrattuali
Crediti, debiti e liquiditàCrediti e debiti inerenti al ramoTutti, compresa la liquidità

Il confronto tra i precedenti sul conferimento della holding dinamica mostra una linea di continuità: l’Agenzia riconosce la natura aziendale quando il trasferimento comprende, insieme alle partecipazioni, i fattori dell’organizzazione (personale, beni immateriali, rapporti contrattuali). Nel caso del 2026 l’esclusione di un bene materiale e di una partecipazione non strategici non ha pregiudicato la qualificazione, perché l’insieme conferito conserva idoneità funzionale alla prosecuzione dell’attività.

Le altre decisioni di prassi richiamate

Il tessuto argomentativo si regge su un complesso di documenti di prassi coerenti. La Risposta n. 195/2024 esclude la determinazione aprioristica dei beni necessari a identificare l’azienda; la Risposta n. 15/2022 fornisce il parametro dell’insieme organicamente finalizzato e autonomamente idoneo alla continuazione dell’attività. La Risposta n. 399/2023, in materia di IVA e richiamata dall’istante, individua i fattori rivelatori dell’azienda nell’organizzazione impressa ai beni e nella loro destinazione funzionale come complesso unitario. Per i profili civilistici del trasferimento si rinvia alla trattazione sulla sorte dei contratti nella cessione d’azienda e di quote.

Le novità normative rilevanti

Sul piano normativo, l’art. 176 TUIR è stato recentemente oggetto di intervento. Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha novellato i commi 1 e 3; per quanto riguarda il comma 1, la disciplina prevede che il conferitario subentri nella posizione del conferente in ordine a tutti gli elementi dell’attivo e del passivo, incluso l’avviamento, con subentro nel relativo processo di ammortamento, a decorrere dai conferimenti effettuati dall’entrata in vigore del decreto. Sul medesimo articolo è intervenuto anche il D.L. n. 84/2025, convertito dalla L. n. 108/2025, che ha aggiunto il comma 5-bis.

Nella stessa stagione di prassi, la Risposta n. 176/2026 ha esaminato i limiti del realizzo controllato nel conferimento in società semplice, tema trattato in Il conferimento in società semplice e i limiti al realizzo controllato.

Riflessi civilistici e notarili del conferimento della holding dinamica

Forma, pubblicità e stima del conferimento

La qualificazione tributaria si fonda sull’art. 2555 c.c.: ne consegue che il conferimento della holding dinamica, una volta qualificato come azienda, produce anche gli effetti civilistici propri del trasferimento d’azienda. In altri termini, il conferimento di un compendio qualificato come azienda produce anche gli effetti civilistici propri del trasferimento d’azienda. Quanto alla forma, per le imprese soggette a registrazione i contratti di trasferimento di azienda devono essere redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni (art. 2556 c.c.).

Nel caso esaminato il conferimento è eseguito in sede di costituzione della conferitaria, con relazione di stima ai sensi dell’art. 2465 c.c. La stima è il luogo in cui l’organizzazione deve emergere: la relazione richiamata nella risposta afferma espressamente che l’istante non si limita alla gestione passiva delle partecipazioni, ma esercita funzioni che eccedono il mero esercizio dei diritti del socio. Una stima che non documenti l’organizzazione rischia di indebolire sia il conferimento sia la qualificazione fiscale.

Successione nei rapporti: contratti, lavoratori, debiti

Il conferimento di azienda comporta la successione della conferitaria nei contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa (art. 2558 c.c.), nei crediti (art. 2559 c.c.) e, entro i limiti dell’art. 2560 c.c., nei debiti, rispetto ai quali l’alienante resta responsabile e l’acquirente risponde se risultanti dai libri contabili obbligatori. I rapporti di lavoro proseguono con la conferitaria secondo la disciplina dell’art. 2112 c.c., profilo di particolare rilievo, perché l’istante indica il trasferimento della totalità del personale come garanzia della continuità delle competenze operative, gestionali e manageriali, e l’Agenzia colloca l’organizzazione di risorse umane tra gli elementi decisivi della qualificazione.

Sul piano tributario, la responsabilità del cessionario per imposte e sanzioni è disciplinata dall’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997. L’istante prospettava la possibilità per la conferitaria di richiedere il relativo certificato per una più agevole allocazione dei rischi in sede di negoziazione; la risposta, come si è visto, non si pronuncia sul punto.

Poteri dei liquidatori e assenza di delibera assembleare

La fonte dei poteri dei liquidatori è il decreto del Tribunale che li nomina, nel quadro degli artt. 2487 e 2489 c.c. La risposta registra che l’operazione è attuabile direttamente dai liquidatori, senza deliberazioni assembleari, in coerenza con la paralisi degli organi sociali. Per il notaio chiamato a ricevere l’atto costitutivo della conferitaria, ciò si traduce nella verifica dei poteri risultanti dal decreto, della compatibilità del conferimento con le modalità di liquidazione ivi indicate e dell’eventuale pendenza del procedimento ai sensi dell’art. 2409 c.c., oltre che nell’accertamento che l’oggetto del conferimento corrisponda al compendio descritto nella stima.

Considerazioni conclusive

La Risposta n. 193/2026 consolida un indirizzo di prassi favorevole alla neutralità del conferimento della holding dinamica. Il conferimento della holding dinamica è riconosciuto come conferimento d’azienda quando l’organizzazione sorregge l’attività. Le tesi che se ne ricavano sono tre. La prima: l’azienda si identifica per l’organizzazione e per la destinazione funzionale dei beni, non per la loro composizione; la prevalenza delle partecipazioni nell’attivo non esclude di per sé la qualificazione aziendale. La seconda: la holding dinamica può costituire azienda quando eserciti in modo continuativo funzioni di direzione, coordinamento e supporto avvalendosi di personale, contratti e beni immateriali propri, e questi elementi siano trasferiti insieme alle partecipazioni. La terza: il giudizio dell’Agenzia è cautelativo, condizionato alla veridicità dei fatti rappresentati e circoscritto alla qualificazione.

Restano aperte tre questioni. Il decorso del periodo di possesso ai fini dell’art. 87 TUIR per la partecipazione ricevuta nella conferitaria non è risolto dal testo della risposta. Il coordinamento tra la sequenza conferimento-cessione e l’art. 10-bis della L. n. 212/2000 è espressamente riservato ai poteri di controllo. Il certificato di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 non forma oggetto di valutazione.

De iure condendo, sarebbe auspicabile un intervento di prassi di carattere generale (una circolare) che sistematizzi i criteri di accertamento dell’organizzazione nelle holding operative e chiarisca il raccordo tra l’art. 176 e l’art. 87 TUIR in tema di holding period. Fino ad allora, la sicurezza dell’operazione dipende dalla qualità della documentazione che attesta l’organizzazione e dalla verifica autonoma dei profili non coperti dalla risposta.

Riferimenti normativi e bibliografici

Norme

  • Codice civile, artt. 2409, 2464, 2465, 2484, 2487, 2489, 2555, 2556, 2558, 2559, 2560, 2112 (testo su Normattiva)
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 87 e 176 (testo su Normattiva)
  • L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 10-bis e 11, comma 1, lett. b)
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14
  • D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
  • D.L. n. 84/2025, convertito dalla L. n. 108/2025

Prassi dell’Agenzia delle Entrate (portale istituzionale)

  • Circolare n. 320/E del 19 dicembre 1997
  • Risposte n. 15/2022, n. 46/2022, n. 399/2023, n. 195/2024, n. 176/2026, n. 193/2026

Giurisprudenza

  • Cass., Sez. Un., 5 marzo 2014, n. 5087
  • Cass. 11 maggio 2016, n. 9575
  • Cass. 5 aprile 2017, n. 8793
  • CGUE, 27 novembre 2003, C-497/01; CGUE, 10 novembre 2011, C-444/10 (richiamate nell’istanza)

🤝 Consulenza specializzata

Studio Notarile Soldani e Carraro
Via Camillo Prampolini 14, Domodossola (VB)
domodossola@notaiosoldani.it · 0324 066077

 


Il presente articolo ha carattere generale e informativo, non costituisce parere legale personalizzato e non sostituisce la consulenza diretta con un notaio. Per assistenza specifica relativa alla vostra situazione, vi invitiamo a contattare il nostro Studio per fissare un appuntamento.  Contenuto generato con sistemi di Intelligenza Artificiale e supervisionato da professionisti dello Studio Notarile, in conformità ai requisiti di trasparenza del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

 

Condividi

Esplora le aree dello Studio