Comunione legale e usufrutto vitalizio: il regime di comunione ex art. 177 c.c. non determina l’accrescimento in favore del coniuge superstite

Comunione Legale E Usufrutto Vitalizio
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Nota a Cass., Sez. III civ., ord. 12 dicembre 2025, n. 32455

Manlio Carlo Soldani, Notaio in Domodossola



1. Il caso

La vicenda che ha dato origine all’ordinanza in commento è emblematica nella sua semplicità: un coniuge, conduttore di un immobile di proprietà di un ente previdenziale, esercita il diritto di prelazione in sede di dismissione del patrimonio immobiliare e sceglie di acquistare — non la piena proprietà, ma il solo diritto di usufrutto — la cui durata risulta espressamente commisurata alla propria vita. I coniugi sono in regime di comunione legale. Il marito muore. La vedova ritiene di essere rimasta unica titolare dell’usufrutto sull’intero immobile, in forza del diritto di accrescimento che, a suo avviso, discenderebbe automaticamente dal regime patrimoniale ex art. 177 c.c.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, rigetta il ricorso e conferma la condanna al rilascio dell’immobile e al risarcimento del danno da occupazione senza titolo.

Il caso presenta due questioni strettamente intrecciabte: (i) la natura del diritto acquistato in comunione legale quando la sua durata è ancorata alla vita di uno solo dei coniugi; (ii) la necessità di una pattuizione espressa — o almeno inequivocabilmente desumibile dal titolo — per la costituzione di un usufrutto congiuntivo.


2. Il problema: co-usufrutto vs. usufrutto congiuntivo

La terminologia non è neutra. Occorre distinguere con precisione tre figure che la prassi tende a sovrapporre:

a) Il co-usufrutto (o usufrutto in comproprietà)
Più soggetti sono contemporaneamente titolari del medesimo diritto di usufrutto su uno stesso bene, ciascuno per una quota indivisa. Si tratta di una comunione del diritto reale parziario, soggetta alle norme ordinarie sulla comunione (artt. 1100 ss. c.c.). Alla morte di uno dei contitolari, la sua quota si estingue e la nuda proprietà si consolida pro quota in capo al proprietario. Nessun accrescimento opera a favore dei contitolari superstiti.

b) L’usufrutto congiuntivo
È la figura in cui il titolo costitutivo prevede — anche solo implicitamente, ma in modo inequivoco — un pactum de accrescendo tra i co-usufruttuari: alla morte di ciascuno, la sua quota non si estingue ma si espande automaticamente a vantaggio dei superstiti, fino a concentrarsi sull’ultimo di essi. La durata del diritto è quindi commisurata alla vita del più longevo tra i titolari. L’usufrutto congiuntivo non è una successione nella titolarità del diritto, ma una naturale espansione del godimento originariamente acquisito ab initio nella sua interezza, sia pure limitato dal concorrente godimento degli altri.

c) L’usufrutto successivo
Figura distinta, in cui il diritto di usufrutto è costituito a favore di un soggetto e, alla sua morte o al verificarsi di un evento, a favore di un secondo soggetto. È espressamente vietato dall’art. 698 c.c. (salvo la costituzione in favore di nascituri) ed estraneo alla questione in esame.

Il discrimine tra co-usufrutto e usufrutto congiuntivo non attiene alla struttura del diritto acquistato, bensì alla previsione o meno del pactum de accrescendo nel titolo costitutivo. Tale previsione, pacificamente ammessa negli atti inter vivos (Cass. n. 24108/2011; Cass. n. 33546/2018), non contrasta né con il divieto dei patti successori ex art. 458 c.c. (il diritto di usufrutto è intrasmissibile agli eredi), né con il divieto di usufrutto successivo ex art. 698 c.c. (l’accrescimento non determina una “doppia chiamata” ma la naturale espansione di un diritto già acquistato nella sua interezza): il cousufruttuario è già sin dall’inizio titolare del diritto sull’intero, sia pure in concorso con gli altri.


3. La struttura della comunione legale e i diritti reali limitati

Il cuore del problema sta nella natura strutturale della comunione legale ex art. 177 c.c.

3.1 La comunione legale come comunione senza quote

La giurisprudenza consolidata qualifica la comunione legale come comunione senza quote: i coniugi sono solidalmente titolari, per l’intero, di tutti i beni che ne fanno parte, senza che — in costanza di matrimonio — sia possibile individuare quote ideali di spettanza individuale. Questo tratto strutturale distingue nettamente la comunione legale dalla comunione ordinaria (Cass. n. 33546/2018, richiamata nell’ordinanza in esame).

L’acquisto ex art. 177, lett. a), c.c. opera automaticamente ed ope legis: il bene o diritto acquistato da un coniuge, anche disgiuntamente, durante il matrimonio, entra nella comunione senza necessità di atti traslativi ulteriori. Ciò vale — come precisato dalla Corte già con la sentenza n. 33546/2018 — non solo per gli atti che implicano il trasferimento della proprietà, ma anche per quelli che determinano la costituzione di diritti reali limitati, ivi compreso il diritto di usufrutto.

3.2 Lo scioglimento della comunione legale per morte

Alla morte di uno dei coniugi, la comunione legale si scioglie ex art. 191 c.c. In quel momento, i beni e i diritti che ne fanno parte cadono in comunione ordinaria tra i coniugi (o tra il coniuge superstite e gli eredi del defunto) fino alla divisione.

Sennonché, nel caso dei diritti reali temporanei — e l’usufrutto vitalizio lo è per definizione (art. 979 c.c.) — l’ingresso in comunione ordinaria non comporta la perpetuazione del diritto oltre la vita del suo originario titolare, salvo che il titolo non lo consenta. Come osservato dalla Corte nella sentenza n. 33546/2018, già richiamata nell’ordinanza n. 32455/2025: la quota di usufrutto spettante al coniuge deceduto si estingue al momento dello scioglimento della comunione, a meno che il titolo costitutivo non abbia stabilito che tale quota si accresca in capo al coniuge superstite.

3.3 L’irrilevanza del regime di comunione ai fini dell’accrescimento

Ed è qui il punto cruciale della pronuncia. La comunione legale è una regola sulla titolarità dei diritti acquisiti durante il matrimonio: essa determina chi è titolare e in quale misura, ma non può modificare il contenuto e la durata del diritto quale risulta dal titolo costitutivo. Se l’atto di acquisto ha commisurato la durata dell’usufrutto alla vita di uno solo dei coniugi, il diritto si estingue alla sua morte: non perché la comunione legale sia inefficace, ma perché la durata del diritto acquisito alla comunione era ab origine limitata.

La comunione legale, per quanto capace di trasformare un acquisto individuale in acquisto comune, non è uno strumento di trasformazione qualitativa del contenuto del negozio. Non può — da sola — convertire un usufrutto vitalizio individuale in un usufrutto vitalizio congiuntivo. La locuzione «vita natural durante» riferita al solo coniuge acquirente circoscrive il perimetro temporale del diritto che entra in comunione. Entrambi i coniugi ne divengono co-titolari per l’intero, ma per una durata massima pari alla vita del soggetto alla cui vita il diritto è stato commisurato.


4. Il ragionamento della Corte

L’ordinanza n. 32455/2025 si muove lungo due direttrici argomentative distinte ma convergenti.

4.1 L’interpretazione del titolo

La ricorrente sosteneva che la procura conferita al marito per l’acquisto fosse stata redatta in termini tali da autorizzare la costituzione di un usufrutto congiuntivo. La Corte rigetta questa lettura confermando quella della Corte d’appello: l’atto costitutivo dell’usufrutto commisura inequivocabilmente la durata del diritto alla vita del solo marito, senza che dalla procura o dal complessivo assetto negoziale sia desumibile alcuna volontà — nemmeno implicita, ma inequivoca — di costituire un pactum de accrescendo.

In materia di interpretazione del contratto (art. 1362 c.c.), la Cassazione ribadisce che il giudice di merito è sovrano nell’accertamento della comune intenzione delle parti, e che il giudizio di cassazione è limitato al controllo della logicità e coerenza della motivazione. La lettura dell’atto offerta dalla Corte territoriale risulta immune da vizi logici.

4.2 L’irrilevanza della comunione legale ai fini dell’accrescimento automatico

La Corte affronta poi il nodo teorico centrale. La ricorrente sosteneva che il regime di comunione legale avrebbe automaticamente determinato la costituzione di un usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento. La pronuncia esclude radicalmente questa tesi:

L’ingresso nella comunione legale non può di per sé comportare la trasformazione del diritto acquistato: la comunione legale determina la co-titolarità del diritto, ma non ne muta il contenuto né la durata quale risultante dal titolo costitutivo.

Il diritto entra nella comunione come è stato acquisito: se è stato acquisito come usufrutto vitalizio commisurato alla vita di un solo soggetto, tale rimane anche in comunione legale. La co-titolarità dei coniugi non implica automaticamente l’accrescimento, che resta un effetto negoziale riservato all’autonomia privata delle parti del titolo costitutivo.

4.3 Il danno da occupazione sine titulo

In via incidentale, la Corte — richiamando il precedente delle Sezioni Unite — ribadisce che il danno da occupazione senza titolo di un immobile non è in re ipsa ma deve essere allegato e provato dal proprietario, potendosene desumere la sussistenza anche per via presuntiva.


5. Commento critico

5.1 Continuità con il precedente del 2018 e chiarezza sistematica

L’ordinanza in esame si pone in piena continuità con la sentenza n. 33546/2018 della Sezione II, che per prima aveva sistematizzato il rapporto tra comunione legale e usufrutto vitalizio. Il valore aggiunto della pronuncia del 2025 sta nell’affrontare esplicitamente la prospettiva dell’usufrutto congiuntivo e nel negare che la comunione legale possa, da sola, assolvere a quella funzione.

La soluzione è dogmaticamente corretta. La comunione legale è un regime patrimoniale, non uno strumento di autonomia negoziale: opera sul piano della titolarità (chi acquista il diritto e in quale misura), non su quello del contenuto del diritto acquistato. Confondere i due piani significherebbe attribuire alla legge una forza conformativa del negozio che l’ordinamento non le riconosce.

5.2 La distinzione tra titolarità e durata del diritto

La Corte compie un’operazione analitica fondamentale: distingue la titolarità del diritto (aspetto soggettivo, regolato dalla comunione legale) dalla durata del medesimo (aspetto oggettivo, regolato dal titolo). Questa distinzione è corretta e va valorizzata.

Entrambi i coniugi sono co-usufruttuari dell’intero fin dall’acquisto: su questo la comunione legale opera pienamente. Ma la durata del diritto — elemento strutturale dell’usufrutto ex art. 979 c.c. — è determinata dal titolo, non dal regime patrimoniale. Se il titolo ancora la durata alla vita di uno solo dei coniugi, entrambi sono co-titolari di un diritto che si estingue alla morte di quell’uno.

5.3 Una questione aperta: il caso dell’usufrutto acquistato da entrambi i coniugi con durata «vita natural durante» riferita a entrambi

L’ordinanza risolve il caso in cui l’acquirente formale è uno solo dei coniugi e la durata è commisurata alla sua sola vita. Rimane aperto — e merita attenzione nella prassi — il caso in cui entrambi i coniugi figurino nell’atto come acquirenti e il titolo usi la locuzione «loro vita natural durante», riferendosi dunque alla vita di entrambi.

In quel caso, il precedente del 2023 (Cass. n. 28202/2023) e la giurisprudenza consolidata (valorizzata anche dalla LexCED nell’analisi dell’ordinanza in commento) ritengono che l’uso del possessivo plurale loro costituisca indicatore implicito ma inequivoco della volontà di costituire un usufrutto congiuntivo. La coincidenza tra i soggetti alla cui vita è commisuranta la durata e i co-titolari del diritto è la spia negoziale che distingue il co-usufrutto ordinario dall’usufrutto congiuntivo.

Il discrimine, quindi, non è il regime patrimoniale — sia esso comunione legale o ordinaria — ma la riferibilità della clausola di durata a entrambi i co-titolari. Quando la durata è commisurata alla vita di entrambi, l’usufrutto congiuntivo emerge dal titolo; quando è commisurata alla vita di uno solo, il coniuge superstite resta contitolare di un diritto destinato ad estinguersi con la morte del coniuge di riferimento.

5.4 Il problema dell’art. 179 c.c. e della corretta qualificazione dell’atto

Un profilo che l’ordinanza non affronta, ma che merita una riflessione nella prospettiva notarile, riguarda la possibilità che l’ente alienante — nella dismissione del 2001 — intendesse costituire un diritto strettamente personale in favore del conduttore. In tal caso, ci si potrebbe interrogare se l’esclusione dalla comunione legale ai sensi dell’art. 179, lett. d), c.c. (diritti di stretta pertinenza personale) avrebbe potuto essere pattuita. La risposta è tendenzialmente negativa per il diritto di usufrutto acquistato a titolo oneroso, che non rientra nelle categorie di cui all’art. 179 c.c., salvo una specifica dichiarazione di esclusione ai sensi dell’art. 179, lett. f), c.c. — istituto tuttavia non invocabile per acquisti onerosi non assistiti da una fonte di fondi personali. La questione rimane speculativa rispetto al caso deciso, ma è utile tenerla presente in sede di redazione dell’atto.


6. Implicazioni pratiche per la redazione degli atti

L’ordinanza in commento, letta in combinazione con il quadro giurisprudenziale consolidato, suggerisce alcune indicazioni operative per la prassi notarile:

1. Clausola di durata e riferimento soggettivo. Quando si costituisce o si acquista un usufrutto in favore di più soggetti (coniugi o terzi), è essenziale che la clausola di durata identifichi esplicitamente i soggetti alla cui vita è commisurato il diritto. Se si vuole costituire un usufrutto congiuntivo, la clausola dovrà fare riferimento alla vita di tutti i contitolari («vita natural durante del più longevo tra i signori X e Y»).

2. Espressa previsione del pactum de accrescendo. Pur essendo ammissibile che la volontà di costituire un usufrutto congiuntivo emerga implicitamente dal titolo, la prudenza impone di esplicitare il diritto di accrescimento: «con reciproco diritto di accrescimento, sicché alla morte di uno dei contitolari il diritto si accresce automaticamente all’altro, fino all’estinzione per la morte del più longevo».

3. Acquisto in comunione legale. Non fare affidamento sulla comunione legale per supplire a una clausola di durata che ancora il diritto alla vita di uno solo dei coniugi. La comunione legale determina la co-titolarità, non trasforma la durata del diritto. Se l’obiettivo è proteggere il coniuge superstite, la tutela deve essere prevista nel titolo, non delegata al regime patrimoniale.

4. Attenzione alle dismissioni immobiliari pubbliche. Come evidenziato dal caso in esame, le dismissioni degli enti pubblici spesso non offrono all’acquirente la possibilità di negoziare liberamente le clausole del contratto. In tali contesti, l’acquirente — e il suo notaio — devono valutare con attenzione il testo predisposto dall’ente e, se necessario, negoziare l’inserimento di una clausola di accrescimento o l’acquisto della piena proprietà anziché del solo usufrutto.

5. L’informazione al cliente. Quando un coniuge in regime di comunione legale acquista un diritto di usufrutto vitalizio commisurato alla propria vita, il notaio ha il dovere di informare entrambi i coniugi sulle conseguenze: alla morte dell’acquirente, il coniuge superstite perderà il diritto di godimento sul bene, pur avendone fatto parte della comunione legale.


Conclusioni

L’ordinanza n. 32455/2025 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione offre un contributo chiarificatore su una questione che la prassi tende a trascurare: il regime di comunione legale tra coniugi produce effetti sulla titolarità dei diritti acquistati durante il matrimonio, ma non incide sul contenuto e sulla durata di tali diritti quale risultante dal titolo costitutivo.

La comunione legale non è uno strumento di trasformazione qualitativa del negozio: essa non può convertire un co-usufrutto commisurato alla vita di uno solo dei coniugi in un usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento. Affinché quest’ultimo si costituisca, è necessaria una pattuizione — anche implicita, ma inequivoca — nel titolo costitutivo.

Il messaggio per la pratica è netto: la protezione del coniuge superstite non può essere affidata agli automatismi del regime patrimoniale legale, ma deve essere progettata e verbalizzata nel titolo negoziale. Compito del notaio è precisamente questo: tradurre gli interessi sostanziali delle parti in una struttura giuridica che li realizzi compiutamente.


Manlio Carlo Soldani
Notaio in Domodossola (VB)
Via Camillo Prampolini n. 14 — 28845 Domodossola
domodossola@notaiosoldani.it — tel. 0324 066077
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