Abstract
La morte ab intestato del socio di una società per azioni non quotata pone all’interprete un interrogativo classico e mai del tutto sopito: il pacchetto azionario caduto in successione entra a far parte della comunione ereditaria tra i coeredi ovvero si ripartisce automaticamente tra costoro, in proporzione alle rispettive quote, sin dall’apertura della successione? La questione, tutt’altro che teorica, condiziona l’esercizio dei diritti sociali, la validità e l’efficacia degli atti dispositivi compiuti dai singoli coeredi, la tecnica redazionale degli atti divisionali e persino il regime tributario del trasferimento. Il presente contributo muove da una fattispecie paradigmatica — socio divorziato, padre di due figli, statuto privo di limiti alla trasmissibilità mortis causa delle azioni — e ricostruisce i termini del dibattito tra la tesi della divisione ipso iure e quella, oggi nettamente prevalente, della comunione ereditaria di azioni. Ne vengono quindi tratte le conseguenze operative sul piano societario, successorio e fiscale, con particolare riguardo alla figura del rappresentante comune, ai limiti degli atti di disposizione anteriori alla divisione e all’efficacia retroattiva dell’apporzionamento.
Indice dei contenuti
- Premessa e inquadramento sistematico
- La libera trasmissibilità mortis causa della partecipazione azionaria
- Il nodo dogmatico: divisione ipso iure o comunione ereditaria di azioni
- L’insegnamento delle Sezioni Unite e la sorte delle azioni
- Il regime della partecipazione indivisa e l’art. 2347 c.c.
- Gli atti di disposizione del coerede prima della divisione
- Lo scioglimento della comunione ereditaria di azioni
- Profili fiscali della successione azionaria
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Consulenza specializzata
Premessa e inquadramento sistematico
La fattispecie: morte ab intestato del socio e statuto privo di limiti
La vicenda che si assume a paradigma è ricorrente nella prassi delle società di famiglia: il socio di una società per azioni non quotata decede senza aver disposto per testamento; lo statuto sociale non contiene alcuna clausola che limiti o condizioni la trasmissibilità della partecipazione per causa di morte — né clausole di gradimento, né prelazioni, né patti di riscatto o di consolidazione. Il de cuius, divorziato, lascia due figli.
In un simile assetto la successione si apre per legge (artt. 457 e 565 c.c.) e la partecipazione azionaria, non incontrando filtri statutari, è certamente destinata a trasferirsi agli eredi. Ciò che resta da stabilire — ed è il cuore del problema — non è dunque il se del trasferimento, bensì il modo dell’appartenenza: se, cioè, ciascun figlio acquisti direttamente e individualmente la metà delle azioni, ovvero se l’intero pacchetto formi oggetto di comunione ereditaria di azioni, destinata a sciogliersi soltanto con un successivo atto divisionale.
La devoluzione ereditaria in favore dei figli
In assenza di coniuge e di testamento, l’eredità si devolve interamente ai figli in parti uguali, ai sensi degli artt. 565 e 566 c.c. L’acquisto si perfeziona con l’accettazione, espressa, tacita o presunta, i cui effetti retroagiscono al momento dell’apertura della successione a norma dell’art. 459 c.c. Ove uno dei chiamati fosse minore d’età, l’accettazione dovrebbe avvenire necessariamente con beneficio d’inventario (art. 471 c.c.), previa autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c.; nella trattazione che segue si assume, per semplicità, che entrambi i figli siano maggiorenni e abbiano accettato puramente e semplicemente. Sui meccanismi che governano la vocazione e la delazione, anche nelle ipotesi di trasmissione ex art. 479 c.c., si rinvia all’analisi dedicata alla trasmissione della delazione, rappresentazione e accrescimento.
La posizione dell’ex coniuge divorziato
Lo scioglimento del matrimonio pronunciato ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898 estingue in radice la qualità di successibile dell’ex coniuge: la riserva e i diritti successori che l’art. 585 c.c. conserva al coniuge separato senza addebito presuppongono la permanenza del vincolo e non si estendono a chi ne è ormai sciolto. All’ex coniuge divorziato residua unicamente, ove ne ricorrano i presupposti, l’assegno periodico a carico dell’eredità previsto dall’art. 9-bis della medesima legge, riservato al titolare di assegno divorzile che versi in stato di bisogno: si tratta di un diritto di natura assistenziale, estraneo alla delazione, che non attribuisce alcuna contitolarità sui beni ereditari e, dunque, nessuna posizione sulla partecipazione azionaria. La platea dei successori si esaurisce pertanto nei due figli, ciascuno per la quota di un mezzo.
La libera trasmissibilità mortis causa della partecipazione azionaria
Lo statuto silente e il sistema dell’art. 2355-bis c.c.
Nel sistema della società per azioni la regola è la libera circolazione della partecipazione, anche per causa di morte. L’art. 2355-bis c.c. consente allo statuto di sottoporre a particolari condizioni il trasferimento delle azioni e, al terzo comma, estende tale possibilità alle vicende mortis causa; ma le clausole che condizionano il trasferimento a causa di morte sono efficaci soltanto se accompagnate dai correttivi dell’obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci ovvero del diritto di recesso, salvo che il gradimento previsto sia concesso. La stessa giurisprudenza di legittimità aveva da tempo riconosciuto la compatibilità con il divieto dei patti successori delle clausole di riscatto azionabili dopo l’apertura della successione (Cass. 16 aprile 1994, n. 3609), trattandosi di meccanismi operanti inter vivos a valle della devoluzione.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, lo statuto tace: nessun filtro, nessuna opzione, nessun obbligo di alienazione. Gli eredi subentrano quindi nella partecipazione senza mediazioni societarie, secondo le ordinarie regole successorie. È proprio questo silenzio statutario a rendere il quesito civilistico ineludibile, poiché manca qualunque disciplina convenzionale della sorte del pacchetto.
Acquisto della titolarità e legittimazione degli eredi
Occorre distinguere, come sempre in materia di titoli azionari, il piano della titolarità da quello della legittimazione. La titolarità della partecipazione si acquista con l’accettazione dell’eredità, con effetto retroattivo all’apertura della successione; la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali richiede invece l’espletamento delle formalità cartolari e societarie. Per le azioni nominative il trasferimento a causa di morte si attua mediante annotazione sul titolo e nel libro dei soci, previa esibizione della documentazione indicata dall’art. 7 del r.d. 29 marzo 1942, n. 239 (certificato di morte, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la qualità di erede, copia autentica dell’eventuale testamento — qui insussistente); ove la società non abbia emesso i titoli, ai sensi dell’art. 2355, primo comma, c.c. il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci.
Un profilo merita sin d’ora attenzione: l’annotazione deve rispecchiare la reale situazione giuridica. Se — come si dirà — il pacchetto cade in comunione ereditaria di azioni, l’iscrizione andrà eseguita in favore dei coeredi pro indiviso, e non già per quote frazionate; un’intestazione atomistica anticiperebbe indebitamente un effetto divisionale che non si è ancora prodotto, in violazione del principio di continuità delle risultanze, come la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare, in fattispecie analoga, per le partecipazioni di s.r.l. (Trib. Roma, 2 maggio 2001).
Il nodo dogmatico: divisione ipso iure o comunione ereditaria di azioni
La tesi della ripartizione automatica del pacchetto azionario
Secondo un orientamento tradizionale, di ascendenza romanistica, i rapporti divisibili del defunto si ripartirebbero automaticamente tra i coeredi in proporzione alle quote ereditarie: è il celebre brocardo nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur. Trasposta alle azioni, la tesi valorizza la circostanza che il pacchetto azionario non è un bene unitario, bensì un aggregato di unità omogenee, standardizzate e autonomamente negoziabili: se il de cuius deteneva un numero pari di azioni e gli eredi sono due, in parti uguali, ciascuno acquisterebbe direttamente — per il solo fatto dell’accettazione — la metà esatta dei titoli, senza necessità di alcun atto divisorio. L’art. 2347 c.c., che sancisce l’indivisibilità dell’azione e disciplina la comproprietà, resterebbe confinato all’ipotesi marginale della contitolarità della singola azione, ossia al “resto” indivisibile di un’operazione aritmetica non perfetta.
A sostegno si invocavano, sul piano normativo, gli artt. 752 e 754 c.c. — che per i debiti ereditari sanciscono espressamente la ripartizione pro quota — nonché, in via sistematica, gli artt. 1295 e 1314 c.c. I corollari pratici sarebbero rilevanti: esercizio disgiunto dei diritti sociali da parte di ciascun erede per le azioni di propria spettanza, immediata negoziabilità individuale dei titoli, superfluità di ogni divisione in senso tecnico.
Gli argomenti sistematici contrari alla divisione automatica
La tesi opposta — oggi largamente dominante — muove da un rilievo testuale decisivo: mentre per i debiti esistono norme espresse di ripartizione automatica (artt. 752 e 754 c.c.), per le componenti attive dell’asse una disposizione simmetrica semplicemente non esiste. Al contrario, plurimi indici normativi presuppongono l’inclusione nella massa comune di tutti i cespiti, anche divisibili: l’art. 727 c.c. impone di formare le porzioni comprendendovi, accanto a mobili e immobili, i crediti, il che ne postula l’appartenenza alla comunione; l’art. 757 c.c., attribuendo alla divisione efficacia retroattiva e reputando ciascun coerede «solo e immediato successore» nei beni assegnatigli, presuppone che prima dell’apporzionamento quei beni fossero comuni; l’art. 760 c.c., nel disciplinare la garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato, conferma che anche i rapporti divisibili transitano per la divisione.
A questi argomenti se ne aggiungono altri, propriamente funzionali: la comunione ereditaria è preordinata a conservare l’integrità della massa fino alla divisione, a presidio della collazione (art. 737 c.c.), della garanzia tra condividenti (art. 758 c.c.) e del retratto successorio (art. 732 c.c.), istituti che una polverizzazione automatica dell’attivo svuoterebbe di contenuto. Sul piano societario, infine, la frammentazione ipso iure del pacchetto altererebbe istantaneamente la geografia assembleare senza alcun atto di destinazione, laddove il sistema conosce e governa la contitolarità della partecipazione proprio attraverso l’organizzazione dell’art. 2347 c.c.
| Profilo | Tesi della divisione ipso iure | Tesi della comunione ereditaria |
|---|---|---|
| Fondamento normativo invocato | Artt. 752, 754, 1295, 1314 c.c.; brocardo nomina ipso iure dividuntur | Artt. 727, 757, 760 c.c.; universalità della massa ereditaria |
| Sorte del pacchetto azionario | Frazionamento automatico pro quota all’apertura della successione | Contitolarità indivisa dell’intero pacchetto fino alla divisione |
| Esercizio dei diritti sociali | Disgiunto, per le azioni di spettanza di ciascun erede | Unitario, tramite rappresentante comune ex art. 2347 c.c. |
| Atti dispositivi del coerede | Immediatamente efficaci sulle azioni “proprie” | Pienamente efficaci solo sulla quota ereditaria; condizionati sull’esito divisionale se relativi a singoli titoli |
| Momento attributivo | Apertura della successione | Divisione, con effetto dichiarativo retroattivo ex art. 757 c.c. |

L’insegnamento delle Sezioni Unite e la sorte delle azioni
La svolta in tema di crediti ereditari
Il banco di prova della divisione automatica è stato, storicamente, quello dei crediti del de cuius. Dopo una prima, dirompente presa di posizione (Cass. 13 ottobre 1992, n. 11128), un ritorno all’indirizzo tradizionale (Cass. 5 maggio 1999, n. 4501) e nuove conferme dell’inclusione dei crediti nella massa (Cass. 21 gennaio 2000, n. 640; Cass. 5 settembre 2006, n. 19062, che valorizza l’«esigenza di conservare l’integrità della massa»), il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza 28 novembre 2007, n. 24657: i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, come si desume dagli artt. 727, 757 e 760 c.c.; gli artt. 1295 e 1314 c.c. sono inconferenti, riguardando l’uno il credito solidale e l’altro la divisibilità dell’obbligazione in generale. Ne discende, sul piano processuale, che ciascun coerede può agire singolarmente per l’intero credito comune o per la sola parte proporzionale alla propria quota, senza necessità di litisconsorzio — principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva, da ultimo con l’ordinanza n. 13163 del 2024.
L’estensione del principio ai titoli e alle partecipazioni azionarie
Il rovesciamento del brocardo non è rimasto circoscritto ai crediti in senso stretto. La Suprema Corte ha precisato che nella comunione ereditaria ricadono anche i crediti portati da titoli, chiarendo che i titoli obbligazionari emessi in favore del de cuius entrano a far parte della massa comune al pari degli altri crediti, e osservando che per essi non vale il principio di indivisibilità che l’art. 2347 c.c. stabilisce per le sole azioni (Cass. 10 dicembre 2015, n. 24449): affermazione che, in controluce, conferma come per le azioni operi a maggior ragione il regime della contitolarità organizzata.
Quanto specificamente al pacchetto azionario, dottrina e prassi sono ferme nel ritenere che l’art. 2347 c.c. debba essere interpretato estensivamente: la disciplina della comproprietà dell’azione si applica non soltanto alla contitolarità del singolo titolo, ma anche alla pluralità di azioni in comproprietà indivisa, quale è tipicamente quella derivante da una successione ereditaria. È questa la posizione accolta dalla manualistica commercialistica più autorevole e ribadita negli studi della Fondazione Italiana del Notariato dedicati all’oggetto della divisione ereditaria in tema di crediti e partecipazioni sociali, ove si osserva — con argomento tanto semplice quanto persuasivo — che sarebbe singolare ammettere frazionamenti automatici quando lo stesso pacchetto azionario, benché composto da un numero di azioni perfettamente divisibile per il numero degli eredi, cade in comunione ereditaria e abbisogna di un successivo atto divisionale per approdare alla titolarità individuale.
La risposta al quesito di partenza è dunque netta: la partecipazione azionaria caduta in successione forma oggetto di comunione ereditaria di azioni tra i due figli e non si divide ex se, neppure quando la consistenza numerica del pacchetto consentirebbe un riparto aritmeticamente esatto. Ciascun coerede è contitolare, per la quota ideale di un mezzo, dell’intero pacchetto: nessuno dei due può dirsi titolare esclusivo di alcuna azione determinata prima della divisione.
Il regime della partecipazione indivisa e l’art. 2347 c.c.
La nomina e i poteri del rappresentante comune
Costituitasi la comunione, i diritti inerenti alle azioni devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c., ossia con deliberazione assunta dalla maggioranza dei partecipanti calcolata per valore delle quote. Nella fattispecie in esame le quote dei due figli sono paritetiche: l’eventuale disaccordo sulla nomina configura uno stallo che l’ordinamento risolve consentendo a ciascun contitolare il ricorso all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 1105, quarto comma, c.c., in sede di volontaria giurisdizione; resta ferma la possibilità di delegare l’amministrazione a uno dei partecipanti o a un terzo a norma dell’art. 1106 c.c.
Il rappresentante comune opera quale mandatario dei coeredi: interviene e vota in assemblea, esercita il diritto di opzione e le impugnative, si attiene alle istruzioni impartite dalla maggioranza della comunione e risponde del proprio operato secondo le regole del mandato. In difetto di nomina, l’art. 2347, secondo comma, c.c. detta una regola di semplificazione a tutela della società: le comunicazioni e le dichiarazioni sociali fatte a uno solo dei comproprietari — si pensi all’avviso di convocazione dell’assemblea — sono efficaci nei confronti di tutti. Chiude il sistema il terzo comma, che sancisce la responsabilità solidale dei comproprietari per le obbligazioni derivanti dall’azione: regola di immediato rilievo ove residuino versamenti dovuti su azioni non interamente liberate.
Diritti patrimoniali e amministrativi nella fase di indivisione
Nella pendenza della comunione ereditaria di azioni, i dividendi deliberati dopo l’apertura della successione costituiscono frutti civili della massa (art. 820 c.c.) e competono alla comunione, salvo rendiconto in sede divisionale; i dividendi già deliberati in vita del de cuius e non riscossi sono crediti ereditari e, per quanto detto, ricadono anch’essi nella massa comune. Il diritto di opzione nelle operazioni sul capitale va esercitato unitariamente tramite il rappresentante comune, e le azioni così sottoscritte accrescono la massa indivisa in virtù del principio di surrogazione reale che governa la comunione ereditaria.
| Diritto o situazione soggettiva | Esercizio in pendenza di comunione | Riferimento |
|---|---|---|
| Intervento e voto in assemblea | Rappresentante comune, su istruzioni della maggioranza per quote | Artt. 2347, 1105, 1106 c.c. |
| Impugnazione delle deliberazioni | Rappresentante comune | Art. 2347 c.c. |
| Dividendi deliberati post mortem | Alla massa, quali frutti civili, con rendiconto in divisione | Art. 820 c.c. |
| Dividendi deliberati ante mortem | Crediti ereditari in comunione | Cass., Sez. Un., n. 24657/2007 |
| Diritto di opzione | Esercizio unitario; le nuove azioni accrescono la massa | Artt. 2347, 2441 c.c. |
| Comunicazioni della società | Efficaci verso tutti se fatte a un solo comproprietario | Art. 2347, comma 2, c.c. |
| Versamenti su azioni non liberate | Responsabilità solidale dei comproprietari | Art. 2347, comma 3, c.c. |
Gli atti di disposizione del coerede prima della divisione
La cessione della quota ereditaria e il retratto successorio
Occorre distinguere con rigore l’oggetto dell’atto dispositivo. Ciascun figlio può liberamente disporre della propria quota di partecipazione alla comunione ereditaria — la cosiddetta “quotona” — trattandosi di un diritto attuale del suo patrimonio. Se però intende alienarla, in tutto o in parte, a un estraneo, deve notificare la proposta di alienazione con l’indicazione del prezzo all’altro coerede, il quale ha diritto di prelazione e, in caso di violazione, può riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa finché dura lo stato di comunione ereditaria (art. 732 c.c.). Il retratto successorio costituisce dunque il primo, concreto riflesso della qualificazione qui accolta: se il pacchetto si fosse diviso ipso iure, la cessione dei titoli a terzi sarebbe sottratta a ogni prelazione.
Vendita e donazione di singole azioni: i limiti
Diverso è il caso in cui il coerede pretenda di disporre non della quota, ma di un numero determinato di azioni della massa — ad esempio, della “propria” metà del pacchetto. Prima della divisione egli non è titolare esclusivo di alcun titolo: l’atto ha ad oggetto un bene parzialmente altrui. Per la vendita, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la cessione a terzi di diritti su singoli beni ereditari non determina lo scioglimento, neppure parziale, della comunione: l’acquisto del terzo resta subordinato alla condizione che quei beni siano assegnati, in sede di divisione, al coerede cedente, producendo l’atto, in difetto, effetti meramente obbligatori (Cass. 30 agosto 2023, n. 25462). Per la donazione la soluzione è ancor più severa: secondo le Sezioni Unite la donazione di cosa in tutto o in parte altrui è nulla per difetto di causa, salvo che l’altruità sia dichiarata nell’atto e la liberalità si atteggi a donazione obbligatoria; ne consegue la nullità della donazione, da parte del coerede, della quota di un singolo bene indiviso compreso nella massa (Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5068).
La prassi notarile ne trae indicazioni univoche: gli atti dispositivi su specifiche azioni della massa richiedono l’intervento di tutti i coeredi ovvero il previo scioglimento della comunione; in difetto, l’atto va costruito e dichiarato per ciò che è, con le menzioni imposte dal regime della cosa parzialmente altrui. Analoga cautela si impone nelle liberalità aventi a oggetto partecipazioni, tema sul quale si rinvia all’analisi della donazione di quote con riserva del voto sugli utili.
Lo scioglimento della comunione ereditaria di azioni
La divisione in natura del pacchetto e i conguagli
Ciascun coerede può domandare in ogni tempo la divisione (art. 713 c.c.), in via contrattuale o giudiziale. Il pacchetto azionario è, per sua natura, il bene divisibile in natura per eccellenza: la formazione di due lotti di pari numero di azioni soddisfa pienamente il diritto di ciascun condividente a conseguire la propria parte in natura (art. 718 c.c.). Ove la consistenza numerica non sia perfettamente divisibile, l’azione residua potrà essere attribuita a uno dei condividenti con conguaglio in denaro (art. 728 c.c.) ovvero lasciata in comproprietà, con applicazione — questa volta nel suo ambito elettivo — dell’art. 2347 c.c. e nomina del rappresentante comune per il solo titolo indiviso. Nella divisione giudiziale tra quote uguali, l’assegnazione delle porzioni avviene mediante estrazione a sorte (art. 729 c.c.).
L’efficacia dichiarativa della divisione e le formalità societarie
La divisione ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva: per effetto dell’art. 757 c.c. ciascun figlio è reputato solo e immediato successore, sin dall’apertura della successione, nelle azioni comprese nel proprio lotto, come se sugli altri beni non avesse mai vantato diritti; restano salvi il rendiconto dei frutti percepiti medio tempore e i rapporti di dare e avere maturati nella gestione comune. Quanto alla forma, la divisione di un compendio esclusivamente mobiliare non richiede forma scritta ad substantiam; l’atto notarile resta tuttavia la via maestra, assicurando data certa, esecuzione delle formalità di intestazione dei titoli (annotazione ai sensi degli artt. 2022 e seguenti c.c. e del r.d. n. 239/1942) e corretto assolvimento degli obblighi fiscali, fermo che, ove la massa comprenda anche immobili, la forma scritta è imposta dall’art. 1350, n. 11, c.c. e l’atto è soggetto a trascrizione. Sul piano tributario l’atto divisionale sconta, di regola, l’imposta di registro con l’aliquota propria delle divisioni, mentre gli eventuali conguagli eccedenti la quota di diritto subiscono la tassazione prevista per i trasferimenti.
Profili fiscali della successione azionaria
Base imponibile, aliquote e franchigie
Sul versante impositivo, la partecipazione va indicata nella dichiarazione di successione, da presentarsi entro dodici mesi dall’apertura, secondo la disciplina del d.lgs. n. 346/1990, come riscritta dal d.lgs. n. 139/2024 con il sistema dell’autoliquidazione. Per le azioni non quotate la base imponibile è determinata, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera b), del TUSD, in proporzione al valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato, tenuto conto dei mutamenti sopravvenuti. Ai trasferimenti in favore dei figli si applica l’aliquota del 4 per cento sul valore eccedente la franchigia di un milione di euro riconosciuta a ciascun beneficiario.
L’esenzione ex art. 3, comma 4-ter, TUSD e la comunione ereditaria
La qualificazione civilistica qui accolta si salda con il regime di favore del passaggio generazionale. L’art. 3, comma 4-ter, TUSD esenta dall’imposta i trasferimenti mortis causa di partecipazioni in società di capitali a favore dei discendenti mediante i quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., a condizione che il controllo sia mantenuto per almeno cinque anni. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di trasferimento a più discendenti in comproprietà, il beneficio spetta quando i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, realizzandosi così l’effettivo passaggio generazionale dell’impresa (Cass., ord. 9 luglio 2024, n. 18732); nello stesso senso si è espressa la prassi amministrativa, che riconosce alla comunione ereditaria, organizzata tramite il rappresentante comune ex art. 2347 c.c., l’idoneità a integrare il requisito del controllo (Risposta n. 72/2024). La comunione ereditaria dei due figli non è dunque un ostacolo, bensì il veicolo stesso dell’agevolazione, purché la partecipazione relitta assicuri il controllo della società: lo scioglimento della comunione nel quinquennio di sorveglianza va peraltro attentamente vagliato, poiché un frazionamento paritetico potrebbe privare ciascun assegnatario del controllo di diritto e compromettere il consolidamento del beneficio. Per l’approfondimento si rinvia alle analisi dedicate all’esenzione delle quote sociali in successione nella comunione ereditaria indivisa, alla nozione di controllo nel trasferimento agevolato di partecipazioni e alle ragioni sistematiche dell’esenzione sulle partecipazioni societarie.
Considerazioni conclusive
Il quesito ammette una risposta univoca. Nella società per azioni non quotata, in presenza di uno statuto che non pone limiti alla trasmissibilità mortis causa, la partecipazione del socio deceduto ab intestato forma oggetto di comunione ereditaria tra i figli e non si divide ex se: la divisibilità aritmetica del pacchetto è irrilevante, poiché l’attribuzione individuale dei titoli postula un atto divisionale, contrattuale o giudiziale, dotato di efficacia dichiarativa retroattiva ex art. 757 c.c. Il superamento del brocardo nomina hereditaria ipso iure dividuntur, consacrato dalle Sezioni Unite per i crediti e coerentemente esteso ai titoli e alle partecipazioni, restituisce alla comunione ereditaria la sua funzione di garanzia dell’integrità della massa, a presidio della collazione, del retratto e della parità tra condividenti.
Ne discende un preciso ordine operativo: intestazione delle azioni ai coeredi pro indiviso; tempestiva nomina del rappresentante comune, se del caso con l’intervento dell’autorità giudiziaria in ipotesi di stallo paritetico; rigorosa cautela negli atti dispositivi anteriori alla divisione, efficaci sulla quota ereditaria ma condizionati — quando non nulli, se a titolo gratuito — ove riferiti a singoli titoli; ricorso all’atto notarile di divisione quale momento ordinante dell’assetto proprietario e presupposto delle formalità societarie. In prospettiva, la vicenda conferma il valore della pianificazione statutaria: l’art. 2355-bis c.c. consente di governare ex ante la circolazione mortis causa delle azioni e la dottrina notarile ritiene ammissibili, in quanto meramente conformative e non attributive, anche clausole che dispongano il frazionamento automatico della partecipazione tra gli eredi in proporzione alle quote di spettanza — strumenti che, nel silenzio dello statuto, restano preclusi, consegnando la sorte del pacchetto alla disciplina legale della contitolarità.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Fonti normative: artt. 456, 457, 459, 471, 565, 566, 585, 713, 718, 727, 728, 729, 732, 737, 752, 754, 757, 758, 760, 820, 1105, 1106, 1350, 2022, 2347, 2355, 2355-bis, 2359, 2441 c.c.; art. 9-bis, legge 1° dicembre 1970, n. 898; art. 7, r.d. 29 marzo 1942, n. 239; artt. 3, comma 4-ter, e 16, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUSD), come modificato dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139.
Giurisprudenza: Cass., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24657; Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5068; Cass. 13 ottobre 1992, n. 11128; Cass. 16 aprile 1994, n. 3609; Cass. 5 maggio 1999, n. 4501; Cass. 21 gennaio 2000, n. 640; Cass. 5 settembre 2006, n. 19062; Cass. 10 dicembre 2015, n. 24449; Cass. 30 agosto 2023, n. 25462; Cass., ord., n. 13163/2024; Cass., ord., 9 luglio 2024, n. 18732; Trib. Roma, 2 maggio 2001.
Dottrina e prassi: Fondazione Italiana del Notariato, L’oggetto della divisione ereditaria: questioni in tema di crediti e partecipazioni sociali, in Contratto di divisione e autonomia privata; Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 18 marzo 2024, n. 72.
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