Abstract
La Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 dell’Agenzia delle entrate segna una svolta di significativa portata sistematica nella prassi amministrativa in materia di imposta sulle successioni e donazioni. Con tale documento, la Divisione Contribuenti adegua formalmente la posizione dell’Amministrazione finanziaria all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, riconoscendo che il coacervo “successorio” di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), deve ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità strutturale con il sistema delle aliquote proporzionali introdotto dall’articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Ne discende che il meccanismo del cumulo tra donatum e relictum non può più essere applicato né per la determinazione delle aliquote né per il calcolo delle franchigie ai fini dell’imposta di successione.
Con riguardo al coacervo “donativo” di cui all’articolo 57, comma 1, del TUS, l’Agenzia delle entrate, conformemente all’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione a partire dalla sentenza n. 727 del 2021, chiarisce che l’istituto conserva operatività, ma che dal computo del cumulo devono essere escluse le donazioni poste in essere nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, in cui l’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata. La circolare fornisce altresì istruzioni vincolanti alle strutture territoriali per la gestione del contenzioso pendente, invitando all’abbandono delle pretese tributarie non conformi ai principi ora espressi.
Indice dei contenuti
- Abstract
- Premessa e inquadramento sistematico
- Il coacervo successorio: fondamento normativo e vicende dell’art. 8, comma 4, del TUS
- Il coacervo donativo: il peculiare assetto dell’art. 57, comma 1, del TUS
- L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità
- La Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023: portata e implicazioni sistematiche
- Profili problematici residui e questioni aperte
- Considerazioni conclusive
- Consulenza specializzata
- Riferimenti normativi e bibliografici
Premessa e inquadramento sistematico
Il coacervo, denominato anche “cumulo”, costituisce un meccanismo tecnico-fiscale attraverso il quale il legislatore del TUS ha inteso assicurare una valutazione unitaria e progressiva della ricchezza trasferita mortis causa o a titolo di liberalità. La sua ratio originaria risiedeva nell’esigenza di impedire che una pianificazione successoria fondata su donazioni frazionate potesse eludere il meccanismo delle aliquote progressive per scaglioni, che caratterizzava il sistema dell’imposta di successione nella sua formulazione originaria.
L’istituto si articola, nella normativa vigente, in due distinte figure: il coacervo “successorio”, disciplinato dall’articolo 8, comma 4, del TUS, che comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e legatari (donatum) con il valore dell’asse ereditario (relictum); e il coacervo “donativo”, previsto dall’articolo 57, comma 1, del TUS, che determina la riunione fittizia del valore delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del medesimo donatario con il valore globale netto dei beni oggetto della nuova donazione.
Le vicende legislative che hanno attraversato l’imposta sulle successioni e donazioni nel corso degli ultimi venticinque anni — la riforma del 2000, la soppressione del 2001, il ripristino del 2006 — hanno generato una profonda discrasia tra il dato letterale delle disposizioni, rimasto sostanzialmente immutato, e il contesto sistematico nel quale tali disposizioni erano chiamate ad operare. Questa discrasia ha alimentato un contenzioso seriale e un contrasto duraturo tra la prassi amministrativa e la giurisprudenza di legittimità, definitivamente composto — almeno sul piano della posizione ufficiale dell’Agenzia delle entrate — dalla Circolare n. 29/E del 2023.
Il coacervo successorio: fondamento normativo e vicende dell’art. 8, comma 4, del TUS
La struttura originaria del TUS e la ratio del cumulo
Il TUS, nella sua formulazione originaria del 1990, costruiva l’imposta di successione su di un impianto fortemente progressivo: le aliquote, graduate per scaglioni di valore, si applicavano al valore globale netto dell’asse ereditario, determinato tenendo conto del rapporto di parentela tra de cuius e beneficiario. In tale contesto, il coacervo successorio assolveva una funzione antielusiva precisa: impedire che la progressività fosse aggirata tramite donazioni preventive che riducessero artificiosamente il valore del relictum, abbassando la base di calcolo per le aliquote più elevate.
L’articolo 8, comma 4, del TUS disponeva dunque la maggiorazione del valore globale netto dell’asse ereditario — ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’articolo 7 — di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni effettuate in vita dal defunto agli eredi e ai legatari. Il meccanismo operava sia a livello aggregato (per determinare l’aliquota applicabile al relictum globale) sia a livello individuale (per ciascuna quota ereditaria o legato). La finalità era unitaria: garantire che il prelievo fiscale tenesse conto della ricchezza complessivamente trasferita in favore di ciascun beneficiario, evitando arbitraggi temporali nella strutturazione delle trasmissioni patrimoniali.
La riforma del 2000 e l’abrogazione implicita
La legge 21 novembre 2000, n. 342, all’articolo 69, ha radicalmente mutato la struttura dell’imposta di successione, abbandonando il sistema delle aliquote progressive per scaglioni applicate sul valore globale netto dell’asse ereditario e sostituendolo con un sistema di aliquote proporzionali applicate sul valore della quota spettante a ciascun erede o legatario, in funzione del rapporto di parentela. Le aliquote attualmente vigenti — reintrodotte nel 2006 con le medesime caratteristiche — sono: il 4% per coniuge e figli (con franchigia di 1.000.000 euro per ciascun beneficiario), il 6% per fratelli e sorelle (con franchigia di 100.000 euro), il 6% per altri parenti fino al quarto grado e affini entro il terzo grado (senza franchigia), e l’8% per tutti gli altri soggetti (senza franchigia).
In questo nuovo sistema, il coacervo successorio perde la propria ragion d’essere strutturale: non esiste più un’aliquota progressiva da applicare al valore globale dell’asse ereditario che sia suscettibile di essere influenzata dal donatum pregresso. Le aliquote sono fisse e si applicano individualmente su ciascuna quota o legato, a prescindere dal valore complessivo dell’asse. La riunione fittizia del donatum con il relictum non è più funzionalmente collegata ad alcun meccanismo impositivo operante nel nuovo sistema.
Nonostante ciò, il legislatore del 2000 non ha provveduto ad abrogare espressamente l’articolo 8, comma 4, del TUS, né lo ha fatto — circostanza tanto criticata quanto giuridicamente rilevante — il legislatore del 2006 in sede di ripristino dell’imposta. La norma è rimasta nel testo del TUS immutata nella sua formulazione originaria, riferita testualmente ed inequivocabilmente «ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art. 7», con quest’ultimo articolo che, nella versione pre-2000, disciplinava appunto le aliquote progressive per scaglioni. Il richiamo normativo è divenuto così un rinvio a un meccanismo che non esiste più nell’ordinamento.
La posizione della prassi amministrativa prima della Circolare 29/E/2023
L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, aveva tentato di salvare l’operatività del coacervo successorio mediante una reinterpretazione funzionale: poiché il sistema delle aliquote progressive era venuto meno, la sommatoria tra relictum e donatum non avrebbe dovuto essere utilizzata per la determinazione delle aliquote, ma avrebbe conservato rilevanza ai fini del calcolo delle franchigie. In sostanza, l’Agenzia aveva ritenuto che il meccanismo potesse sopravvivere in una funzione parzialmente diversa da quella originaria, valorizzando l’analogia strutturale tra la vecchia funzione antielusiva e quella attuale di determinazione della franchigia residua fruibile.
Questa posizione era difficilmente conciliabile con il dato letterale della norma, che espressamente limitava l’operatività del coacervo «ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art. 7» — un rinvio divenuto privo di oggetto — e con i principi generali in tema di abrogazione implicita per incompatibilità sistematica. La dottrina aveva in larga parte evidenziato l’insostenibilità ermeneutica di questa costruzione, e la giurisprudenza di legittimità avrebbe presto dimostrato l’infondatezza della tesi amministrativa.

Il coacervo donativo: il peculiare assetto dell’art. 57, comma 1, del TUS
La diversa sorte dell’art. 57 nella riforma del 2000
Il trattamento normativo del coacervo donativo si distingue radicalmente da quello del coacervo successorio per un dato testuale di straordinaria importanza sistematica. L’articolo 69, comma 1, lettera q), della legge n. 342 del 2000, nel riformare l’imposta di donazione, ha espressamente modificato l’articolo 57, comma 1, del TUS, sopprimendo le parole «ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’articolo 56». A differenza dell’articolo 8, comma 4, rimasto nella sua formulazione vincolata alla determinazione delle aliquote progressive, l’articolo 57, comma 1, è stato dunque aggiornato dal legislatore: il riferimento alle aliquote è stato deliberatamente eliminato, rendendo il coacervo donativo funzionalmente autonomo rispetto al meccanismo delle aliquote.
Questa differenza testuale è risultata decisiva nella successiva elaborazione giurisprudenziale. Mentre per il coacervo successorio il riferimento letterale alle aliquote progressive costituisce l’elemento di incompatibilità strutturale con il sistema riformato, per il coacervo donativo il legislatore ha consapevolmente rimosso tale ancoraggio, rendendo il cumulo residualmente operante per le finalità che il nuovo sistema consente — essenzialmente, la corretta determinazione della franchigia fruibile dall’avente causa in considerazione delle liberalità complessivamente ricevute dal medesimo donante.
| Profilo | Coacervo Successorio (art. 8 co. 4 TUS) | Coacervo Donativo (art. 57 co. 1 TUS) |
|---|---|---|
| Modifica L. 342/2000 | Nessuna — testo invariato dal 1990 | Sì — soppressa la locuzione “ai soli fini delle aliquote” |
| Riferimento alle aliquote | Espresso e immutato — rinvio all’art. 7 | Eliminato dal legislatore del 2000 |
| Esito applicativo post-riforma | Abrogazione implicita per incompatibilità | Operante — funzione residua per le franchigie |
| Donazioni 2001–2006 | Irrilevante (istituto abrogato) | Escluse dal cumulo (Circ. 29/E/2023) |
| Prassi ante 2023 (Circ. 3/E/2008) | Operante per le franchigie — ora superata | Include donazioni 2001-2006 — ora superata |
| Prassi post 2023 | Non più applicabile — nessun effetto | Applicabile solo a donazioni pre-25.10.2001 e post-28.11.2006 |
Il periodo di sospensione e il problema delle donazioni fiscalmente neutre
La questione più complessa relativa al coacervo donativo concerne il trattamento delle donazioni effettuate nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 — data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 che aveva soppresso l’imposta sulle successioni e donazioni — e il 28 novembre 2006 — data di reintroduzione dell’imposta ad opera dell’articolo 2, commi 47 e seguenti, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006.
Durante tale quinquennio, le donazioni erano soggette, in luogo dell’imposta abrogata, alle ordinarie imposte sui trasferimenti applicabili per le operazioni a titolo oneroso, con le medesime aliquote, su di un valore eccedente una franchigia di 350 milioni di lire (circa 180.759 euro) prevista dall’articolo 13 della legge n. 383 del 2001. Si trattava di un regime alternativo che, pur garantendo una forma di prelievo sui trasferimenti liberali, operava secondo logiche e parametri del tutto differenti rispetto al TUS. Il problema interpretativo consiste nel determinare se tali donazioni debbano essere incluse nel coacervo donativo ai fini della determinazione della franchigia residua spettante per le donazioni successive alla reintroduzione dell’imposta.
L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità
Il consolidamento sul coacervo successorio
Il primo significativo arresto giurisprudenziale sul coacervo successorio risale alla sentenza della Corte di Cassazione n. 24940 del 6 dicembre 2016, con la quale la Suprema Corte ha affermato che, a seguito dell’abrogazione del sistema dell’aliquota progressiva ad opera dell’art. 69 della legge n. 342 del 2000, deve ritenersi implicitamente abrogato l’art. 8, comma 4, del TUS, che prevedeva il cumulo del donatum con il relictum al solo fine di determinare l’aliquota progressiva da applicare, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall’aliquota fissa sul valore non dell’asse, ma della quota di eredità o del legato.
Questo principio è stato costantemente ribadito in un nutrito filone giurisprudenziale, che annovera le seguenti pronunce: Cass. n. 26050/2016, Cass. n. 32819/2018, Cass. n. 32830/2018, Cass. n. 12779/2018, Cass. n. 758/2019, Cass. n. 10255/2020, Cass. n. 22738/2020, Cass. n. 25909/2020, Cass. n. 27827/2020, Cass. n. 3989/2021, Cass. n. 10171/2022, Cass. n. 11422/2022, Cass. n. 17623/2022. Il ragionamento è lineare nella sua consequenzialità logica: l’articolo 8, comma 4, del TUS riferisce espressamente il meccanismo del coacervo alla determinazione delle aliquote applicabili «a norma dell’art. 7»; tale sistema di aliquote progressive è stato eliminato dalla legge n. 342 del 2000; la norma, rimasta formalmente in vigore, è divenuta priva di oggetto applicativo; di qui l’abrogazione implicita per sopravvenuta incompatibilità sistematica, che non consente di piegare il coacervo a finalità diverse rispetto a quelle per le quali era stato concepito.
Il revirement sul coacervo donativo: Cass. n. 727 del 2021
Più articolata è stata l’evoluzione giurisprudenziale in materia di coacervo donativo. La Cassazione aveva inizialmente assunto, con la sentenza n. 11677 del 2017, una posizione restrittiva: rilevavano, ai fini del coacervo donativo, tutte le donazioni anteriori, comprese quelle effettuate tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, argomentando sulla base dell’interpretazione letterale dell’articolo 57, comma 1, del TUS — che non opera distinzioni temporali — e sulla coerenza con il principio di progressività impositiva commisurata alla capacità contributiva complessiva del beneficiario.
Con la sentenza n. 727 del 19 gennaio 2021, la Corte di Cassazione ha operato un consapevole revirement, espressamente distaccandosi dal precedente del 2017. La Corte ha precisato che, sebbene il coacervo donativo conservi operatività — a differenza di quello successorio, stante la diversa formulazione dell’art. 57 post-riforma —, il cumulo non può ricomprendere le donazioni poste in essere nel periodo in cui l’imposta di donazione non esisteva. Il ragionamento è fondato sulla considerazione che il coacervo donativo è strutturalmente concepito per determinare la franchigia residua rispetto all’imposta sulle successioni e donazioni: includere donazioni effettuate in un periodo nel quale tale imposta non esisteva significherebbe attribuire rilevanza fiscale retroattiva a fattispecie che, al momento della loro realizzazione, erano governate da un regime del tutto differente e incompatibile con la logica del TUS.
L’indirizzo della sentenza n. 727/2021 ha trovato pronta e costante adesione nelle successive pronunce della Suprema Corte: Cass. n. 9617/2021, Cass. n. 40865/2021, Cass. n. 5690/2023. Si può dunque affermare che, anche su questo punto, sussiste un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ancorché formatosi in tempi più recenti rispetto a quello sul coacervo successorio.
La Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023: portata e implicazioni sistematiche
L’abbandono della prassi consolidata sul coacervo successorio
Con la Circolare n. 29/E del 2023, la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle entrate ha formalmente aderito all’orientamento giurisprudenziale consolidato, dichiarando superati i chiarimenti resi dalla Circolare n. 3/E del 2008, paragrafo 3.2.3. La portata della posizione assunta è netta e priva di ambiguità: ai soli fini dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie.
Questo riconoscimento tardivo — la giurisprudenza si era consolidata già nel biennio 2016-2018 — ha un significato sistematico che va oltre la mera gestione del contenzioso. Sancisce formalmente la fine di una posizione amministrativa che, per circa quindici anni dopo la riforma del 2000, aveva generato liquidazioni fiscali illegittime e un contenzioso seriale, gravando i contribuenti dell’onere di dover adire le vie giudiziarie per far valere un’abrogazione implicita che la dottrina più attenta aveva da tempo riconosciuto. Sul piano pratico, nelle dichiarazioni di successione presentate dopo la data della circolare non può più essere richiesta alcuna maggiorazione del valore dell’asse ereditario o delle singole quote per effetto di donazioni pregresse.
Il parziale adeguamento sul coacervo donativo
Con riferimento al coacervo donativo, la posizione della Circolare n. 29/E del 2023 è più sfumata, in quanto non determina l’abbandono dell’istituto bensì una limitazione del suo perimetro applicativo. La circolare dichiara superati i chiarimenti della Circolare n. 3/E del 2008, paragrafo 4.2, nella parte in cui prevede che, ai fini della determinazione della franchigia, rilevano anche le donazioni effettuate nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 e il 29 novembre 2006. Ne deriva il seguente assetto: il coacervo donativo continua ad operare ai fini dell’imposta di donazione, determinando la riduzione della franchigia disponibile in proporzione al valore delle donazioni anteriori ricevute dal medesimo donatario; tuttavia, dal computo di tali donazioni anteriori devono essere escluse quelle poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006.
La circolare corregge peraltro un’inesattezza della Circolare n. 3/E del 2008, che indicava erroneamente il 29 novembre 2006 come termine finale del periodo di soppressione dell’imposta, laddove la reintroduzione decorreva dal 28 novembre 2006 (il 29 novembre 2006 essendo la data di entrata in vigore della legge n. 286 del 2006, e non quella di efficacia delle disposizioni fiscali ivi contenute). Questo assetto è coerente con la distinzione testuale tra le due norme: l’art. 57 del TUS, modificato nel 2000 con l’eliminazione del riferimento alle aliquote progressive, conserva un fondamento normativo autonomo; ma il suo perimetro applicativo è delimitato dalla coerenza con il sistema del TUS, nel quale non possono logicamente essere incluse donazioni effettuate in un periodo nel quale tale sistema era sospeso.
Le istruzioni sul contenzioso pendente
La Circolare n. 29/E del 2023 fornisce altresì istruzioni operative alle strutture territoriali per la gestione del contenzioso pendente. Le direzioni provinciali e gli uffici dipendenti sono invitati a riesaminare le controversie concernenti la materia e, ove l’attività di liquidazione sia stata effettuata secondo criteri non conformi ai principi ora espressi, ad abbandonare la pretesa tributaria con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado del giudizio, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
La gestione delle spese di giudizio in caso di cessazione della materia del contendere costituisce un aspetto di rilevante importanza pratica: la circolare invita le strutture a fornire al giudice elementi che possano giustificare la compensazione delle spese, laddove non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione. Questa indicazione riflette la consapevolezza che l’abbandono della pretesa deriva da un mutamento della prassi amministrativa e non da una sopravvenuta ragione giuridica; circostanza che renderebbe difficilmente giustificabile la condanna alle spese dell’Amministrazione, ma che al contempo non dovrebbe privare il contribuente vittorioso del diritto alla rifusione delle spese legali sostenute.
Profili problematici residui e questioni aperte
L’efficacia temporale e le dichiarazioni di successione precedenti
Un primo profilo problematico attiene all’efficacia temporale della presa di posizione contenuta nella Circolare n. 29/E del 2023. Le circolari dell’Agenzia delle entrate costituiscono atti di prassi amministrativa interna, non vincolanti per i contribuenti né per i giudici, ma vincolanti per gli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Ne consegue che l’ufficio non potrà più emettere avvisi di liquidazione fondati sul coacervo successorio; ma rimane aperta la questione del regime delle dichiarazioni di successione già presentate in passato che abbiano applicato il coacervo su indicazione della Circolare n. 3/E del 2008, con pagamento dell’imposta eccedente rispetto all’importo effettivamente dovuto.
Per tali fattispecie, il contribuente conserva il diritto di presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, entro il termine decadenziale di due anni dal pagamento o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto del rimborso. La presa di posizione della circolare, pur non avendo efficacia retroattiva formale, rafforza la posizione del contribuente istante, poiché l’Amministrazione non potrà coerentemente difendere in contenzioso una pretesa che essa stessa ha dichiarato non più sostenibile.
L’interazione con il patto di famiglia e le liberalità indirette
Un secondo profilo problematico concerne l’interazione del coacervo donativo con istituti contigui: il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.), le liberalità indirette, le liberalità d’uso. Con specifico riguardo al patto di famiglia, l’articolo 768-sexies, comma 2, c.c. prevede che, all’apertura della successione del disponente, il beneficiario del patto imputi quanto ricevuto alla propria quota di riserva, con il meccanismo dei conguagli verso gli altri legittimari. La questione se l’attribuzione effettuata mediante patto di famiglia rientri nel coacervo donativo dell’art. 57 del TUS non è risolta dalla Circolare n. 29/E del 2023, che si limita a definire il perimetro temporale del cumulo senza affrontare la questione qualitativa delle liberalità rilevanti. Sul punto, la dottrina prevalente tende ad includere l’attribuzione da patto di famiglia nel coacervo donativo, ma la questione rimane controversa in assenza di un’espressa presa di posizione della prassi o della giurisprudenza di legittimità.
Effetti sulla pianificazione successoria
Sul piano della pianificazione successoria, l’abolizione del coacervo successorio produce effetti rilevanti per i contribuenti che hanno effettuato o intendano effettuare donazioni in vita. In precedenza, l’interpretazione amministrativa della Circolare n. 3/E del 2008 implicava che le donazioni pregresse, pur non incidendo sulle aliquote (già fisse), riducessero la franchigia disponibile in sede di successione, con possibile tassazione di quote ereditarie che altrimenti avrebbero beneficiato dell’esenzione. Con il venir meno di tale meccanismo, ciascun erede o legatario gode dell’intera franchigia di legge — 1.000.000 euro per il coniuge e i figli — indipendentemente dalle donazioni già ricevute in vita dal medesimo de cuius.
Questa conclusione — coerente con la struttura proporzionale e individuale dell’imposta vigente — incentiva ulteriormente l’utilizzo delle donazioni come strumento di pianificazione successoria: il donatario non sconterà in sede di successione alcuna “penalizzazione” della propria franchigia per effetto delle liberalità già ricevute. La distinzione rimane rilevante ai soli fini dell’imposta di donazione (coacervo donativo operante per le donazioni successive al 28 novembre 2006), rispetto alle quali il cumulo con le donazioni anteriori continua a determinare la franchigia residua disponibile.
Considerazioni conclusive
La Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 rappresenta, nel panorama della prassi tributaria in materia di imposte sui trasferimenti, un atto di significativa rilevanza sistematica. Sancisce formalmente l’allineamento dell’Amministrazione finanziaria a un orientamento giurisprudenziale consolidato da quasi un decennio, ponendo fine a un contrasto che aveva alimentato un contenzioso seriale e gravato i contribuenti di oneri processuali che avrebbero potuto essere evitati con un tempestivo adeguamento della prassi.
Sul piano sostanziale, le conclusioni della circolare si impongono nella loro coerenza sistematica. Il coacervo successorio era divenuto una norma priva di oggetto applicativo: formalmente in vigore, strutturalmente incompatibile con il sistema delle aliquote proporzionali introdotto nel 2000, mantenuta artificialmente in vita dall’interpretazione amministrativa attraverso una rielaborazione funzionale che il dato letterale non supportava. Il riconoscimento dell’abrogazione implicita è l’unica soluzione ermeneutica coerente con il principio per cui una norma non può essere applicata in funzione di meccanismi che non esistono più nell’ordinamento.
Con riguardo al coacervo donativo, la soluzione adottata dalla circolare è equilibrata: conservare l’operatività dell’istituto — che il legislatore del 2000 ha esplicitamente mantenuto modificando il testo dell’art. 57 — limitandone il perimetro temporale alle donazioni effettuate nell’ambito del regime TUS, con esclusione del quinquennio di soppressione. Restano aperte alcune questioni interpretative che la circolare non affronta: l’interazione con il patto di famiglia, il trattamento delle liberalità indirette, il regime dei rimborsi per le dichiarazioni di successione già presentate. Su questi fronti, sarà necessario attendere ulteriori chiarimenti della prassi o nuovi interventi giurisprudenziali, auspicabilmente accompagnati da un intervento legislativo che — con notevole ritardo rispetto alla riforma del 2000 — provveda all’esplicita armonizzazione del testo del TUS con l’assetto impositivo vigente.
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Riferimenti normativi e bibliografici
Fonti normative
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), artt. 7, 8 co. 4, 57 co. 1 · Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 69 · Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 13 · D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. con modif. in L. 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 47 ss. · D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
Prassi amministrativa
Agenzia delle entrate, Circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E · Ministero delle finanze, Circolare 16 novembre 2000, n. 207 · Agenzia delle entrate, Circolare 19 ottobre 2023, n. 29/E
Giurisprudenza di legittimità
Cass. n. 24940/2016 · Cass. n. 26050/2016 · Cass. n. 11677/2017 · Cass. n. 12779/2018 · Cass. n. 32819/2018 · Cass. n. 32830/2018 · Cass. n. 758/2019 · Cass. n. 10255/2020 · Cass. n. 22738/2020 · Cass. n. 25909/2020 · Cass. n. 27827/2020 · Cass. n. 727/2021 · Cass. n. 3989/2021 · Cass. n. 9617/2021 · Cass. n. 40865/2021 · Cass. n. 10171/2022 · Cass. n. 11422/2022 · Cass. n. 17623/2022 · Cass. n. 5690/2023
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