Dal 30 luglio 2026 la Carta d’Identità Elettronica (CIE) rilasciata a chi ha già compiuto 70 anni al momento della richiesta ha validità illimitata: non riporta più una data di scadenza, resta pienamente utilizzabile anche per l’espatrio e non deve essere rinnovata per continuare a valere come documento di riconoscimento. La novità, introdotta dall’art. 6 del DL 19/2026 e attuata con la Circolare DAIT n. 60 del 24 luglio 2026, semplifica un adempimento periodico che pesava soprattutto sui cittadini anziani e sugli uffici anagrafe. Restano tuttavia alcune eccezioni e un limite tecnico di dieci anni per l’uso della carta come identità digitale, che è utile conoscere prima di recarsi allo sportello.
🔑 Punti Chiave
Q: Chi ha diritto alla CIE senza scadenza?
A: Chi ha già compiuto 70 anni al momento della richiesta e presenta la domanda dal 30 luglio 2026, ai sensi dell’art. 6 del DL 19/2026.
Q: Le CIE già in possesso diventano automaticamente illimitate?
A: No. Restano valide fino alla loro naturale scadenza; la validità illimitata riguarda solo le carte richieste dal 30 luglio 2026.
Q: La CIE illimitata resta valida per l’espatrio?
A: Sì, alle condizioni previste dall’art. 1 del DPR 649/1974, come qualsiasi altra CIE ordinaria.
Q: Bisogna rinnovarla dopo dieci anni?
A: Il documento fisico resta valido, ma il certificato per l’accesso ai servizi online scade dopo 10 anni e richiede una nuova CIE per essere rinnovato.
Indice dei contenuti
Che cos’è la CIE a validità illimitata e a chi spetta
La CIE a validità illimitata è la Carta d’Identità Elettronica priva di data di scadenza, riservata ai cittadini che hanno già compiuto 70 anni al momento della richiesta. La misura si applica a tutte le domande di rilascio presentate dal 30 luglio 2026 in avanti: da quella data, il sistema informatico utilizzato da Comuni e uffici consolari verifica automaticamente l’età dell’anagrafe e genera il documento senza scadenza, senza che sia richiesto alcun intervento manuale da parte dell’operatore. Per il cittadino la procedura di richiesta non cambia rispetto alla CIE ordinaria: stesso appuntamento, stessa documentazione, stesso costo.
L’obiettivo dichiarato dell’intervento è alleggerire un adempimento periodico che grava in modo sproporzionato sulle fasce di popolazione più anziane, spesso con maggiori difficoltà di mobilità, riducendo al contempo il carico di lavoro degli uffici demografici comunali.
La base normativa: art. 6 DL 19/2026 e Circolare DAIT n. 60/2026
La disciplina della CIE senza scadenza trova fondamento nell’art. 6 del Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50 (G.U. n. 91 del 20 aprile 2026), recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR. Le istruzioni operative per Comuni e consolati sono state fornite dal Ministero dell’Interno con la Circolare DAIT n. 60 del 24 luglio 2026 e il relativo allegato tecnico.
| Fonte | Contenuto |
|---|---|
| Art. 6, DL 19/2026 (conv. L. 50/2026) | Introduce la validità illimitata della CIE per gli ultrasettantenni dal 30 luglio 2026 |
| Circolare DAIT n. 60/2026 del 24 luglio 2026 | Istruzioni operative ai Comuni e ai consolati per l’emissione del documento |
| Art. 1, DPR 649/1974 | Condizioni per l’utilizzo della CIE ai fini dell’espatrio |

Come si riconosce la nuova carta: ILLIMITATA e codice 990101
Sul fronte del documento, nello spazio riservato alla scadenza, compare la dicitura “ILLIMITATA” al posto di una data. Nella zona a lettura ottica (MRZ), destinata al riconoscimento automatizzato del documento da parte di lettori e varchi elettronici, la data di scadenza è sostituita dal valore convenzionale 990101. Per il resto, la carta è identica a una CIE ordinaria: stesso formato, stesso chip, stessi elementi di sicurezza.
- ✅ Campo scadenza: dicitura “ILLIMITATA”
- ✅ Zona MRZ: codice convenzionale 990101
- ✅ Valida per l’espatrio alle condizioni ordinarie
- ⚠️ Non richiede rinnovo come documento di riconoscimento
Le eccezioni alla validità illimitata
La validità illimitata della CIE non si applica in due casi espressamente previsti dalla disciplina. Ai richiedenti protezione internazionale la carta viene rilasciata con validità di tre anni, anche se il richiedente ha già compiuto 70 anni. Ai cittadini per cui non sia temporaneamente possibile rilevare le impronte digitali, invece, continua a essere rilasciata una CIE di durata pari o inferiore a 12 mesi. In entrambi i casi si applicano le regole ordinarie già vigenti per queste categorie, che prevalgono sulla nuova disciplina generale.
Il limite dei dieci anni per l’identità digitale online
La validità illimitata riguarda esclusivamente la CIE come documento di riconoscimento fisico, non il suo utilizzo come strumento di identità digitale. Il certificato di autenticazione che consente l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione (la funzione “Entra con CIE”) mantiene infatti una durata massima di dieci anni dal rilascio. Decorso questo termine, il documento resta pienamente valido come carta d’identità, ma chi vuole continuare a utilizzarlo per l’accesso ai servizi digitali deve richiedere l’emissione di una nuova CIE, con conseguente rinnovo anche del certificato.
È una distinzione importante da tenere presente: il documento fisico non scade più, ma la componente digitale del chip segue comunque un proprio ciclo di validità decennale, indipendente dalla dicitura “ILLIMITATA” riportata sulla carta.
📝 In Sintesi
Dal 30 luglio 2026 la CIE a validità illimitata sostituisce, per chi ha già compiuto 70 anni, il tradizionale obbligo di rinnovo periodico del documento di riconoscimento.
- ✅ Si applica alle richieste presentate dal 30 luglio 2026 da chi ha già 70 anni
- ✅ Base normativa: art. 6 DL 19/2026, conv. L. 50/2026, e Circolare DAIT n. 60/2026
- ✅ Sul documento: dicitura “ILLIMITATA” e codice MRZ 990101
- ✅ Resta valida per l’espatrio alle condizioni ordinarie
- ⚠️ Escluse protezione internazionale (3 anni) e impossibilità di rilevare l’impronta (≤12 mesi)
- ⚠️ Il certificato per i servizi online scade comunque dopo 10 anni
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Fonti e Approfondimenti
- Normattiva – Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, art. 6
- Ministero dell’Interno – Prefettura di Grosseto, novità sui documenti d’identità 2026
- Fine di SPID: la transizione alla CIE
- App IO e CIE nel 2027
- Identità Digitale Europea: il nuovo portafoglio digitale eIDAS 2.0
- Il Regolamento eIDAS2: dalla dematerializzazione alla dimensione aumentata del diritto
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