Abstract. L’accettazione tacita dell’eredità accede ai registri immobiliari attraverso la trascrizione prevista dall’art. 2648, terzo comma, c.c., snodo indispensabile per la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. e per l’operatività delle tutele connesse alla pubblicità degli acquisti mortis causa. A corredo della formalità, l’art. 2660 c.c. impone la presentazione del certificato di morte dell’autore della successione: documento dalla funzione solo in apparenza marginale, che la prassi delle conservatorie e la giurisprudenza di merito hanno elevato a presupposto insurrogabile della formalità. Il presente contributo esamina la funzione assolta dalla certificazione del decesso nel sistema della pubblicità immobiliare e affronta il problema, ricorrente nella prassi notarile, della sua indisponibilità in tempi compatibili con l’esigenza di eseguire senza indugio la formalità, come accade tipicamente per i decessi avvenuti all’estero. Vengono quindi vagliate le certificazioni equipollenti idonee a comprovare il decesso, alla luce del recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato in materia, e, quale rimedio residuale, la trascrizione con riserva ex art. 2674-bis c.c., con il connesso procedimento di reclamo all’autorità giudiziaria.
Indice dei contenuti
- Premessa e inquadramento sistematico
- Il fondamento e la funzione del certificato di morte nell’art. 2660 c.c.
- La tensione con l’esigenza di tempestivita della formalita
- Le ipotesi di indisponibilita tempestiva della certificazione
- La documentazione equipollente comprovante il decesso
- La trascrizione con riserva ex art. 2674-bis c.c.
- Casistica applicativa e indicazioni operative
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
- Consulenza specializzata
Premessa e inquadramento sistematico
La trascrizione degli acquisti mortis causa nel sistema della continuità
Nel sistema del codice civile l’eredità si acquista con l’accettazione, il cui effetto risale al momento dell’apertura della successione (art. 459 c.c.). L’accettazione può essere espressa ovvero tacita: quest’ultima ricorre quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.), come tipicamente accade con l’alienazione di un bene immobile di provenienza successoria.
L’art. 2648 c.c. assoggetta a trascrizione l’accettazione dell’eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’art. 2643 c.c. o liberazione dai medesimi, nonché l’acquisto del legato. Si tratta di una pubblicità che non partecipa della logica dichiarativa dell’art. 2644 c.c.: l’acquisto ereditario si perfeziona a prescindere dalla formalità, la quale opera piuttosto sul piano della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. Finché l’acquisto mortis causa non è trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’erede non producono effetto; una volta curata la formalità anteriore, esse riacquistano efficacia secondo il loro ordine rispettivo (art. 2650, secondo comma, c.c.).
La trascrizione dell’acquisto ereditario costituisce inoltre un tassello del meccanismo di tutela dei terzi delineato dall’art. 534, terzo comma, c.c.: per gli immobili e i mobili registrati, la salvezza dell’acquisto a titolo oneroso dal cosiddetto erede apparente presuppone che tale acquisto sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte dell’erede o legatario vero, ovvero della domanda giudiziale contro l’erede apparente. La completezza della catena pubblicitaria, dunque, non risponde a un formalismo fine a sé stesso, ma all’interesse generale di affidabilità dei registri immobiliari.
Il titolo per la pubblicità dell’accettazione tacita
Per l’accettazione tacita il terzo comma dell’art. 2648 c.c. individua il titolo della formalità nell’atto stesso che importa accettazione, purché risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente; il principio è stato ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9436/2025). La formalità si esegue contro il de cuius e a favore dell’erede, sicché nella prassi il notaio che riceve l’atto dispositivo cura due trascrizioni: quella dell’acquisto mortis causa e quella dell’atto inter vivos. Secondo l’orientamento del Comitato Triveneto elaborato dalla Commissione Civile, il notaio richiesto di stipulare atti dispositivi su immobili di diretta provenienza successoria, ove non trovi già trascritta una precedente accettazione espressa o tacita, è tenuto a curare anche la trascrizione dell’intervenuta accettazione, in ottemperanza all’art. 2648 c.c.
Il quadro dei titoli è stato da ultimo ampliato dalla legge di semplificazione, il cui art. 41 ha inciso sull’art. 2648 c.c. consentendo la trascrizione dell’accettazione tacita e dell’acquisto della qualità di erede anche sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in forma autentica dall’erede o dal suo successore a titolo universale, come esaminato nel contributo dedicato alla nuova disciplina dell’accettazione tacita dell’eredità. La novella risolve il problema del titolo nei casi in cui manchi un atto trascrivibile o l’erede sia già deceduto; lascia però del tutto impregiudicato l’onere documentale posto dall’art. 2660 c.c., che costituisce l’oggetto della presente indagine.
Il fondamento e la funzione del certificato di morte nell’art. 2660 c.c.
L’onere documentale a corredo della nota
L’art. 2660, primo comma, c.c. dispone che chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre all’atto indicato dall’art. 2648 c.c., il certificato di morte dell’autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l’acquisto segue in base ad esso. La norma si riferisce indistintamente a ogni acquisto mortis causa: l’onere di allegazione riguarda dunque tanto la trascrizione dell’accettazione espressa quanto quella dell’accettazione tacita ex art. 2648, terzo comma, c.c. Il secondo comma prescrive inoltre il contenuto della nota, che deve indicare, tra l’altro, la data di morte del de cuius e, nelle successioni legittime, il vincolo che univa il chiamato all’autore della successione e la quota a questo spettante.
La funzione informativa e l’autosufficienza dei registri immobiliari
Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 212-2022/P, dedicato a estratti e certificati di morte nelle loro ricadute sull’attività notarile, individua con precisione la ratio dell’allegazione: rendere immediatamente conoscibile a chiunque ispezioni i registri immobiliari l’evento da cui dipendono gli effetti pubblicizzati, senza costringere l’interessato a indagini ulteriori presso uffici diversi da quello interrogato, in ossequio ai principi di completezza e autosufficienza dei registri stessi. Il certificato di morte assolve così a una funzione probatoria e informativa: documenta l’apertura della successione (art. 456 c.c.), che ai sensi dell’art. 449 c.c. si prova con gli atti dello stato civile, consente al conservatore il riscontro dell’identità del de cuius e della data del decesso da riportare in nota, e orienta nel tempo le ispezioni ipotecarie dei terzi.
La tesi dell’insurrogabilità nella giurisprudenza di merito e il rifiuto del conservatore
Proprio la rilevanza di tale finalità induce a ritenere che il conservatore debba rifiutare la trascrizione richiesta senza allegazione della certificazione del decesso, nel quadro dei casi tassativi di rifiuto delineati dall’art. 2674 c.c. dopo la riscrittura operata dalla legge n. 52/1985. Su questa linea si colloca l’indirizzo restrittivo della giurisprudenza di merito: il Tribunale di Roma, con il provvedimento n. 5750 del 20 ottobre 2021, ha giudicato legittimo il rifiuto opposto dal conservatore a una nota di trascrizione di accettazione di eredità corredata dall’estratto dell’atto di morte in luogo del certificato, affermando che le disposizioni che disciplinano le formalità immobiliari sono tassative e insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica, sicché il certificato di morte sarebbe documento indispensabile e non sostituibile con equipollenti, pur di contenuto parzialmente sovrapponibile. La pronuncia richiama il precedente del Tribunale di Reggio Emilia n. 271/2020, che peraltro si era limitato a ribadire genericamente il dettato normativo. Contro il rifiuto della formalità resta esperibile il ricorso di cui all’art. 113-bis disp. att. c.c. e all’art. 745 c.p.c.; ma è evidente che, in una prospettiva operativa, la partita si gioca prima, sulla idoneità della documentazione presentata.
| Disposizione | Contenuto rilevante | Funzione nel sistema |
|---|---|---|
| Art. 2648, co. 3, c.c. | Trascrizione dell’accettazione tacita sulla base dell’atto del chiamato risultante da sentenza, atto pubblico o scrittura autenticata o accertata giudizialmente | Individua il titolo della formalità |
| Art. 2650 c.c. | Inefficacia delle formalità successive in difetto di trascrizione dell’acquisto anteriore; efficacia secondo l’ordine dopo la regolarizzazione | Continuità delle trascrizioni |
| Art. 2660 c.c. | Presentazione del certificato di morte del de cuius (e del testamento, se l’acquisto segue in base ad esso); contenuto della nota | Onere documentale e autosufficienza dei registri |
| Art. 2671 c.c. e art. 6 d.lgs. 347/1990 | Esecuzione della trascrizione nel più breve tempo possibile; richiesta entro trenta giorni | Tempestività e responsabilità del notaio |
| Art. 2674 c.c. | Casi tassativi di rifiuto delle formalità dopo la l. 52/1985 | Delimita il sindacato del conservatore |
| Art. 2674-bis c.c. e art. 113-ter disp. att. c.c. | Esecuzione con riserva per gravi e fondati dubbi, su istanza di parte; reclamo al tribunale | Rimedio residuale a tutela del grado |
| Art. 449 c.c. e d.P.R. 396/2000 | Prova della morte mediante gli atti dello stato civile; certificati ed estratti | Regola probatoria generale |

La tensione con l’esigenza di tempestività della formalità
Gli obblighi del pubblico ufficiale rogante
Il problema dell’indisponibilità della certificazione si apprezza nella sua reale gravità se rapportato ai tempi imposti al notaio. L’art. 2671 c.c. obbliga il pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione a curarne l’esecuzione nel più breve tempo possibile, con responsabilità risarcitoria in caso di ritardo e applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali ove siano lasciati trascorrere trenta giorni dalla data dell’atto; in parallelo, l’art. 6 del d.lgs. n. 347/1990 impone la richiesta delle formalità entro trenta giorni, termine oggi presidiato dall’adempimento unico telematico. Quando l’atto ricevuto importa accettazione tacita su beni di diretta provenienza successoria, l’obbligo di curare la trascrizione si estende, secondo l’orientamento del Comitato Triveneto sopra richiamato, anche all’acquisto mortis causa; parte della dottrina ammette l’esonero soltanto in presenza di una dispensa espressa delle parti, rese compiutamente edotte delle conseguenze pregiudizievoli dell’omissione.
Le conseguenze del difetto di continuità
L’omessa o ritardata trascrizione dell’acquisto ereditario sospende l’efficacia dell’intera catena pubblicitaria a valle: l’acquirente non può opporre utilmente il proprio acquisto e l’ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento non produce effetto finché la continuità non sia ristabilita. Le ricadute si avvertono anche in sede esecutiva, ove orientamenti valorizzati dallo studio CNN n. 32-2007/E giungono a dubitare della stessa procedibilità dell’espropriazione quando la titolarità del bene pignorato in capo all’esecutato non risulti da una trascrizione dell’acquisto mortis causa. Di qui la conclusione operativa: la formalità ex art. 2648, terzo comma, c.c. va eseguita contestualmente alla trascrizione dell’atto dispositivo, e ogni ostacolo documentale che ne ritardi l’esecuzione si traduce in un’area di rischio per l’acquirente, per il creditore ipotecario e, in ultima analisi, per il notaio rogante.
Le ipotesi di indisponibilità tempestiva della certificazione
Il decesso all’estero del cittadino italiano
Il caso paradigmatico è quello del decesso avvenuto all’estero. Per il cittadino italiano, la dichiarazione di morte deve essere resa secondo le norme del luogo alle autorità locali competenti; ai sensi dell’art. 15, secondo comma, del d.P.R. n. 396/2000, copia della dichiarazione va inviata senza indugio all’autorità diplomatica o consolare, la quale, ai sensi dell’art. 17, trasmette gli atti, ai fini della trascrizione, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del defunto o, in mancanza, del comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita. Come chiarisce lo studio CNN n. 212-2022/P, la trascrizione nei registri dello stato civile italiani è condizione per far valere il decesso in Italia: solo dopo la registrazione l’ufficiale competente è legittimato a rilasciare il certificato di morte e gli estratti. I tempi della catena consolare, tuttavia, sono spesso incompatibili con i trenta giorni concessi per le formalità ipotecarie; in una prospettiva acceleratoria, è ammesso che il dichiarante consegni direttamente l’atto formato all’estero, munito di traduzione e legalizzazione, all’ufficiale dello stato civile italiano competente per la registrazione. Il tema si intreccia con la pianificazione delle successioni transfrontaliere con immobili in Italia, nelle quali la sequenza documentale va organizzata in anticipo.
Il decesso all’estero del cittadino straniero
Diversa l’ipotesi della morte, in uno Stato estero, di un cittadino straniero, ancorché residente in Italia: in tal caso non è possibile procedere ad alcuna trascrizione presso gli uffici dello stato civile italiani, e il notaio dovrà necessariamente acquisire una certificazione di morte formata dalla competente autorità estera, secondo le regole esaminate più oltre. In queste fattispecie il documento straniero non è un surrogato temporaneo, ma l’unica prova possibile del decesso, e la sua idoneità ai fini dell’art. 2660 c.c. diviene questione centrale; analoghe cautele documentali accompagnano, sul versante della legittimazione ereditaria, il ricorso al certificato successorio europeo.
I disallineamenti interni tra comune dell’evento e comune di residenza
Anche sul territorio nazionale possono darsi frizioni temporali. L’atto di morte è formato nel comune in cui l’evento si verifica (artt. 71 ss. d.P.R. n. 396/2000) e, se questo è diverso dal comune di residenza del defunto, deve essere comunicato agli ufficiali dello stato civile del luogo di nascita e di residenza per l’annotazione e la trascrizione. Quanto alla competenza certificativa, il Ministero dell’Interno ha chiarito che l’estratto per riassunto può essere rilasciato tanto dall’ufficiale del comune dell’evento quanto da quello del comune di residenza ove l’atto è trascritto, mentre i certificati possono essere formati da qualsiasi ufficiale sulla base dei dati desumibili dagli atti anagrafici (art. 108, secondo comma, d.P.R. n. 396/2000). La progressiva integrazione delle banche dati anagrafiche nazionali attenua, ma non elimina, i tempi tecnici di allineamento, soprattutto nel periodo immediatamente successivo al decesso. Giova infine ricordare che, vertendosi in tema di fatti non soggetti a modificazione, le certificazioni di morte hanno validità illimitata ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n. 445/2000: un certificato di morte risalente, già agli atti del fascicolo, resta pertanto pienamente utilizzabile.
La documentazione equipollente comprovante il decesso
L’equipollenza dell’estratto per riassunto nella tesi del Consiglio Nazionale del Notariato
Il nodo interpretativo riguarda anzitutto il rapporto tra certificato ed estratto. Lo studio CNN n. 212-2022/P dimostra che, con specifico riferimento agli atti di morte, le due certificazioni hanno contenuto pressoché coincidente: le rare annotazioni apponibili all’atto di morte hanno natura modificativa e non emergono né dall’una né dall’altra certificazione, sicché l’estratto per riassunto si distingue dal certificato soltanto per l’indicazione dello stato civile del defunto e, a richiesta, dell’orario del decesso; identica è anche l’efficacia probatoria, facendo entrambi piena prova fino a querela di falso. Sul piano sistematico, lo studio osserva che quando il codice civile parla di «certificato» dello stato civile il riferimento non è al certificato in senso tecnico, bensì al prodotto dell’attività di certificazione dell’ufficiale: ne è riprova l’art. 2659 c.c., dove il «certificato» richiesto per documentare il regime patrimoniale dei coniugi non può che essere, in concreto, un estratto dell’atto di matrimonio. Se l’esigenza informativa è soddisfatta da un certificato, a fortiori lo è da un estratto, che contiene informazioni maggiori: donde la conclusione dell’equipollenza, ai fini dell’art. 2660 c.c., tra certificato di morte ed estratto per riassunto dell’atto, ferma la perdurante cautela imposta dal contrario indirizzo di merito, che consiglia di privilegiare il certificato in senso tecnico ogni volta che sia disponibile e di riservare all’estratto il ruolo di alternativa motivata.
Certificazioni estere, estratti plurilingue e documenti informatici
Per i decessi documentati all’estero occorre distinguere. Se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, ratificata dall’Italia con la legge n. 870/1978, l’estratto plurilingue dell’atto di morte redatto sui formulari convenzionali è utilizzabile senza necessità di traduzione ed è esente da legalizzazione. Nei rapporti tra Stati membri dell’Unione europea soccorre inoltre il regolamento (UE) 2016/1191, che esonera da legalizzazione e da apostille i documenti pubblici relativi al decesso e prevede moduli standard multilingue quale ausilio alla traduzione. Al di fuori di tali ambiti, la certificazione estera va acquisita secondo la legge del luogo di formazione e deve essere in regola con le norme su traduzione e legalizzazione, ovvero munita di apostille per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1961. Un cenno meritano infine le certificazioni trasmesse in modalità informatica: il loro impiego nell’attività notarile presuppone la verifica della firma digitale con l’apposito applicativo e la successiva certificazione di conformità della copia analogica ai sensi dell’art. 57-bis, secondo comma, della legge notarile, come indicato dalla giurisprudenza disciplinare (Co.Re.Di. Lombardia, decisione n. 55/2013).
Le soluzioni inidonee: dichiarazioni sostitutive e dichiarazione di successione
Vanno invece escluse dal perimetro dell’art. 2660 c.c. le dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 46 del d.P.R. n. 445/2000: la cosiddetta decertificazione opera nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi per esigenze dell’amministrazione procedente, mentre l’onere documentale in esame è posto da una norma civilistica a presidio dell’affidabilità dei registri immobiliari nell’interesse dei terzi, e la prassi delle conservatorie è ferma nel non ammetterle. Il piano non va confuso con quello della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in forma autentica introdotta dalla richiamata novella sull’art. 2648 c.c.: quest’ultima opera come titolo della trascrizione, non come documento comprovante il decesso, che resta da allegare. Inidonea, infine, la dichiarazione di successione: ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del d.lgs. n. 347/1990 la trascrizione del relativo certificato ha valenza esclusivamente fiscale e non costituisce trascrizione degli acquisti mortis causa, né il documento tributario può surrogare la certificazione dello stato civile richiesta dalla legge.
| Documento | Fonte | Idoneità ex art. 2660 c.c. | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Certificato di morte | D.P.R. 396/2000, art. 108 | Sì | Documento espressamente richiesto; rilasciabile da qualsiasi ufficiale su dati anagrafici |
| Estratto per riassunto dell’atto di morte | D.P.R. 396/2000, art. 106 | Sì per lo Studio CNN 212-2022/P; contra Trib. Roma 5750/2021 | Contenuto più ampio del certificato; allegazione da motivare in via prudenziale |
| Estratto per copia integrale | D.P.R. 396/2000, art. 107 | Sì, a fortiori | Rilascio subordinato a interesse qualificato |
| Estratto plurilingue | Convenzione di Vienna 1976 (l. 870/1978) | Sì | Esente da legalizzazione, non richiede traduzione |
| Certificazione UE con modulo multilingue | Regolamento (UE) 2016/1191 | Sì | Esonero da legalizzazione e apostille tra Stati membri |
| Certificazione estera extra UE | Legge del luogo di formazione | Sì, se legalizzata o apostillata e tradotta | Per lo straniero deceduto all’estero è l’unica prova possibile |
| Dichiarazione sostitutiva di certificazione | Art. 46 d.P.R. 445/2000 | No | Opera solo verso PA e gestori di pubblici servizi |
| Dichiarazione di successione | D.lgs. 346/1990 e art. 5 d.lgs. 347/1990 | No | Valenza esclusivamente fiscale |
La trascrizione con riserva ex art. 2674-bis c.c.
I presupposti e l’istanza di parte
Quando la documentazione del decesso non sia acquisibile in tempo utile in forma pacificamente conforme, l’ordinamento appresta una valvola di chiusura. Al di fuori dei casi di rifiuto di cui all’art. 2674 c.c., qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto, l’art. 2674-bis c.c., introdotto dalla legge n. 52/1985, consente al conservatore di eseguire la formalità con riserva, su istanza della parte richiedente, che la prassi vuole scritta e motivata. La Cassazione ha precisato che il conservatore il quale nutra siffatti dubbi è tenuto a esternarli preventivamente alla parte e, a fronte dell’istanza, a procedere con riserva, incorrendo altrimenti in responsabilità (Cass. n. 9297/2007). Nella materia in esame la riserva può venire in rilievo quando la prova del decesso esista ma si presenti in forma ritenuta anomala dall’ufficio: si pensi all’estratto in luogo del certificato, alla certificazione estera in corso di trascrizione nei registri italiani o al documento plurilingue di cui si discuta la riconducibilità ai formulari convenzionali. La formalità con riserva assicura intanto la prenotazione del grado, evitando che il tempo necessario a sciogliere il dubbio si traduca nella perdita della priorità.
Il reclamo ex art. 113-ter disp. att. c.c.
L’esecuzione con riserva apre però una fase necessaria: la parte a favore della quale la formalità è stata eseguita deve proporre reclamo all’autorità giudiziaria (art. 2674-bis, secondo comma, c.c.). Ai sensi dell’art. 113-ter disp. att. c.c., il reclamo si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dall’esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità, rigore che la giurisprudenza di merito applica con fermezza. Il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate; contro il decreto è ammesso reclamo alla corte d’appello, con ricorso notificato anch’esso al conservatore. A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo; l’imposta ipotecaria dovuta per l’annotazione del reclamo grava su chi la richiede (Cass. n. 37969/2021). Il procedimento ha natura non contenziosa, lato sensu cautelare: il provvedimento conclusivo della corte d’appello non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., restando salva la via del giudizio ordinario sull’esistenza del diritto (Cass. n. 4410/2017).
La sorte della formalità e l’impiego strategico del rimedio
Gli esiti sono nettamente alternativi. Se il reclamo è accolto, la riserva viene meno e la formalità consolida i propri effetti dalla data di esecuzione originaria, con piena salvaguardia del grado; se il reclamo non è proposto nel termine perentorio, ovvero è definitivamente respinto, la formalità perde ogni effetto. Ne discende il corretto impiego strategico del rimedio nella materia che ci occupa: la riserva consente di guadagnare il tempo necessario a perfezionare la documentazione, e nel giudizio di reclamo potrà essere prodotto il certificato di morte medio tempore ottenuto, ovvero dimostrata l’idoneità di quella già allegata secondo la lettura funzionale patrocinata dal Consiglio Nazionale del Notariato. Resta fermo che si tratta di un rimedio oneroso, dagli esiti non scontati e dai termini stringenti: una extrema ratio, da preferire al rifiuto secco della formalità ma non alla tempestiva acquisizione di una certificazione conforme.
Casistica applicativa e indicazioni operative
La gerarchia delle soluzioni documentali
Dall’analisi svolta si ricava una gerarchia operativa che il notaio può percorrere in sede di istruttoria dell’atto dispositivo di beni di provenienza successoria:
- acquisire in via prioritaria il certificato di morte ovvero l’estratto per riassunto dell’atto, ricordando che la competenza al rilascio spetta sia al comune dell’evento sia a quello di residenza e che le certificazioni già in atti conservano validità illimitata;
- per il decesso all’estero di cittadino italiano, attivare immediatamente la trasmissione consolare ex artt. 15 e 17 del d.P.R. n. 396/2000, valutando la consegna diretta dell’atto estero tradotto e legalizzato all’ufficiale dello stato civile competente;
- per il cittadino straniero, acquisire l’estratto plurilingue ex Convenzione di Vienna del 1976 o la certificazione esente ai sensi del regolamento (UE) 2016/1191, ovvero il documento estero legalizzato o apostillato e tradotto;
- ove l’ufficio dubiti della conformità della documentazione, presentare istanza di esecuzione con riserva ex art. 2674-bis c.c. e predisporre senza indugio il reclamo ex art. 113-ter disp. att. c.c., completando nel frattempo la provvista documentale;
- in ogni caso, non differire la trascrizione dell’atto dispositivo: la continuità potrà essere ristabilita con effetto secondo l’ordine delle formalità (art. 2650, secondo comma, c.c.), curando l’integrazione appena la certificazione sia disponibile.
La redazione del titolo e della nota
Sul piano redazionale, è buona prassi che l’atto dispositivo enunci con precisione gli estremi del decesso e della devoluzione ereditaria, così da saldare il contenuto del titolo alle risultanze della nota, che sarà presentata contro il de cuius e a favore dell’erede con indicazione della data di morte. Nelle devoluzioni mediate occorre inoltre documentare gli anelli intermedi: in caso di rinuncia del primo chiamato o di trasmissione della delazione ex art. 479 c.c., alla nota va unito il documento comprovante la rinuncia ovvero la morte del trasmittente, con menzione della vicenda ai sensi dell’art. 2662 c.c., secondo le indicazioni della prassi notarile triveneta. Un’accurata compilazione del quadro D della nota, con la descrizione della sequenza devolutiva e della documentazione allegata, riduce sensibilmente il rischio di rilievi da parte dell’ufficio e agevola l’eventuale giudizio di reclamo.
Considerazioni conclusive
La funzione del certificato di morte nella trascrizione dell’accettazione tacita di eredità è informativa e probatoria, non costitutiva: il documento serve i terzi che consultano i registri, non un astratto formalismo. Da questa premessa discende la preferibilità della lettura funzionale accolta dallo studio CNN n. 212-2022/P, che riconosce l’equipollenza dell’estratto per riassunto, rispetto all’interpretazione letterale della giurisprudenza di merito, la quale finisce per sacrificare la continuità delle trascrizioni, valore primario del sistema, sull’altare di una distinzione lessicale priva di sostanza per gli atti di morte. Finché l’indirizzo restrittivo non sarà superato, la prudenza impone al notaio di muoversi su un doppio binario: massimizzare la tempestività della provvista documentale, sfruttando le competenze certificative concorrenti e gli strumenti internazionali di semplificazione, e presidiare il grado della formalità con l’istanza di riserva ex art. 2674-bis c.c. quando il dubbio dell’ufficio sia inevitabile. De iure condendo, l’interoperabilità tra l’anagrafe nazionale e il sistema della pubblicità immobiliare, unita a un chiarimento normativo sull’equipollenza delle certificazioni, restituirebbe coerenza a un onere documentale che oggi, nei casi patologici, rischia di ritorcersi contro le stesse esigenze di completezza dei registri che intende servire.
Riferimenti normativi e bibliografici
Fonti normative. Artt. 449, 456, 459, 474, 476, 534, 2643, 2644, 2648, 2650, 2659, 2660, 2671, 2674 e 2674-bis c.c.; artt. 113-bis e 113-ter disp. att. c.c.; legge 27 febbraio 1985, n. 52; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (artt. 15, 17, 71 ss., 106-108); d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (artt. 41 e 46); d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (artt. 5 e 6); legge 21 dicembre 1978, n. 870, di ratifica della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976; regolamento (UE) 2016/1191; art. 41 della legge di semplificazione in materia di trascrizione dell’accettazione tacita.
Giurisprudenza. Cass. n. 9436/2025; Cass. n. 37969/2021; Cass. n. 4410/2017; Cass. n. 9297/2007; Trib. Roma, 20 ottobre 2021, n. 5750; Trib. Reggio Emilia, n. 271/2020; Co.Re.Di. Lombardia, decisione n. 55/2013.
Prassi e dottrina istituzionale. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 212-2022/P, Estratti e certificati di morte, ricadute sull’attività notarile; Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 32-2007/E; Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, orientamento della Commissione Civile in tema di acquisti mortis causa e trascrizione dell’accettazione tacita di eredità.
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Per l’istruttoria documentale delle provenienze successorie, la trascrizione degli acquisti mortis causa e la gestione delle formalità nei registri immobiliari, lo studio assiste privati, professionisti e istituti di credito.
Studio Notarile Soldani e Carraro
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