Aumento gratuito di capitale nelle more dell’approvazione del bilancio: il ruolo della situazione patrimoniale infrannuale

Aumento Gratuito Di Capitale E Situazione Patrimoniale Infrannuale – Analisi Accademica
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Sintesi. Il contributo esamina la legittimità delle operazioni di aumento gratuito del capitale sociale deliberate nel periodo intercorrente tra la chiusura dell’esercizio e la relativa approvazione assembleare del bilancio. L’analisi muove dal dato testuale degli artt. 2442 e 2481-ter c.c. e sviluppa, per via sistematica e analogica, i principi desumibili dall’art. 2501-quater c.c. in tema di situazione patrimoniale allegata al progetto di fusione. Si argomenta che la situazione patrimoniale infrannuale, redatta dagli amministratori secondo i criteri degli artt. 2423 e seguenti c.c. e riferita a una data sufficientemente prossima alla deliberazione, costituisce lo strumento necessario a garantire la legittimità dell’operazione, a condizione che incorpori i risultati dell’esercizio nel frattempo conclusosi. Vengono esaminati i requisiti formali e sostanziali della situazione patrimoniale, il perimetro del controllo di legalità spettante al notaio rogante e i profili di rischio connessi alla correttezza della base documentale. Il contributo si conclude con l’indicazione delle questioni interpretative ancora aperte e delle soluzioni preferibili alla luce degli orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai (H.G.33 e I.G.48, settembre 2014) e del Consiglio Notarile di Milano (Massima II, 16 gennaio 2001).


Indice dei contenuti

Premessa e inquadramento sistematico

Il fondamento normativo dell’aumento gratuito di capitale

L’aumento gratuito del capitale sociale — detto anche «nominale», in contrapposizione all’aumento «reale» che implica nuovi apporti dei soci — è l’operazione mediante la quale le riserve e gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio vengono imputati a capitale, senza che affluiscano risorse finanziarie dall’esterno. Il suo effetto tipico è il consolidamento patrimoniale di poste già formate: la ricchezza, da distribuibile in quanto iscritta a riserva, diviene indisponibile nella misura del capitale sociale, incrementando stabilmente la garanzia patrimoniale offerta dalla società ai creditori.

La norma di riferimento per le società per azioni è l’art. 2442 c.c., che attribuisce all’assemblea il potere di aumentare il capitale «imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili». Per le società a responsabilità limitata, l’art. 2481-ter c.c. consente un’operazione analoga, il cui effetto si riflette sulle partecipazioni dei soci proporzionalmente alle quote detenute. In entrambe le fattispecie, la norma individua due presupposti indefettibili e cumulativi: l’iscrizione delle riserve nell’ultimo bilancio approvato e la loro disponibilità in senso giuridico, ossia l’assenza di vincoli legali o statutari che ne precludano l’imputazione a capitale.

Il problema temporale: le operazioni deliberate nelle more del bilancio

La questione di maggiore complessità pratica e interpretativa emerge quando l’operazione di aumento gratuito viene deliberata in un arco di tempo caratteristico della vita societaria: quello intercorrente tra la chiusura dell’esercizio e l’approvazione del relativo bilancio da parte dell’assemblea. Per le società con esercizio solare (1 gennaio–31 dicembre), tale finestra si colloca nei primi mesi dell’anno successivo e si prolunga fino al termine legale di approvazione. L’art. 2364, co. 2, c.c. fissa tale termine per le s.p.a. in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, prorogabili a 180 «quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società»; la medesima scansione si applica alle s.r.l. per effetto del rinvio di cui all’art. 2478-bis, co. 2, c.c.

Si determina così un’asimmetria informativa strutturale: il bilancio dell’esercizio concluso esiste come prodotto contabile redatto dagli amministratori, ma non ha ancora acquistato il valore giuridico proprio dell’approvazione assembleare; nel contempo, l’ultimo bilancio approvato rispecchia una situazione patrimoniale risalente di un intero anno. Il caso paradigmatico oggetto del presente studio è il seguente: in data 15 giugno 2026, l’assemblea di una società di capitali delibera un aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione della riserva straordinaria iscritta nel bilancio dell’esercizio 2024 — l’ultimo approvato — verificandone la persistenza attraverso una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata al 30 aprile 2026, in assenza del bilancio dell’esercizio 2025, non ancora approvato.


La disciplina positiva dell’aumento gratuito nelle società di capitali

L’aumento gratuito nelle società per azioni: art. 2442 c.c.

Il perimetro applicativo dell’art. 2442 c.c. è definito con precisione dal dato letterale: le riserve imputabili a capitale devono essere «iscritte in bilancio in quanto disponibili». La locuzione «bilancio» va interpretata — secondo l’orientamento costante della dottrina e della prassi notarile — come riferimento all’ultimo bilancio approvato dall’assemblea, ossia all’unico documento contabile a cui la legge assegna piena efficacia giuridica nel quadro dei rapporti tra soci e tra soci e creditori. La competenza a deliberare spetta all’assemblea ordinaria (art. 2365, co. 1, c.c.), salva delega agli amministratori ai sensi dell’art. 2443 c.c. L’aumento si esegue mediante assegnazione di nuove azioni ai soci in proporzione a quelle già possedute, ovvero mediante aumento del valore nominale delle azioni esistenti. Quando la deliberazione comporta modifica della clausola statutaria sul capitale nominale, è necessario l’intervento del notaio rogante e il successivo deposito ai sensi dell’art. 2436 c.c.

L’aumento gratuito nelle società a responsabilità limitata: art. 2481-ter c.c.

Per le s.r.l., l’art. 2481-ter c.c. prevede il «passaggio delle riserve o di altri fondi disponibili a capitale», con competenza in capo all’assemblea dei soci ovvero, ove l’atto costitutivo lo preveda, all’organo amministrativo. L’operazione richiede in ogni caso atto notarile e deposito ai sensi dell’art. 2480 c.c., in quanto importa modifica dell’atto costitutivo relativamente all’entità del capitale sociale nominale. La coincidenza sostanziale della formulazione normativa con quella dell’art. 2442 c.c. consente di applicare alle s.r.l. i medesimi principi elaborati per le s.p.a. in ordine alle condizioni e ai limiti dell’operazione.

Le riserve utilizzabili: tipologia e condizioni di disponibilità

La disponibilità delle riserve ha contenuto negativo: non sono disponibili le poste gravate da vincoli legali o statutari che ne impediscono la distribuzione o l’imputazione a capitale. La riserva straordinaria o facoltativa — oggetto specifico del caso esaminato — è tra le poste maggiormente disponibili, non essendo assoggettata ad alcun vincolo legale specifico che ne precluda l’imputazione a capitale.

Tipologia di riservaDisponibilitàRiferimento normativo
Riserva legaleLimitata: disponibile solo per la parte eccedente il 20% del capitale nominaleArt. 2430 c.c.
Riserva da sovrapprezzo azioniCondizionata: disponibile solo dopo integrale reintegro della riserva legaleArt. 2431 c.c.
Riserva statutariaCondizionata: disponibile salvo vincolo statutario contrarioStatuto
Riserva straordinaria (o facoltativa)PienaArt. 2442 c.c.
Riserva da rivalutazione monetariaCondizionata: nei limiti della disciplina speciale applicabileL. speciale (es. L. n. 342/2000)
Riserva per acquisto azioni proprieNon disponibile finché la società detiene azioni proprieArt. 2357-ter c.c.
Utili portati a nuovoPienaArt. 2442 c.c.
Tabella 1 — Tipologie di riserve e condizioni di disponibilità per l’aumento gratuito del capitale nelle società di capitali.
Schema Operativo Aumento Gratuito Di Capitale: Condizioni Di Legittimità, Parametri Temporali E Fonti Della Prassi Notarile
Schema operativo — aumento gratuito di capitale nelle more dell’approvazione del bilancio: condizioni di legittimità, parametri temporali (triveneto h. G. 33/i. G. 48 · cnm massima ii) e documentazione necessaria.

La situazione patrimoniale infrannuale: natura giuridica e disciplina applicabile

L’art. 2501-quater c.c. quale fondamento sistematico per analogia

Il codice civile non contiene una disciplina espressa della «situazione patrimoniale infrannuale» nelle operazioni di aumento del capitale. La figura riceve tuttavia un fondamento normativo indiretto nell’art. 2501-quater c.c., che in materia di fusione impone la redazione di una situazione patrimoniale aggiornata quando il bilancio dell’ultimo esercizio risalga a oltre sei mesi prima del deposito del progetto di fusione. In tale ipotesi, la situazione patrimoniale deve riferirsi a una data non anteriore di oltre 120 giorni dal deposito ed essere redatta secondo le forme semplificate del bilancio.

La norma esprime un principio di valenza sistematica generale: l’informazione patrimoniale posta a base di un’operazione incidente sul capitale o sull’assetto organizzativo della società deve essere attuale, ossia adeguatamente prossima alla data dell’operazione stessa, onde garantire che i soggetti interessati — soci, creditori, terzi — dispongano di una rappresentazione veridica dell’entità patrimoniale su cui l’operazione insiste. Tale principio, benché enunciato specificamente per la fusione, è ritenuto dalla dottrina e dalla prassi notarile di portata sistematica estensibile per analogia alle operazioni di aumento del capitale che richiedano la verifica della consistenza e della disponibilità delle riserve.

I criteri di redazione e i requisiti formali

La situazione patrimoniale infrannuale non è un «bilancio» in senso tecnico-giuridico: non è soggetta all’approvazione assembleare, né agli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 2435 c.c. Si tratta di un documento gestorio, la cui redazione rientra nelle competenze proprie degli amministratori. Essa deve nondimeno rispettare un nucleo di requisiti formali e sostanziali che ne garantiscano l’attendibilità quale base documentale dell’operazione.

RequisitoContenutoFondamento
AttualitàData di riferimento non anteriore di oltre 120 giorni dalla deliberazioneArt. 2501-quater c.c. (per analogia)
Criteri di redazioneConformità agli artt. 2423, 2423-bis e 2423-ter c.c.Artt. 2423 ss. c.c.
Contenuto minimoStato patrimoniale completo; conto economico ove necessario per evidenziare il risultato del periodoArt. 2423-ter c.c.
Incorporazione esercizio chiusoRisultato dell’esercizio n-1 (con ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni, ratei e risconti)Principio di competenza
Organo competenteConsiglio di amministrazione / organo amministrativo (delibera formale)Autonomia organizzativa interna
ControlloParere del collegio sindacale o del revisore legale, se presentiPrassi notarile consolidata
AllegazioneAll’atto notarile o al verbale assembleare, anche per relationemArt. 2436 c.c.
Tabella 2 — Requisiti formali e sostanziali della situazione patrimoniale infrannuale ai fini dell’aumento gratuito di capitale.

Il regime di approvazione e controllo degli organi sociali

La situazione patrimoniale infrannuale deve essere approvata dal consiglio di amministrazione — o dai soci amministratori, per le s.r.l. prive di organo collegiale — con delibera formale: tale approvazione attribuisce al documento il carattere di atto ufficiale dell’organo gestorio, con le connesse responsabilità degli amministratori per la veridicità del contenuto. Qualora la società sia dotata di organo di controllo (collegio sindacale o consiglio di sorveglianza) ovvero di revisore legale dei conti, è prassi consolidata — e ampiamente raccomandata — che detti organi esprimano un giudizio sulla situazione patrimoniale, attestandone la conformità ai principi contabili applicabili. Tale giudizio non è imposto dalla legge per le operazioni di aumento di capitale, ma costituisce un presidio informativo rilevante che riduce significativamente il rischio di contestazioni sulla correttezza della base documentale.


L’operazione di aumento gratuito nelle more dell’approvazione del bilancio

Il quadro problematico: bilancio chiuso e non approvato

La fattispecie in esame presenta una stratificazione temporale caratteristica. Al 15 giugno 2026, coesistono tre diversi piani documentali. (a) Il bilancio 2024 (approvato): costituisce l’unico documento contabile con piena efficacia giuridica; identifica la riserva straordinaria nella sua consistenza al 31 dicembre 2024. (b) Il bilancio 2025 (chiuso ma non approvato): esiste come prodotto dell’attività gestoria degli amministratori e riflette la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025; non ha ancora acquistato il valore giuridico proprio dell’approvazione assembleare. (c) La situazione patrimoniale al 30 aprile 2026 (ad hoc): documento infrannuale redatto appositamente, che fotografa la situazione patrimoniale dell’ente a un momento successivo alla chiusura dell’esercizio 2025, incorporandone i risultati e le eventuali variazioni intervenute nei primi mesi del 2026.

Tipo di societàTermine ordinarioTermine prorogatoPresupposti della proroga
S.p.A.30 aprile (120 gg)30 giugno (180 gg)Bilancio consolidato o particolari esigenze organizzative (art. 2364, co. 2, c.c.)
S.r.l.30 aprile (120 gg)30 giugno (180 gg)Stesse condizioni delle s.p.a. (art. 2478-bis, co. 2, c.c.)
Tabella 3 — Termini per l’approvazione del bilancio nelle società di capitali con esercizio solare (chiusura 31 dicembre).

La funzione della situazione patrimoniale ad hoc: condizioni di legittimità

Il ricorso alla situazione patrimoniale infrannuale al 30 aprile 2026 soddisfa due esigenze strutturali dell’operazione, che si rivelano concorrenti e complementari. La prima esigenza è di aggiornamento informativo: il bilancio 2024 fotografa la situazione al 31 dicembre 2024; al 15 giugno 2026 esso è divenuto un documento storico di oltre diciotto mesi, nel corso dei quali eventi anche rilevanti possono aver modificato il patrimonio netto della società. La seconda esigenza è di tutela reale del capitale: l’art. 2442 c.c. richiede che le riserve siano «disponibili» al momento della deliberazione; se l’esercizio 2025 ha prodotto perdite tali da erodere integralmente o parzialmente la riserva straordinaria, l’operazione fondata sul solo bilancio 2024 avrebbe ad oggetto riserve non più esistenti, con grave lesione del principio di effettività del capitale sociale. Perché la situazione patrimoniale al 30 aprile 2026 possa legittimamente supportare l’operazione, devono ricorrere le seguenti condizioni cumulative.

Prima condizione — Incorporazione integrale dei risultati dell’esercizio 2025: la situazione infrannuale deve includere, nelle voci di patrimonio netto, il risultato dell’esercizio 2025 — utile o perdita — anche se il relativo bilancio non è ancora stato approvato. Gli amministratori devono effettuare tutte le operazioni di chiusura dell’esercizio 2025 (ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni, ratei e risconti) e riportare il risultato nella situazione al 30 aprile 2026. Seconda condizione — Evidenza della riserva nella misura da imputare: lo stato patrimoniale della situazione infrannuale deve mostrare la riserva straordinaria per un importo pari almeno all’entità da imputare a capitale. Terza condizione — Attualità del documento: il lasso di tempo tra la data della situazione (30 aprile 2026) e quella della deliberazione (15 giugno 2026), pari a 46 giorni, è ampiamente entro il parametro orientativo dei 120 giorni di cui all’art. 2501-quater c.c. Qualora in tale arco temporale si siano verificati eventi significativi idonei a modificare il patrimonio netto, gli amministratori hanno l’obbligo di segnalarlo all’assemblea prima della deliberazione.

I rischi applicativi e le cautele operative

Il rischio principale dell’operazione è la deliberazione di un aumento mediante imputazione di riserve che, alla data della delibera, non esistono o esistono in misura inferiore a quella dichiarata. Nella prima ipotesi di rischio, la situazione patrimoniale infrannuale non incorpora i risultati dell’esercizio 2025, omettendo le rettifiche di chiusura: la riserva straordinaria risulta sovrastimata e l’operazione insiste su una base patrimoniale non veridica ab origine. Nella seconda ipotesi, la situazione è stata redatta diligentemente, ma il bilancio 2025 formalmente approvato evidenzia successivamente rettifiche contabili che riducono retroattivamente il patrimonio netto al 31 dicembre 2025. Quanto alle conseguenze giuridiche, la dottrina prevalente distingue: se la situazione patrimoniale è stata redatta con dolo o colpa grave, la deliberazione di aumento è impugnabile ai sensi dell’art. 2377 c.c. entro i termini previsti dalla legge, e gli amministratori rispondono dei danni ai sensi degli artt. 2392 e seguenti c.c.; se invece la situazione patrimoniale è stata redatta con diligenza e le divergenze rilevate nel bilancio successivo sono di carattere fisiologico, la deliberazione conserva piena validità, fermo restando l’obbligo degli amministratori di effettuare le necessarie rettifiche in sede di bilancio successivo.


Profili procedurali e ruolo del notaio rogante

La documentazione necessaria

L’atto notarile che recepisce la deliberazione di aumento gratuito nelle more dell’approvazione del bilancio deve fondarsi sulla documentazione indicata nella tabella che segue, che il notaio acquisisce prima di rogare o di autenticare la deliberazione.

DocumentoFinalitàNote
Atto costitutivo / statuto aggiornatoVerifica quorum deliberativi e clausole su operazioni sul capitaleVersione vigente aggiornata
Ultimo bilancio approvato (es. 2024)Identificazione delle riserve nella consistenza originariaApprovato ex art. 2364 o 2478-bis c.c.
Situazione patrimoniale infrannuale (es. 30.04.2026)Attestazione della persistenza della riserva al netto dei risultati 2025Approvata dall’organo gestorio
Verbale dell’organo amministrativo di approvazioneConferma competenza e correttezza proceduraleObbligatorio
Parere del collegio sindacale / revisore (se presenti)Conferma della conformità contabile della situazione infrannualeRaccomandato, non obbligatorio ex lege
Verbale dell’assemblea / organo deliberanteDeliberazione formale di aumento con indicazione puntuale di riserva e importoAtto principale
Testo aggiornato dello statuto (s.p.a.)Modifica della clausola sul capitale nominaleDa allegare al deposito
Tabella 4 — Documentazione richiesta per l’atto notarile di aumento gratuito di capitale nelle more dell’approvazione del bilancio.

Il controllo di legalità ex artt. 2436 e 2480 c.c.

Il notaio che riceve o autentica la deliberazione di aumento gratuito esercita il controllo di legalità previsto dall’art. 2436 c.c. per le s.p.a. e dall’art. 2480 c.c. per le s.r.l. Tale controllo ha natura formale-sostanziale: investe la conformità alla legge e allo statuto della deliberazione, non la correttezza nel merito delle valutazioni contabili degli amministratori. In sede di controllo di legalità, il notaio verifica: la legittimazione dell’organo deliberante e la regolare convocazione dell’assemblea; i quorum costitutivi e deliberativi richiesti dalla legge e dallo statuto; la tipologia e la disponibilità giuridica delle riserve indicate nel deliberato; la sussistenza e l’attualità della situazione patrimoniale infrannuale come base documentale dell’operazione — con verifica formale di data, organo deliberante e contenuto patrimoniale minimo; la coerenza tra l’importo della riserva dichiarata nella situazione infrannuale e l’importo da imputare a capitale.

Non rientra nel controllo di legalità la verifica sostanziale della correttezza contabile della situazione patrimoniale infrannuale: questa rimane di esclusiva competenza degli amministratori e, ove presente, dell’organo di controllo. Tuttavia, qualora la situazione patrimoniale presentasse evidenti anomalie, incongruenze macroscopiche o assenza di elementi essenziali — quale in particolare il risultato dell’esercizio 2025 — il dovere professionale del notaio impone di richiedere integrazioni o chiarimenti prima di procedere all’iscrizione.

La pubblicità commerciale: deposito al Registro delle Imprese

A seguito della deliberazione, il notaio provvede al deposito dell’atto presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 2436, co. 2, c.c. per le s.p.a. e dell’art. 2480 c.c. per le s.r.l. La pratica di iscrizione include l’atto notarile di aumento di capitale, il testo aggiornato dello statuto o dell’atto costitutivo e la situazione patrimoniale infrannuale quale documento giustificativo dell’operazione. L’iscrizione nel Registro delle Imprese ha effetto dichiarativo e costituisce condizione di opponibilità dell’aumento ai terzi.


Orientamenti della prassi notarile: massime Triveneto e Milano

La posizione del Comitato Triveneto: orientamenti H.G.33 e I.G.48

Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, con gli orientamenti H.G.33 (s.p.a.) e I.G.48 (s.r.l.) — entrambi pubblicati nel settembre 2014 — ha affrontato direttamente il tema della documentazione patrimoniale necessaria per l’aumento gratuito del capitale, distinguendo con precisione due fattispecie.

Regola generale (attestazione sufficiente). Secondo il testo letterale della massima, «non è necessaria la redazione di una situazione patrimoniale aggiornata nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, essendo all’uopo sufficiente l’attestazione dell’organo amministrativo che non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la redazione ed approvazione del bilancio di esercizio». La ratio è evidente: quando il bilancio approvato è recente e le riserve vi sono iscritte, l’organo gestorio può ragionevolmente dichiarare che nulla di significativo ha mutato la consistenza patrimoniale nel breve lasso di tempo intercorso.

Eccezione (situazione patrimoniale aggiornata obbligatoria). Entrambe le massime prevedono che, «qualora si volessero utilizzare per l’aumento gratuito di capitale riserve formatesi successivamente alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato (ad es. versamenti soci in conto aumento capitale o riserve sovrapprezzo azioni), sarà necessaria la predisposizione da parte degli amministratori e l’approvazione da parte dell’assemblea di una situazione patrimoniale aggiornata redatta secondo i criteri del bilancio di esercizio». Aggiungono, con una precisazione di significativo rilievo pratico, che «saranno utilizzabili per l’aumento gratuito solo quelle poste che possono essere qualificate come “riserve” anche prima della chiusura dell’esercizio sociale, in quanto già definitivamente acquisite al patrimonio della società», escludendo espressamente gli utili di periodo ai sensi dell’art. 2433-bis, co. 4, c.c.

L’applicazione alla fattispecie in esame: un tertium genus. Il caso oggetto del presente studio — riserva straordinaria iscritta nel bilancio 2024 approvato, delibera in data 15 giugno 2026, esercizio 2025 chiuso ma non approvato — non ricade in senso stretto né nel caso-tipo della regola generale né nell’eccezione. Costituisce un tertium genus: la riserva è iscritta nell’ultimo bilancio approvato (e quindi non è una «riserva sopravvenuta» ai sensi della massima), ma tra quel bilancio e la delibera è trascorso un intero esercizio sociale non revisionato dall’assemblea. La regola generale di H.G.33/I.G.48 — attestazione sufficiente — presuppone implicitamente la prossimità temporale tra il bilancio approvato e la deliberazione: soltanto in tale contesto l’attestazione degli amministratori dell’assenza di «fatti di rilievo» conserva un significato informativo affidabile. Quando un intero esercizio sociale (il 2025) si è chiuso senza che il relativo bilancio sia stato approvato, la semplice attestazione non è materialmente sufficiente a garantire che la riserva straordinaria persista nella misura deliberata. In questo caso, a fortiori rispetto all’eccezione prevista dalla stessa massima, la redazione di una situazione patrimoniale aggiornata che incorpori integralmente i risultati dell’esercizio 2025 è non soltanto opportuna ma necessaria.

I parametri temporali di H.G.6 (s.p.a.) e I.G.13 (s.r.l.). Il dato sistematico è confermato dagli orientamenti Triveneto in materia di riduzione del capitale per perdite, che stabiliscono: la situazione patrimoniale ad hoc non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea; il bilancio di esercizio può essere utilizzato in luogo della situazione patrimoniale solo se non più vecchio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (artt. 2446, co. 2, e 2501-quater, co. 2, c.c. per analogia). Il criterio — elaborato per la riduzione per perdite ma espressivo di un principio di adeguatezza temporale a valenza sistematica — è applicabile per analogia all’aumento gratuito. Il bilancio 2024 (31 dicembre 2024), al 15 giugno 2026, è un documento risalente a 532 giorni: ampiamente e definitivamente fuori da qualsiasi soglia di adeguatezza temporale. La situazione patrimoniale al 30 aprile 2026, distante soli 46 giorni dalla delibera, soddisfa ampiamente il parametro.

La posizione del Consiglio Notarile di Milano: Massima II

Il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. II del 16 gennaio 2001 («Aggiornamento temporale della situazione patrimoniale nella riduzione del capitale sociale per perdite», artt. 2446 e 2447 c.c.), ha fissato il principio di riferimento in materia di adeguatezza temporale del documento patrimoniale posto a base delle operazioni sul capitale. La massima stabilisce che «si reputa legittima una deliberazione di riduzione del capitale sociale per perdite … assunta sulla base del bilancio d’esercizio o di una situazione patrimoniale infrannuale, riferiti ad una data non anteriore a quattro mesi rispetto alla deliberazione medesima (oppure a sei mesi, qualora, per il bilancio d’esercizio, ricorrano i presupposti del rinvio ai sensi dell’art. 2364, comma 2, ultima frase, c.c.), fermo restando l’obbligo degli amministratori di valutare, caso per caso, se eventi successivi alla data di riferimento esigano la redazione di una situazione patrimoniale più aggiornata».

La motivazione esplicita il fondamento normativo: il termine di quattro mesi deriva dall’applicazione analogica dell’art. 2364, co. 2, c.c. (termine ordinario per l’approvazione del bilancio), a conferma del quale «va aggiunta la scelta del legislatore degli ultimi anni di utilizzare il medesimo termine per la situazione patrimoniale in caso di fusione e di scissione, ai sensi dell’art. 2501-quater c.c.». La Massima II è formalmente riferita alla riduzione per perdite, ma il suo principio — derivato per analogia da più fonti normative e dotato di portata sistematica — esprime un canone di generale applicazione: ogni documento patrimoniale posto a fondamento di un’operazione incidente sul capitale deve riferirsi a una data non superiore ai 120 giorni antecedenti la deliberazione. Applicato al caso in esame, il bilancio 2024 (31 dicembre 2024) è del tutto inadeguato per una delibera del 15 giugno 2026; la situazione patrimoniale al 30 aprile 2026 soddisfa il parametro con ampio margine. Va precisato che il Consiglio Notarile di Milano non ha adottato una massima specifica sull’aumento gratuito e situazione patrimoniale infrannuale, ma il principio di adeguatezza temporale espresso dalla Massima II è ritenuto dalla prassi notarile di portata trasversale, applicabile ogni qual volta la base documentale di un’operazione sul capitale sia divenuta temporalmente inadeguata a rappresentare la realtà patrimoniale della società.


Clausola di tecnica redazionale per il verbale assembleare

Il testo della clausola

La corretta gestione dell’aumento gratuito di capitale nelle more dell’approvazione del bilancio esige che il verbale assembleare (o dell’organo deliberante) contenga un’analitica illustrazione della situazione documentale da parte del presidente prima della deliberazione. Tale illustrazione costituisce elemento essenziale del verbale sotto il profilo del controllo di legalità notarile. Di seguito si propone una clausola redazionale adattabile al caso concreto, collocata dopo la verifica dei quorum costitutivi e la dichiarazione di regolarità della convocazione.

«Il Presidente illustra all’assemblea [all’organo deliberante] la situazione documentale relativa alla base patrimoniale dell’operazione proposta all’ordine del giorno.

A tal fine, premette che l’ultimo bilancio di esercizio approvato dalla società si riferisce all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, approvato dall’assemblea ordinaria [dai soci con decisione] in data [___] e depositato presso il Registro delle Imprese di [___] in data [___]. In detto bilancio, alla sezione del patrimonio netto, figura iscritta una riserva straordinaria [facoltativa] per l’importo di euro [___], risultante dalla destinazione dell’utile di esercizio [2023 / degli esercizi ___] deliberata in sede di riparto.

Il Presidente dà atto altresì che l’esercizio sociale 2025, chiusosi al 31 dicembre 2025, è stato oggetto di redazione da parte dell’organo amministrativo. Nondimeno, il relativo bilancio non è ancora stato sottoposto all’approvazione [assembleare / dei soci] — la quale dovrà avvenire entro il [30 giugno 2026] in virtù della proroga prevista dall’art. [2364 / 2478-bis], comma 2, ultima frase, c.c., ricorrendo i presupposti per il rinvio — di talché non è disponibile, alla data odierna, alcun bilancio approvato in relazione all’esercizio 2025.

In considerazione di tale situazione documentale, e al fine di garantire che l’operazione di aumento gratuito del capitale si fondi su una rappresentazione patrimoniale veritiera, aggiornata e corrispondente alla reale consistenza della riserva alla data della deliberazione, il Consiglio di Amministrazione [l’organo amministrativo], con deliberazione adottata in data [___], ha redatto e formalmente approvato un’apposita situazione patrimoniale straordinaria infrannuale, aggiornata al 30 aprile 2026 (di seguito, la «Situazione Patrimoniale Infrannuale»).

Il Presidente illustra il contenuto della Situazione Patrimoniale Infrannuale, precisando che essa:

(a) è stata redatta in conformità ai criteri di cui agli artt. 2423, 2423-bis e 2423-ter del codice civile, con gli stessi criteri di valutazione adottati nell’ultimo bilancio di esercizio approvato;

(b) recepisce integralmente i risultati dell’esercizio 2025, incorporando tutte le scritture di chiusura e di assestamento di competenza di detto esercizio, compresi ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni, ratei e risconti, e riporta il relativo risultato economico — [utile / perdita] di euro [___] — tra le voci del patrimonio netto;

(c) evidenzia, alla sezione del patrimonio netto, la riserva straordinaria [facoltativa] per l’importo complessivo di euro [___], confermandone la piena disponibilità giuridica nella misura necessaria all’operazione, non risultando che essa sia stata intaccata, ridotta o gravata da vincoli sopravvenuti nel corso dell’esercizio 2025 o nella frazione di esercizio 2026 sino alla data di riferimento;

(d) non registra perdite dell’esercizio 2025 o del periodo infrannuale 2026 di importo tale da ridurre il patrimonio netto al di sotto del capitale sociale risultante all’esito dell’operazione odierna, né situazioni che rendano applicabile la disciplina degli artt. [2446–2447 / 2482-bis e 2482-ter] c.c.

Il Presidente precisa che la Situazione Patrimoniale Infrannuale al 30 aprile 2026 è riferita a una data non anteriore a centoventi giorni rispetto alla data odierna (15 giugno 2026), conformemente al criterio orientativo desumibile per analogia dall’art. 2501-quater, comma 1, c.c. e recepito dalla prassi notarile, in particolare dagli Orientamenti del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie (H.G.33 per le s.p.a. e I.G.48 per le s.r.l., settembre 2014) e dal principio di adeguatezza temporale espresso dalla Massima n. II del Consiglio Notarile di Milano (16 gennaio 2001).

[Clausola facoltativa — ove presente organo di controllo o revisore:] Il Presidente dà atto che [il Collegio Sindacale / il Sindaco Unico / il Revisore legale dei conti], in data [___], ha esaminato la Situazione Patrimoniale Infrannuale e ha espresso [parere favorevole / relazione senza rilievi] in ordine alla sua conformità ai principi di redazione del bilancio di esercizio, come da documento allegato sotto la lettera «[B]».

La Situazione Patrimoniale Infrannuale al 30 aprile 2026 viene allegata al presente verbale sotto la lettera «A» e ne forma parte integrante, anche ai fini del controllo di legalità e del successivo deposito presso il Registro delle Imprese. Il Presidente chiede all’assemblea [ai soci] di prendere atto di quanto sopra illustrato e di procedere all’esame e alla votazione del primo punto all’ordine del giorno.»

Note di tecnica redazionale

Sul risultato dell’esercizio 2025 in lettera (b). La Situazione Patrimoniale Infrannuale non deve limitarsi a fotografare il periodo 1 gennaio–30 aprile 2026: deve chiudere contabilmente l’intero esercizio 2025, riportando nella sezione del patrimonio netto il risultato netto dell’anno (utile o perdita). Se il 2025 ha prodotto perdita, essa dovrà risultare come componente negativa del patrimonio netto con riduzione — totale o parziale — delle riserve disponibili, compresa quella straordinaria oggetto di imputazione.

Sul divieto di utilizzo degli utili di periodo in lettera (b). Come chiarito dal Triveneto con H.G.33/I.G.48, gli «utili di periodo» prodotti tra il 1° gennaio 2026 e il 30 aprile 2026 non sono utilizzabili per l’aumento gratuito in quanto, ai sensi dell’art. 2433-bis, co. 4, c.c., non costituiscono riserva disponibile prima della chiusura dell’esercizio. La clausola è formulata in modo da non fare alcun affidamento su detti utili: la riserva straordinaria oggetto di imputazione è esclusivamente quella già iscritta nel bilancio 2024 e verificata nella sua persistenza al 30 aprile 2026.

Sul controllo di legalità. Il notaio rogante, in sede di controllo di legalità ex artt. 2436 e 2480 c.c., dovrà verificare: che la Situazione Patrimoniale Infrannuale sia allegata al verbale; che rechi data non anteriore a 120 giorni dalla deliberazione; che sia approvata dall’organo amministrativo competente; che evidenzi la riserva straordinaria in misura almeno pari all’importo da imputare a capitale; che incorpori formalmente i risultati dell’esercizio 2025, non limitandosi a registrare il solo periodo 1 gennaio–30 aprile 2026.


Considerazioni conclusive

L’analisi svolta consente di enucleare alcune conclusioni sistematiche in ordine alla legittimità e alla corretta esecuzione dell’aumento gratuito di capitale deliberato nelle more dell’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio chiuso.

L’operazione è giuridicamente ammissibile. Né l’art. 2442 né l’art. 2481-ter c.c. pongono un divieto espresso di deliberare l’aumento nel periodo che precede l’approvazione assembleare del bilancio. L’interpretazione sistematica e analogica, coniugata con i principi di effettività del capitale e di veridicità dell’informazione contabile, conduce anzi a ritenere che la situazione patrimoniale infrannuale sia lo strumento correttivo necessario — e non meramente opportuno — per garantire la legittimità dell’operazione nelle more dell’approvazione.

Il profilo più delicato è l’obbligo di incorporazione integrale dei risultati dell’esercizio chiuso. Come chiarito dal Comitato Triveneto con H.G.33/I.G.48, la regola generale della semplice attestazione degli amministratori vale quando il bilancio approvato è recente; quando un intero esercizio non approvato si interpone, tale regola non è sufficiente. La situazione al 30 aprile 2026 deve «contenere» l’esercizio 2025, ossia deve riflettere il risultato economico dell’anno trascorso con tutti gli assestamenti contabili di competenza. Una situazione patrimoniale che registri soltanto le operazioni del periodo 1 gennaio–30 aprile 2026, omettendo il closing dell’esercizio 2025, sarebbe intrinsecamente inidonea ad attestare la reale consistenza della riserva.

Il parametro temporale è inequivoco. Il bilancio 2024 (31 dicembre 2024), al 15 giugno 2026, è un documento risalente a 532 giorni: ampiamente al di là del parametro di 120 giorni orientativamente ricavabile dall’art. 2501-quater c.c. e recepito dagli Orientamenti Triveneto H.G.6/I.G.13 e dalla Massima II del Consiglio Notarile di Milano. La situazione patrimoniale al 30 aprile 2026, distante 46 giorni dalla delibera, soddisfa il parametro con ampio margine. Il controllo di legalità del notaio rogante ha perimetro formale-sostanziale e non si estende alla verifica contabile in senso stretto; tuttavia, in presenza di evidenti anomalie nella situazione infrannuale — prima tra tutte l’assenza dei risultati dell’esercizio 2025 — il dovere professionale impone di sospendere il rogito e richiedere le necessarie integrazioni documentali.

Rimane aperta la questione degli effetti sull’atto di aumento già iscritto nel caso in cui il bilancio 2025, una volta approvato, rivelasse riserve inesistenti o di ammontare inferiore. La dottrina prevalente esclude l’invalidità automatica dell’atto, riconduce le conseguenze all’area della responsabilità degli amministratori e all’impugnazione ex art. 2377 c.c. entro i termini di decadenza, ma il dibattito rimane aperto quanto alla configurabilità di rimedi restitutori nei confronti dei soci che abbiano beneficiato dell’aumento.


Riferimenti normativi e bibliografici

Normativa

  • Art. 2357-ter c.c. — Riserva per acquisto di azioni proprie
  • Art. 2364, co. 2, c.c. — Assemblea ordinaria delle s.p.a.: termini di convocazione
  • Art. 2365 c.c. — Competenza dell’assemblea ordinaria
  • Art. 2377 c.c. — Impugnazione delle deliberazioni assembleari
  • Artt. 2392 ss. c.c. — Responsabilità degli amministratori
  • Art. 2423, co. 2, c.c. — Principi di redazione del bilancio
  • Art. 2423-bis c.c. — Principi di valutazione
  • Art. 2423-ter c.c. — Struttura del bilancio
  • Art. 2430 c.c. — Riserva legale
  • Art. 2431 c.c. — Riserva da sovrapprezzo azioni
  • Art. 2433-bis, co. 4, c.c. — Utili di periodo: inidoneità a costituire riserva disponibile ante chiusura esercizio
  • Art. 2435 c.c. — Deposito e pubblicazione del bilancio
  • Art. 2436 c.c. — Iscrizione nel Registro delle Imprese delle modifiche (s.p.a.)
  • Art. 2442 c.c. — Aumento gratuito del capitale nelle s.p.a.
  • Art. 2443 c.c. — Delega agli amministratori per l’aumento del capitale
  • Art. 2446 c.c. — Riduzione del capitale per perdite (s.p.a.)
  • Art. 2478-bis, co. 2, c.c. — Approvazione del bilancio nelle s.r.l.: termini
  • Art. 2480 c.c. — Iscrizione nel Registro delle Imprese delle modifiche (s.r.l.)
  • Art. 2481-ter c.c. — Aumento gratuito del capitale nelle s.r.l.
  • Art. 2482-bis c.c. — Riduzione del capitale per perdite (s.r.l.)
  • Art. 2501-quater c.c. — Situazione patrimoniale nella fusione

Prassi istituzionale

  • Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento H.G.33 (s.p.a.) — Riserve sopravvenute utilizzabili per l’aumento gratuito del capitale e situazione patrimoniale aggiornata, 1° pubbl. settembre 2014, in Orientamenti societari, notaitriveneto.it
  • Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento I.G.48 (s.r.l.) — Riserve sopravvenute utilizzabili per l’aumento gratuito del capitale e situazione patrimoniale aggiornata, 1° pubbl. settembre 2014, in Orientamenti societari, notaitriveneto.it
  • Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento H.G.6 (s.p.a.) e I.G.13 (s.r.l.) — Situazione patrimoniale in presenza di perdite: parametro dei 120/180 giorni, modif. settembre 2011
  • Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società, Massima n. II — Aggiornamento temporale della situazione patrimoniale nella riduzione del capitale sociale per perdite (artt. 2446 e 2447 c.c.), 16 gennaio 2001, in Massime Commissione Società, consiglionotarilemilano.it
  • Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società, Massima n. 68 — Copertura delle perdite e rilevanza degli «utili di periodo», 22 novembre 2005
  • Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società, Massima n. 122 — Aumento di capitale in presenza di perdite (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.), 18 ottobre 2011

 


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