Indice dei contenuti
- Introduzione: l’aumento gratuito di capitale nell’ordinamento italiano
- Cosa sono le “riserve targate”?
- La Massima n. 102 del Consiglio Notarile di Milano: le due fattispecie
- Il nodo della proporzionalità: come si risolve con le riserve targate?
- Aumento gratuito vs. aumento a pagamento: le differenze strutturali
- Quando e perché scegliere l’aumento gratuito
- Guida pratica: come procedere
- Casi pratici illustrativi
- Novità e orientamenti recenti
- In sintesi
- Fonti e riferimenti normativi
Introduzione: l’aumento gratuito di capitale nell’ordinamento italiano
Il Codice Civile italiano disciplina l’aumento gratuito del capitale sociale mediante due distinte norme: l’art. 2442 c.c. per le società per azioni (S.p.A.) e l’art. 2481-ter c.c. per le società a responsabilità limitata (S.r.l.). Entrambe le disposizioni consentono all’assemblea di deliberare l’imputazione a capitale delle riserve e degli altri fondi disponibili iscritti in bilancio, senza che si rendano necessari nuovi conferimenti da parte dei soci o di terzi.
L’operazione, spesso definita in dottrina come “aumento nominale” per distinguerla dall’aumento “reale” o “a pagamento”, produce effetti esclusivamente sul piano della destinazione interna delle poste di patrimonio netto: le riserve utilizzate, fino a quel momento soggette a un vincolo di destinazione più elastico, vengono assoggettate all’indisponibilità propria del capitale sociale, con la conseguenza che esse non potranno più essere distribuite ai soci prima della liquidazione della società se non attraverso la procedura di riduzione volontaria del capitale (con il correlato diritto di opposizione dei creditori sociali ex art. 2445 c.c.).
Il Consiglio Notarile di Milano – attraverso la propria Commissione per le Massime – ha contribuito in modo determinante a chiarire i profili applicativi di questo istituto, con particolare riferimento alla legittimità dell’impiego di riserve “da capitale” (tra cui le cosiddette riserve targate) anche nelle ipotesi in cui esse si siano formate in un periodo successivo alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato. Tali chiarimenti sono raccolti principalmente nella Massima n. 102 (25 novembre 2008) e, per i profili relativi alla proporzionalità dell’assegnazione, nelle Massime n. 155 e n. 159 (entrambe del 17 maggio 2016).
Il presente contributo si propone di analizzare il contenuto di tali massime, di illustrare la nozione di “riserva targata” e le soluzioni operative elaborate dalla prassi notarile, nonché di mettere in luce, in chiave comparativa, le differenze sostanziali e procedurali tra l’aumento gratuito e l’aumento a pagamento, con indicazione dei criteri per la scelta tra i due strumenti.
Cosa sono le “riserve targate”?
La genesi del concetto tra dottrina e giurisprudenza
Con l’espressione “riserva targata” (o “personalizzata”) si indica, nella teoria societaria italiana, quella posta del patrimonio netto che si è formata grazie ad apporti spontanei effettuati da uno o più soci soltanto, oppure da tutti i soci ma in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.
Il concetto ha acquisito rilevanza giuridica autonoma a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16393 del 24 luglio 2007, che per la prima volta ha recepito in sede di legittimità la tesi della “personalizzazione” della riserva, affermando che i versamenti in conto capitale non proporzionali danno origine a riserve la cui pertinenza – ai fini della distribuzione e del rimborso – spetta ai soci versanti in ragione degli apporti rispettivamente effettuati.
Versamenti in conto capitale e riserve targate: distinzione tipologica
Non tutti i versamenti extraconferimento dei soci generano riserve targate. Occorre distinguere con precisione:
| Tipo di versamento | Caratteristica | Genera riserva targata? |
|---|---|---|
| Versamenti in conto capitale (tutti i soci, proporzionali) | Definitivamente acquisiti al patrimonio senza rimborso | No – riserva “neutra” assimilabile al sovrapprezzo |
| Versamenti in conto capitale (alcuni soci o non proporzionali) | Definitivamente acquisiti al patrimonio senza rimborso | Sì – riserva personalizzata a favore dei soci versanti |
| Versamenti a fondo perduto (proporzionali) | Apporto liberale senza rimborso | No – posta del netto indistinta |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale (c.d. “targati”) | Condizionati alla delibera di aumento; rimborso in caso di mancata delibera | No – non sono riserve in senso tecnico; non imputabili a capitale gratuito |
⚠️ Attenzione: I versamenti in conto futuro aumento di capitale – pur definiti “targati” nel linguaggio comune – non sono riserve e non possono essere utilizzati per l’aumento gratuito. Il Comitato Triveneto (Massima I.K.2) precisa che tali poste, essendo soggette a un vincolo di restituzione condizionata, non sono definitivamente acquisite al patrimonio sociale e non possono essere iscritte nel patrimonio netto.
Disciplina applicabile alle riserve targate
Quanto alla disciplina, la dottrina prevalente – seguita dalla Cassazione n. 16393/2007 – ritiene che le riserve targate siano soggette alla medesima disciplina della riserva da sovrapprezzo azioni (art. 2431 c.c.), con l’unica differenza della personalizzazione: in sede di distribuzione e di liquidazione, esse spetteranno ai soli soci che le hanno formate, in ragione degli apporti rispettivi.
La Massima n. 102 del Consiglio Notarile di Milano: le due fattispecie
Il testo e la ratio della massima
La Massima n. 102 (25 novembre 2008) del Consiglio Notarile di Milano stabilisce:
«È legittima la deliberazione di società di capitali con la quale vengono utilizzate (ai fini di un aumento di capitale gratuito o di una copertura di perdite) riserve “da capitale” formatesi, anche successivamente all’ultimo bilancio approvato, con un versamento effettuato alla data della deliberazione medesima.»
La ratio della massima risiede nell’interpretazione sostanziale del requisito dell’iscrizione in bilancio previsto dagli artt. 2442 e 2481-ter c.c.: il Consiglio Notarile di Milano ritiene che il riferimento normativo all’iscrizione in bilancio debba intendersi come idoneità della posta a essere raffigurata nelle riserve del bilancio da approvare a fine esercizio, e non come obbligo di concreta iscrizione in un bilancio già approvato. A differenza, ad esempio, dell’art. 2412 c.c. sull’emissione di obbligazioni (che richiama espressamente “l’ultimo bilancio approvato”), le norme sull’aumento gratuito non contengono tale limitazione temporale.
Prima fattispecie (a): la riserva da sovrapprezzo contestuale
La prima fattispecie riguarda l’ipotesi in cui si utilizzi una riserva da sovrapprezzo azioni o quote, formatasi in sede di esecuzione di un aumento di capitale a pagamento contestualmente deliberato, sottoscritto e liberato nella medesima riunione assembleare.
📋 Caso esemplificativo A – Operazione contestuale in S.p.A.: L’assemblea straordinaria di Alfa S.p.A. delibera, nella medesima seduta: 1. Un aumento di capitale a pagamento di € 500.000, con emissione di n. 50 nuove azioni al prezzo di € 20 ciascuna (valore nominale € 5, sovrapprezzo € 15). I soci sottoscrivono e versano integralmente. 2. La riserva da sovrapprezzo così formata (€ 750.000 = 50 azioni × € 15) viene immediatamente imputata a capitale per deliberare un ulteriore aumento gratuito.
La Massima n. 102 chiarisce che il secondo aumento è legittimo anche se la riserva da sovrapprezzo non risulta da alcun bilancio già approvato: l’operazione è “simultanea” e il versamento è avvenuto contestualmente alla delibera.
Seconda fattispecie (b): riserva da versamenti in conto capitale o a fondo perduto
La seconda fattispecie – quella che genera le c.d. riserve targate – riguarda le riserve formate mediante versamenti in conto capitale o a fondo perduto effettuati: – contestualmente alla riunione assembleare in cui se ne fa uso per l’aumento gratuito; oppure – nel periodo intercorrente tra la data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato e la riunione medesima.
📋 Caso esemplificativo B – Riserva targata formata prima dell’assemblea, in S.r.l.: Beta S.r.l. ha un capitale sociale di € 50.000 e due soci: Caio (60%) e Sempronio (40%). Il bilancio al 31 dicembre 2024 non è ancora approvato. In data 1° marzo 2025, Caio effettua un versamento in conto capitale di € 100.000. In data 20 marzo 2025, l’assemblea straordinaria delibera l’aumento gratuito del capitale utilizzando tale riserva.
Secondo la Massima n. 102, l’operazione è legittima perché la riserva – pur non risultando da un bilancio approvato – è stata definitivamente acquisita al patrimonio sociale al momento del versamento e sarà iscritta nel bilancio di fine esercizio. La riserva, tuttavia, è targata in favore di Caio, con le implicazioni sul riparto che si illustrano nella sezione seguente.
Il nodo della proporzionalità: come si risolve con le riserve targate?
Il principio normativo
L’art. 2481-ter, co. 2, c.c. stabilisce che, in conseguenza dell’aumento gratuito, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata. Analogamente, l’art. 2442, co. 2, c.c. prevede che le azioni di nuova emissione siano assegnate gratuitamente ai soci in proporzione a quelle da essi già possedute. Si tratta del c.d. principio di proporzionalità, corollario della natura dell’operazione: poiché le riserve imputate sono patrimonio comune, esse devono tornare ai soci in misura corrispondente alla loro quota di rischio.
Quando, però, si utilizzano riserve targate (formate da apporti di un solo socio o non proporzionali), l’applicazione rigorosa del principio di proporzionalità produrrebbe un effetto iniquo: il socio versante vedrebbe il proprio apporto trasformato in un incremento di capitale che avvantaggia anche i soci che nulla hanno versato.
Le tre soluzioni operative della prassi notarile
1. L’aumento “misto” (gratuito + pagamento in opzione)
La soluzione più condivisa in dottrina e prassi consiste nella strutturazione di un’operazione in due fasi coordinate: – La parte gratuita: la riserva targata viene imputata a capitale, con assegnazione delle nuove quote/azioni al socio versante secondo la logica della proporzionalità dell’apporto effettuato; – La parte a pagamento: contestualmente, viene offerto in opzione agli altri soci un aumento a pagamento in misura tale da consentire loro di mantenere invariata la propria percentuale di partecipazione.
Questo schema può qualificarsi come aumento “misto” (in parte gratuito, in parte a pagamento) o, secondo altra dottrina, come unico aumento a pagamento con liberazione parziale attraverso l’imputazione della riserva targata, ferma restando l’offerta in opzione a tutti i soci.
2. L’aumento gratuito non proporzionale con il consenso unanime
La Massima n. 159 (17 maggio 2016) del Consiglio Notarile di Milano ha stabilito che è legittimo deliberare un aumento gratuito del capitale con assegnazione delle partecipazioni in misura non proporzionale alle quote detenute, anche in assenza di una clausola statutaria in tal senso, a condizione che: – la deliberazione sia adottata con il voto favorevole di tutti i soci ai quali vengono assegnate partecipazioni non proporzionali (in eccesso o in difetto rispetto alla loro quota preesistente); – siano rispettati gli eventuali limiti derivanti da clausole statutarie in tema di circolazione delle quote.
In questa configurazione, il principio di proporzionalità è riconosciuto come elemento naturale, ma non necessario dell’aumento gratuito: esso può essere derogato con il consenso dei soci direttamente interessati (cioè di coloro che ricevono più o meno di quanto spetterebbe loro proporzionalmente).
3. Il diritto particolare statutario all’aumento più che proporzionale
La Massima n. 155 (17 maggio 2016) ammette che lo statuto di una S.r.l. possa attribuire a uno o più soci un diritto particolare (ai sensi dell’art. 2468, co. 3, c.c.) di ottenere, in sede di aumento gratuito del capitale, un incremento della propria partecipazione in misura più che proporzionale rispetto alla quota detenuta. Tale diritto, assimilabile al più che proporzionale diritto di opzione negli aumenti a pagamento (Massima n. 154), costituisce un diritto particolare modificabile solo con il consenso unanime di tutti i soci (art. 2468, co. 4, c.c.).
Tabella comparativa delle soluzioni per le riserve targate
| Soluzione | Consenso necessario | Qualificazione operazione | Applicabilità S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Aumento misto (gratuito + pagamento in opzione) | Maggioranza qualificata (statuto) | Operazione straordinaria complessa | ✅ Sì |
| Aumento gratuito non proporzionale (Massima 159) | Unanimità dei soci “non proporzionali” | Aumento gratuito con deroga | ✅ Ammissibile per prassi |
| Diritto particolare statutario (Massima 155) | Unanimità per introduzione/modifica | Esercizio di diritto speciale | ❌ Solo S.r.l. |
Aumento gratuito vs. aumento a pagamento: le differenze strutturali
Schema comparativo d’insieme
Questa è la dimensione più operativa dell’analisi. Le differenze tra i due istituti sono profonde e investono la natura, la procedura, gli effetti e il regime fiscale dell’operazione.
| Profilo | Aumento gratuito | Aumento a pagamento |
|---|---|---|
| Norma di riferimento | Art. 2442 c.c. (S.p.A.) / Art. 2481-ter c.c. (S.r.l.) | Artt. 2438-2441 c.c. (S.p.A.) / Artt. 2481-2481-bis c.c. (S.r.l.) |
| Natura economica | Nominale: trasferimento di riserve a capitale | Reale: ingresso di nuova ricchezza nella società |
| Effetto sul patrimonio | Invariato: nessun aumento del netto complessivo | Aumenta: il patrimonio netto si incrementa dei nuovi conferimenti |
| Fonte delle risorse | Riserve e fondi disponibili già iscritti nel patrimonio | Nuovi conferimenti di soci o terzi (denaro, beni in natura, crediti) |
| Diritto di opzione | Non applicabile (non vi sono nuove sottoscrizioni) | Spetta ai soci (art. 2441 c.c. / art. 2481-bis c.c.); può essere escluso/limitato |
| Proporzionalità | Quota di ciascun socio rimane immutata (principio di proporzionalità) | I soci devono essere offerti in proporzione; deroga possibile |
| Procedura | Semplificata: efficacia immediata dalla delibera assembleare | Articolata: delibera + periodo di offerta in opzione + termine di sottoscrizione |
| Iscrizione al R.I. | Deposito della delibera entro 30 giorni | Deposito dell’attestazione di avvenuta sottoscrizione (art. 2444 c.c.) |
| Completabilità | Non richiede sottoscrizione: efficacia immediata | Può essere scindibile (parzialmente efficace) o inscindibile (tutto o niente) |
| Perizia di stima | Non necessaria | Necessaria per conferimenti in natura o crediti (artt. 2343, 2464 c.c.) |
| Imposta di registro | Misura fissa: € 200 | Misura fissa: € 200 per conferimenti in denaro; proporzionale per conferimenti in natura |
| Effetti fiscali per i soci (TUIR) | Neutro: le quote/azioni gratuite riducono il costo fiscale della partecipazione (art. 47, co. 6, TUIR) | Nessuno in sede di sottoscrizione; il costo aumenta per l’importo versato |
| Effetto sul rating creditizio | Migliora il rapporto debito/capitale; positivo per l’accesso al credito | Analogo, ma presuppone nuova liquidità |
| Recesso del socio | Non applicabile: le quote restano invariate | Applicabile in caso di esclusione/limitazione del diritto di opzione (art. 2481-bis, co. 6, c.c.) |
Differenze di procedura: un confronto dettagliato
Aumento gratuito: la procedura si esaurisce in un unico momento. L’assemblea (o gli amministratori se delegati ex art. 2481 c.c.) delibera l’imputazione delle riserve a capitale; la delibera è immediatamente efficace; il notaio verbalizza; il deposito al Registro delle Imprese avviene entro 30 giorni. Non vi sono adempimenti successivi alla delibera.
Aumento a pagamento: la procedura si articola in più fasi: 1. Delibera assembleare (assemblea straordinaria con verbale notarile); 2. Offerta in opzione ai soci per un periodo di almeno 15 giorni (art. 2441, co. 2, c.c.) o 30 giorni (prassi per le S.r.l.); 3. Collocamento dell’inoptato (ove consentito); 4. Attestazione degli amministratori dell’avvenuta sottoscrizione; 5. Deposito al Registro delle Imprese.
⚠️ Il divieto di nuovi aumenti prima della integrale liberazione del precedente
Sia per l’aumento gratuito che per quello a pagamento, opera il divieto di deliberare ulteriori aumenti se le azioni o le quote precedentemente emesse non sono state integralmente liberate (art. 2438 c.c. per le S.p.A.; art. 2481, ult. co., c.c. per le S.r.l.). La ratio è quella di tutelare i terzi dall’apparenza di un capitale non effettivo.
❓ FAQ – Differenze tra i due tipi di aumento
D: L’aumento gratuito può avvenire in presenza di perdite di esercizio? R: Sì, purché le riserve che si intendono utilizzare siano ancora effettivamente disponibili al momento della delibera e non siano state intaccate dalle perdite stesse. La Massima n. 122 del Consiglio Notarile di Milano (18 ottobre 2011) ha chiarito che la presenza di perdite – anche superiori al terzo del capitale – non impedisce un aumento di capitale (né gratuito né a pagamento), purché al termine dell’operazione il patrimonio netto sia positivo e il capitale risultante sia almeno pari al minimo legale.
D: L’aumento gratuito richiede la redazione di una situazione patrimoniale aggiornata? R: La legge non lo prescrive espressamente per l’aumento gratuito, a differenza di quanto previsto dall’art. 2446 c.c. per la riduzione del capitale. Tuttavia, è prassi prudente e raccomandata verificare – anche tramite una situazione patrimoniale infrannuale – che le riserve utilizzate siano ancora esistenti e non siano state erose da perdite intervenute dopo la chiusura dell’ultimo esercizio.
D: Possono essere delegate agli amministratori entrambe le operazioni? R: Per entrambi i tipi di aumento, la delega agli amministratori è ammessa purché prevista dall’atto costitutivo con determinazione dei limiti e delle modalità (art. 2443 c.c. per la S.p.A. e art. 2481 c.c. per la S.r.l.). La decisione degli amministratori deve essere verbalizzata dal notaio e depositata al Registro delle Imprese.
Quando e perché scegliere l’aumento gratuito
Le finalità tipiche dell’aumento gratuito
L’aumento gratuito è uno strumento strategico e non soltanto contabile. Le principali finalità per cui le società vi ricorrono sono le seguenti:
✅ Miglioramento del rating bancario e creditizio: le banche e i rating agency valutano positivamente un elevato capitale nominale, in quanto esso costituisce la “soglia” al di sotto della quale il patrimonio netto non può scendere senza attivare obblighi di riduzione o ricapitalizzazione. Una società con un capitale sociale elevato appare, agli occhi del sistema creditizio, più solida e patrimonialmente affidabile.
✅ Adeguamento del capitale alle esigenze operative: alcune attività (es. appalti pubblici, gare d’appalto, concessioni amministrative) richiedono soglie minime di capitale sociale. L’aumento gratuito consente di soddisfare tali requisiti senza esborsi aggiuntivi.
✅ Razionalizzazione del patrimonio netto: riserve accumulate nel tempo (utili portati a nuovo, riserve facoltative, riserve da sovrapprezzo) possono essere “bloccate” a capitale per rafforzare strutturalmente la società in vista di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, quotazione).
✅ Segnale positivo al mercato: nelle S.p.A., la capitalizzazione di riserve consistenti segnala ai terzi la solidità patrimoniale raggiunta dalla società e il suo orientamento alla stabilità, piuttosto che alla distribuzione immediata degli utili.
✅ Assenza di oneri per i soci: a differenza dell’aumento a pagamento, i soci non devono effettuare alcun esborso. La loro posizione relativa rimane invariata (o viene modificata solo con il loro consenso). Non vi è rischio di diluizione.
Le finalità dell’aumento a pagamento (a confronto)
L’aumento a pagamento si giustifica, invece, quando l’obiettivo è l’ingresso di nuova liquidità nella società: per finanziare un piano di investimenti, per ristrutturare il debito, per consentire l’ingresso di nuovi soci/investitori, o per risanare una situazione di sottocapitalizzazione che non può essere coperta da riserve disponibili. In tali ipotesi, l’aumento gratuito sarebbe strutturalmente inutilizzabile, in quanto non produce alcun afflusso di risorse esterne.
Schema decisionale: gratuito o a pagamento?
La società ha bisogno di nuova liquidità o di nuovi investitori?
├── SÌ → Aumento A PAGAMENTO
└── NO → La società ha riserve disponibili sufficienti?
├── NO → Aumento A PAGAMENTO (inevitabile)
└── SÌ → Qual è l'obiettivo?
├── Rafforzare il rating / adempiere requisiti formali → GRATUITO
├── Bloccare riserve e garantire stabilità patrimoniale → GRATUITO
└── Far entrare un nuovo socio o capitalizzare il futuro → A PAGAMENTO
❓ FAQ – Scelta dello strumento
D: È possibile deliberare un aumento in parte gratuito e in parte a pagamento (aumento “misto”)? R: Sì. La combinazione dei due strumenti – tipica nel caso di riserve targate, come illustrato in precedenza – consente di perseguire simultaneamente più obiettivi: imputare a capitale le riserve disponibili (gratuito) e raccogliere nuova liquidità o consentire a nuovi soci di entrare nella compagine (pagamento), rispettando contestualmente il diritto di opzione dei soci esistenti.
D: Il ricorso all’aumento gratuito è limitato per tipo di riserva? R: No, purché le riserve siano “disponibili” ai sensi di legge. Sono utilizzabili: riserve facoltative, riserva da sovrapprezzo (Massima n. 102), riserve da versamenti in conto capitale (Massima n. 102), riserve da utili esercizi precedenti portati a nuovo. La riserva legale è utilizzabile, secondo l’orientamento più recente (Massima Triveneto H.G.32), per l’intero importo (non solo per la parte eccedente il 20% del capitale). Non sono invece utilizzabili: le riserve da valutazione (indisponibili per legge), i versamenti in conto futuro aumento di capitale (non sono riserve in senso tecnico), la riserva da azioni proprie (mera posta contabile di rettifica).
🔧 Guida Pratica: Come Procedere all’Aumento Gratuito con Riserve Targate
In sintesi: il notaio dovrà accertare la disponibilità della riserva, qualificarla come “targata”, scegliere la soluzione di assegnazione (misto, non proporzionale unanime, o statutaria), e verbalizzare la delibera assembleare.
Step-by-step:
Verifica delle riserve disponibili – L’organo amministrativo redige una situazione patrimoniale aggiornata (consigliata anche se non obbligatoria), nella quale sono evidenziate le riserve disponibili, la loro tipologia e la presenza di eventuali targature.
Qualificazione della riserva – Il professionista incaricato (notaio, commercialista) accerta se la riserva è proporzionale (neutra) o targata. In caso di targatura, individua l’identità e la quota di ciascun socio versante.
Scelta della soluzione procedurale – Tra le tre opzioni illustrate (aumento misto, aumento gratuito non proporzionale con unanimità, clausola statutaria), si seleziona quella più adatta alle esigenze della compagine sociale.
Convocazione dell’assemblea straordinaria – L’assemblea deve essere convocata con l’osservanza dei termini di preavviso statutari e di legge. La delibera è di competenza dell’assemblea straordinaria (o degli amministratori, se delegati).
Verbale notarile – Il notaio verbalizza la delibera, dando atto della disponibilità delle riserve, della natura dell’aumento, delle modalità di assegnazione e della modifica dello statuto (voce “capitale sociale”).
Deposito al Registro delle Imprese – La delibera deve essere depositata entro 30 giorni dalla data di adozione (art. 2436 c.c.).
📄 Documenti necessari per l’assemblea:
- Situazione patrimoniale aggiornata o ultimo bilancio approvato – (rilasciata dagli amministratori)
- Documentazione attestante i versamenti in conto capitale – (estratti bancari, delibere o lettere di versamento)
- Statuto aggiornato della società – (per verifica dei quorum e della clausola di delega)
- Libro dei soci aggiornato – (per la verifica della compagine e dell’identità dei versanti)
- Per l’aumento misto: relazione degli amministratori ex art. 2441, co. 6, c.c. (se si esclude/limita il diritto di opzione nella parte a pagamento)
⏰ Tempistiche tipiche:
- Situazione patrimoniale infrannuale: da preparare prima dell’assemblea (nessun termine legale, ma opportuna non oltre 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio per analogia con l’art. 2441, co. 4, c.c.)
- Deposito al Registro delle Imprese: entro 30 giorni dalla delibera
- Efficacia dell’aumento: immediata dalla delibera (non occorre attendere l’iscrizione)
- Aggiornamento del libro soci: contestuale alla delibera
📊 Casi Pratici Illustrativi
Caso 1 – Aumento gratuito con riserva da sovrapprezzo contestuale (Fattispecie a, Massima 102)
Situazione: Gamma S.p.A. vuole portare il proprio capitale da € 100.000 a € 200.000, in occasione di una partecipazione a una gara d’appalto che richiede un capitale minimo di € 200.000. I soci non vogliono esporsi finanziariamente.
Soluzione: In sede di assemblea straordinaria, i soci deliberano un aumento a pagamento di € 50.000 (n. 5.000 nuove azioni da € 10, con sovrapprezzo di € 10 = prezzo di emissione € 20). Il sovrapprezzo versato forma una riserva da sovrapprezzo di € 50.000. Contestualmente, nella stessa assemblea, viene deliberato un aumento gratuito di € 50.000 mediante imputazione a capitale della riserva da sovrapprezzo appena costituita.
Risultato: Il capitale passa da € 100.000 a € 200.000. I soci hanno versato in totale € 100.000 (di cui € 50.000 sono stati immediatamente vincolati a capitale tramite l’aumento gratuito). La Massima n. 102 valida questa operazione contestuale.
Caso 2 – Riserva targata e aumento gratuito non proporzionale (Massima 159)
Situazione: Delta S.r.l. ha capitale € 50.000, soci Alfa (60%) e Beta (40%). Nel febbraio 2025, solo Alfa versa € 200.000 in conto capitale. Nell’aprile 2025 si vuole procedere a un aumento gratuito utilizzando tale riserva.
Problema: Se si applica la proporzionalità, anche Beta (40%) riceverebbe quote equivalenti al 40% dell’aumento, pur non avendo versato nulla.
Soluzione adottata: Nell’assemblea straordinaria, Alfa e Beta approvano unanimemente un aumento gratuito non proporzionale (Massima n. 159): a fronte di un aumento di € 200.000, Alfa riceve quote aggiuntive pari a € 200.000 di nuovo capitale, e la propria quota percentuale sale dal 60% all’80% circa (€ 170.000 su un totale di € 250.000). Beta vede la propria quota ridursi proporzionalmente (da 40% a circa 20%), ma consente espressamente alla modifica (essendo avvantaggiata dal mantenimento del valore economico assoluto della propria partecipazione).
Risultato: Il capitale passa a € 250.000. La riserva targata è “rispettata” nella sua personalizzazione. L’aumento è legittimo in forza della Massima n. 159, con il voto favorevole di entrambi i soci interessati dalla non proporzionalità.
Caso 3 – Aumento misto con riserva targata (soluzione “ibrida”)
Situazione: Epsilon S.r.l., soci Rossi (70%) e Bianchi (30%). Rossi ha effettuato versamenti in conto capitale pari a € 300.000. Si vuole procedere a un aumento gratuito di € 300.000, ma mantenendo la proporzionalità delle quote.
Soluzione: Si delibera un’operazione “mista”: – Aumento gratuito di € 210.000 (70% di € 300.000) a favore di Rossi, con utilizzo della riserva targata per tale importo; – Aumento a pagamento di € 90.000 (30% di € 300.000) offerto in opzione a Bianchi; – Se Bianchi esercita l’opzione, entrambi mantengono la propria quota percentuale (70%-30%); – Se Bianchi non esercita (o solo parzialmente), la quota di Rossi si modifica in proporzione.
Risultato: Il capitale aumenta di € 300.000 (o di meno, se Bianchi non esercita l’opzione). L’operazione rispetta la natura della riserva targata e il diritto di opzione di Bianchi.
📅 Orientamenti Recenti e Sviluppi della Prassi
La riflessione sulla disciplina delle riserve targate e degli aumenti gratuiti non si è esaurita con le massime milanesi. Alcuni sviluppi meritano menzione:
La Massima n. 186 del Consiglio Notarile di Milano (2019) si è occupata delle clausole anti-dilution negli statuti, ammettendo la legittimità di clausole che prevedano assegnazioni non proporzionali di quote/azioni (anche gratuitamente) in caso di future operazioni sul capitale, a tutela di soci investitori. Tale massima amplia ulteriormente lo spazio di autonomia privata già riconosciuto nelle massime 155 e 159.
In dottrina, si è aperto un dibattito sulla possibilità di costituire ex novo riserve targate a carico di utili futuri (es. a seguito di versamenti a copertura perdite non proporzionali), con la pattuizione che gli utili futuri vengano destinati a formare una riserva personalizzata in favore dei soci versanti fino a concorrenza della somma apportata. La soluzione è ritenuta ammissibile dalla dottrina maggioritaria (Studio CNN n. 48-2016/I), ma richiede un’attenta qualificazione giuridica caso per caso.
Sul piano fiscale, l’Agenzia delle Entrate non ha adottato specifiche circolari sulle riserve targate. Merita attenzione il rischio che l’Amministrazione finanziaria possa contestare, in caso di aumento non proporzionale che trasferisce valore da un socio all’altro, la possibile emersione di un reddito di capitale in capo al socio avvantaggiato (art. 47, co. 6, TUIR) o di una donazione indiretta nei rapporti tra soci. La scelta dello strumento procedurale più adatto (aumento misto vs. non proporzionale) va quindi valutata anche sotto questo profilo, con il supporto di un professionista.
📝 In Sintesi
L’aumento gratuito di capitale mediante impiego di riserve targate è un’operazione legittima e ampiamente utilizzata nella prassi societaria italiana. Le Massime del Consiglio Notarile di Milano – in particolare la n. 102 del 2008 (per il presupposto della disponibilità e dell’iscrizione “sostanziale” in bilancio), la n. 159 del 2016 (per la derogabilità del principio di proporzionalità con il consenso dei soci interessati) e la n. 155 del 2016 (per la configurabilità del diritto particolare all’aumento più che proporzionale) – hanno fornito alla prassi notarile e societaria un quadro interpretativo solido e articolato.
Punti fermi:
- ✅ Le riserve targate (da versamenti in conto capitale non proporzionali) possono essere utilizzate per l’aumento gratuito anche se formatesi dopo l’ultimo bilancio approvato (Massima n. 102).
- ✅ L’aumento gratuito con riserve targate non impone automaticamente la proporzionalità dell’assegnazione: la proporzionalità è elemento naturale ma derogabile con il consenso dei soci “impattati” (Massima n. 159).
- ✅ L’aumento gratuito non richiede nuovi apporti, è immediatamente efficace, ha una procedura semplificata e comporta costi fiscali ridotti rispetto all’aumento a pagamento.
- ✅ La scelta tra gratuito e a pagamento dipende dalla presenza o meno di riserve disponibili e dalla necessità o meno di raccogliere nuove risorse finanziarie esterne.
- ✅ L’aumento gratuito migliora il rating creditizio e rafforza la struttura patrimoniale senza oneri per i soci.
- ⚠️ Le riserve in conto futuro aumento di capitale (c.d. “targate” nel linguaggio comune) non sono riserve in senso tecnico e non possono essere utilizzate per l’aumento gratuito.
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Le operazioni sul capitale sociale – in particolare quando coinvolgono riserve targate, strutture miste o modifiche degli equilibri partecipativi – richiedono una valutazione giuridica attenta e personalizzata. Ogni operazione va calibrata sulle specifiche esigenze della compagine societaria, tenendo conto degli aspetti civilistici, contabili e fiscali.
Lo Studio Notarile Soldani del Notaio Manlio Carlo Soldani è a disposizione per assistervi nella pianificazione e nella redazione degli atti relativi ad aumenti di capitale, modifiche statutarie e operazioni straordinarie.
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Fonti e Riferimenti Normativi
Normativa primaria:
- Art. 2431 c.c. – Riserva da sovrapprezzo delle azioni
- Art. 2442 c.c. – Aumento gratuito del capitale nelle S.p.A.
- Art. 2446 c.c. – Riduzione del capitale per perdite nelle S.p.A.
- Art. 2468, co. 3 e 4, c.c. – Diritti particolari dei soci di S.r.l.
- Art. 2481-ter c.c. – Passaggio di riserve a capitale nelle S.r.l.
- Art. 47, co. 6, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Regime fiscale delle riserve di capitale
Massime del Consiglio Notarile di Milano:
- Massima n. 102 (25 novembre 2008) – Utilizzo di riserve “da capitale” nelle operazioni straordinarie
- Massima n. 122 (18 ottobre 2011) – Aumento di capitale in presenza di perdite
- Massima n. 155 (17 maggio 2016) – Diritto all’aumento gratuito più che proporzionale nelle S.r.l.
- Massima n. 159 (17 maggio 2016) – Deliberazione di aumento gratuito non proporzionale nella S.r.l.
- Massima n. 186 (2019) – Aumenti di capitale e clausole anti-dilution
Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai:
- Massima I.K.1 – Versamenti soci senza diritto di rimborso nelle S.r.l. (in conto capitale)
- Massima I.K.2 – Versamenti in conto futuro aumento di capitale nelle S.r.l.
- Massima I.G.31 – Aumento gratuito mediante utilizzo di riserve: uso di riserve sopravvenute
- Massima H.G.32 – Aumento gratuito mediante utilizzo della riserva legale
Giurisprudenza:
- Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2007, n. 16393 – Prima pronuncia di legittimità in tema di riserva “targata”
Dottrina selezionata:
- G.A.M. Trimarchi, L’aumento del capitale sociale, Ipsoa, 2007
- M.S. Spolidoro, L’aumento del capitale sociale nelle S.r.l., in RDS, 2008, I
- Studio CNN n. 48-2016/I, Diritti particolari sugli utili nella S.r.l.
- L. Tronci, Le riserve “targate” tra diritto e ragioneria, Rivista Società, 2012
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