Assemblee a distanza: scade la norma emergenziale, cosa cambia dal 1° ottobre

Copertina: Assemblee A Distanza, Scade La Norma Emergenziale Dell'Art. 106 D.l. 18/2020
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Le assemblee a distanza tornano sotto il regime ordinario. Il 30 settembre 2026 è scaduto il termine previsto dall’art. 106, comma 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui le disposizioni emergenziali sulle assemblee di società ed enti si applicano alle assemblee «tenute entro il 30 settembre 2026». L’ultima proroga era contenuta nell’art. 4, comma 11, d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26, e la scadenza è stata segnalata dal Notiziario del Consiglio nazionale del Notariato n. 172 del 30 settembre 2026.

Per le società che hanno fatto affidamento sull’avviso di convocazione per tenere assemblee a distanza, riunirsi in videoconferenza, votare per corrispondenza o decidere per consultazione scritta, il passaggio è rilevante da subito: per le assemblee tenute dal 1° ottobre 2026 contano il codice civile e lo statuto. Di seguito si ricostruiscono le deroghe che cessano, la disciplina applicabile, gli studi notarili di riferimento e le verifiche da svolgere.

🔑 Punti Chiave

Q: Che cosa è scaduto il 30 settembre 2026?
A: Il termine dell’art. 106, comma 7, d.l. 18/2020: le deroghe emergenziali sulle assemblee a distanza valgono solo per le assemblee tenute entro quella data. L’ultima proroga è nell’art. 4, comma 11, d.l. 200/2025, convertito dalla l. 26/2026.

Q: Conta la data di convocazione o quella di svolgimento?
A: Il comma 7 parla di assemblee «tenute»: rileva, secondo il tenore letterale, il giorno in cui l’assemblea si svolge. Un’assemblea convocata con modalità emergenziali ma tenuta dal 1° ottobre 2026 segue le regole ordinarie.

Q: Che cosa cambia per le S.p.A.?
A: Per le assemblee a distanza non basta più l’avviso di convocazione: l’intervento con mezzi di telecomunicazione e il voto per corrispondenza o elettronico richiedono una previsione dello statuto, come dispone l’art. 2370, quarto comma, c.c.

Q: Che cosa cambia per le S.r.l.?
A: Cessa la deroga del comma 3, che consentiva consultazione scritta o consenso espresso per iscritto anche contro l’art. 2479, quarto comma, c.c. e lo statuto: tornano a rilevare codice civile e atto costitutivo.

Q: E per le società quotate e gli altri enti?
A: Cessano le deroghe sul rappresentante designato (commi 4-6) e quelle estese ad associazioni e fondazioni (comma 8-bis): valgono di nuovo il TUF, il codice civile e le clausole statutarie.

Q: Che cosa conviene fare ora?
A: Verificare lo statuto, controllare gli avvisi già inviati per assemblee dal 1° ottobre 2026 e, se manca la clausola, riconvocare in presenza o modificare lo statuto con verbale notarile.


Che cosa prevede l’art. 106, comma 7, d.l. 18/2020 e quale termine è scaduto?

Il comma 7 stabilisce che le disposizioni dell’art. 106 si applicano alle assemblee tenute entro il 30 settembre 2026: per le assemblee successive cessa l’efficacia delle deroghe emergenziali.

L’art. 106 d.l. 18/2020 (testo su Normattiva) ha disciplinato lo svolgimento delle assemblee di società ed enti durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e il suo termine di efficacia è stato prorogato più volte. L’ultima proroga è contenuta nell’art. 4, comma 11, d.l. 31 dicembre 2025, n. 200 (testo del decreto), convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 (testo della legge). Le proroghe precedenti sono richiamate nell’articolo dedicato alla nuova proroga delle riunioni societarie a distanza del 2025.

Quale data rileva per le assemblee a distanza?

Il testo del comma 7 si riferisce alle assemblee «tenute» entro il 30 settembre 2026. Secondo il tenore letterale rileva quindi il giorno di svolgimento dell’assemblea, non quello in cui l’avviso è stato pubblicato o spedito: l’assemblea convocata in regime emergenziale ma tenuta dal 1° ottobre 2026 ricade nel regime ordinario.

È prevista una nuova proroga?

Alla data di redazione non risulta adottata alcuna ulteriore proroga oltre a quella dell’art. 4, comma 11, d.l. 200/2025. Il Notiziario del Notariato n. 172 segnala, appunto, la scadenza del termine.

Quali deroghe dell’art. 106 sulle assemblee a distanza cessano di operare?

Cessano le deroghe sull’avviso di convocazione, sulla consultazione scritta nelle S.r.l. e sul rappresentante designato: tornano applicabili codice civile, TUF e statuto.

CommaDerogaDestinatari
2Con l’avviso di convocazione: voto elettronico o per corrispondenza e intervento con mezzi di telecomunicazione, anche in deroga allo statuto; assemblea anche esclusivamente in telecomunicazione, con identificazione dei partecipanti, partecipazione ed esercizio del voto, senza necessità che presidente, segretario o notaio si trovino nel medesimo luogoS.p.A., S.a.p.a., S.r.l., cooperative, mutue assicuratrici
3Consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, anche in deroga all’art. 2479, quarto comma, c.c. e alle clausole statutarieS.r.l.
4-5Designazione del rappresentante ex art. 135-undecies TUF anche se lo statuto dispone diversamente; intervento in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designatoSocietà con azioni quotate, società ammesse a un sistema multilaterale di negoziazione, società con azioni diffuse in misura rilevante
6Designazione del rappresentante con le deroghe specifiche previste dal commaBanche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative, mutue assicuratrici
8-bisApplicazione delle disposizioni dell’art. 106Associazioni e fondazioni
Tabella 1 – Le deroghe dell’art. 106 d.l. 18/2020 che non si applicano alle assemblee tenute dal 1° ottobre 2026
Infografica Sulle Assemblee A Distanza: Deroghe Dell'Art. 106 D.l. 18/2020 Fino Al 30 Settembre 2026 E Disciplina Ordinaria Dal 1° Ottobre 2026
Figura 1 – assemblee a distanza: le deroghe dell’art. 106 d. L. 18/2020 e la disciplina applicabile dal 1° ottobre 2026

Che cosa consentiva il comma 2 per le assemblee a distanza?

Il comma 2 permetteva di organizzare assemblee a distanza prevedendo, con il solo avviso di convocazione, l’intervento con mezzi di telecomunicazione e il voto elettronico o per corrispondenza, e di svolgere l’assemblea anche esclusivamente in telecomunicazione, purché fossero garantiti identificazione dei partecipanti, partecipazione ed esercizio del diritto di voto. Il comma richiamava, ai fini della disciplina codicistica, gli artt. 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, c.c.

Che cosa cambia per S.r.l., società quotate e altri enti?

Per le S.r.l. viene meno anche la deroga del comma 3 sulla consultazione scritta e sul consenso espresso per iscritto; per le società con azioni quotate e per quelle assimilate cessano le facoltà dei commi 4 e 5; per associazioni e fondazioni non opera più l’estensione del comma 8-bis.

Quale disciplina si applica alle assemblee a distanza tenute dal 1° ottobre 2026?

Si applicano le regole ordinarie: nelle S.p.A. le assemblee a distanza richiedono una previsione statutaria, mentre nelle S.r.l. e negli altri enti contano atto costitutivo, statuto e disciplina codicistica.

Che cosa prevede l’art. 2370 c.c. per le S.p.A.?

L’art. 2370, quarto comma, c.c. stabilisce che lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, e che chi vota in tali modi si considera intervenuto all’assemblea. Senza una clausola statutaria, l’avviso di convocazione non è più sufficiente ad ammettere la partecipazione a distanza.

Come si regolano le assemblee a distanza nelle S.r.l.?

Venuta meno la deroga del comma 3, per le decisioni dei soci tornano rilevanti l’art. 2479 c.c. e le previsioni dell’atto costitutivo. Quanto alle assemblee a distanza nelle S.r.l., la materia è affrontata dagli orientamenti notarili e dallo Studio d’Impresa n. 41-2023/I, cui si rinvia.

Resta utilizzabile l’assemblea totalitaria?

Resta ferma la disciplina dell’assemblea totalitaria (art. 2366, quarto comma, c.c.), da valutare con particolare cautela quando la partecipazione dei soci o degli organi sociali avviene a distanza, verificando caso per caso la regolarità della costituzione.

Quali studi del Notariato orientano la materia dopo la scadenza?

Il Consiglio nazionale del Notariato ha affrontato le riunioni con mezzi di telecomunicazione indipendentemente dalle proroghe, in particolare con lo Studio d’Impresa n. 41-2023/I.

Lo Studio d’Impresa n. 41-2023/I, La riunione assembleare a distanza, est. Ferri – Sodi, pubblicato in CNN Notizie del 21 luglio 2023, è il riferimento sulle assemblee a distanza per le conclusioni raggiunte e per i richiami alle posizioni della dottrina e degli orientamenti notarili.

Quali approfondimenti riguardano la disciplina emergenziale?

  • Segnalazione Novità approvata dal Consiglio nazionale del Notariato con Delibera n. 1-7/29 luglio 2022, Le riunioni con mezzi di telecomunicazione dopo la cessazione delle norme emergenziali, est. Boggiali, in CNN Notizie del 29 luglio 2022;
  • Guglielmo – Silva, I metodi decisionali extra assembleari nella società a responsabilità limitata: profili applicativi dell’art. 106, comma 3 del Decreto Cura Italia, in CNN Notizie del 9 giugno 2020;
  • Boggiali – Atlante – Maltoni, Le disposizioni in materia di società e consorzi nella legge di conversione del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia), in CNN Notizie del 9 giugno 2020.

Che cosa cambia per il verbale e per la forma della riunione?

Non è più invocabile l’art. 106, comma 2, per svolgere assemblee a distanza esclusivamente in telecomunicazione senza che presidente, segretario o notaio si trovino nel medesimo luogo.

La verbalizzazione delle assemblee a distanza deve quindi poggiare sulle regole ordinarie e sulle clausole dello statuto. Il tema è approfondito nell’articolo sul verbale notarile di assemblea societaria interamente in remoto.

🔧 Guida Pratica: Come Procedere

  1. ✅ Verificare lo statuto: controllare se ammette le assemblee a distanza e se prevede intervento con mezzi di telecomunicazione, voto elettronico o per corrispondenza e, per le S.r.l., consultazione scritta o consenso per iscritto.
  2. 📋 Censire le assemblee già convocate con data dal 1° ottobre 2026 e controllare se l’avviso si fonda sull’art. 106 d.l. 18/2020.
  3. ⚠️ Se manca la clausola: riconvocare in presenza oppure modificare lo statuto in via preliminare. La modifica richiede un verbale redatto da notaio e il successivo deposito nel registro delle imprese (art. 2436 c.c. per le S.p.A.).
  4. ⏰ Redigere la clausola in modo da garantire identificazione dei partecipanti, partecipazione ed esercizio del voto, requisiti richiamati dall’art. 106, comma 2, e indicare nell’avviso le modalità di collegamento. Per le S.r.l. si veda anche Come scrivere uno statuto di SRL che previene i conflitti.
  5. 📋 Società quotate: verificare la disciplina del TUF sul rappresentante designato (art. 135-undecies) e le clausole statutarie.

📊 Caso Pratico: S.p.A. con statuto silente

Una S.p.A. non quotata, il cui statuto non disciplina le riunioni a distanza, convoca l’assemblea per il 15 ottobre 2026 prevedendo nell’avviso la partecipazione in videoconferenza in base all’art. 106 d.l. 18/2020. L’assemblea si terrebbe dopo il 30 settembre 2026: la deroga non è più applicabile e, in assenza di clausola statutaria ai sensi dell’art. 2370, quarto comma, c.c., le assemblee a distanza non sono legittimate. Le strade percorribili sono la riconvocazione in presenza oppure una previa modifica dello statuto, da deliberare in assemblea straordinaria con verbale notarile secondo le regole ordinarie. (Esempio illustrativo.)

❓ FAQ: Assemblee a distanza dopo il 30 settembre 2026

Q: Le assemblee già tenute con modalità emergenziali restano valide?
A: Il comma 7 riguarda le assemblee tenute entro il 30 settembre 2026: la scadenza incide sulle assemblee successive, non su quelle già svolte entro il termine.

Q: L’avviso di convocazione può ancora prevedere assemblee a distanza con voto per corrispondenza?
A: Nelle S.p.A. solo se lo statuto lo consente (art. 2370, quarto comma, c.c.); per S.r.l. e altri enti dipende da atto costitutivo, statuto e disciplina ordinaria.

Q: Le società quotate devono fare qualcosa?
A: Cessano le deroghe dei commi 4 e 5: occorre fare riferimento alla disciplina ordinaria del TUF, anche sul rappresentante designato, e allo statuto.

📅 Novità Legislative 2025-2026

  • 📅 d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, art. 4, comma 11: ultima proroga dell’art. 106, comma 7, d.l. 18/2020;
  • 📅 l. 27 febbraio 2026, n. 26: conversione, con modificazioni, del d.l. 200/2025;
  • ⏰ 30 settembre 2026: scadenza del termine per le assemblee tenute con le deroghe dell’art. 106;
  • 📋 Notiziario CNN n. 172 del 30 settembre 2026 (Daniela Boggiali): segnalazione della scadenza.

📝 In Sintesi

Dal 1° ottobre 2026 le assemblee a distanza non possono più fondarsi sull’art. 106 d.l. 18/2020: servono le previsioni dello statuto e le regole ordinarie del codice civile e del TUF.

  • ✅ Il termine dell’art. 106, comma 7, è scaduto il 30 settembre 2026;
  • ✅ rileva la data di svolgimento dell’assemblea, non quella dell’avviso;
  • ✅ nelle S.p.A. le assemblee a distanza richiedono la clausola statutaria (art. 2370, quarto comma, c.c.);
  • ✅ nelle S.r.l. cessa la deroga sulla consultazione scritta e sul consenso per iscritto;
  • ✅ è opportuno verificare lo statuto e, se necessario, modificarlo con verbale notarile.

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Fonti e Approfondimenti

  • Art. 106 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 — Normattiva;
  • Art. 4, comma 11, d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, conv. con modificazioni dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 — Normattiva;
  • Consiglio nazionale del Notariato, Notiziario n. 172 del 30 settembre 2026, D. Boggiali, Scadenza del termine di efficacia della norma emergenziale in tema di riunioni con mezzi di telecomunicazione — notariato.it;
  • Studio d’Impresa n. 41-2023/I, La riunione assembleare a distanza, est. Ferri – Sodi, CNN Notizie del 21 luglio 2023;
  • Artt. 2366, 2370 e 2479 c.c.

 


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