La fattispecie dell’acquisto societario di un immobile residenziale — destinato a divenire prima casa del socio unico — seguìto da assegnazione agevolata al medesimo socio configura una tecnica di pianificazione fiscale che genera vantaggi tributari significativi rispetto al percorso ordinario di distribuzione degli utili e di acquisto diretto da parte del socio persona fisica. Il meccanismo combina tre elementi normativi: (i) l’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (con azzeramento in presenza di minusvalenza), prevista dall’art. 1, cc. 115-120, L. 28 dicembre 2015, n. 208, periodicamente riedditata; (ii) la facoltà di assumere il valore catastale quale unica base imponibile rilevante; (iii) la tassazione del dividendo in natura al valore catastale ai sensi dell’art. 47 TUIR, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1º giugno 2016. Il presente contributo ne esamina la struttura, ne quantifica il risparmio d’imposta, ne verifica la conformità ai presupposti del regime agevolativo e si interroga sull’applicabilità della clausola antiabuso di cui all’art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei contribuenti), nella versione riformata dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.
Indice dei contenuti
- Il regime dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci: quadro normativo e ratio legis
- La fattispecie in esame: struttura dell’operazione e sequenza degli atti
- L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze: azzeramento per minusvalenza indeducibile
- Il dividendo in natura: tassazione del socio sul valore catastale
- Quantificazione del vantaggio fiscale: analisi comparativa dei due percorsi
- Requisiti di accesso al regime e criticità procedurali
- Profili di elusività: l’art. 10-bis Statuto dei Contribuenti
- Considerazioni conclusive
- Riferimenti normativi e bibliografici
Il regime dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci: quadro normativo e ratio legis
Origine e finalità del regime
Il regime dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci è stato introdotto dall’art. 1, cc. 115-120, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con la dichiarata finalità di consentire alle società di capitali di «estrarre» dal perimetro societario beni non strumentali all’attività d’impresa — in primo luogo immobili — mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva agevolata, così semplificando la struttura patrimoniale di realtà societarie che nel tempo avevano accumulato asset di natura non operativa.
La ratio originaria era quindi di carattere strutturale: favorire la dismissione di beni «periferici» rispetto all’oggetto sociale, eliminando l’opacità fiscale di patrimoni immobiliari societari destinati, nei fatti, all’uso personale dei soci. Il regime è stato successivamente riedditato in più occasioni — da ultimo con la L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) — confermando la tendenza del legislatore a ricorrere periodicamente a questo strumento quale incentivo alla razionalizzazione patrimoniale.
Il quadro applicativo è stato puntualmente ricostruito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E del 1º giugno 2016, integrata dalla successiva circolare n. 37/E del 16 dicembre 2016, che costituiscono ancora oggi la fonte interpretativa di riferimento, essendo i principi ivi enunciati sostanzialmente invariati nelle successive riaperture.
Presupposti soggettivi e oggettivi
Sul piano soggettivo, il regime è riservato alle società per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società in accomandita per azioni (art. 73, c. 1, lett. a, TUIR). I soci assegnatari devono essere iscritti nel libro soci — ove previsto — ovvero risultare dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate, alla data individuata dalla norma istitutiva di ciascuna riapertura come data di possesso di riferimento, requisito che riveste — come si vedrà — rilevanza determinante nella fattispecie in esame.
Sul piano oggettivo, sono assegnabili: (i) gli immobili non strumentali all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 43 TUIR, o concessi in locazione; (ii) i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. Gli immobili abitativi — in quanto non strumentali né per destinazione né per natura — rientrano pacificamente nell’ambito applicativo del regime, come confermato dalla circ. 26/E/2016 al paragrafo 2.2.
L’imposta sostitutiva: aliquota, base imponibile e opzione per il valore catastale
La norma prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRES e IRAP, con aliquota dell’8% — elevata al 10,5% per le società «di comodo» ai sensi dell’art. 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724 — calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato (art. 9 TUIR) e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
Una disposizione di particolare importanza pratica consente, per gli immobili, di sostituire il valore normale con il valore catastale determinato ai sensi dell’art. 52, cc. 4 e 5, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR). Questa facoltà, confermata dalla circ. 26/E/2016 al paragrafo 5, trasforma radicalmente la base imponibile dell’operazione e — nella fattispecie in esame — genera una minusvalenza fiscale che annulla l’imposta sostitutiva, come si vedrà in dettaglio nella sezione 3.
La fattispecie in esame: struttura dell’operazione e sequenza degli atti
Il caso di specie
La fattispecie si articola in due fasi successive e funzionalmente connesse. Nella prima fase, la Alfa S.r.l. — della quale Tizio è socio unico — acquista un immobile residenziale (destinato a divenire prima casa di abitazione di Tizio) al prezzo di mercato di €500.000, corrisposto al venditore. Trattandosi di atto soggetto a imposta di registro, l’acquisto da parte di una società di capitali — che non può avvalersi dell’agevolazione «prima casa» di cui alla nota II-bis della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, riservata alle persone fisiche — sconta l’aliquota ordinaria del 9% sul corrispettivo dichiarato, con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. L’immobile entra quindi nel patrimonio sociale al costo storico di €500.000.
Nella seconda fase, Alfa procede all’assegnazione agevolata al socio unico Tizio, avvalendosi del regime agevolativo. Le variabili rilevanti sono: costo fiscalmente riconosciuto €500.000; valore catastale dell’immobile €60.000; riserve da utili disponibili superiori a €500.000.
La centralità del differenziale catastale-di mercato
L’elemento tecnico che genera il vantaggio è il rapporto tra il costo di acquisizione (€500.000) e il valore catastale (€60.000), pari a circa 1:8,3. Questo differenziale — assolutamente tipico nel patrimonio immobiliare italiano, specie per gli immobili ubicati nei centri storici delle città medio-piccole — è il fulcro su cui si innesta l’intera architettura del risparmio d’imposta.
Il valore catastale, determinato ai sensi dell’art. 52, cc. 4-5, TUR, è calcolato moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i coefficienti stabiliti dal medesimo articolo (per le abitazioni: coefficiente 110 applicato alla rendita rivalutata). Nella fattispecie, la rendita catastale dell’immobile è tale che il valore catastale risulta di €60.000, a fronte di un valore di mercato di €500.000.
L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze: azzeramento per minusvalenza indeducibile
Il calcolo dell’imposta sostitutiva
Optando per il valore catastale quale base di riferimento, la base imponibile dell’imposta sostitutiva è:
€60.000 (valore catastale) − €500.000 (costo fiscalmente riconosciuto) = −€440.000
Poiché la differenza è negativa — si genera una minusvalenza e non una plusvalenza — l’imposta sostitutiva è pari a zero. Nessun prelievo sostitutivo grava sulla società assegnante.
La non deducibilità della minusvalenza
Occorre sottolineare che la minusvalenza di €440.000 è fiscalmente indeducibile. Nel regime agevolativo dell’assegnazione, la minusvalenza è irrilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa della società cedente: il legislatore ha costruito la norma in modo simmetrico — se la plusvalenza è tassata in via sostitutiva (senza confluire nell’IRES), la minusvalenza non genera alcuna deduzione fiscale. Questo meccanismo è stato confermato dalla circ. 26/E/2016 al paragrafo 7.3.
La società, quindi, «subisce» una perdita contabile di €440.000 (differenza tra il costo del bene e il valore attribuito in fase di assegnazione), senza poterla dedurre. Tuttavia — ed è il punto cruciale dell’intera operazione — questa perdita è in realtà «finanziata» dal vantaggio fiscale conseguito a livello complessivo dell’operazione, come la quantificazione comparativa nella sezione 5 renderà evidente.
Il dividendo in natura: tassazione del socio sul valore catastale
Il quadro normativo
In base all’art. 47, c. 1, TUIR, le somme o i valori distribuiti ai soci, indipendentemente dalla forma tecnica (distribuzione di denaro, assegnazione di beni in natura, liberazione da obblighi), costituiscono dividendi imponibili, soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% di cui all’art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Nell’ipotesi di distribuzione in natura, il valore di riferimento per la tassazione del socio è in linea generale il valore normale del bene, determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR.
La deroga del regime agevolativo: il valore catastale come base del dividendo
Il regime agevolativo introduce tuttavia una deroga fondamentale. La circ. 26/E/2016 al paragrafo 8 chiarisce espressamente che, laddove la società abbia optato per il valore catastale quale base per l’imposta sostitutiva, tale valore «costituisce il valore di riferimento del bene in capo al socio» ai fini della determinazione del dividendo imponibile.
Ne consegue che, nel caso in esame: il valore del dividendo in natura corrisponde al valore catastale pari a €60.000, con ritenuta a titolo d’imposta di 26% × €60.000 = €15.600. Questo è il cuore del vantaggio: in luogo della tassazione sul valore di mercato di €500.000 (ritenuta di €130.000), il socio è tassato solo sulla grandezza catastale di €60.000.
Il fenomeno dello svuotamento della riserva senza piena tassazione
Questo meccanismo produce un effetto di «svuotamento fiscale» delle riserve particolarmente evidente: la società riduce le proprie riserve di €500.000 (il costo contabile del bene assegnato), ma il socio viene tassato solo su €60.000. La differenza di €440.000 — corrispondente alla minusvalenza indeducibile — si «consuma» senza generare alcuna base imponibile né per la società (non deducibile) né per il socio (non costituisce dividendo imponibile). È la traduzione fiscale del differenziale tra valore di mercato e valore catastale, elevata a risparmio d’imposta strutturale.
Questo effetto non è un effetto collaterale del regime: è precisamente il meccanismo che la circ. 26/E/2016 descrive e la norma istitutiva ha inteso normativamente validare. La lex specialis dell’assegnazione agevolata deroga consapevolmente alla regola generale dell’art. 9 TUIR (valore normale), sostituendola con il valore catastale quale misura convenzionale della distribuzione.
Quantificazione del vantaggio fiscale: analisi comparativa dei due percorsi
Il percorso ordinario: distribuzione di utili e acquisto diretto
Per acquistare direttamente l’immobile da €500.000 come prima casa, Tizio avrebbe dovuto disporre di €500.000 netti dopo imposte. Poiché la ritenuta sui dividendi è del 26%, la distribuzione lorda necessaria da parte di Alfa è:
€500.000 / (1 − 0,26) = €675.676, con ritenuta di €675.676 × 26% = €175.676.
A ciò si aggiunge l’imposta di registro «prima casa» del 2% sul valore catastale (sistema prezzo-valore ex art. 52-bis, TUR): 2% × €60.000 = €1.200.
Totale imposte Percorso A: €176.876. Riserve consumate da Alfa: €675.676.
Il percorso ottimizzato: acquisto societario e assegnazione agevolata
| Voce fiscale | Importo |
|---|---|
| Imposta di registro (acquisto Alfa S.r.l.) 9% × €500.000 | €45.000 |
| Imposte ipotecaria e catastale (acquisto, misura fissa) | €100 |
| Imposta sostitutiva 8% (minusvalenza → base imponibile = 0) | €0 |
| Imposta di registro (assegnazione agevolata) 1% × €60.000 | €600 |
| Imposte ipotecaria e catastale (assegnazione, misura fissa) | €400 |
| Ritenuta dividendo in natura 26% × €60.000 (valore catastale) | €15.600 |
| Totale imposte Percorso B | €61.700 |
| Riserve consumate da Alfa | ~€545.100 |

Il risparmio fiscale netto
| Percorso A | Percorso B | Risparmio | |
|---|---|---|---|
| Totale imposte | €176.876 | €61.700 | €115.176 |
| Riserve societarie consumate | €675.676 | ~€545.100 | ~€130.576 |
Il risparmio fiscale complessivo è di circa €115.000, e le riserve societarie consumate si riducono di circa €130.000. Il vantaggio economico totale per il socio — considerando sia il minor carico fiscale che il minor consumo di riserve — è dunque rilevante sia in termini assoluti che relativi.
Analisi della composizione del vantaggio
Il risparmio si compone di due elementi: (a) risparmio sulla tassazione delle riserve: la ritenuta passa da €175.676 (su distribuzione lorda equivalente al netto necessario per acquistare l’immobile) a €15.600 (26% sul valore catastale), con un risparmio di €160.076; (b) costo aggiuntivo del registro sull’acquisto da parte di Alfa: 9% × €500.000 = €45.000 versus 2% × €60.000 = €1.200 per Tizio persona fisica, con un costo aggiuntivo di €43.800. Il risparmio netto è pari a: €160.076 − €43.800 − €600 − €400 ≈ €115.276, coerente con i dati della tabella.
La struttura del risparmio mostra che il «costo» dell’interposizione societaria — la maggiore imposta di registro per l’acquisto da parte di Alfa — è ampiamente ripagato dal vantaggio sulla tassazione delle riserve, in misura pari a circa 3,6:1.
Requisiti di accesso al regime e criticità procedurali
Il requisito temporale: la data di possesso
Ogni apertura del regime fissa una data di possesso che i beni assegnabili devono rispettare: il bene deve essere posseduto dalla società alla data individuata dalla norma di ciascuna riapertura. Questo requisito — fondamentale — impone una riflessione sulla fattispecie in esame: se la società acquista l’immobile dopo la data di riferimento prevista dalla legge che regola la riapertura corrente, l’assegnazione agevolata non è applicabile per difetto di un presupposto legale.
Pertanto, nella pianificazione dell’operazione, è indispensabile verificare che il bene sia nel patrimonio della società alla data di possesso richiesta. Ciò implica, nell’ottica di un approccio consapevole, che il meccanismo operi in due fasi temporalmente distinte: acquisto del bene in un esercizio fiscale (antecedente o coincidente con la data di possesso), assegnazione agevolata nella riapertura legislativa successiva. La sequenza «acquisto e immediata assegnazione» — pur tecnicamente ipotizzabile se il bene risulta acquisito prima della data di possesso — merita un’analisi critica anche sotto il profilo della clausola antiabuso, come si illustrerà nella sezione 7.
La non strumentalità del bene
L’immobile abitativo destinato a prima casa del socio è per definizione non strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa (art. 43, c. 2, TUIR): non è utilizzato dalla società nell’esercizio della propria attività produttiva. La circ. 26/E/2016, para. 2.2, conferma che gli immobili abitativi rientrano nell’ambito applicativo del regime, indipendentemente dal fatto che siano concessi in uso ai soci o a terzi o che rimangano nella disponibilità della società.
Il requisito della capienza delle riserve
L’assegnazione deve essere possibile sul piano civilistico: la società deve disporre di riserve disponibili sufficienti a «coprire» la riduzione di patrimonio netto conseguente all’operazione. Nel caso di specie, le riserve da utili ammontano a più di €500.000, quindi il requisito di capienza è soddisfatto. Occorre tuttavia verificare che le riserve siano «liberamente disponibili» ai sensi dell’art. 2430 e segg. c.c. e non siano vincolate (es. riserva legale nei limiti del quinto del capitale sociale).
Profili di elusività: l’art. 10-bis Statuto dei Contribuenti
La clausola antiabuso vigente
L’art. 10-bis, L. 27 luglio 2000, n. 212 — nella versione introdotta dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 — definisce come abusive le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La norma richiede la compresenza di tre elementi cumulativi: (i) assenza di sostanza economica; (ii) realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; (iii) il vantaggio fiscale deve essere il motivo principale della condotta. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata applicativa di questa disposizione con la circolare n. 3/E del 17 gennaio 2018.
Crucialmente, l’art. 10-bis, c. 4, L. 212/2000 fa esplicita salva «la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale». Il contribuente ha il diritto di percorrere la strada fiscalmente meno onerosa tra quelle offerte dall’ordinamento, senza che ciò integri abuso.
La ratio legis dell’assegnazione agevolata e il problema teleologico
La ratio dell’assegnazione agevolata — come enunciata nella relazione illustrativa alla L. 208/2015 e ribadita dalla circ. 26/E/2016 — era quella di favorire la «fuoriuscita» di beni non strumentali dalle società che li avevano accumulato nel tempo, al fine di semplificare strutture societarie divenute «contenitori» di patrimoni immobiliari con scarsa vocazione imprenditoriale.
La fattispecie in esame presenta una differenza strutturale rispetto a tale ratio: la società non «possiede già» l’immobile da assegnare, bensì lo acquista ex novo in funzione della successiva assegnazione. Questo capovolgimento della sequenza — da «assegno un bene già posseduto» a «acquisto un bene per poi assegnarlo» — solleva la questione se l’operazione risponda alla finalità che ha ispirato la norma agevolativa o se ne costituisca un uso distorto.
Il test della sostanza economica
L’acquisto da parte di Alfa di un immobile residenziale destinato all’uso personale del socio unico difficilmente si presta a una giustificazione economica autonoma per la società: la società non ha interesse «imprenditoriale» a possedere l’abitazione del proprio unico socio. Il motivo principale — se non esclusivo — dell’acquisto è la successiva assegnazione agevolata. Questo schema potrebbe consentire all’Agenzia delle Entrate di eccepire la carenza di sostanza economica dell’interposizione societaria, sostenendo che la vera operazione è la distribuzione dei €500.000 al socio, artificiosamente strutturata in due fasi per beneficiare dell’agevolazione.
La tesi difensiva: libertà di scelta tra regimi fiscali
L’argomento antiabuso si scontra tuttavia con due obiezioni sistematiche di rilievo. In primo luogo, l’art. 10-bis, c. 4, L. 212/2000 fa esplicita salva la «libertà di scelta tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge». L’assegnazione agevolata è un regime opzionale esplicitamente offerto dalla legge: sceglierlo non è in sé abusivo. La Corte di Cassazione, già con le pronunce a Sezioni Unite nn. 30055, 30056 e 30057 del 23 dicembre 2008 — antecedenti alla codificazione del 2015 ma rilevanti come substrato interpretativo — aveva chiarito che il contribuente ha il diritto di scegliere tra le diverse opzioni offerte dall’ordinamento il percorso fiscalmente più favorevole.
In secondo luogo, il vantaggio conseguito non può definirsi «indebito» qualora derivi dall’applicazione letterale e fedele di una norma agevolativa esplicita. Il legislatore che ha introdotto e ripetutamente riedditato l’assegnazione agevolata era consapevole che il meccanismo del valore catastale avrebbe prodotto vantaggi rilevanti per i soci. La norma non pone limitazioni qualitative alla tipologia di beni assegnabili (salvo la non strumentalità) né impone che la società abbia detenuto il bene per un determinato periodo minimo, con il solo vincolo della data di possesso.
Il profilo più critico: il requisito temporale come elemento dirimente
Il punto critico più rilevante non è tanto il profilo antiabuso in senso stretto, quanto il rispetto del requisito della data di possesso. Se la società acquista l’immobile dopo la data di riferimento prevista dalla riapertura corrente, l’assegnazione agevolata è semplicemente inapplicabile per difetto di un presupposto legale, senza che si ponga un problema di abuso del diritto.
Se invece il requisito temporale è rispettato — ad esempio perché la società ha acquisito l’immobile prima della data di possesso e procede all’assegnazione agevolata nell’esercizio successivo in occasione di una riapertura — il profilo di abuso si attenua notevolmente. In questa ipotesi, la compatibilità con l’art. 10-bis appare più robusta: il legislatore stesso ha predeterminato i presupposti del regime, e il rispetto di tali presupposti esclude tendenzialmente la configurabilità dell’abuso, salvo ipotesi eccezionali di manifesta artificiosità (ad esempio l’acquisto del bene l’ultimo giorno utile prima della data di possesso, con contestuale delibera di assegnazione).
La posizione della prassi notarile
Gli studi del Consiglio Nazionale del Notariato dedicati all’assegnazione agevolata hanno sottolineato come il regime agevolativo operi come lex specialis rispetto alla disciplina ordinaria delle distribuzioni societarie, con la conseguenza che il ricorso all’istituto nei termini previsti dalla legge non può essere qualificato come abusivo per il solo fatto che produce un risparmio d’imposta. Il notaio che riceve l’atto di assegnazione ha il dovere di verificare il rispetto dei presupposti formali del regime, ma non è tenuto a sindacare la convenienza economica dell’operazione nel suo complesso.
Occorre tuttavia distinguere la fattispecie in cui la società abbia acquisito l’immobile nell’ordinario svolgimento della propria attività (ad esempio una società immobiliare che gestisce patrimoni) da quella in cui l’acquisto sia manifestamente preordinato all’assegnazione. In quest’ultima ipotesi, un’istanza di interpello preventivo ai sensi dell’art. 11, L. 212/2000 — pur non obbligatoria — può costituire uno strumento di certezza del diritto non trascurabile, specie quando la sequenza temporale acquisto-assegnazione è ravvicinata e la documentazione a supporto delle ragioni extrafiscali è limitata.
Considerazioni conclusive
La fattispecie esaminata dimostra come il regime dell’assegnazione agevolata — congegnato dal legislatore per perseguire finalità di razionalizzazione del patrimonio societario — si presti, nelle ipotesi in cui il differenziale tra valore di mercato e valore catastale sia elevato, a operazioni di pianificazione fiscale strutturata capaci di generare risparmi d’imposta significativi rispetto al percorso ordinario.
La quantificazione del vantaggio — circa €115.000 nel caso tipo esaminato, su un immobile del valore di €500.000 con valore catastale di €60.000 e riserve da utili capienti — non è in sé sufficiente a qualificare l’operazione come abusiva ai sensi dell’art. 10-bis, L. 212/2000: il risparmio d’imposta «incorporato» nell’uso di una norma agevolativa esplicita difficilmente soddisfa il requisito del «vantaggio fiscale indebito», che presuppone una distorsione rispetto alla ratio del sistema tributario, non il mero utilizzo di un’agevolazione legale.
Il profilo critico più significativo rimane quello della data di possesso: il regime agevolativo è applicabile solo se la società possedeva il bene alla data di riferimento prevista dalla norma istitutiva della riapertura corrente. La pianificazione dell’operazione deve pertanto necessariamente tenere conto di questo vincolo temporale, che in molti casi renderà preferibile un approccio in due fasi: acquisto del bene in un esercizio fiscale, assegnazione agevolata nella successiva riapertura legislativa.
Il quadro si completa con la considerazione che l’interpello preventivo, pur non obbligatorio, può costituire — in presenza di circostanze che rendano particolarmente evidente il collegamento funzionale tra le due operazioni — uno strumento di certezza del diritto non trascurabile. Il notaio, nella sua funzione di consulente e di pubblico ufficiale, è chiamato a fornire al cliente una rappresentazione completa del quadro giuridico-fiscale, verificando il rispetto di tutti i presupposti normativi e illustrando le possibili contestazioni, senza per questo ritenere l’operazione come necessariamente viziata nella sua legittimità.
Riferimenti normativi e bibliografici
Normativa
• Art. 1, cc. 115-120, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
• Art. 1, cc. 671-681, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017)
• L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)
• Art. 10-bis, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei contribuenti), come modificato dall’art. 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128
• Artt. 43, 47, 86, 101, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
• Artt. 52, 52-bis, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR); Tariffa, Parte Prima, nota II-bis
• Art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
• Art. 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724 (società di comodo)
Prassi amministrativa
• Agenzia delle Entrate, circ. n. 26/E del 1º giugno 2016
• Agenzia delle Entrate, circ. n. 37/E del 16 dicembre 2016
• Agenzia delle Entrate, circ. n. 3/E del 17 gennaio 2018 (art. 10-bis Statuto dei contribuenti)
Giurisprudenza
• Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2008, nn. 30055, 30056, 30057 (abuso del diritto in materia tributaria)
Prassi notarile
• Consiglio Nazionale del Notariato, Studi Tributari sull’assegnazione agevolata dei beni ai soci (sessioni 2016–2025)
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