I Limiti degli Accordi Patrimoniali tra Coniugi in Vista del Divorzio: la Cassazione un Anno Dopo l’Ordinanza n. 20415/2025

Accordi Patrimoniali Tra Coniugi In Vista Del Divorzio: I Limiti Dopo La Cassazione N. 20415/2025
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L’ordinanza della Cassazione n. 20415/2025 ha rappresentato un punto di svolta nel trattamento giurisprudenziale dei patti stipulati tra coniugi in vista di una futura crisi matrimoniale, superando in un caso specifico la tradizionale obiezione di nullità fondata sull’art. 160 c.c. A un anno di distanza, e alla luce sia di ulteriori arresti del 2026 sia del commento più aggiornato della dottrina notarile, è possibile tracciare con maggiore precisione il perimetro applicativo dell’apertura. Il punto centrale, spesso trascurato nella prima lettura della pronuncia, è che la validità non investe l’accordo patrimoniale in quanto tale, ma esclusivamente le prestazioni che possiedono una causa autonoma e proporzionata, distinta dalla regolazione delle conseguenze “tipiche” del divorzio o della separazione. Il presente contributo analizza tale perimetro anche attraverso un caso applicativo ricorrente nella prassi notarile: la richiesta, sempre più frequente, di formalizzare preventivamente l’attribuzione di una quota fissa e generica del patrimonio personale in favore del coniuge, condizionata al solo verificarsi del divorzio.


Premessa: oltre la “svolta epocale”

Quando, nell’estate del 2025, la Prima Sezione civile della Cassazione ha depositato l’ordinanza n. 20415, il commento pressoché unanime ha parlato di svolta storica, di superamento di un tabù, di apertura ai “patti prematrimoniali all’italiana”. La lettura non è priva di fondamento, ma rischia di restituire un’immagine semplificata di una pronuncia che, a un esame più attento, traccia un perimetro applicativo assai più stretto di quanto la formula giornalistica “la Cassazione apre ai prenups” lasci intendere — come si era già avuto modo di osservare commentando la pronuncia nella sua portata generale all’indomani del deposito.

A un anno di distanza, con il consolidarsi di alcuni orientamenti e l’emergere di pronunce di segno opposto, è possibile — ed è compito della prassi notarile farlo — distinguere con maggiore rigore tra ciò che l’ordinanza ha effettivamente reso possibile e ciò che, nonostante le narrazioni divulgative, resta saldamente nullo. È una distinzione che incide direttamente sull’attività ricevente del notaio, sempre più spesso interpellato da coniugi che, sulla scorta di articoli di stampa generalisti, chiedono di formalizzare intese ben più ampie di quanto l’ordinamento oggi consenta.

Il punto di partenza: l’indisponibilità dei diritti coniugali

La nullità storica dei patti in vista del divorzio

Per oltre quarant’anni la giurisprudenza di legittimità ha sanzionato con la nullità, per illiceità della causa, gli accordi — comunque denominati: patti prematrimoniali, patti in vista del divorzio, accordi predivorzili — con cui i coniugi, prima o durante il matrimonio, intendevano predeterminare gli effetti patrimoniali di un’eventuale futura crisi coniugale. Il fondamento normativo veniva individuato negli artt. 143 e 160 c.c., che sanciscono l’indisponibilità dei diritti e dei doveri nascenti dal matrimonio: i coniugi non possono derogarvi per contratto, né anticipatamente determinare la sorte di diritti — primo fra tutti l’assegno divorzile — la cui esistenza e quantificazione dipende da un accertamento giudiziale condotto sulla base delle circostanze concrete esistenti al momento dello scioglimento del vincolo, non di quelle, spesso del tutto diverse, esistenti al momento della stipula.

La giurisprudenza più risalente non si limitava a colpire gli accordi sfavorevoli al coniuge economicamente più debole: la nullità veniva dichiarata anche quando il patto soddisfaceva pienamente le sue esigenze, perché si riteneva che una pattuizione preventiva potesse comunque condizionare la libertà di consenso alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. È quanto la Cassazione ha ribadito ancora nel 2021, con l’ordinanza n. 11012, a conferma di un orientamento che pareva, a quella data, del tutto consolidato.

Le prime, isolate aperture

Non sono mancati, già a partire dagli anni duemiladieci, segnali di una diversa sensibilità. La Cassazione ha in alcune occasioni riconosciuto la validità di accordi qualificabili come contratti atipici ex art. 1322, comma 2, c.c., quando l’impegno economico assunto da un coniuge non aveva ad oggetto la regolazione del divorzio in sé, ma il riconoscimento di un interesse autonomo e meritevole di tutela — tipicamente, il rimborso di somme investite nella ristrutturazione di un immobile in vista della futura casa familiare. In questi casi la crisi coniugale veniva ricostruita non come causa del contratto, bensì come mera condizione sospensiva della sua efficacia: una tecnica argomentativa che, pur rimasta minoritaria per oltre un decennio, ha costituito la premessa logica della successiva ordinanza n. 20415/2025.

L’ordinanza n. 20415/2025: la qualificazione come contratto atipico

I fatti

Il caso deciso dalla Prima Sezione riguardava due coniugi che, anni prima della separazione, avevano sottoscritto una scrittura privata con cui il marito si impegnava, per l’ipotesi di separazione, a restituire alla moglie una somma di denaro — superiore a 140.000 euro — quale riconoscimento dei contributi economici da lei versati per la ristrutturazione di un immobile intestato al solo marito e destinato a casa familiare, oltre che per altre spese del nucleo. A fronte di tale impegno, la moglie rinunciava in favore del marito ad alcuni beni mobili. Sopravvenuta la separazione, il marito ha eccepito la nullità della scrittura, qualificandola come patto in vista della separazione e quindi nulla per illiceità della causa.

La tecnica argomentativa: condizione sospensiva, non causa

La Cassazione ha respinto l’eccezione, qualificando l’accordo come contratto atipico ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c., diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela: il riequilibrio di un apporto economico effettivamente versato da un coniuge a vantaggio del patrimonio dell’altro. Il punto tecnico decisivo è la distinzione tra causa e condizione: la separazione non costituisce la causa genetica dell’accordo — il che ne determinerebbe la nullità, secondo l’orientamento tradizionale — ma un mero evento futuro e incerto a cui le parti hanno subordinato l’efficacia di un’obbligazione restitutoria già di per sé lecita e autonoma. In altri termini, i coniugi non si erano accordati per separarsi né sulla separazione, ma avevano regolato, in previsione di un evento che già di per sé non era oggetto del contratto, le conseguenze di un apporto patrimoniale concreto e verificabile.

Il vero perimetro dell’apertura: prestazioni autonome, non un assegno divorzile mascherato

Ciò che resta indisponibile

È qui che la lettura giornalistica della pronuncia rischia di essere fuorviante. Il commento più aggiornato alla pronuncia — pubblicato sulla Rivista del Notariato n. 2/2026 — ha cura di precisare che l’apertura della Cassazione opera soltanto quando l’intesa tra i coniugi non incide sulle “usuali” prestazioni postmatrimoniali, vale a dire il contributo al mantenimento del coniuge separato e l’assegno di divorzio. Su questo punto la giurisprudenza non ha mutato indirizzo: tali prestazioni restano sottratte alla disponibilità preventiva delle parti, perché la loro funzione assistenziale, compensativa e perequativa — definita dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 — può essere apprezzata soltanto dal giudice, sulla base delle circostanze concrete esistenti al momento della crisi.

Ciò che l’ordinanza n. 20415/2025 consente, dunque, non è la “contrattualizzazione del divorzio”, ma la possibilità di pattuire prestazioni patrimoniali di tipo diverso, condizionandole a un’eventuale crisi coniugale: il rimborso di contributi versati al patrimonio dell’altro coniuge o al ménage familiare, la restituzione di una somma ricevuta a mutuo, il riconoscimento di un apporto lavorativo o finanziario specifico e documentabile. È una differenza di sostanza, non di forma: un accordo che, dietro la veste del “contratto atipico”, finisca per quantificare in anticipo ciò che altrimenti costituirebbe l’assegno di mantenimento o divorzile resta nullo, quale che sia l’etichetta che le parti gli abbiano attribuito.

Il test della causa autonoma e proporzionata

Dalla lettura sistematica della pronuncia e del successivo dibattito dottrinale emerge un test che la prassi notarile può utilmente applicare in sede di valutazione preliminare di una richiesta. Un accordo patrimoniale tra coniugi, condizionato a un’eventuale crisi coniugale, presenta margini di tenuta quando: identifica un apporto economico specifico e verificabile (somme versate, beni acquistati, mutui contratti, rinunce a opportunità lavorative documentabili); colloca tale apporto come causa autonoma dell’obbligazione, con la crisi coniugale ridotta a mera condizione sospensiva; mantiene un rapporto di proporzionalità tra l’apporto fornito e la prestazione promessa in restituzione o compensazione; non tocca, nemmeno indirettamente, il mantenimento dei figli o l’assegno di mantenimento e divorzile; risulta da un accordo realmente bilaterale, in cui anche l’altro coniuge assume un impegno o una rinuncia, a riprova dell’assenza di una posizione di mera imposizione.

Un accordo che assegni invece, in caso di divorzio, una quota fissa e generica del patrimonio complessivo — non ancorata ad alcun apporto specifico, comprensiva di beni personali e pre-matrimoniali, priva di reciprocità — replica nella sostanza la funzione di un assegno divorzile forfettariamente predeterminato. È esattamente il profilo che, in un precedente del 2022, la Cassazione ha dichiarato nullo con riguardo a un impegno di 500.000 euro pattuito prima delle nozze in vista di un’eventuale separazione: nullo come patto sul matrimonio, nullo come donazione sotto condizione sospensiva della separazione, nullo persino come ricognizione di debito, in ogni qualificazione comunque privo di causa lecita.

Elemento dell’accordoProfilo di validitàProfilo di nullità
Causa della prestazioneApporto economico specifico e documentabile (rimborso, restituzione, compensazione)Genericamente “il divorzio” o “la separazione” come causa diretta dell’attribuzione
OggettoBeni o somme determinati, riconducibili a un apporto verificabileQuota indistinta dell’intero patrimonio, inclusi beni personali e pre-matrimoniali
ProporzionalitàCorrispondenza tra apporto fornito e prestazione promessaSproporzione manifesta, assenza di parametri di commisurazione
ReciprocitàImpegni o rinunce assunti da entrambi i coniugiAttribuzione unilaterale priva di contropartita
Rapporto con l’assegnoEstraneo al mantenimento e all’assegno divorzileSostanziale predeterminazione forfettaria dell’assegno
Cosa rende valido — o nullo — un accordo patrimoniale in vista della crisi coniugale
Iter Giurisprudenziale Degli Accordi Patrimoniali Tra Coniugi: Timeline 2018-2026 E Test Di Validità
L’evoluzione giurisprudenziale dal 2018 all’ordinanza n. 20415/2025 e gli sviluppi 2026: il test pratico per distinguere un accordo con margini di validità da uno esposto a nullità.

Un orientamento non ancora lineare: gli sviluppi del 2026

Un limite sistematico spesso trascurato: ordinanza, non sentenza

Un dato tecnico, talvolta frainteso anche nei commenti più diffusi — incluso, va detto, in alcuni contributi circolati sullo stesso tema all’indomani della pronuncia — merita di essere richiamato con precisione: il provvedimento del 21 luglio 2025 è un’ordinanza, non una sentenza. La distinzione non è meramente nominalistica: incide sulla portata sistematica della decisione che, per quanto autorevole e per quanto frutto di un percorso argomentativo maturato nel tempo, non equivale a un mutamento di indirizzo definitivo delle Sezioni Unite, né preclude, in linea di principio, successive oscillazioni delle sezioni semplici.

Il passo indietro: la riaffermazione della nullità in altro caso del 2026

E infatti, nel corso dello stesso 2026, la Cassazione è tornata sul tema in una fattispecie diversa — relativa, questa volta, alla cessione di una partecipazione societaria fra coniugi, contestata come simulazione dissimulante un accordo sulla crisi coniugale — riaffermando in linea di principio l’impostazione tradizionale della nullità delle intese preventive sulla crisi coniugale, ed anzi estendendo tale impostazione anche agli accordi anteriori alla separazione legale, non solo al divorzio. La dottrina più attenta descrive efficacemente la situazione come un percorso fatto di un passo avanti e, subito dopo, di altri passi indietro: l’immagine di un sentiero ancora tutt’altro che lineare, che sconsiglia di trattare l’ordinanza n. 20415/2025 come un punto di approdo stabile, e suggerisce piuttosto di leggerla come un precedente significativo all’interno di un dibattito tuttora aperto.

Per il notaio, la conseguenza pratica è chiara: ogni accordo di questo tipo va costruito non già confidando in un’apertura generale ormai acquisita, ma verificando puntualmente che ricorrano tutti gli elementi — causa autonoma, proporzionalità, reciprocità, estraneità rispetto alle prestazioni indisponibili — che la giurisprudenza più recente, nel suo complesso, ha mostrato di richiedere.

Casistica applicativa: la richiesta generica nella prassi notarile

Il caso ricorrente

Si pensi al caso, tutt’altro che infrequente nella prassi degli ultimi mesi, di Tizio che chiede al notaio di formalizzare un accordo con la moglie Caia in base al quale, in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a Caia sarà attribuita una quota pari al 50% del patrimonio complessivo di Tizio — beni mobili, immobili, risparmi e disponibilità finanziarie — quale forma di “tutela economica preventiva”. Si tratta di una richiesta che, alla luce di quanto sopra ricostruito, presenta plurimi profili di criticità.

Anzitutto, l’attribuzione non è ricondotta ad alcun apporto specifico: non risulta, dalla richiesta, quale contributo economico Caia abbia versato o si impegni a versare al patrimonio di Tizio o alle esigenze della famiglia, né quale rinuncia o controprestazione assuma a proprio carico. In secondo luogo, l’oggetto — la metà dell’intero patrimonio, ivi compresi i beni personali e quelli pre-matrimoniali — eccede ampiamente la logica compensativa che l’ordinanza n. 20415/2025 ha riconosciuto meritevole di tutela, avvicinandosi piuttosto a una liquidazione patrimoniale onnicomprensiva legata, sic et simpliciter, al verificarsi del divorzio. Infine, l’assenza di reciprocità — un’attribuzione interamente a favore di un coniuge, senza contropartita — rafforza il sospetto che l’accordo, comunque qualificato, finisca per assolvere la medesima funzione di un assegno divorzile predeterminato in via preventiva, con conseguente rischio di nullità per illiceità della causa.

Come ricostruire, se possibile, un accordo che regga

Ciò non significa che l’obiettivo di tutela economica perseguito dai coniugi sia, in assoluto, irrealizzabile. Significa che lo strumento va ricostruito su basi diverse. Occorre anzitutto verificare se, dietro la richiesta generica, vi sia un apporto economico reale e individuabile — somme investite nell’acquisto o ristrutturazione della casa familiare, rinunce professionali documentabili, contributi specifici al sostentamento della famiglia — da formalizzare come autonoma obbligazione restitutoria o compensativa, condizionata, e non causata, dalla crisi coniugale. In assenza di un apporto del genere, è preferibile orientare i coniugi verso strumenti già pienamente validi nel diritto vigente: la scelta o il mantenimento del regime di comunione legale, che attribuisce per legge — senza necessità di alcun patto speciale, e quindi al riparo da ogni dubbio di nullità — la contitolarità degli acquisti effettuati in costanza di matrimonio, con la sola esclusione dei beni personali ex art. 179 c.c.; oppure, quando l’esigenza lo richieda, una convenzione matrimoniale personalizzata o una donazione attuale e incondizionata, i cui effetti si producono indipendentemente da ogni futura ed eventuale crisi del rapporto.

Il ruolo del notaio tra autonomia negoziale e tutela dei diritti indisponibili

L’apertura, per quanto circoscritta, segnata dall’ordinanza n. 20415/2025 assegna al notaio un compito di filtro tecnico che prima, nella vigenza di un orientamento di nullità pressoché assoluta, semplicemente non si poneva. Ricevere un atto di questo tipo richiede oggi un accertamento puntuale della causa concreta dell’attribuzione patrimoniale, una verifica di proporzionalità tra apporto e prestazione, e un’attenzione particolare all’equilibrio sostanziale tra le posizioni dei coniugi — equilibrio che la stessa Cassazione individua come presidio centrale a tutela del coniuge in posizione di maggiore debolezza negoziale.

Il notaio, in quanto pubblico ufficiale terzo rispetto a entrambe le parti, è la figura naturalmente preposta a questa verifica: nella fase istruttoria del rapporto, prima ancora che in sede di rogito, ha il compito di ricostruire con i coniugi la causa reale dell’operazione, di segnalare con chiarezza quando la richiesta ricada nel perimetro tuttora nullo delle prestazioni indisponibili, e di orientare le parti verso una formulazione che, ancorata a un interesse autonomo e proporzionato, abbia ragionevoli probabilità di resistere a un successivo vaglio giudiziale, sia esso in sede di opposizione all’accordo, sia in sede di separazione o divorzio.

Considerazioni conclusive

L’ordinanza n. 20415/2025 ha aperto, indubbiamente, uno spazio di autonomia negoziale che prima non esisteva, o esisteva solo in forma carsica e minoritaria. Ma è uno spazio stretto, condizionato, e — come dimostrano gli sviluppi dello stesso 2026 — tutt’altro che stabilizzato. La sua reale portata si misura non sulla possibilità, ormai acquisita, di pattuire un rimborso o una compensazione per un apporto economico specifico, ma sull’impossibilità, tuttora integra, di trasformare l’accordo in uno strumento di predeterminazione generale e forfettaria degli effetti patrimoniali del divorzio.

Resta aperta, e probabilmente lo resterà fino a un intervento del legislatore o a una pronuncia delle Sezioni Unite, la questione di fondo: se il diritto italiano debba dotarsi di una disciplina organica dei patti prematrimoniali — sul modello di altri ordinamenti europei — anziché affidarne la regolazione, caso per caso, a una giurisprudenza che procede, come si è visto, per aperture e arretramenti. Fino ad allora, la prudenza tecnica nella ricostruzione della causa di ciascun accordo resta, per il notaio, l’unico presidio realmente affidabile.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Artt. 143, 160, 179, 1322 c.c.
  • Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287
  • Cass. civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 11012
  • Cass. civ., Sez. I, 24 febbraio 2021, n. 5065
  • Cass. civ., Sez. I, 2024, n. 18843
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 21 luglio 2025, n. 20415 — Corte di Cassazione
  • Rivista del Notariato, n. 2/2026 — Consiglio Nazionale del Notariato

 


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