Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, in attuazione della legge delega 9 agosto 2023 n. 111. Il provvedimento sostituisce e riordina le precedenti disposizioni del DPR 131/1986 e di altri atti normativi, includendo ora in un corpo unico e coerente anche le imposte ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni. Le principali finalità del nuovo TU sono: uniformare i procedimenti di registrazione in una logica “one-stop”; favorire l’uso delle procedure telematiche in tutti gli adempimenti; semplificare gli obblighi a carico dei contribuenti e degli intermediari professionali; rafforzare la certezza del diritto per le operazioni immobiliari e societarie. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Struttura Generale del Testo Unico
PARTE I – Imposta di Registro
La prima parte del testo unico disciplina l’imposta di registro, che rappresenta il tributo principale applicato agli atti soggetti a registrazione1. Questa sezione è articolata in diversi titoli che coprono tutti gli aspetti dell’imposizione, dalla determinazione del presupposto fino alla riscossione.
Titolo I – Presupposti, Base Imponibile e Disciplina del Tributo
Il primo titolo stabilisce i fondamenti dell’imposta di registro attraverso tre capi principali. Il Capo I definisce l’oggetto dell’imposta, stabilendo che “l’imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa, di cui all’allegato 1 al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione”1.
Il Capo II individua il presupposto dell’imposta attraverso due sezioni. La prima sezione specifica gli atti soggetti a registrazione, includendo “gli atti indicati nella tariffa, di cui all’allegato 1 al presente testo unico, se formati per iscritto nel territorio dello Stato” e “i contratti verbali indicati nell’articolo 3, comma 1″1. La disciplina distingue tra registrazione in termine fisso e registrazione in caso d’uso, definendo che “si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative”1.
La seconda sezione del Capo II regolamenta le modalità e il procedimento di registrazione. Il sistema prevede procedure telematiche innovative, dove “alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all’iscrizione e all’annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche”1. L’autoliquidazione costituisce un elemento centrale, poiché “in caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalità di cui al comma 3 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione”1.
Il Capo III disciplina l’applicazione dell’imposta, stabilendo che “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”1. Particolare attenzione è riservata agli atti contenenti più disposizioni e alle divisioni, dove “la divisione, con la quale a un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente”1.
Il Capo IV stabilisce i criteri per la determinazione della base imponibile, che “per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, è costituita dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto”1. Il sistema prevede specifiche disposizioni per diverse tipologie di beni e contratti, incluse le rendite e pensioni, dove il valore è determinato attraverso coefficienti specifici.
Il Capo V regola la riscossione dell’imposta, prevedendo che “all’atto della richiesta di registrazione il richiedente paga l’imposta autoliquidata”1. Il sistema identifica chiaramente i soggetti obbligati al pagamento, includendo “le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero”1.
PARTE II – Imposte Ipotecaria e Catastale
La seconda parte del testo unico disciplina le imposte ipotecaria e catastale, tributi complementari che si applicano alle formalità presso i registri immobiliari e catastali.
Titolo I – Imposta Ipotecaria
L’imposta ipotecaria si applica alle “formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari”1. La base imponibile per le trascrizioni “è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni”1, mentre per le iscrizioni è “commisurata all’ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori”1.
Il sistema prevede specifiche modalità per la trascrizione del certificato di successione, dove “l’ufficio dell’Agenzia delle entrate redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell’accertamento d’ufficio, e ne richiede la trascrizione”1.
Titolo II – Imposta Catastale
L’imposta catastale disciplina le volture catastali, che “sono soggette all’imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell’articolo 72″1. Il sistema prevede una misura fissa di 200 euro per “le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari”1.
Titolo III – Disposizioni Comuni
Le disposizioni comuni stabiliscono i soggetti obbligati al pagamento e le modalità di assolvimento delle imposte. Sono previste specifiche procedure per l’esecuzione di formalità senza previo pagamento dell’imposta in determinati casi, come per “le iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell’interesse di privati”1.
PARTE III – Imposta sulle Successioni e Donazioni
La terza parte disciplina l’imposta sulle successioni e donazioni, che si applica ai “trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”1.
Titolo I – Disposizioni Generali Comuni
Le disposizioni generali stabiliscono la territorialità dell’imposta e i trasferimenti non soggetti all’imposizione. L’imposta “è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero”1 per i residenti, mentre per i non residenti è limitata ai beni esistenti nello Stato.
Particolare rilevanza assumono i trasferimenti non soggetti all’imposta, che includono quelli “a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute”1. Il sistema prevede inoltre specifiche agevolazioni per i trasferimenti di aziende e quote sociali attraverso i patti di famiglia.
La disciplina dei trust rappresenta una novità significativa, stabilendo che “i trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari”1.
Titolo II – Applicazione dell’Imposta alle Successioni
L’applicazione dell’imposta alle successioni prevede un sistema di aliquote progressive differenziate in base al grado di parentela. Per il coniuge e i parenti in linea retta l’aliquota è del 4% “sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro”1, mentre per i fratelli e sorelle è del 6% “sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro”1.
Il sistema prevede specifiche agevolazioni per le persone con disabilità, applicando l’imposta “esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro”1.
La determinazione della base imponibile segue criteri specifici, dove il valore netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra l’attivo ereditario e le passività deducibili. Il sistema include dettagliate disposizioni per la valutazione di diversi tipi di beni, dalle rendite vitalizie ai beni immobili culturali.
Innovazioni e Caratteristiche del Sistema
Digitalizzazione e Semplificazione
Il nuovo testo unico introduce significative innovazioni in materia di digitalizzazione, prevedendo che la dichiarazione di successione “è presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”1. Il sistema consente inoltre di “definire gradualmente modalità semplificate, anche mediante l’utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, di liquidazione e di versamento delle imposte”1.
Controllo e Verifica
Il sistema di controllo prevede che “gli uffici controllano la regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione”1.
Termini e Decadenza
Il testo unico stabilisce chiari termini di decadenza per l’azione amministrativa e per i diritti dei contribuenti. Per l’imposta di registro, la rettifica deve essere notificata “entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta principale”1, mentre per le successioni l’avviso deve essere notificato “entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa”1.
Conclusioni
Il nuovo Testo Unico rappresenta una riforma organica del sistema dei tributi indiretti, caratterizzata da una maggiore integrazione tra le diverse imposte, dall’adozione generalizzata di procedure telematiche e dalla semplificazione degli adempimenti. La struttura tripartita consente una disciplina specifica per ciascun tributo, mantenendo al contempo coerenza sistematica e uniformità procedurale. L’entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2026 permetterà un’adeguata fase di transizione per l’adattamento alle nuove disposizioni da parte di contribuenti e professionisti.
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