L’emissione di strumenti finanziari di debito rappresenta uno strumento di capitalizzazione fondamentale per le società di capitali italiane. Il Codice Civile agli articoli 2410–2420 C.C. disciplina i prestiti obbligazionari delle società per azioni, mentre l’art. 2483 C.C. regola i titoli di debito delle società a responsabilità limitata. La riforma del diritto societario del 2003 e successive modifiche hanno ampliato significativamente le possibilità di strutturazione del debito, introducendo strumenti ibridi e derivati come warrant e covered warrant che richiedono un’attenta analisi giuridica e notarile per garantire la conformità normativa e la tutela degli investitori.
🔑 Punti Chiave
Q: Quali sono le principali differenze tra prestiti obbligazionari di SpA e titoli di debito di SRL?
A: Le SpA possono emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410-2420 C.C. con limite generale pari al patrimonio netto, mentre le SRL emettono titoli di debito ex art. 2483 C.C. sottoscrivibili solo da investitori qualificati secondo il TUF.
Q: Cosa si intende per obbligazioni subordinate e come si classificano?
A: Le obbligazioni subordinate (junior) sono titoli il cui rimborso è postergato rispetto ad altri crediti. Si distinguono in Tier 1, Tier 2 e Tier 3 secondo la gerarchia di subordinazione e le caratteristiche di patrimonializzazione.
Q: Quali sono i limiti quantitativi per l’emissione di obbligazioni nelle SpA?
A: Il limite generale ex art. 2412 C.C. è pari al doppio del capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, salvo deroghe per obbligazioni garantite o quotate.
Q: Qual è il ruolo del notaio nell’emissione di prestiti obbligazionari?
A: Il notaio redige la delibera assembleare o del CdA, verifica i limiti di legge, predispone il regolamento del prestito e provvede agli adempimenti pubblicitari presso il Registro Imprese con controllo di legalità ex art. 2436 C.C.
Q: Cosa sono i warrant e i covered warrant e come si differenziano?
A: I warrant sono diritti di opzione negoziabili per sottoscrivere o acquistare azioni, emessi dalla società stessa. I covered warrant sono strumenti finanziari derivati emessi da intermediari finanziari che attribuiscono il diritto di acquistare o vendere un’attività sottostante.
Q: Quando servono le garanzie reali per superare i limiti di emissione?
A: Le garanzie ipotecarie o di pegno su immobili sociali consentono l’emissione oltre il limite del doppio del patrimonio netto ex art. 2412 comma 1 C.C., nel limite del valore dei beni gravati.
Q: Quali sono i tempi e i costi medi per l’emissione di un prestito obbligazionario?
A: La procedura richiede 30-60 giorni per delibera, regolamento, rating (se richiesto) e iscrizione Registro Imprese. I costi notarili variano da €3.000 a €15.000 secondo l’importo nominale del prestito e la complessità strutturale.
📋 Indice dei Contenuti
- 🔑 Punti Chiave
- Che cos’è un prestito obbligazionario e quali sono i presupposti giuridici?
- Quali sono le tipologie di obbligazioni emettibili dalle SpA?
- Come funzionano le obbligazioni subordinate (senior, mezzanine, junior)?
- Quali sono i limiti quantitativi per l’emissione obbligazionaria?
- Cosa sono i titoli di debito delle SRL e come si differenziano?
- Warrant e covered warrant: definizioni e disciplina giuridica
- Qual è la procedura notarile per l’emissione?
- Quali sono gli adempimenti pubblicitari e fiscali?
- 📅 Novità Legislative 2024-2025
- 📝 In Sintesi
- 🤝 Hai Bisogno di Assistenza?
- 📚 Fonti e Approfondimenti
Che cos’è un prestito obbligazionario e quali sono i presupposti giuridici?
Un prestito obbligazionario è un’operazione di raccolta di capitale di debito mediante emissione di titoli di massa (obbligazioni) disciplinata dagli artt. 2410-2420 C.C., caratterizzata da fungibilità dei titoli, regime di circolazione e diritti standardizzati degli obbligazionisti.
Il prestito obbligazionario costituisce una forma di finanziamento alternativa al credito bancario, che consente alle società per azioni di accedere direttamente al mercato dei capitali. La natura giuridica dell’obbligazione è quella di titolo di credito causale che incorpora un rapporto di mutuo, conferendo al portatore il diritto al rimborso del capitale e alla corresponsione periodica degli interessi secondo le modalità stabilite nel regolamento del prestito.
I presupposti giuridici essenziali sono:
- Capacità di emissione: riservata alle SpA, SAPA e società cooperative per azioni ex art. 2410 C.C.
- Competenza deliberativa: assemblea straordinaria o, se previsto da statuto, consiglio di amministrazione ex art. 2410 comma 2 C.C.
- Rispetto dei limiti quantitativi: art. 2412 C.C. salvo deroghe
- Omogeneità delle condizioni: parità di diritti per obbligazioni della stessa serie
- Regolamento del prestito: contenente termini, condizioni, modalità di rimborso e diritti degli obbligazionisti
Quali sono gli elementi essenziali della delibera di emissione?
La delibera di emissione deve contenere necessariamente l’ammontare del prestito, il valore nominale unitario delle obbligazioni, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, le modalità e i termini di rimborso del capitale, le eventuali garanzie prestate, la facoltà di conversione se prevista e la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti. La mancanza di questi elementi essenziali determina la nullità della delibera per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 C.C.
Qual è la differenza tra obbligazioni al portatore e nominative?
Le obbligazioni possono essere emesse al portatore o in forma nominativa secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione. Le obbligazioni al portatore circolano mediante semplice consegna del titolo e legittimano il possessore all’esercizio dei diritti, mentre quelle nominative richiedono l’intestazione nel libro soci e il trasferimento mediante girata autenticata o transfert. La Direttiva 2015/849/UE antiriciclaggio ha imposto limitazioni alla circolazione dei titoli al portatore di valore elevato, richiedendo l’identificazione dei titolari effettivi.
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Quali sono le tipologie di obbligazioni emettibili dalle SpA?
Le società per azioni possono emettere obbligazioni ordinarie (plain vanilla bonds), obbligazioni convertibili in azioni ex art. 2420-bis C.C., obbligazioni con warrant, obbligazioni indicizzate, obbligazioni zero-coupon, obbligazioni subordinate e obbligazioni partecipative secondo quanto previsto dagli artt. 2411-2420-ter C.C. e dalla prassi finanziaria internazionale.
La classificazione delle obbligazioni risponde a criteri funzionali differenti e può basarsi sulla modalità di remunerazione, sulle caratteristiche di subordinazione, sulla presenza di clausole di conversione o sulla correlazione con parametri esterni.
Tabella 1: Classificazione delle Obbligazioni per Caratteristiche Principali
| Tipologia | Disciplina | Remunerazione | Subordinazione | Convertibilità |
|---|---|---|---|---|
| Obbligazioni ordinarie | Art. 2410-2420 C.C. | Tasso fisso/variabile | Non subordinate (senior) | No |
| Obbligazioni convertibili | Art. 2420-bis C.C. | Tasso ridotto | Non subordinate | Sì, in azioni |
| Obbligazioni con warrant | Art. 2420-ter C.C. | Tasso normale | Non subordinate | Warrant separato |
| Obbligazioni subordinate | Art. 2411 C.C. + prassi | Tasso maggiorato | Tier 1/2/3 | Possibile |
| Obbligazioni zero-coupon | Prassi finanziaria | Scarto di emissione | Variabile | No |
| Obbligazioni partecipative | Art. 2411 comma 3 C.C. | Correlata a utili | Variabile | Possibile |
| Obbligazioni indicizzate | Prassi + TUF | Correlata a indici | Variabile | No |
Cosa sono le obbligazioni convertibili e come funzionano?
Le obbligazioni convertibili conferiscono al titolare il diritto di convertire il proprio credito in azioni della società emittente o di altra società secondo il rapporto di cambio stabilito nel regolamento di emissione ex art. 2420-bis C.C. L’emissione richiede delibera assembleare con le maggioranze previste per le modifiche statutarie e contestuale aumento del capitale sociale a servizio della conversione. Il diritto di conversione può essere esercitato entro il termine fissato dal regolamento, decorso il quale l’obbligazione diviene irredimibile e mantiene solo il diritto al rimborso del capitale.
Quali sono le caratteristiche delle obbligazioni partecipative?
Le obbligazioni partecipative ex art. 2411 comma 3 C.C. prevedono una remunerazione commisurata agli utili della società, realizzando un’ibridazione tra capitale di debito e di rischio. La quota di utili destinata alla remunerazione deve essere determinata in modo oggettivo nel regolamento, evitando discrezionalità degli amministratori. Tali obbligazioni non attribuiscono diritti amministrativi né lo status di socio, configurandosi come mero credito partecipativo che non incide sulla governance societaria.

Come funzionano le obbligazioni subordinate (senior, mezzanine, junior)?
Le obbligazioni subordinate sono titoli di debito il cui rimborso è postergato rispetto ad altri crediti secondo una graduatoria di privilegio stabilita contrattualmente, distinguendosi in senior debt (non subordinato), mezzanine debt (subordinazione parziale) e junior debt o Tier 1/2/3 (subordinazione totale) con riflessi sulla patrimonializzazione e sul rating creditizio.
La subordinazione opera sul piano contrattuale mediante clausole di postergazione inserite nel regolamento del prestito, che stabiliscono l’ordine di soddisfacimento dei creditori in caso di liquidazione o procedure concorsuali. La disciplina civilistica non prevede espressamente la subordinazione, che trova fondamento nell’autonomia contrattuale ex art. 1322 C.C. e nella libertà di determinazione delle condizioni del prestito ex art. 2410 C.C.
Tabella 2: Gerarchia di Subordinazione dei Titoli di Debito
| Livello | Denominazione | Priorità Rimborso | Tasso Interesse | Patrimonializzazione | Rating Tipico |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Debito garantito | Priorità assoluta | 2-4% | Non computabile | AAA-AA |
| 1 | Senior debt | Prima degli unsecured | 3-5% | Non computabile | A-BBB+ |
| 2 | Senior unsecured | Pari passu senior | 4-6% | Non computabile | BBB-BB+ |
| 3 | Mezzanine debt | Dopo senior | 6-10% | Parziale (25%) | BB-B+ |
| 4 | Junior subordinated (Tier 2) | Dopo mezzanine | 8-12% | Tier 2 (50%) | B-CCC |
| 5 | Deeply subordinated (Tier 1) | Prima degli equity | 10-15% | Tier 1 (75%) | CCC-CC |
| 6 | Capitale sociale | Ultima | Dividendi | 100% | N/A |
Quale rilevanza ha la subordinazione per le banche e le assicurazioni?
Per le istituzioni finanziarie regolamentate, le obbligazioni subordinate assumono rilevanza particolare ai fini del computo dei fondi propri secondo Basilea III e Solvency II. Il Regolamento CRR (UE) 575/2013 stabilisce i requisiti patrimoniali minimi, distinguendo tra capitale di classe 1 (Common Equity Tier 1 e Additional Tier 1) e capitale di classe 2 (Tier 2), con differenti caratteristiche di perdurabilità, subordinazione e assorbimento delle perdite. Le obbligazioni Tier 2 devono avere durata minima di cinque anni e subordinazione contrattuale rispetto ai depositanti e creditori ordinari.
Come operano le clausole di postergazione nella liquidazione?
Le clausole di postergazione stabiliscono che il rimborso delle obbligazioni subordinate avverrà solo dopo l’integrale soddisfacimento dei creditori di rango superiore. In caso di liquidazione volontaria ex artt. 2484-2496 C.C. o di liquidazione giudiziale ex D.Lgs. 14/2019, i creditori subordinati possono insinuarsi al passivo ma sono collocati in graduatoria inferiore. La postergazione opera automaticamente per effetto contrattuale, senza necessità di intervento del giudice, e deve essere espressamente indicata nel regolamento del prestito e comunicata ai sottoscrittori.
Quali sono i limiti quantitativi per l’emissione obbligazionaria?
Il limite generale ex art. 2412 comma 1 C.C. stabilisce che la società può emettere obbligazioni per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, con deroghe per obbligazioni garantite, quotate o destinate a investitori qualificati.
Il meccanismo di calcolo del limite si basa su una verifica patrimoniale che tutela gli obbligazionisti garantendo un rapporto minimo tra patrimonio netto e debito obbligazionario. Il coefficiente di due volte il patrimonio netto rappresenta un limite di tipo quantitativo che può essere superato solo in presenza delle specifiche deroghe previste dalla legge.
Tabella 3: Calcolo del Limite di Emissione Obbligazionaria
| Voce di Bilancio | Importo (€) | Computabilità | Note |
|---|---|---|---|
| Capitale sociale | 1.000.000 | Sì, per intero | Interamente versato |
| Riserva legale | 200.000 | Sì, per intero | Art. 2430 C.C. |
| Riserva straordinaria | 300.000 | Sì, se disponibile | Verificare delibere |
| Riserva da sovrapprezzo | 150.000 | Sì, se disponibile | Salvo vincoli |
| Riserva non distribuibile | 100.000 | No | Vincolata per legge |
| Utili portati a nuovo | 50.000 | Sì, se disponibili | Da verificare |
| TOTALE COMPUTABILE | 1.700.000 | ||
| LIMITE EMISSIONE (×2) | 3.400.000 | Massimo obbligazioni |
Quali sono le deroghe al limite generale di emissione?
L’art. 2412 comma 2 C.C. prevede quattro deroghe fondamentali al limite del doppio del patrimonio netto. La prima deroga riguarda le obbligazioni destinate alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, che possono essere emesse senza limiti quantitativi. La seconda deroga concerne le obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili sociali, che possono essere emesse fino a due terzi del valore degli immobili gravati. La terza deroga si applica alle obbligazioni sottoscritte da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, che assumono il rischio di insolvenza. La quarta deroga riguarda particolari ragioni di interesse nazionale autorizzate dall’autorità governativa.
Come si verifica il rispetto del limite in corso di prestito?
La verifica del rispetto del limite deve essere effettuata al momento dell’emissione sulla base dell’ultimo bilancio approvato. Tuttavia, il sopravvenuto superamento del limite per riduzione del patrimonio netto non determina l’automatico divieto di pagamento degli interessi né l’obbligo di rimborso anticipato, salvo diversa previsione regolamentare. Gli amministratori hanno l’obbligo di convocare l’assemblea straordinaria ex art. 2412 comma 3 C.C. quando viene meno la garanzia patrimoniale minima, al fine di deliberare le misure necessarie per ripristinare il rapporto o per rimborsare anticipatamente il prestito.
Cosa sono i titoli di debito delle SRL e come si differenziano?
I titoli di debito delle società a responsabilità limitata sono strumenti finanziari di debito disciplinati dall’art. 2483 C.C., caratterizzati dalla sottoscrizione riservata a investitori qualificati ex art. 100 TUF e dalla circolazione libera salvo limiti statutari, con esclusione dalla raccolta del risparmio ex art. 11 TUF e divieto di sollecitazione all’investimento.
La riforma del 2003 ha introdotto per le SRL la possibilità di emettere titoli di debito, superando il tradizionale monopolio delle SpA sull’emissione obbligazionaria. Tuttavia, le differenze strutturali rispetto ai prestiti obbligazionari delle SpA sono significative e rispondono alla diversa natura e dimensione tipica delle società a responsabilità limitata.
Quali sono i requisiti degli investitori qualificati sottoscrittori?
L’art. 2483 comma 1 C.C. richiede che i titoli di debito siano sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi dell’art. 100 TUF. Rientrano in tale categoria le banche, le SIM, le SGR, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, gli OICR e altri soggetti autorizzati indicati dal TUF. La ratio della limitazione soggettiva è quella di riservare tali strumenti a operatori qualificati dotati di adeguate competenze tecniche e patrimoniali per valutare il rischio di credito, evitando la raccolta diffusa del risparmio presso il pubblico.
Tabella 4: Confronto tra Obbligazioni SpA e Titoli di Debito SRL
| Caratteristica | Obbligazioni SpA (2410-2420 C.C.) | Titoli Debito SRL (2483 C.C.) |
|---|---|---|
| Tipo società | Solo SpA e SAPA | Solo SRL |
| Sottoscrittori | Pubblico indistinto | Solo investitori qualificati |
| Limiti quantitativi | Doppio patrimonio netto (salvo deroghe) | Nessun limite esplicito |
| Circolazione | Libera (salvo nominatività) | Libera verso qualificati |
| Rappresentante comune | Obbligatorio se previsto | Facoltativo |
| Quotazione | Possibile su mercati regolamentati | Esclusa per natura |
| Raccolta risparmio | Consentita (art. 11 TUF) | Esclusa (art. 11 comma 2 TUF) |
| Competenza | Assemblea straordinaria o CdA | Decisione soci (maggioranza) |
Come funziona la circolazione dei titoli di debito di SRL?
La circolazione dei titoli di debito di SRL è disciplinata dall’art. 2483 comma 2 C.C., che consente la libera trasferibilità salvo clausole limitative inserite nell’atto costitutivo. Tuttavia, il trasferimento può avvenire solo verso altri investitori qualificati ex art. 100 TUF, determinando un mercato secondario ristretto. La cessione a soggetti non qualificati è nulla per violazione di norma imperativa, con conseguente responsabilità del cedente verso l’emittente e gli altri obbligazionisti. Lo statuto può prevedere clausole di prelazione, gradimento o mero gradimento analogamente alle quote sociali, condizionando la negoziabilità dello strumento.

❓ FAQ – Titoli di Debito SRL
D: Una SRL può emettere obbligazioni convertibili in quote?
R: Sì, l’art. 2483 C.C. non esclude la convertibilità, ma richiede che i sottoscrittori siano investitori qualificati e che sia deliberato un aumento del capitale a servizio della conversione con modalità analoghe all’art. 2420-bis C.C.
D: I titoli di debito SRL sono soggetti all’imposta di bollo?
R: Sì, sono soggetti all’imposta di bollo nella misura dello 0,20% annuo per la quota detenuta da investitori qualificati residenti, calcolata sul valore nominale ex art. 13 Tariffa D.P.R. 642/1972.
D: È necessario nominare un rappresentante comune per i titolari di titoli di debito SRL?
R: No, la nomina è facoltativa e può essere prevista statutariamente, a differenza delle obbligazioni SpA dove la figura è obbligatoria per i prestiti di rilevante entità ex art. 2417 C.C.
Warrant e covered warrant: definizioni e disciplina giuridica
I warrant sono strumenti finanziari che attribuiscono al titolare il diritto di sottoscrivere o acquistare azioni della società emittente a un prezzo prestabilito entro una scadenza determinata, disciplinati dall’art. 2420-ter C.C., mentre i covered warrant sono strumenti derivati emessi da intermediari finanziari che conferiscono il diritto di acquistare o vendere attività sottostanti secondo la disciplina del TUF.
La distinzione fondamentale tra warrant e covered warrant attiene alla natura giuridica e al soggetto emittente. I warrant societari sono emessi dalla società stessa e costituiscono una forma di opzione reale che può determinare un aumento del capitale sociale in caso di esercizio, mentre i covered warrant sono emessi da banche o intermediari finanziari autorizzati e non comportano aumento del capitale dell’emittente dell’attività sottostante.
Quali sono le caratteristiche giuridiche dei warrant societari?
I warrant societari ex art. 2420-ter C.C. sono titoli rappresentativi del diritto di opzione per la sottoscrizione o l’acquisto di azioni a condizioni predeterminate. L’emissione richiede delibera assembleare con le maggioranze previste per le modifiche statutarie e la contestuale approvazione di un aumento del capitale sociale a servizio dell’esercizio dei warrant. La delibera deve indicare il numero massimo di warrant emessi, il rapporto di esercizio (numero di azioni per ciascun warrant), il prezzo di esercizio (strike price), il periodo di esercizio e la procedura per l’esercizio del diritto. I warrant sono liberamente negoziabili e possono essere quotati separatamente rispetto alle azioni ordinarie.
Come funzionano i covered warrant emessi da intermediari?
I covered warrant sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati disciplinati dal TUF e dalla normativa Consob, che conferiscono il diritto (ma non l’obbligo) di acquistare (call warrant) o vendere (put warrant) un’attività sottostante a un prezzo prestabilito. A differenza dei warrant societari, i covered warrant sono emessi da intermediari finanziari autorizzati che assumono la posizione di controparte e coprono il rischio derivante mediante hedging sul mercato. L’emittente garantisce la liquidità dello strumento e il settlement alla scadenza, che può avvenire mediante consegna fisica dell’attività sottostante o cash settlement.
Tabella 5: Confronto tra Warrant, Covered Warrant e Opzioni
| Caratteristica | Warrant Societari | Covered Warrant | Opzioni Negoziate |
|---|---|---|---|
| Emittente | Società di capitali | Intermediari finanziari | Clearing house mercato |
| Base normativa | Art. 2420-ter C.C. | TUF + Reg. Emittenti | Regolamento mercato IDEM |
| Sottostante | Azioni proprie | Qualsiasi (azioni, indici, valute) | Contratti standardizzati |
| Effetto diluitivo | Sì, su esercizio | No | No |
| Scadenza | Determinata (tipicamente 3-5 anni) | Breve-media (6 mesi – 2 anni) | Standardizzata (mensili) |
| Negoziazione | OTC o mercato regolamentato | Mercato regolamentato SeDeX | Mercato regolamentato IDEM |
| Settlement | Consegna azioni nuove | Cash o physical | Cash o physical standardizzato |
Quali sono gli aspetti fiscali dei warrant?
Il regime fiscale dei warrant societari prevede che le plusvalenze realizzate dalla cessione siano soggette a tassazione come redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. c-bis) TUIR con aliquota del 26%. In caso di esercizio del warrant con sottoscrizione di azioni, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni è dato dalla somma del prezzo pagato per il warrant e del prezzo di esercizio. Per i covered warrant, le plusvalenze sono anch’esse tassate al 26% come redditi diversi di natura finanziaria, con possibilità di compensazione con minusvalenze della stessa natura secondo il regime dichiarativo o del risparmio amministrato ex art. 6 D.Lgs. 461/1997.
Qual è la procedura notarile per l’emissione?
La procedura di emissione richiede la delibera dell’organo competente (assemblea straordinaria o CdA se delegato), la redazione del regolamento del prestito, la verbalizzazione notarile con controllo di legalità ex art. 2436 C.C., l’iscrizione presso il Registro delle Imprese e la predisposizione della documentazione di offerta secondo il TUF se applicabile.
Il notaio svolge un ruolo centrale nell’emissione di strumenti finanziari di debito, garantendo la conformità dell’operazione alla normativa civilistica, fiscale e di vigilanza. L’attività notarile si articola in diverse fasi che richiedono competenze specialistiche in materia societaria, finanziaria e fiscale.
Quali sono le fasi della procedura di emissione obbligazionaria?
La prima fase consiste nell’analisi preliminare della struttura finanziaria della società e nella verifica della capienza del limite di emissione ex art. 2412 C.C. Il notaio esamina l’ultimo bilancio approvato, calcola il patrimonio netto computabile e verifica l’esistenza di eventuali garanzie reali che consentano deroghe al limite generale. La seconda fase riguarda la convocazione dell’assemblea straordinaria o, se previsto dallo statuto, la riunione del consiglio di amministrazione con delega specifica per l’emissione. La terza fase comprende la verbalizzazione della delibera con indicazione di tutti gli elementi essenziali del prestito.
La quarta fase prevede la redazione del regolamento del prestito, documento contrattuale che disciplina dettagliatamente i diritti e gli obblighi delle parti. La quinta fase riguarda il deposito e l’iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese con efficacia costitutiva ex art. 2436 C.C.
Quali controlli deve effettuare il notaio nella delibera di emissione?
Il notaio rogante o verbalizzante deve effettuare un controllo di legalità sostanziale che comprende la verifica della regolare costituzione dell’assemblea o del CdA, del raggiungimento delle maggioranze richieste, della competenza dell’organo deliberante, del rispetto dei limiti quantitativi di emissione, della completezza del contenuto della delibera, della conformità del regolamento del prestito alla normativa vigente e dell’assenza di cause di nullità ex art. 2379 C.C. Il notaio deve inoltre verificare che l’emissione non violi eventuali clausole di negative pledge o financial covenants contenute in contratti di finanziamento preesistenti.
🔧 Guida Pratica: Come Procedere?
Per emettere un prestito obbligazionario è necessario deliberare in assemblea straordinaria o CdA delegato, redigere il regolamento completo, iscrivere presso il Registro Imprese entro trenta giorni e procedere al collocamento secondo le modalità stabilite con tempi complessivi di 45-90 giorni.
Step-by-step dell’emissione:
- Analisi preliminare e strutturazione – Il notaio analizza il bilancio societario, calcola la capienza del limite di emissione e definisce la struttura tecnica del prestito (durata, tasso, modalità di rimborso, eventuali garanzie). Tempo stimato: 5-10 giorni lavorativi. Costo: €1.500-3.000 per consulenza preliminare.
- Convocazione assemblea o CdA – Predisposizione dell’avviso di convocazione con ordine del giorno specifico, invio ai soci o amministratori con le modalità statutarie e rispetto dei termini di preavviso (8 giorni per prima convocazione assembleare). Tempo: 15-20 giorni. Costo: incluso nell’onorario notarile.
- Delibera di emissione – Svolgimento dell’assemblea o del CdA con verbalizzazione notarile, indicazione di tutti gli elementi essenziali del prestito e approvazione del regolamento. Tempo: 1 giorno. Costo onorario notarile: €2.000-6.000 secondo l’importo del prestito.
- Redazione regolamento del prestito – Drafting completo del documento contrattuale con clausole su rimborso, interessi, garanzie, rappresentante comune, eventi di default e governing law. Tempo: 5-7 giorni. Costo: €2.000-5.000 per prestiti complessi.
- Iscrizione Registro Imprese – Deposito della delibera presso il Registro delle Imprese competente entro 30 giorni dalla data della delibera con efficacia costitutiva. Tempo: 5-7 giorni per l’iscrizione. Costo: diritti di segreteria €90 + imposta di bollo €156.
- Rating (se richiesto) – Per emissioni di importo rilevante o destinate a investitori istituzionali, richiesta di rating creditizio presso agenzie autorizzate (Moody’s, S&P, Fitch, DBRS). Tempo: 30-45 giorni. Costo: €15.000-50.000 secondo l’importo.
- Collocamento e sottoscrizione – Raccolta delle adesioni secondo le modalità stabilite (sottoscrizione diretta, consorzio di collocamento, quotazione su mercati), con versamento del prezzo di sottoscrizione. Tempo: variabile. Commissioni: 1-4% dell’importo per collocamento garantito.
📄 Documenti Necessari:
- Ultimo bilancio approvato – Con nota integrativa completa per calcolo del limite di emissione (validità: esercizio corrente fino all’approvazione del bilancio successivo)
- Statuto societario vigente – Aggiornato con tutte le modifiche iscritte al Registro Imprese (reperibile tramite visura camerale)
- Visura camerale ordinaria – Attestante la composizione degli organi sociali e l’assenza di procedure concorsuali (validità: 30 giorni)
- Delibera del CdA di convocazione – Se prevista delega statutaria per l’emissione obbligazionaria (datata non oltre 60 giorni prima)
- Prospetto informativo – Se richiesto dal TUF per offerta al pubblico di risparmio o ammissione a quotazione
- Perizia di stima immobili – Se emissione garantita da ipoteca, redatta da professionista iscritto ex art. 2343 C.C. (validità: 180 giorni)
- Rating report – Se richiesto rating creditizio da agenzia autorizzata ESMA
- Contratti di garanzia – Fideiussioni, pegni o ipoteche a garanzia del prestito con autentica notarile

Quali sono gli adempimenti pubblicitari e fiscali?
Gli adempimenti obbligatori comprendono l’iscrizione della delibera di emissione presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni ex art. 2436 C.C., l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di €200, l’imposta di bollo dello 0,20% annuo sul valore nominale per residenti e gli obblighi di comunicazione alla CONSOB per emissioni qualificate secondo il TUF.
Il sistema degli adempimenti pubblicitari e fiscali risponde all’esigenza di garantire la trasparenza del mercato dei capitali e la corretta imposizione fiscale sui redditi di capitale. Il notaio coordina tutti gli adempimenti necessari per la perfetta efficacia dell’emissione.
Quali sono le iscrizioni presso il Registro delle Imprese?
La delibera di emissione deve essere depositata presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione ha sede la società entro 30 giorni dalla data della deliberazione ex art. 2436 C.C. L’iscrizione ha efficacia costitutiva, nel senso che il prestito obbligazionario si perfeziona solo con la pubblicità legale. Il deposito deve contenere la delibera completa, il regolamento del prestito e, se previsto, l’eventuale atto costitutivo delle garanzie reali. Per le obbligazioni convertibili, deve essere contestualmente iscritta anche la delibera di aumento del capitale sociale a servizio della conversione con indicazione dell’importo massimo e del termine entro cui può essere esercitato il diritto di conversione.
Come funziona la tassazione degli interessi obbligazionari?
Gli interessi corrisposti ai titolari di obbligazioni costituiscono redditi di capitale ex art. 44 TUIR soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26% applicata dalla società emittente o dall’intermediario depositario ex art. 26 D.P.R. 600/1973. La ritenuta deve essere operata al momento della corresponsione degli interessi o alla scadenza della cedola, con versamento entro il giorno 16 del mese successivo mediante modello F24. Per le obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, si applica il regime del risparmio amministrato o gestito che consente la compensazione delle plusvalenze con le minusvalenze.
❓ FAQ – Aspetti Fiscali e Pubblicitari
D: Le obbligazioni emesse da SpA sono soggette all’imposta di registro?
R: Sì, la delibera di emissione sconta l’imposta di registro in misura fissa di €200 ex art. 4 Tariffa D.P.R. 131/1986, da versare contestualmente al deposito presso il Registro Imprese tramite modello F24.
D: Esiste un’imposta di bollo sulle obbligazioni?
R: Sì, le obbligazioni e titoli similari detenuti da soggetti residenti sono soggetti all’imposta di bollo nella misura dello 0,20% annuo sul valore nominale o di rimborso, applicata dall’intermediario depositario ex art. 13 Tariffa D.P.R. 642/1972.
D: Quando è obbligatorio il prospetto informativo per l’emissione?
R: Il prospetto è obbligatorio per offerte al pubblico di prodotti finanziari superiori a €8.000.000 su 12 mesi o per ammissione a quotazione su mercati regolamentati ex art. 94 TUF e Regolamento UE 2017/1129, salvo esenzioni per emissioni riservate a investitori qualificati.
D: Come si determina il momento di effettuazione della ritenuta sugli interessi?
R: La ritenuta si applica al momento del pagamento degli interessi per le obbligazioni ordinarie, mentre per le zero-coupon opera alla scadenza o alla cessione anticipata sulla differenza tra prezzo di emissione e di rimborso o cessione.
📅 Novità Legislative 2024-2025
Le principali novità normative riguardano l’entrata in vigore della Direttiva BRRD II recepita con D.Lgs. 23 novembre 2020 n. 180 sugli strumenti di bail-in per obbligazioni bancarie, le modifiche ai requisiti patrimoniali CRR3 per le obbligazioni subordinate Tier 2 e l’implementazione del Regolamento UE 2022/858 sui covered bond armonizzati che estende la disciplina europea delle obbligazioni bancarie garantite.
Il quadro normativo degli strumenti di debito ha subito significative modifiche nel biennio 2024-2025, con particolare riferimento alla disciplina prudenziale degli istituti bancari e alla protezione degli investitori. Le novità legislative hanno impatto diretto sulla strutturazione dei prestiti obbligazionari e richiedono un attento adattamento delle clausole regolamentari.
Quali modifiche ha introdotto il pacchetto bancario CRR3/CRD6?
Il pacchetto bancario CRR3/CRD6, attuativo degli accordi di Basilea III finalizzati, ha modificato i requisiti patrimoniali per le banche con riferimento alle obbligazioni subordinate computabili nei fondi propri. Il Regolamento UE 2024/1623 ha ridefinito i criteri di eleggibilità degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) richiedendo capacità di assorbimento delle perdite mediante conversione in azioni o write-down permanente al verificarsi del trigger event fissato al 5,125% del CET1 ratio. Per le obbligazioni subordinate Tier 2, è stato confermato il requisito di subordinazione contrattuale totale rispetto ai depositi e ai creditori senior, con durata minima residua di cinque anni e assenza di incentivi al rimborso anticipato.
Come impatta la disciplina MREL sulle emissioni obbligazionarie?
Il Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL) stabilito dalla Direttiva BRRD II richiede che le banche mantengano un quantitativo minimo di passività assoggettabili a bail-in, includendo obbligazioni senior non preferenziali e subordinate. Le emissioni obbligazionarie destinate al computo MREL devono rispettare requisiti specifici: durata residua minima di un anno, subordinazione contrattuale o strutturale, assenza di garanzie reali o di altra forma di credit enhancement e governing law che consenta l’applicazione del bail-in. Gli investitori retail possono sottoscrivere obbligazioni MREL-eligible solo se adeguatamente informati del rischio di bail-in mediante apposita disclosure regolamentare.
Quali sono le novità sui covered bond armonizzati?
Il Regolamento UE 2022/858 sui covered bond europei ha introdotto una disciplina armonizzata per le obbligazioni bancarie garantite, definendo requisiti comuni per la composizione del cover pool, i livelli di sovra-collateralizzazione e la segregazione patrimoniale degli attivi a garanzia. I covered bond emessi conformemente al Regolamento possono utilizzare la denominazione European Covered Bond o European Covered Bond (Premium), quest’ultima riservata agli strumenti che rispettano requisiti rafforzati di qualità creditizia degli attivi sottostanti e di liquidità del cover pool. La normativa ha impatto diretto sulle banche emittenti che devono adeguare i programmi di emissione esistenti entro il 8 luglio 2026.

📝 In Sintesi
L’emissione di prestiti obbligazionari da parte di SpA e titoli di debito da parte di SRL rappresenta uno strumento di finanziamento flessibile regolato dagli artt. 2410-2420 e 2483 C.C., che richiede delibera assembleare, rispetto dei limiti patrimoniali, redazione del regolamento del prestito e iscrizione presso il Registro Imprese con assistenza notarile obbligatoria per garantire conformità normativa e tutela degli investitori.
Punti fermi:
- ✅ Le SpA possono emettere obbligazioni fino al doppio del patrimonio netto salvo deroghe per obbligazioni garantite, quotate o destinate a investitori qualificati, mentre le SRL emettono titoli di debito riservati esclusivamente a investitori professionali ex art. 100 TUF
- ✅ La subordinazione contrattuale delle obbligazioni junior determina la postergazione del rimborso rispetto ai creditori senior con impatto significativo sul rating creditizio e sul tasso di interesse richiesto dagli investitori
- ✅ I warrant conferiscono diritti di sottoscrizione di azioni societarie con effetto diluitivo, mentre i covered warrant sono strumenti derivati emessi da intermediari finanziari senza impatto sul capitale sociale dell’emittente del sottostante
- ✅ La procedura notarile comprende verifica dei limiti di legge, verbalizzazione della delibera, redazione del regolamento del prestito e iscrizione presso il Registro Imprese entro 30 giorni con efficacia costitutiva ex art. 2436 C.C.
- ✅ Gli adempimenti fiscali includono imposta di registro fissa di €200, ritenuta del 26% sugli interessi corrisposti e imposta di bollo dello 0,20% annuo sul valore nominale delle obbligazioni detenute da residenti
🤝 Hai Bisogno di Assistenza?
La strutturazione di prestiti obbligazionari, emissione di titoli di debito o warrant richiede assistenza notarile specializzata quando l’operazione supera l’importo di €500.000, coinvolge investitori istituzionali, prevede garanzie reali o strumenti di subordinazione complessi che richiedono verifica di conformità normativa e redazione di regolamenti contrattuali conformi alla disciplina civilistica e di vigilanza.
Per la consulenza su emissioni obbligazionarie, titoli di debito, warrant e strumenti finanziari complessi, il Notaio Manlio Carlo Soldani presso lo Studio Notarile di Domodossola offre assistenza specializzata in diritto societario e finanziario nella strutturazione di operazioni di capitale di debito per PMI e società di capitali.
Contatti:
- Studio: Via Camillo Prampolini n. 14, Domodossola (VB)
- Email: domodossola@notaiosoldani.it
- Telefono: 0324 066077
- Collegio: Collegio Notarile di Verbania
📚 Fonti e Approfondimenti
Bibliografia Normativa:
- Codice Civile, artt. 2410-2420 (prestiti obbligazionari SpA), art. 2420-bis (obbligazioni convertibili), art. 2420-ter (obbligazioni con warrant), art. 2483 (titoli di debito SRL)
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), artt. 94-97 (prospetto informativo), art. 100 (investitori qualificati), artt. 1-2 (definizioni di strumenti finanziari)
- Regolamento UE 2017/1129 del Parlamento Europeo (Regolamento Prospetto)
- Regolamento UE 575/2013 (CRR – requisiti prudenziali), modificato dal Regolamento UE 2024/1623 (CRR3)
- Direttiva 2014/59/UE (BRRD) e Direttiva 2019/879/UE (BRRD II) sul bail-in e MREL
- Regolamento UE 2022/858 sui covered bond europei
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Imposta di registro), Tariffa art. 4
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (Imposta di bollo), Tariffa art. 13
Link a Fonti Istituzionali:
- Consiglio Nazionale del Notariato – Studi e materiali: www.notariato.it
- Banca d’Italia – Normativa di vigilanza prudenziale: www.bancaditalia.it
- CONSOB – Disciplina degli emittenti: www.consob.it
- Gazzetta Ufficiale – Normattiva: www.normattiva.it
- EUR-Lex – Legislazione UE: eur-lex.europa.eu
Giurisprudenza Rilevante:
- Corte di Giustizia UE, causa C-526/14, 19 luglio 2016 (bail-in e tutela degli obbligazionisti subordinati)
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Il presente articolo ha carattere generale e informativo, non costituisce parere legale personalizzato e non sostituisce la consulenza diretta con un notaio. Per assistenza specifica relativa alla vostra situazione, vi invitiamo a contattare il nostro Studio per fissare un appuntamento. Contenuto generato con sistemi di Intelligenza Artificiale e supervisionato da professionisti dello Studio Notarile, in conformità ai requisiti di trasparenza del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

