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Analisi tecnica del nuovo quadro normativo che riforma gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti.

Quadro Normativo di Riferimento

La legge di delegazione europea 2024 introduce significative modifiche nel panorama normativo antiriciclaggio italiano. La Legge 91/2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025 costituisce il principale strumento di attuazione della suddetta legge in materia antiriciclaggio. L’articolo 14 di tale normativa conferisce al Governo la delega per l’adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati all’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni europee in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La suddetta legge rappresenta il necessario strumento di raccordo tra il sistema nazionale attualmente basato su direttive e la relativa normativa di recepimento, e il nuovo assetto europeo costituito fondamentalmente da regolamenti di diretta applicazione. Tale transizione deriva dall’emanazione dell’AML Package, composto dai Regolamenti 2023/1113, 2024/1620, 2024/1624 e dalla Direttiva 2024/1640.

Indice dei contenuti

Legge di Delegazione Europea: Contenuto della Delega

Finalità e Oggetto della Delega

La delega contenuta nell’articolo 14 della legge di delegazione europea (L. 91/2025) ha come oggetto principale il recepimento della Direttiva UE 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio) e l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2024/1624 (Single Rulebook) ed al Regolamento UE 2024/1620 istitutivo dell’AMLA (Autorità Europea Antiriciclaggio).

Principi Direttivi

Il comma 2, lettera a) numero 1) della legge di delegazione europea stabilisce che l’esercizio della delega deve avvenire sulla base dei “principi di proporzionalità e approccio in base al rischio nonché, ove possibile, in un’ottica di semplificazione degli oneri e di efficacia della gestione dei rischi più elevati”. Tale disposizione riveste particolare rilevanza per i professionisti soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 231/2007 e dell’art. 3 par. 1 n. 3 lett. a) e b) del Regolamento 2024/1624.

Coordinamento con la Tutela dei Dati Personali

Il numero 3 della citata lettera a) della legge di delegazione europea indica tra i principi per l’attuazione della delega “il rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni“. Tale previsione costituisce il necessario contrappeso ordinamentale dell’intero sistema normativo antiriciclaggio, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che con la Sentenza della Grande Sezione del 22 novembre 2022 – C-37/20 e C-601/20 ha evidenziato il contrasto della previgente normativa unionale con gli articoli 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione.

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Il Nuovo Sistema Europeo: AML Package

Architettura Normativa

L’AML Package modifica sostanzialmente l’assetto normativo europeo in materia antiriciclaggio, sostituendo il sistema precedentemente basato su direttive con un framework costituito prevalentemente da regolamenti di diretta applicazione. La VI Direttiva mantiene competenza nazionale limitatamente alle modalità di attuazione del Registro dei Titolari Effettivi (artt. 10-15), all’istituzione e regolamentazione delle FIU (artt. 19-36), all’individuazione degli organismi supervisori (artt. 37-52) ed al sistema sanzionatorio (artt. 53-59).

Regolamento Single Rulebook 2024/1624

Il Regolamento 2024/1624 costituisce il pilastro normativo del nuovo sistema, contenendo disposizioni direttamente applicabili relative agli obblighi dei soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio. Per i professionisti di cui all’art. 3 par. 1 n. 3 lett. a) e b), il regolamento disciplina in modo esteso i principali settori dell’attività, pur mantenendo i limiti derivanti da una normativa che pretende di accomunare soggetti e compiti differenti.

AMLA: Autorità Europea Antiriciclaggio

Il Regolamento 2024/1620 istituisce l’AMLA, conferendo a tale autorità competenze di supervisione diretta per gli enti finanziari ad alto rischio e funzioni di coordinamento per l’intero sistema europeo antiriciclaggio. L’AMLA assumerà inoltre il ruolo di emanazione di orientamenti e norme tecniche di regolamentazione in materie specifiche.

Supervisione Antiriciclaggio: Opzioni della Legge di Delegazione Europea

Triplice Modello di Supervisione

L’art. 14, comma 2, lett. b, n. 2) e n. 7) della suddetta legge lascia al legislatore delegato una triplice possibilità di attribuzione della supervisione:

Supervisione a organismi pubblici: mantenimento del modello attuale con attribuzione della supervisione alla Guardia di Finanza o ad altro organismo pubblico competente.

Supervisione a organismi di autoregolamentazione: limitatamente ai professionisti di cui all’art. 3, punto 3) lett. a) e b) del Regolamento 2024/1624, con possibilità di affidare la supervisione agli ordini professionali per avvocati, notai, commercialisti e consulenti del lavoro.

Supervisione concorrente: attribuzione a più supervisori con stabilimento di un soggetto capofila o garanzia di coordinamento.

Poteri dei Supervisori

La VI Direttiva attribuisce ai supervisori poteri di indirizzo, monitoraggio, richiesta di informazioni e ispettivi, oltre ai poteri sanzionatori (art. 37 commi 5 e 6). I supervisori possono inoltre imporre misure amministrative che vanno dalla formulazione di raccomandazioni alla revoca dell’autorizzazione ad operare (art. 56), in un’ottica di collaborazione tra controllante e controllato che precede l’irrogazione delle sanzioni (art. 55 paragrafo 1).

Prospettive per gli Ordini Professionali

La partecipazione degli organismi di autoregolamentazione alla supervisione appare auspicabile per la realizzazione di un sistema di controllo che tenga conto delle specificità del settore professionale. Tale approccio richiede che i supervisori siano dotati delle medesime competenze professionali del soggetto obbligato, per modulare gli interventi sulla base di una conoscenza approfondita delle cause delle violazioni e dei relativi rimedi.

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Sistema Sanzionatorio e Misure Amministrative

Nuovo Framework Sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio previsto dalla VI Direttiva rafforza il ruolo del supervisore fornendolo di poteri altamente modulabili. La sanzione pecuniaria risulta obbligatoria solo nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche relative ai settori cardine dell’attività antiriciclaggio, lasciando maggiore libertà al legislatore nazionale per violazioni non gravi o per la mancata ottemperanza a misure amministrative.

Coordinamento con i Procedimenti Disciplinari

La normativa del D.Lgs. 231/2007 prevede attualmente l’unica pena edittale della sospensione (art. 66 comma 1), difficilmente riconducibile ai sistemi sanzionatori dei singoli ordinamenti professionali. Il nuovo framework dovrà risolvere le difficoltà di coordinamento per evitare che l’irrogazione di sanzioni amministrative e disciplinari per la medesima violazione divenga un peso sproporzionato.

Atti Delegati della Commissione

L’art. 68 del Regolamento 2024/1624 conferisce alla Commissione il potere di adottare entro il 10 luglio 2026 atti delegati per definire le categorie di violazioni soggette a sanzioni, gli indicatori per classificare il livello di gravità ed i criteri per fissare il livello delle sanzioni, limitando la discrezionalità amministrativa nazionale.

Registro dei Titolari Effettivi

Stato Attuale e Prospettive

In Italia l’operatività del Registro dei Titolari Effettivi rimane sospesa, con procedimento pendente dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea su rinvio del Consiglio di Stato per valutare la rispondenza della precedente normativa ai principi dei Trattati europei. Il recepimento della VI Direttiva costituisce l’occasione per risolvere le difficoltà ed i contrasti interpretativi esistenti.

Disciplina della VI Direttiva

Gli articoli da 11 a 15 della VI Direttiva dedicano particolare attenzione ai Registri Centrali dei Titolari Effettivi, stabilendo un difficile equilibrio tra l’acquisizione e la conoscibilità dei dati a fini antiriciclaggio e la tutela dei diritti della persona. La lettera d) del comma 2 dell’art. 14 della L. 91/2025 prevede che la trasparenza della titolarità effettiva sia garantita “nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali”.

Tempistiche di Adempimento

La presenza di termini specifici nell’anno 2026 per il compimento di ulteriori adempimenti da parte degli Stati membri (artt. 11, 12 e 13 della Direttiva) rende opportuno un esercizio anticipato della delega rispetto al termine ordinario di quattro mesi prima del termine ultimo per il recepimento stabilito dall’art. 31 L. 234/2012.

Tutela Dei Dati Personali

Tutela dei Dati Personali

Bilanciamento di Interessi

La ricerca di equilibrio tra l’acquisizione e la conoscibilità dei dati a fini antiriciclaggio e la tutela dei diritti della persona costituisce un tema legislativo e applicativo fondamentale. L’inserimento di norme specifiche nel Regolamento Single Rulebook (art. 76) e nella VI Direttiva (art. 70) testimonia la centralità di tale bilanciamento.

Impatto della Giurisprudenza Europea

L’intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la Sentenza della Grande Sezione del 22 novembre 2022 – C-37/20 e C-601/20 ha determinato il divieto di accesso illimitato del pubblico alle risultanze dei Registri dei titolari effettivi, per esigenze di tutela dei dati personali e della sicurezza della persona.

Coinvolgimento del Garante Privacy

La legge di delegazione europea prevede l’acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali per l’emanazione dei decreti legislativi, evidenziando l’importanza del contrappeso rappresentato dalla tutela dei dati nell’intero sistema antiriciclaggio.

Regolamento Single Rulebook: Adeguamenti

Efficacia Diretta e Abrogazioni

L’efficacia diretta del Regolamento 2024/1624 impone al legislatore nazionale non solo la modifica o l’abrogazione di tutte le norme in contrasto, ma anche l’abrogazione delle disposizioni semplicemente ripetitive del Regolamento. L’intervento del legislatore nazionale risulta limitato dalla presenza di una norma europea sovraordinata e dalla scelta di integrare la normativa con strumenti attuativi.

Orientamenti e Norme Tecniche AMLA

Il Regolamento prevede che l’AMLA emani entro il 10 luglio 2026:

  • Orientamenti in materia di politiche, procedure, controlli interni e valutazione del rischio (artt. 10 e 11)
  • Orientamenti su variabili e fattori di rischio, controllo costante del rapporto d’affari e controllo delle operazioni per l’adeguata verifica
  • Progetti di norme tecniche di regolamentazione per l’adeguata verifica
  • Progetti di norme tecniche per la segnalazione di operazioni sospette
  • Orientamenti su indicatori di attività o comportamenti sospetti (entro il 10 luglio 2027)

Opzioni Nazionali

Lo spazio di manovra del legislatore nazionale potrà estrinsecarsi nell’esercizio delle opzioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 14, che consentono una disciplina nazionale più rigida di quella europea nei settori previsti dal Regolamento.

Tempistiche di Attuazione

Termine Generale

L’attuazione definitiva dell’intero AML Package è prevista entro il 10 luglio 2027, data di applicazione per i Regolamenti e termine di recepimento per la VI Direttiva. Alcune specifiche disposizioni anticipano o posticipano l’applicazione di determinate norme.

Cronologia degli Adempimenti

10 luglio 2026: termine per l’emanazione da parte dell’AMLA degli orientamenti in materia di politiche, procedure, controlli interni, valutazione del rischio e adeguata verifica, nonché per l’adozione degli atti delegati della Commissione in materia sanzionatoria.

10 luglio 2027: termine per l’emanazione degli orientamenti AMLA sugli indicatori di attività o comportamenti sospetti e piena operatività del sistema.

Esercizio Anticipato della Delega

La presenza di termini specifici per adempimenti nazionali nel 2026 rende opportuno un esercizio anticipato della delega rispetto ai termini ordinari, per consentire un coordinamento efficace con le tempistiche europee.

Implicazioni Operative per Notai

Adeguamento Procedurale

I notai, quali soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3 par. 1 n. 3 lett. a) del Regolamento 2024/1624, dovranno adeguare le proprie procedure alle nuove disposizioni europee. L’applicazione dei principi di proporzionalità e approccio risk-based richiederà una revisione dei sistemi di valutazione del rischio e delle procedure di adeguata verifica.

Supervisione e Controlli

La scelta del modello di supervisione influenzerà significativamente l’attività notarile. L’eventuale attribuzione della supervisione agli ordini professionali comporterebbe l’adozione di un approccio più specifico alle peculiarità della professione notarile, con possibile miglioramento dell’efficacia del sistema di controllo.

Formazione e Aggiornamento

L’implementazione del nuovo framework richiederà investimenti significativi in formazione per garantire la comprensione delle nuove disposizioni e l’adeguamento delle procedure interne. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle tematiche relative alla tutela dei dati personali e al coordinamento tra obblighi antiriciclaggio e privacy.

Sistemi Informativi

L’adeguamento al Regolamento Single Rulebook e agli orientamenti AMLA richiederà aggiornamenti dei sistemi informativi per garantire la conformità alle nuove procedure di adeguata verifica, conservazione dei dati e segnalazione di operazioni sospette.

Conclusioni

La legge di delegazione europea 2024 rappresenta un passaggio cruciale verso un sistema europeo armonizzato di prevenzione del riciclaggio. I decreti legislativi derivanti dalla delega avranno funzione decisiva in materia di supervisione, rilevante per il sistema sanzionatorio e complementare per le materie riservate al Regolamento e ai provvedimenti di attuazione.

Il successo dell’implementazione della suddetta legge dipenderà dalla capacità di inserire armonicamente le norme nazionali in un quadro ordinamentale europeo già articolato, garantendo al contempo il rispetto dei principi di proporzionalità e della tutela dei dati personali. Per i notai, l’adeguamento alle nuove disposizioni richiederà un approccio sistematico che tenga conto delle specificità della professione e delle esigenze operative degli studi notarili.

La partecipazione degli ordini professionali al sistema di supervisione appare auspicabile per garantire un controllo efficace che tenga conto delle peculiarità del settore, contribuendo al miglioramento del presidio antiriciclaggio rappresentato dagli studi professionali.


FAQ – Domande Frequenti

1. Quali sono i principali atti normativi europei che compongono l’AML Package?

L’AML Package è composto dai Regolamenti 2023/1113, 2024/1620 (istitutivo dell’AMLA), 2024/1624 (Single Rulebook) e dalla Direttiva 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio).

2. Entro quando deve essere completato il recepimento della VI Direttiva?

Il termine di recepimento della VI Direttiva e di applicazione dei Regolamenti è fissato al 10 luglio 2027, salvo specifiche disposizioni che anticipano o posticipano l’applicazione di alcune norme.

3. Quali opzioni ha il legislatore italiano per la supervisione dei professionisti?

Il legislatore può attribuire la supervisione a organismi pubblici, a organismi di autoregolamentazione (ordini professionali) limitatamente ai professionisti dell’art. 3 del Regolamento 2024/1624, o adottare un modello di supervisione concorrente.

4. Come si coordina la nuova normativa con la tutela dei dati personali?

La L. 91/2025 prevede il rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza e il coinvolgimento del Garante Privacy, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sui diritti fondamentali.

5. Quali competenze avrà l’AMLA in relazione ai professionisti?

L’AMLA emanerà orientamenti e norme tecniche in materia di politiche, controlli interni, adeguata verifica e segnalazione di operazioni sospette, con termine 10 luglio 2026-2027.

6. Il Registro dei Titolari Effettivi sarà operativo?

Il recepimento della VI Direttiva costituisce l’occasione per risolvere le problematiche che hanno portato alla sospensione del Registro, garantendo il rispetto della tutela dei dati personali.

7. Come cambierà il sistema sanzionatorio per i notai?

Il nuovo sistema prevede misure amministrative graduate e sanzioni pecuniarie obbligatorie solo per violazioni gravi, con necessario coordinamento tra sanzioni amministrative e disciplinari.


Fonte principale: Michele Nastri, “Legge di delegazione europea 2024 in G.U.: le novità in materia di antiriciclaggio”, Altalex, 26 giugno 2025

 


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