- Studio CNN n. 69-2024/PC del 4 marzo 2025
- Titolo: “LE AUTORIZZAZIONI RISERVATE IN VIA ESCLUSIVA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA”
- Autore: Andrea TODESCHINI PREMUDA
- Approvazione: Gruppo di lavoro sulla “Riforma della Volontaria Giurisdizione” (24 gennaio 2025)
- Pubblicazione: CNN Notizie n. 41 del 3 marzo 2025
Oggetto dello studio
Lo studio analizza il 7° comma dell’art. 21 del d.lgs 149/2022, che riserva in via esclusiva all’autorità giudiziaria il rilascio delle autorizzazioni per: 1) promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi; 2) la continuazione dell’impresa commerciale.
Punti chiave dell’analisi
Inquadramento normativo
- La riforma ha creato un doppio binario in materia di autorizzazioni, affiancando le autorizzazioni giudiziali a quelle notarili
- Le eccezioni che riservano l’autorizzazione all’autorità giudiziaria vanno interpretate restrittivamente
- La ratio della riserva all’autorità giudiziaria risiede nella particolare complessità della valutazione richiesta in queste fattispecie
Autorizzazioni relative a giudizi
- Il termine “giudizi” va riferito a tutte le fattispecie elencate (promuovere, rinunciare, transigere, compromettere in arbitri)
- Per “giudizio” si intende il processo innanzi all’autorità giudiziaria o arbitrale
- Il notaio non può autorizzare:
- La promozione di giudizi (atti introduttivi di un procedimento giudiziario)
- La rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.)
- La transazione che ponga fine a una lite giudizialmente pendente
- Il compromesso in arbitri (art. 807 c.p.c.) per controversie già sorte
- Il notaio può invece autorizzare:
- Contratti con clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.)
- Transazioni che prevengano liti non ancora giudizialmente pendenti
- Accordi nell’ambito della separazione e divorzio (con prudenza in alcuni casi)
Continuazione dell’impresa commerciale
- Ai soggetti privi della piena capacità di agire è preclusa l’iniziativa di una nuova impresa commerciale
- Il notaio non può autorizzare:
- La continuazione dell’impresa commerciale
- L’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile
- Il notaio può autorizzare:
- L’esercizio dell’impresa agricola
- L’acquisto del compendio aziendale (se non implica l’esercizio dell’impresa)
- L’assunzione della qualità di socio limitatamente responsabile
Beneficiario di amministrazione di sostegno
- Manca una disciplina espressa per l’esercizio dell’impresa
- L’orientamento prevalente ritiene che il beneficiario mantenga la capacità di agire per gli atti non contemplati nel provvedimento di nomina
- L’autorizzazione all’esercizio dell’attività d’impresa deve essere rilasciata dall’autorità giudiziaria se non prevista nel decreto di nomina
Conclusioni
Lo studio raccomanda ai notai particolare prudenza nell’interpretazione della norma, in attesa di precedenti giurisprudenziali, valutando caso per caso la possibile interferenza tra la fattispecie da autorizzare e le esclusioni individuate dal legislatore.
Il presente articolo ha carattere generale e informativo, non costituisce parere legale personalizzato e non sostituisce la consulenza diretta con un notaio. Per assistenza specifica relativa alla vostra situazione, vi invitiamo a contattare il nostro Studio per fissare un appuntamento. Contenuto generato con sistemi di Intelligenza Artificiale e supervisionato da professionisti dello Studio Notarile, in conformità ai requisiti di trasparenza del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).
