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Aggiornato al maggio 2026 — Ultima verifica normativa: L. n. 131/2025 (G.U. n. 218/2025) · DPCM 18 febbraio 2026 · Modello 730/2026 (Quadro G, rigo G10).

Le agevolazioni fiscali per i territori montani costituiscono uno strumento normativo strutturale, radicato nell’ordinamento sin dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e significativamente potenziato dalla Legge 12 settembre 2025, n. 131 — la cosiddetta Legge Montagna — entrata in vigore il 20 settembre 2025. Il quadro normativo attuale si articola su due livelli: le agevolazioni storiche sull’acquisto di fondi rustici in territorio montano (art. 9 D.P.R. 601/1973, come modificato dalla L. 197/2022) e il nuovo sistema di crediti d’imposta introdotto dalla L. 131/2025 a favore di residenti, lavoratori, agricoltori e giovani imprenditori che scelgono di vivere e investire in montagna. Per Domodossola e l’intero Verbano-Cusio-Ossola — territorio interamente classificato montano — queste misure hanno un impatto diretto e immediato su ogni operazione immobiliare.


🔑 Punti Chiave

Q: Quali agevolazioni spettano per l’acquisto di fondi rustici in montagna?
A: L’art. 9 D.P.R. 601/1973 prevede imposta di registro e ipotecaria in misura fissa di €200 ciascuna, esenzione da imposta catastale e di bollo, applicabili a coltivatori diretti, IAP e qualsiasi soggetto che si impegni alla coltivazione diretta per cinque anni.

Q: Cosa ha cambiato la Legge di Bilancio 2023 sulle agevolazioni montane?
A: L’art. 1, co. 111 della L. 197/2022 ha eliminato il requisito dell’arrotondamento o accorpamento della proprietà, ampliando la platea dei beneficiari a qualsiasi soggetto disposto ad assumere l’impegno quinquennale di conduzione diretta.

Q: Cos’è il credito d’imposta “Io resto in montagna” (art. 27 L. 131/2025)?
A: Un credito d’imposta commisurato agli interessi passivi del mutuo ipotecario o fondiario per l’acquisto o ristrutturazione dell’abitazione principale in comuni montani, spettante agli under 41 per cinque periodi d’imposta (anno di accensione più quattro successivi).

Q: Quali sono i nuovi criteri per l’individuazione dei comuni montani?
A: Il DPCM 18 febbraio 2026, attuativo dell’art. 2 L. 131/2025, ridefinisce il perimetro con parametri altimetrici e morfologici: l’elenco aggiornato conta 3.715 comuni montani (da 4.062 della classificazione ex L. 991/1952).

Q: Le agevolazioni della L. 131/2025 sono già tutte operative?
A: Le misure principali sono operative dal 20 settembre 2025. Alcune (artt. 6, 7, 19) sono subordinate ai decreti ministeriali attuativi. Il secondo DPCM ex art. 2, co. 2, che individuerà i comuni destinatari dei Capi III-V, è ancora in iter al maggio 2026.

Q: Il credito d’imposta under 41 è cumulabile con l’agevolazione prima casa?
A: No. L’art. 27 L. 131/2025 esclude la cumulabilità con la detrazione ordinaria sugli interessi passivi del mutuo prima casa (art. 15, co. 1, lett. b, TUIR) e con gli altri crediti della stessa legge per personale sanitario e scolastico.

Q: Qual è il ruolo del notaio nell’accesso alle agevolazioni montane?
A: Il notaio verifica la classificazione del territorio, accerta i requisiti soggettivi del beneficiario e inserisce nell’atto le clausole dichiarative necessarie per la corretta tassazione agevolata.



Cosa sono le agevolazioni fiscali per i territori montani?

Le agevolazioni fiscali per i territori montani sono regimi tributari ridotti previsti dalla legge per incentivare l’acquisto, il recupero e la residenza nei comuni montani, al fine di contrastare lo spopolamento.

L’impostazione di fondo risale all’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ma la normativa più recente ha profondamente ampliato l’orizzonte. La Legge 12 settembre 2025, n. 131 (G.U. n. 218/2025, in vigore dal 20 settembre 2025) ha introdotto un sistema organico di crediti d’imposta rivolto a residenti, lavoratori della sanità e della scuola, agricoltori, giovani imprenditori e lavoratori in smart working. La crescita economica e sociale delle aree montane è sancita come obiettivo di interesse nazionale in attuazione dell’art. 44 della Costituzione.


Come si identificano i territori montani ai fini fiscali?

La L. 131/2025 ha ridisegnato la definizione di comune montano con il DPCM 18 febbraio 2026, che porta l’elenco a 3.715 comuni sulla base di criteri altimetrici e morfologici oggettivi.

Territorio montano ai fini dell’art. 9 D.P.R. 601/1973 (fondi rustici)

Per le agevolazioni sui fondi rustici restano validi i criteri tradizionali:

  • Terreni ad altitudine di almeno 700 m s.l.m. (anche parzialmente);
  • Terreni nell’elenco della Commissione Censuaria Centrale;
  • Terreni in comprensori di bonifica montana.

Comuni montani ai fini della L. 131/2025 — DPCM 18.02.2026

Per le nuove agevolazioni (credito imposta under 41, sanità, scuola, imprese) il comune deve rientrare nell’elenco del DPCM 18 febbraio 2026:

CriterioParametro altimetricoParametro di pendenza
A≥ 20% della superficie sopra 600 m s.l.m.≥ 25% con pendenza > 20%
BAltitudine media ≥ 350 m s.l.m.≥ 5% con pendenza > 20%
ContiguiAltitudine media ≥ 200 m s.l.m.Confinanti esclusivamente con comuni già montani

Il nuovo elenco conta 3.715 comuni montani (da 4.062 della L. 991/1952), che coprono oltre 151.000 km² (51% del territorio nazionale) e circa 11,9 milioni di residenti. Un secondo DPCM ex art. 2, co. 2, L. 131/2025 dovrà ancora individuare, tra i 3.715, i comuni destinatari specifici delle misure dei Capi III-V: al maggio 2026 è ancora in iter.

Quadro Sinottico Delle Agevolazioni Fiscali Per I Territori Montani 2026
Quadro sinottico delle agevolazioni fiscali per i territori montani — aggiornato maggio 2026 · fonti: art. 9 d. P. R. 601/1973, l. 131/2025, dpcm 18. 02. 2026

Agevolazioni per i fondi rustici in montagna

L’acquisto di fondi rustici in territorio montano (art. 9 D.P.R. 601/1973) beneficia di imposte fisse minime. Dopo la L. 197/2022, non è più richiesta la finalità di arrotondamento della proprietà coltivatrice: è sufficiente la qualifica del beneficiario o l’impegno quinquennale alla conduzione diretta.

Disciplina normativa e soggetti beneficiari

La norma di riferimento è l’art. 9, co. 1 e 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, modificato dall’art. 1, co. 111, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). I beneficiari sono:

  • ✅ Coltivatori diretti (CD) iscritti nella gestione previdenziale agricola INPS;
  • ✅ Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale;
  • ✅ Qualsiasi soggetto che si impegni nell’atto a coltivare/condurre direttamente il fondo per almeno cinque anni;
  • ✅ Cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

Il regime fiscale agevolato

TributoRegime ordinarioRegime agevolato montagna
Imposta di registro15% (terreni agricoli)€ 200 fissi
Imposta ipotecaria2%€ 200 fissi
Imposta catastale1%Esente
Imposta di bolloApplicabileEsente

Obblighi e decadenza

I soggetti non CD/IAP decadono dall’agevolazione se, prima dei cinque anni dalla stipula:

  • ⚠️ Alienano volontariamente i terreni;
  • ⚠️ Cessano di coltivare o condurre direttamente il fondo per cause volontarie.

In caso di decadenza vengono recuperate le imposte ordinarie con sanzioni e interessi. La cessione per causa di morte o l’esproprio non determinano decadenza.


Il credito d’imposta under 41 per l’abitazione principale

L’art. 27 della L. 131/2025 introduce un credito d’imposta commisurato agli interessi passivi del mutuo per l’acquisto o ristrutturazione dell’abitazione principale in comuni montani. Spetta agli under 41 per cinque periodi d’imposta e non è cumulabile con la detrazione ordinaria degli interessi ex art. 15 TUIR.

Come funziona il credito d’imposta — art. 27 L. 131/2025

  • 📋 Tipo: credito d’imposta (non detrazione), utilizzabile in dichiarazione dei redditi — Modello 730/2026, Quadro G, Sezione VIII, Rigo G10, codice 7;
  • 📋 Misura: commisurata agli interessi passivi effettivamente dovuti sul finanziamento nel periodo d’imposta;
  • ⏰ Durata: anno di accensione del mutuo + quattro successivi (cinque anni totali);
  • 📋 Plafond: 16 milioni di euro annui dal 2025 (limite globale);
  • ⚠️ Non cumulabile con: detrazione ex art. 15, co. 1, lett. b, TUIR; altri crediti L. 131/2025 (artt. 6-7);
  • 📋 Operativo per finanziamenti stipulati dal 20 settembre 2025.

Requisiti soggettivi e oggettivi

RequisitoCondizione
EtàNon aver compiuto 41 anni nell’anno di accensione del mutuo
Tipo di finanziamentoMutuo ipotecario o fondiario
DestinazioneAbitazione principale (inclusi fabbricati rurali)
FinalitàAcquisto o ristrutturazione edilizia
UbicazioneComune nel DPCM 18.02.2026 (elenco L. 131/2025)
Categoria catastaleEscluse A/1, A/8, A/9

Le altre agevolazioni della Legge 131/2025

Oltre all’art. 27, la L. 131/2025 introduce crediti d’imposta per personale sanitario e scolastico, agricoltori, giovani imprenditori e lavoratori in smart working.

Personale sanitario e scolastico (artt. 6 e 7)

Medici, infermieri, veterinari, specialisti ambulatoriali (art. 6) e personale scolastico (art. 7) che prestano servizio in comuni montani e locano o acquistano con mutuo un’abitazione nei medesimi comuni o limitrofi beneficiano di:

  • 📋 Misura base: 60% del canone di locazione o del finanziamento, fino a € 2.500/anno;
  • 📋 Misura maggiorata (comuni con ≥15% minoranze linguistiche storiche — L. 482/1999): fino al 75%, tetto € 3.500/anno;
  • 📋 Plafond complessivo: 20 milioni di euro annui dal 2025.

Agricoltori, silvicoltori e nuove imprese (artt. 19 e 25)

L’art. 19 prevede un credito d’imposta del 10% (20% nei comuni con minoranze linguistiche) sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 da imprenditori agricoli e forestali per manutenzione ambientale e servizi ecosistemici. Plafond: 4 milioni di euro/anno. Cumulabile con altre agevolazioni nel rispetto del de minimis UE (Reg. 2023/2831).

L’art. 25 riconosce alle piccole e microimprese avviate dal 20 settembre 2025 da under 41 nei comuni montani un credito d’imposta pari alla differenza tra imposta ordinaria e imposta calcolata con aliquota ridotta al 15%, su redditi fino a € 100.000 (€ 150.000 nelle aree con minoranze linguistiche). Il beneficio dura per l’anno di inizio attività e i due successivi.

Smart working nei comuni montani (art. 26)

Per gli anni 2026 e 2027: esonero totale dai contributi previdenziali datoriali fino a € 8.000/anno per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato under 41 che trasferisce la residenza in un comune montano con meno di 5.000 abitanti nell’ambito di un accordo stabile di lavoro agile.


Prezzo-valore e agevolazioni montane: quando conviene quale regime?

Il prezzo-valore (art. 1, co. 497, L. 266/2005) e le agevolazioni montane operano su piani diversi e sono spesso cumulabili. La scelta del regime ottimale dipende dalla natura dell’immobile e dal profilo dell’acquirente.

RegimeImmobilePrincipale vantaggioQuando conviene
Agevolazione fondi rustici montaniTerreni agricoli montaniImposte fisse € 200 + € 200Sempre, con i requisiti
Credito imposta under 41 (art. 27)Abitazione principale in comune montanoRecupero interessi mutuo per 5 anniCon mutuo + età < 41 anni
Prezzo-valoreAbitazioni (anche in montagna)Base imponibile catastale ridotta + tutela accertamentoValore catastale << prezzo mercato
Agevolazione prima casaPrima casa (anche in montagna)Registro al 2% anziché 9%Prima abitazione con residenza

Un acquirente under 41 che acquista la prima casa in un comune montano con mutuo può cumulare: (a) agevolazione prima casa — registro al 2%; (b) prezzo-valore — base imponibile catastale; (c) credito d’imposta art. 27 sugli interessi del mutuo. Non può invece sommare quest’ultimo con la detrazione ordinaria ex art. 15 TUIR sugli stessi interessi. Per il quadro completo si rinvia all’articolo Immobili e Bonus Fiscali 2026.


🔧 Guida Pratica: Come Procedere

Acquisto fondo rustico montano — art. 9 D.P.R. 601/1973

  1. Verifica classificazione catastale del terreno (700 m s.l.m. / elenco Commissione Censuaria / comprensorio di bonifica): il notaio la effettua d’ufficio.
  2. Accertamento del requisito soggettivo: CD/IAP — certificato INPS; altri acquirenti — dichiarazione di impegno quinquennale nell’atto.
  3. Stipula dell’atto notarile con clausole agevolative specifiche.
  4. Liquidazione imposte in misura fissa (€ 200 + €200) con esenzione da catastale e bollo.
  5. Monitoraggio quinquennale per soggetti non CD/IAP: evitare cessioni o abbandono della conduzione.

Acquisto abitazione principale in comune montano con mutuo — art. 27 L. 131/2025

  1. Verifica età: non aver compiuto 41 anni nell’anno di accensione del mutuo.
  2. Verifica classificazione comune: deve essere nel DPCM 18.02.2026 (elenco 3.715 comuni).
  3. Stipula del mutuo ipotecario o fondiario (dal 20 settembre 2025).
  4. Rogito notarile con clausola dichiarativa art. 27 L. 131/2025.
  5. Dichiarazione dei redditi: Quadro G, Sezione VIII, Rigo G10, codice 7 — per cinque anni.

📊 Caso Pratico: Acquisto di Fondo Rustico nell’Ossola

Situazione tipo: soggetto di 38 anni, non iscritto alla gestione previdenziale agricola, acquista un fondo rustico di 3 ettari a Macugnaga (VB) al prezzo di € 80.000.

TributoRegime ordinarioRegime agevolato montagnaRisparmio
Imposta di registro€ 12.000 (15%)€ 200€ 11.800
Imposta ipotecaria€ 1.600 (2%)€ 200€ 1.400
Imposta catastale€ 800 (1%)€ 0€ 800
Totale€ 14.400€ 400€ 14.000

Il risparmio fiscale è di € 14.000, pari al 97% del carico tributario ordinario. L’acquirente dichiara nell’atto l’impegno quinquennale di conduzione diretta. Il notaio inserisce la clausola specifica con avvertimento sulle conseguenze della decadenza.


📅 Novità Legislative 2025-2026

  • 📋 L. 197/2022, art. 1, co. 111: eliminazione del requisito di arrotondamento fondiario per i fondi rustici montani. In vigore dall’1 gennaio 2023.
  • 📋 L. 12 settembre 2025, n. 131 (G.U. n. 218/2025, vigente dal 20 settembre 2025): sistema organico di agevolazioni per la montagna — credito imposta under 41 (art. 27), crediti per sanità (art. 6) e scuola (art. 7), credito agricoltori (art. 19), credito nuove imprese under 41 (art. 25), esonero contributivo smart working (art. 26). Stanziamento: circa 200 milioni di euro/anno per il triennio 2025-2027.
  • 📋 DPCM 18 febbraio 2026 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2026): nuova classificazione dei comuni montani — 3.715 comuni su base altimetrica e morfologica, in sostituzione della L. 991/1952.
  • ⏰ In attesa — Secondo DPCM ex art. 2, co. 2, L. 131/2025: individuerà tra i 3.715 comuni quelli destinatari specifici delle misure dei Capi III-V. Al maggio 2026 non ancora adottato.
  • ⏰ In attesa — Decreti ministeriali attuativi per artt. 6, 7, 19, 25, 26 L. 131/2025.

📝 In Sintesi

Le agevolazioni fiscali per i territori montani si articolano oggi su due pilastri: le storiche agevolazioni sui fondi rustici (art. 9 D.P.R. 601/1973, semplificate nel 2023) e il nuovo sistema di crediti d’imposta della L. 131/2025, in vigore dal 20 settembre 2025.

  • ✅ Fondi rustici montani: registro e ipotecaria fisse a €200 ciascuna, esenzione catastale e bollo — nessun limite di età né di valore;
  • ✅ Credito d’imposta under 41 (art. 27 L. 131/2025): sugli interessi passivi del mutuo prima casa in comune montano, per cinque anni — non cumulabile con detrazione art. 15 TUIR;
  • ✅ Personale sanitario e scolastico: credito fino a €2.500/anno (€3.500 per comuni con minoranze linguistiche);
  • ✅ Agricoltori: credito 10% su investimenti 2025-2027 (20% per minoranze linguistiche);
  • ✅ Nuove imprese under 41: aliquota ridotta al 15% su redditi fino a €100.000;
  • ✅ Smart working under 41: esonero contributivo datoriale fino a €8.000/anno (2026-2027);
  • ⚠️ Alcuni decreti attuativi di secondo livello sono ancora in iter al maggio 2026.

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Lo Studio Notarile Soldani, con sede a Domodossola nel cuore del Verbano-Cusio-Ossola, assiste privati, imprenditori agricoli e investitori nella strutturazione di operazioni immobiliari in territorio montano, garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali e la redazione delle clausole dichiarative necessarie.

Studio Notarile Soldani
Via Camillo Prampolini 14 — Domodossola (VB)
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Fonti e Approfondimenti

 


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