La recente normativa sull’equo compenso ha introdotto importanti disposizioni che tutelano i professionisti, inclusi i notai, nei rapporti con clienti “forti”. Questa guida analizza in dettaglio l’applicazione dell’equo compenso nell’attività notarile, fornendo un quadro completo su quando è applicabile e come viene determinato.
Il Quadro Normativo dell’Equo Compenso
La Legge 21 aprile 2023, n. 49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, ha introdotto “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” ed è entrata in vigore il 20 maggio 20233. Questa normativa definisce l’equo compenso come “la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”3. Il compenso, per essere considerato equo, deve essere conforme ai valori stabiliti dai decreti ministeriali specifici per la professione notarile.
La legge si propone di porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti in posizione di forza contrattuale, garantendo una remunerazione adeguata per le prestazioni professionali8.
Ambito di Applicazione Soggettivo
Un aspetto fondamentale della normativa riguarda l’individuazione dei soggetti ai quali si applica. L’equo compenso si applica esclusivamente ai rapporti professionali tra notai e:
- Imprese bancarie e assicurative, loro società controllate o mandatarie12
- Imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato più di 50 dipendenti o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro12
- Pubbliche amministrazioni3
- Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/20163
In sostanza, la normativa si applica ai rapporti con clienti considerati “forti” dal punto di vista economico e contrattuale, escludendo quindi i rapporti con privati cittadini e piccole imprese.
Ambito di Applicazione Oggettivo
La legge utilizza il termine “convenzione” riferendosi genericamente ad ogni schema costitutivo dell’incarico professionale per il notaio, definitivo o preparatorio, purché giuridicamente vincolante8. L’articolo 2 della legge precisa che si applica “ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista”8.
Ulteriori indizi sull’ambito oggettivo si trovano nell’articolo 3, comma 2, che equipara alla “convenzione” anche l'”incarico” o l'”affidamento” quali documenti contrattuali contenenti clausole potenzialmente nulle8.
Esiste una certa incertezza riguardo all’inclusione dell’attività di mera consulenza ed assistenza nell’ambito di applicazione della normativa. In assenza di chiarimenti legislativi, è consigliabile disciplinare in un apposito accordo anche il compenso relativo all’attività di consulenza12.
Modalità di Calcolo dell’Equo Compenso
Il compenso equo per i notai è determinato secondo i parametri stabiliti dal DM 20 luglio 2012, n. 140, come modificato dal DM 2 agosto 2013, n. 10610.
La determinazione quantitativa dei compensi è basata su quattro tabelle allegate al Decreto Ministeriale:
- Tabella A: atti immobiliari
- Tabella B: atti mobiliari
- Tabella C: atti societari
- Tabella D: altri atti privi di valore determinato12
Calcolo per Atti di Valore Determinato
Per gli atti di valore determinato (tabelle A, B e C), l’onorario equo si determina per scaglioni di valore con aliquote “secche” che sono inversamente proporzionali al valore dell’atto3. Ogni scaglione contiene:
- Un valore minimo
- Un valore massimo
- Un valore medio di riferimento12
Ad ogni valore è associata una percentuale specifica da applicare per il calcolo. È possibile determinare con esattezza l’onorario equo anche per valori intermedi tra minimo e medio o tra medio e massimo, applicando una specifica proporzione3.
Ad esempio, nella Tabella A (Atti Immobiliari), per lo scaglione che va da 25.001,00 euro a 500.000,00 euro:
- Valore minimo (25.001,00): aliquota 5,990%, compenso 1.497,56 euro
- Valore medio (262.500,00): aliquota 1,078%, compenso 2.829,75 euro
- Valore massimo (500.000,00): aliquota 0,653%, compenso 3.265,00 euro6
Calcolo per Atti di Valore Indeterminato
Per gli atti di valore indeterminato (Tabella D), è prevista una specifica tabella con minimi e massimi indicativi3.
Componenti Aggiuntive
Agli onorari così determinati si aggiungono:
- Contributi (Cassa di Previdenza, Consiglio Notarile, Consiglio Nazionale, Fondo di Garanzia)
- Rimborso delle spese di studio (determinabili anche in via forfettaria)312
È importante notare che i parametri per i compensi (DM n. 140/2012) sono diversi dai parametri previsti dal DM n. 265/2012, che vengono utilizzati per la determinazione dei contributi destinati alla Cassa Nazionale del Notariato e ad altri enti8.
Conseguenze della Violazione della Normativa
L’articolo 3 della legge stabilisce che eventuali accordi o clausole che prevedono un compenso inferiore a quello considerato equo sono nulli12. Questa nullità può essere fatta valere solo dal professionista.
Il notaio che viola “l’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta” e “determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali” è soggetto a sanzione disciplinare8.
La norma deontologica approvata dal Consiglio Notarile stabilisce che: “Il notaio non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della legge 21 aprile 2023 n. 49 in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei pertinenti decreti ministeriali vigenti”10. La violazione di tale divieto costituisce fattispecie disciplinarmente rilevante ai sensi dell’art. 147, comma 1, lett. a), della legge 16 febbraio 1913, n. 8910.
In caso di violazione, il notaio può impugnare la pattuizione davanti al Tribunale competente (probabilmente il Tribunale del luogo in cui è fissata la sede del Notaio) per far valere la nullità e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata12.
Accordi con il Consiglio Nazionale del Notariato
La legge prevede la possibilità per le imprese e le pubbliche amministrazioni di stipulare accordi quadro con il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) per disciplinare in modo puntuale i compensi per singole prestazioni12. Questi accordi possono anche stabilire compensi per l’attività professionale al di sotto dei valori minimi contenuti nei parametri del DM n. 140/20128.
Il CNN ha già stipulato accordi con alcuni istituti di credito, tra cui Intesa Sanpaolo, Banca Popolare di Sondrio, Cassa Rurale di Ledro e Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino16. Questi accordi hanno l’obiettivo di stabilire costi omogenei e procedure standardizzate per la portabilità dei mutui in tutta Italia, riducendo i costi e i tempi per i cittadini, soprattutto per coloro che hanno acceso mutui per l’acquisto della prima casa16.
La Prescrizione
L’articolo 8 della legge stabilisce che “il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di nullità e di quella di rideterminazione del compenso” per violazione della normativa sull’equo compenso è di dieci anni8.
Conclusione
La normativa sull’equo compenso rappresenta un importante strumento di tutela per i notai nei rapporti con clienti “forti”. La sua applicazione richiede una attenta valutazione sia dell’ambito soggettivo (con quali clienti) sia dell’ambito oggettivo (per quali prestazioni).
In assenza di un accordo stipulato dal CNN, il singolo notaio che intenda instaurare un rapporto professionale con uno dei “clienti forti” dovrà rispettare i parametri contenuti nel DM n. 140/2012, avendo cura che i compensi previsti nell’accordo professionale siano rispettosi dei valori minimi indicati8.
È importante notare che i parametri contenuti nel DM n. 140/2012 necessitano di urgenti misure di revisione e adeguamento, stante la loro palese inadeguatezza nel contemperare in modo equo il giusto compenso per la prestazione professionale notarile8.
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