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Estremi del documento

  • Titolo: Gli acquisti mortis causa del beneficiario di amministrazione di sostegno
  • Autore: Paolo Cerasi (di Luigi)
  • Numero studio: 73-2024/PC del 5 marzo 2025
  • Approvazione: Gruppo di lavoro sulla “Riforma della Volontaria Giurisdizione” il 24 gennaio 2025
  • Pubblicazione: CNN Notizie n. 42 del 4 marzo 2025

Oggetto dello studio

Lo studio esamina la normativa applicabile agli acquisti mortis causa da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno (AdS), con particolare riferimento alla necessità dell’accettazione di eredità con beneficio di inventario e all’applicabilità dell’art. 489 c.c., che impedisce la decadenza dal beneficio d’inventario per minori, interdetti e inabilitati.

Punti principali

  1. Inquadramento dell’Amministrazione di Sostegno:
    • Introdotta dalla Legge 9 gennaio 2004 n.6
    • Si sovrappone a interdizione e inabilitazione senza abrogarli
    • Ha conosciuto crescita esponenziale, riducendo drasticamente le interdizioni e azzerando le inabilitazioni
  2. Rapporto con acquisti mortis causa:
    • L’art. 411 primo comma c.c. non richiama gli artt. 471 e 472 c.c. (obbligo di accettazione con beneficio d’inventario)
    • Non vi è obbligo per il beneficiario di AdS di accettare l’eredità con beneficio d’inventario, salvo diversa disposizione del Giudice Tutelare
  3. Applicabilità dell’art. 489 c.c.:
    • L’art. 489 c.c. (protezione dalla decadenza dal beneficio d’inventario) non è richiamato dall’art. 411 c.c.
    • Lo studio sostiene che, essendo norma eccezionale, non può essere estesa al beneficiario di AdS nemmeno attraverso il potere del Giudice Tutelare ex art. 411 quarto comma c.c.
    • Questo crea disparità con interdetti e inabilitati che godono di questa protezione
  4. Autorizzazioni per atti dispositivi:
    • Per beni accettati con beneficio d’inventario: necessaria autorizzazione ex art. 747 c.p.c.
    • Per beni accettati puramente e semplicemente: necessaria autorizzazione ex art. 374 c.c.
    • Possibilità di autorizzazione notarile ex art. 21 D.Lgs.149/2022

Conclusioni

  1. Il beneficiario di AdS, anche se rappresentato, deve rispettare tutte le norme per mantenere il beneficio d’inventario senza la protezione dell’art. 489 c.c.
  2. In caso di atti dispositivi, la soluzione più sicura è richiedere l’autorizzazione notarile al notaio rogante ex art. 21 D.Lgs.149/2022, che può fungere da “giudice unico” superando problemi di competenza.
  3. È necessaria una riforma complessiva della materia per uniformare la disciplina dell’AdS con quella dell’interdizione e inabilitazione, distinguendo chiaramente tra soggetti effettivamente incapaci e soggetti capaci che necessitano solo di assistenza.

 


Il presente articolo ha carattere generale e informativo, non costituisce parere legale personalizzato e non sostituisce la consulenza diretta con un notaio. Per assistenza specifica relativa alla vostra situazione, vi invitiamo a contattare il nostro Studio per fissare un appuntamento.  Contenuto generato con sistemi di Intelligenza Artificiale e supervisionato da professionisti dello Studio Notarile, in conformità ai requisiti di trasparenza del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

 

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