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Q: Esenzione imposta donazione: quali trasferimenti sono esenti dall’imposta di successione e donazione dal 2025? A: Il D.lgs 139/2024 conferma ed estende l’esenzione per trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni a discendenti e coniuge, includendo anche holding pure, società di godimento immobiliare e partecipazioni in società estere UE/SEE.

Q: È necessario che la società eserciti attività d’impresa per ottenere l’esenzione? A: Dal 1° gennaio 2025 non è più richiesto l’esercizio dell’attività d’impresa per trasferimenti di partecipazioni di società di capitali: è sufficiente detenere il controllo di diritto per 5 anni, rendendo agevolabili anche holding pure e società immobiliari.

Q: Come funziona l’esenzione per partecipazioni di società di persone? A: Per società di persone è richiesto solo il mantenimento della titolarità della quota per 5 anni, senza limiti quantitativi o requisiti di controllo. Non serve proseguire l’attività d’impresa, ma solo conservare la proprietà della partecipazione.

Q: Posso incrementare una partecipazione di maggioranza già esistente beneficiando dell’esenzione? A: Sì, la riforma del 2025 chiarisce che l’esenzione si applica anche quando si integra un “controllo già esistente”, superando la precedente interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate che richiedeva l’acquisizione ex novo del controllo.

Q: L’esenzione vale anche per società estere? A: Sì, dal 2025 l’esenzione si applica anche a trasferimenti di partecipazioni di società residenti in Paesi UE, Spazio Economico Europeo o Stati con adeguato scambio di informazioni, alle stesse condizioni previste per società italiane.

Q: Quali sono le tempistiche per mantenere il beneficio fiscale? A: Il vincolo di mantenimento è sempre di 5 anni dalla data del trasferimento: prosecuzione attività per aziende, detenzione controllo per società di capitali, mantenimento titolarità per società di persone. La violazione comporta decadenza dal beneficio.

Q: Come si dichiara l’impegno al mantenimento dei requisiti? A: La dichiarazione di impegno deve essere resa contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione, all’atto di donazione o al patto di famiglia, specificando l’obbligo di continuazione attività, detenzione controllo o mantenimento titolarità per 5 anni.


Il passaggio generazionale delle imprese rappresenta un momento delicato che richiede pianificazione accurata non solo sotto il profilo civilistico, ma anche fiscale. Il Decreto Legislativo 18 settembre 2024 n. 139, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, ha introdotto modifiche significative all’articolo 3, comma 4-ter del D.lgs 346/1990 (Testo Unico Successioni e Donazioni), chiarendo e ampliando l’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione per i trasferimenti d’azienda e partecipazioni sociali. Questo articolo analizza nel dettaglio le quattro principali novità introdotte dalla riforma, fornendo strumenti operativi per professionisti e imprenditori che devono pianificare un passaggio generazionale.


Quali Sono i Trasferimenti Agevolati dal D.lgs 139/2024?

Il D.lgs 139/2024 conferma l’esenzione dall’imposta di donazione per i trasferimenti a favore di discendenti e coniuge di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni, effettuati anche tramite patti di famiglia ex artt. 768-bis e seguenti Codice Civile.

L’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto mantiene il principio dell’esenzione già previsto dall’art. 3, comma 4-ter del TUS, ma introduce quattro chiarimenti fondamentali che risolvono altrettante questioni interpretative controverse emerse nella prassi applicativa degli ultimi anni.

Leggi anche: L’Esenzione dall’Imposta di Donazione nelle Donazioni di Quote Societarie

Esenzione Imposta Donazione
Esenzione imposta donazione nei trasferimenti di azienda e di partecipazioni sociali: nuove regole d. Lgs 139/2024 6

Quali Beni Rientrano nell’Agevolazione?

La norma si applica ai seguenti trasferimenti:

  • Aziende o rami d’azienda – complessi organizzati di beni destinati all’esercizio dell’attività d’impresa (art. 2555 C.C.)
  • Quote di società di persone – S.n.c., S.a.s., società semplici, anche agricole
  • Quote di società di capitali – S.r.l., S.r.l.s., cooperative
  • Azioni di società per azioni – S.p.a., S.a.p.a., società cooperative europee

Chi Sono i Beneficiari dell’Esenzione?

Il beneficio spetta esclusivamente a:

✅ Discendenti – figli, nipoti, pronipoti (legittimi, naturali, adottivi) ✅ Coniuge – anche se non previsto esplicitamente nel patto di famiglia civilistico (art. 768-bis C.C.)

⚠️ Attenzione: L’esenzione NON si applica a trasferimenti a favore di fratelli, genitori, conviventi o altri parenti diversi dai discendenti.

Quali Modalità di Trasferimento Sono Agevolate?

L’esenzione opera per:

  • Successione mortis causa – legittima o testamentaria
  • Donazione inter vivos – per atto pubblico notarile
  • Patto di famiglia – contratto ex art. 768-bis C.C. per atto pubblico
  • Trust – apporti di aziende o partecipazioni in trust con beneficiari discendenti o coniuge
  • Vincoli di destinazione – ex art. 2645-ter C.C. aventi a oggetto aziende o partecipazioni

Come Cambia l’Esenzione per Società di Capitali con Controllo Già Esistente?

Dal 1° gennaio 2025 l’esenzione si applica anche quando il trasferimento di partecipazioni di società di capitali integra un “controllo già esistente”, superando l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate.

Qual Era il Problema Interpretativo Precedente?

La formulazione precedente dell’art. 3, comma 4-ter prevedeva che il beneficio spettasse solo ai trasferimenti mediante i quali veniva “acquisito o integrato” il controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1 C.C. (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria).

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 497/2021 e n. 72/2024, aveva interpretato restrittivamente questa disposizione, ritenendo che:

  • ❌ Non era agevolabile il trasferimento a favore di chi già deteneva il 50% + 1 dei voti
  • ❌ L’integrazione di controllo rilevava solo quando si passava da una posizione di minoranza al conseguimento della maggioranza
  • ✅ Era agevolabile solo l’acquisizione ab origine del controllo o il raggiungimento della maggioranza sommando quote precedenti

Esempio Pratico: Caso Non Agevolato Pre-Riforma

Situazione: Il padre possiede il 60% delle quote di una S.r.l. operativa. Il figlio detiene già il 51% ricevuto anni prima. Il padre dona al figlio un ulteriore 9%.

Vecchia Interpretazione: L’Agenzia delle Entrate negava l’esenzione perché il figlio possedeva già il controllo di diritto (51%). Il trasferimento del 9% non determinava alcuna “acquisizione” né “integrazione” di controllo sotto il profilo della realizzazione del predominio assembleare.

Nuova Disciplina 2025: Il trasferimento è pienamente agevolato in quanto integra un “controllo già esistente”.

Cosa Cambia dal 2025?

Il nuovo testo dell’art. 3, comma 4-ter specifica espressamente che il beneficio spetta alle partecipazioni “mediante le quali è acquisito il controllo […] o integrato un controllo già esistente“.

Questa modifica legislativa comporta che:

✅ Sono agevolabili i trasferimenti che rafforzano una posizione di controllo già detenuta dal beneficiario ✅ È irrilevante che il beneficiario possedesse già la maggioranza assembleare ✅ Il vincolo rimane sempre la detenzione del controllo per 5 anni, non il suo mero incremento

Quali Requisiti Devono Essere Rispettati?

Per beneficiare dell’esenzione in caso di trasferimento di partecipazioni di società di capitali:

  1. Acquisizione o integrazione del controllo di diritto – maggioranza dei voti in assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, n. 1 C.C.)
  2. Detenzione del controllo per 5 anni – dalla data del trasferimento
  3. Dichiarazione di impegno – resa contestualmente alla dichiarazione di successione, atto di donazione o patto di famiglia

📋 Modello di dichiarazione:

“Il/la sottoscritto/a [NOME COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], in qualità di beneficiario/a del trasferimento di n. [XXX] quote/azioni della società [DENOMINAZIONE SOCIALE], rappresentanti il [XX]% del capitale sociale, si impegna ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.lgs 346/1990 a detenere il controllo della predetta società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data odierna.”


Esenzione Imposta Donazione

Le Società di Persone Richiedono Ancora la Prosecuzione dell’Attività d’Impresa?

No, dal 2025 per i trasferimenti di quote di società di persone è richiesto solo il mantenimento della titolarità della partecipazione per 5 anni, senza obbligo di proseguire personalmente l’attività d’impresa.

Qual Era l’Orientamento dell’Agenzia delle Entrate?

Con Circolare n. 3/E/2008 e successive risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che, anche per le società di persone, fosse necessaria la “prosecuzione dell’esercizio dell’attività d’impresa” da parte del beneficiario per almeno 5 anni.

Questa interpretazione si basava sulla ratio dell’agevolazione: garantire la continuità delle attività produttive nel passaggio generazionale, come indicato dalla Raccomandazione 94/1069/CE della Commissione europea che aveva ispirato la norma.

Quale Posizione Sosteneva la Dottrina Notarile?

La dottrina maggioritaria (Studio CNN 43-2007/T) aveva invece evidenziato che:

  • La partecipazione societaria è un bene giuridico distinto dall’azienda
  • Il socio di società di persone non “esercita” direttamente l’attività d’impresa, che è riferibile alla società
  • La lettera della norma non richiedeva espressamente la prosecuzione dell’attività per quote di società di persone
  • Era sufficiente il “mantenimento della titolarità” della quota

Come Funziona la Nuova Disciplina?

Il D.lgs 139/2024 ha accolto l’orientamento dottrinale, prevedendo espressamente che per “altre quote sociali” (società di persone) il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa:

✅ Detengano la titolarità del diritto per 5 anni dalla data del trasferimento ✅ Rendano apposita dichiarazione di impegno al mantenimento della titolarità

❌ NON è più richiesto:

  • Proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa
  • Ricoprire cariche sociali
  • Avere una percentuale minima di partecipazione

Quali Quote di Società di Persone Sono Agevolabili?

Tabella 1: Tipologie di partecipazioni agevolabili in società di persone

Tipo SocietàQuota AgevolabileRequisiti ParticolariLimite Quantitativo
S.n.c.Quota di socioNessunoNessuno (anche minoranza)
S.a.s.Quota di socio accomandatarioNessunoNessuno
S.a.s.Quota di socio accomandanteNessunoNessuno
Società sempliceQuota di socioNessunoNessuno
Società agricola (S.S.)Quota di socioAttività agricola ex art. 2135 C.C.Nessuno

⚠️ Nota importante: L’assenza di limiti quantitativi significa che è agevolabile anche il trasferimento di una quota minoritaria (es. 10% di una S.n.c.), purché mantenuta per 5 anni.

Esempio Pratico: Trasferimento Quote S.n.c.

Situazione: Un padre titolare del 40% di una S.n.c. commerciale dona al figlio la propria quota. Il figlio non lavora in azienda e non intende diventare amministratore.

Vecchia Interpretazione AdE: Il trasferimento non era agevolabile perché il figlio non proseguiva personalmente l’attività d’impresa.

Nuova Disciplina 2025: Il trasferimento è pienamente esente dall’imposta di donazione, purché il figlio mantenga la titolarità della quota per 5 anni. Non rileva se lavora o meno in azienda.


Esenzione Imposta Donazione

Le Holding Pure e le Società Immobiliari Sono Agevolabili?

Sì, dal 1° gennaio 2025 l’esenzione si applica anche ai trasferimenti di partecipazioni di holding pure, holding statiche e società di mero godimento immobiliare, purché si mantenga il controllo per 5 anni.

Qual Era l’Orientamento Giurisprudenziale Precedente?

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6082/2023, aveva affermato che l’esenzione si applicava solo ai trasferimenti di partecipazioni in società che svolgevano “effettivamente un’attività d’impresa”, intesa come attività economica organizzata volta alla produzione e allo scambio di beni e servizi (art. 2082 C.C.).

Di conseguenza, erano escluse dall’agevolazione:

❌ Holding “pure” – società che si limitano a detenere partecipazioni senza attività di direzione e coordinamento ❌ Società immobiliari di godimento – società che possiedono immobili in locazione passiva o mera detenzione ❌ Società “cassaforte” – società che detengono solo denaro, valori mobiliari o beni non costituenti azienda

Questa interpretazione era confermata dall’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 552/2021 e n. 185/2023.

Quali Argomenti Sosteneva la Dottrina Contraria?

Numerosi autori (Busani, Tassani, Loconte) avevano criticato questa interpretazione restrittiva, evidenziando che:

  • La lettera dell’art. 3 prevede due alternative: prosecuzione attività d’impresa O detenzione del controllo
  • Per le società di capitali non è mai richiesta la prosecuzione personale dell’attività da parte del beneficiario
  • Se si ammette l’esenzione per società semplici (spesso utilizzate per gestione passiva del patrimonio), non c’è ragione di escludere holding e società immobiliari
  • Il controllo di una società è un valore economico e giuridico autonomo rispetto all’attività esercitata

Cosa Stabilisce Definitivamente il D.lgs 139/2024?

Il nuovo testo dell’art. 3, comma 4-ter distingue chiaramente i requisiti per tipologia di bene trasferito:

Tabella 2: Requisiti per tipologia di trasferimento

Oggetto TrasferimentoRequisito ObbligatorioDurata VincoloDichiarazione Richiesta
Azienda o ramo d’aziendaProsecuzione attività d’impresa5 anniContinuazione attività
Azioni/quote società di capitaliDetenzione controllo di diritto5 anniDetenzione controllo
Quote società di personeMantenimento titolarità5 anniMantenimento titolarità

Per le società di capitali (S.r.l., S.p.a.) il requisito è esclusivamente la detenzione del controllo per 5 anni. Non viene richiesta:

✅ La prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del beneficiario ✅ L’esercizio di attività d’impresa da parte della società controllata

Questa formulazione rende incontestabile l’applicazione dell’esenzione anche a:

  • Holding pure – società che detengono solo partecipazioni senza attività operativa
  • Holding statiche – società che non esercitano direzione e coordinamento delle partecipate
  • Società immobiliari – società che possiedono immobili in godimento o locazione
  • Società finanziarie – società che detengono portafogli di investimenti mobiliari

Esempio Pratico: Holding Familiare

Situazione: La Holding Rossi S.r.l. detiene il 100% di tre società operative (manifatturiera, commerciale, servizi). La holding non ha dipendenti né attività operativa propria, limitandosi a percepire dividendi. Il fondatore possiede il 100% della Holding Rossi S.r.l. e intende donarla ai due figli.

Vecchia Interpretazione Cassazione/AdE: Il trasferimento non era agevolabile perché la Holding Rossi S.r.l. non esercitava direttamente attività d’impresa.

Nuova Disciplina 2025: Il trasferimento del 100% della Holding Rossi S.r.l. ai figli è completamente esente dall’imposta di donazione, purché i figli mantengano il controllo della holding per 5 anni. È irrilevante che la holding non eserciti attività operativa.

⚠️ Attenzione: Posizione Prudenziale di Alcuni Autori

Nonostante la chiarezza del testo normativo, alcuni commentatori (Caumont Caimi, Paccagnella, Marvulli) suggeriscono un approccio prudenziale in attesa di chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

Consigliano di:

  • Pagare l’imposta al momento del trasferimento
  • Presentare istanza di rimborso invocando l’esclusione da tassazione ex D.lgs 139/2024
  • Valutare interpello ordinario preventivo per situazioni complesse

Tuttavia, la maggioranza della dottrina (Tassani, Vasapolli, Maistrello) ritiene che il tenore letterale della norma sia inequivocabile e consenta l’applicazione diretta dell’esenzione.


L’Esenzione Si Applica Anche a Società Estere?

Sì, dal 1° gennaio 2025 l’esenzione si estende ai trasferimenti di partecipazioni di società residenti in Paesi UE, SEE o con adeguato scambio di informazioni, alle stesse condizioni delle società italiane.

Come Interpretavano la Norma Precedente?

Il vecchio testo dell’art. 3, comma 4-ter richiamava l’art. 73, comma 1, lett. a) TUIR, che definisce i soggetti IRES facendo riferimento a “società ed enti residenti nel territorio dello Stato“.

Questo aveva generato dubbi sull’applicabilità dell’esenzione a società estere:

Interpretazione letterale restrittiva: ❌ Solo società residenti in Italia potevano beneficiare dell’esenzione

Posizione Agenzia delle Entrate (Risposta interpello 185/2023): ✅ Estensione a tutte le società estere per principio di parità di trattamento, purché sussistessero le stesse condizioni (controllo di diritto per 5 anni)

Posizione Corte di Cassazione (Sentenza 5674/2023): ✅ Estensione limitata alle società residenti in Stati UE, per rispetto della libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE. Diversamente si sarebbe creata una discriminazione vietata dal diritto comunitario.

Qual È la Soluzione Adottata dal D.lgs 139/2024?

Il legislatore ha accolto una soluzione intermedia, introducendo un nuovo periodo nell’art. 3, comma 4-ter:

“Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.”

Tabella 3: Ambito territoriale dell’esenzione

Paese di Residenza SocietàEsenzione ApplicabileCondizioni Richieste
Italia✅ SìControllo 5 anni o mantenimento titolarità
Stati UE (27 Paesi)✅ SìStesse condizioni società italiane
Stati SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)✅ SìStesse condizioni società italiane
Paesi con adeguato scambio informazioni✅ SìStesse condizioni società italiane + verifica scambio info
Altri Paesi extra-UE/SEE❌ NoEsclusione dall’esenzione
Esenzione Imposta Donazione

Cosa Si Intende per “Adeguato Scambio di Informazioni”?

Il decreto non specifica quale normativa di riferimento utilizzare per individuare i Paesi con “adeguato scambio di informazioni”. Le possibili interpretazioni sono:

  1. Paesi White List ex D.M. 4.9.1996 – Stati che garantiscono scambio di informazioni ai fini fiscali
  2. Paesi aderenti alla Convenzione OCSE Mutual Administrative Assistance – circa 150 giurisdizioni
  3. Paesi con Convenzione contro doppie imposizioni con Italia – che preveda clausola di scambio informazioni
  4. Paesi conformi allo standard OCSE Common Reporting Standard (CRS) – per scambio automatico di informazioni finanziarie

Si attende un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate su questo punto interpretativo.

Esempio Pratico: Holding Lussemburghese

Situazione: Un imprenditore italiano detiene il 100% di una S.à.r.l. lussemburghese che controlla due società operative italiane. Intende donare l’intera partecipazione al figlio.

Vecchia Normativa (Cassazione): Esenzione applicabile perché il Lussemburgo è Stato UE (rispetto libertà di stabilimento art. 49 TFUE).

Nuova Disciplina 2025: Esenzione confermata espressamente dalla legge. Il figlio deve mantenere il controllo della S.à.r.l. lussemburghese per 5 anni.

Quale Normativa Si Applica per il “Controllo di Diritto”?

Altra questione aperta riguarda la definizione di “controllo di diritto” per società estere. Le opzioni sono:

Opzione 1: Applicare comunque l’art. 2359 C.C. italiano (maggioranza voti assemblea ordinaria) Opzione 2: Applicare la legge del Paese di residenza della società estera per definire il controllo

Anche su questo aspetto si attendono chiarimenti ufficiali.


🔧 Guida Pratica: Come Applicare Correttamente l’Esenzione?

Per beneficiare dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione occorre rispettare precisi adempimenti formali e sostanziali, diversificati in base alla tipologia di bene trasferito e alla modalità di trasferimento.

Step 1: Verificare i Requisiti Soggettivi e Oggettivi

Prima di procedere, verificare che:

✅ Beneficiario è discendente o coniuge del disponente ✅ Oggetto è azienda, ramo d’azienda o partecipazione sociale (no denaro, immobili singoli, opere d’arte) ✅ Percentuale trasferita consente acquisizione/integrazione controllo (solo per società di capitali)

Step 2: Scegliere lo Strumento Giuridico Adeguato

Tabella 4: Strumenti per il passaggio generazionale agevolato

StrumentoQuando UsarloForma RichiestaTempisticaCosti Notarili Indicativi
DonazioneTrasferimento immediato e definitivoAtto pubblico notarileImmediata€ 2.000 – € 5.000 + imposte
Patto di famigliaPassaggio con liquidazione legittimariAtto pubblico notarileImmediata€ 3.000 – € 7.000 + imposte
TestamentoDifferimento al decessoAtto pubblico o olografoPost-mortem€ 500 – € 2.000 (pubblicazione)
TrustPianificazione complessa e protezioneAtto pubblico + regolamentoProgrammata€ 5.000 – € 15.000 + imposte

Step 3: Redigere la Dichiarazione di Impegno

Contenuto minimo essenziale:

La dichiarazione deve essere resa contestualmente alla:

  • Presentazione della dichiarazione di successione (se mortis causa)
  • Stipula dell’atto di donazione (se inter vivos)
  • Stipula del patto di famiglia

📋 Formula raccomandata per atto notarile di donazione/patto di famiglia:

DICHIARAZIONE EX ART. 3, COMMA 4-TER D.LGS. 346/1990

Il/la sottoscritto/a [NOME COGNOME DONATARIO], nato/a a [COMUNE] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], codice fiscale [XXX], in qualità di donatario/beneficiario del presente atto avente a oggetto [specificare: azienda/quote/azioni],

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4-ter del D.lgs 31 ottobre 1990 n. 346, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d) del D.lgs 18 settembre 2024 n. 139, di impegnarsi formalmente a:

[SCEGLIERE L’OPZIONE PERTINENTE]

A) In caso di trasferimento di azienda o ramo d’azienda:

  • proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data odierna;

B) In caso di trasferimento di quote/azioni di società di capitali:

  • detenere il controllo della società [DENOMINAZIONE SOCIALE], C.F./P.IVA [XXX], ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data odierna;

C) In caso di trasferimento di quote di società di persone:

  • mantenere la titolarità del diritto di partecipazione nella società [DENOMINAZIONE SOCIALE], C.F./P.IVA [XXX], per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data odierna.

Il/la dichiarante è consapevole che il mancato rispetto del suddetto impegno comporterà la decadenza dal beneficio dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione, con conseguente obbligo di pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D.lgs 18 dicembre 1997 n. 471 (dal 120% al 240% dell’imposta), e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere originariamente pagata.

Luogo e data

Firma del dichiarante

Step 4: Presentare la Dichiarazione di Successione o Registrare l’Atto

Per successione mortis causa:

  • Presentare dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla data di apertura della successione
  • Allegare la dichiarazione di impegno del beneficiario
  • Indicare nella dichiarazione che si richiede l’esenzione ex art. 3, comma 4-ter D.lgs 346/1990

Per donazione o patto di famiglia:

  • Registrazione automatica dell’atto pubblico notarile entro 30 giorni
  • Il notaio richiede l’esenzione nell’atto e nella nota di trascrizione
  • Imposta di registro in misura fissa: € 200
  • Imposte ipotecarie e catastali: € 200 ciascuna (se pertinenze immobiliari)

Step 5: Rispettare il Vincolo Quinquennale

Durante i 5 anni successivi al trasferimento:

⚠️ DA EVITARE ASSOLUTAMENTE:

  • ❌ Cessione dell’azienda o chiusura dell’attività (se trasferita azienda)
  • ❌ Vendita o donazione delle partecipazioni (se trasferite quote/azioni)
  • ❌ Perdita del controllo di diritto (se società di capitali) – es. vendita parziale che riduce sotto il 50%+1
  • ❌ Operazioni straordinarie che fanno perdere il controllo – es. aumento di capitale con ingresso nuovo socio di maggioranza

✅ OPERAZIONI CONSENTITE:

  • ✅ Conferimento dell’azienda in società, se il conferente mantiene il controllo della conferitaria
  • ✅ Trasformazione societaria (es. da S.n.c. a S.r.l.) se si mantiene la titolarità
  • ✅ Fusione o scissione, se il beneficiario mantiene il controllo della risultante/beneficiaria
  • ✅ Usufrutto o pegno sulle quote, se si mantiene la nuda proprietà e il controllo

📅 Novità Legislative 2025: Decorrenza e Regime Transitorio

Le modifiche introdotte dal D.lgs 139/2024 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2025 e si applicano ai trasferimenti effettuati da tale data.

A Quali Trasferimenti Si Applica la Nuova Disciplina?

Tabella 5: Applicazione temporale delle modifiche

Tipo TrasferimentoData RilevanteDisciplina ApplicabileNote
SuccessioneApertura dopo 1.1.2025D.lgs 139/2024Rileva data morte, non presentazione dichiarazione
DonazioneStipula dopo 1.1.2025D.lgs 139/2024Rileva data atto pubblico notarile
Patto di famigliaStipula dopo 1.1.2025D.lgs 139/2024Rileva data atto pubblico notarile
Trasferimenti pre-2025Prima del 1.1.2025Vecchio art. 3 c. 4-terOrientamenti AdE e Cassazione previgenti

I Trasferimenti Pre-2025 Possono Beneficiare Retroattivamente?

No, le modifiche non hanno efficacia retroattiva. I trasferimenti effettuati prima del 1° gennaio 2025 restano disciplinati dalla normativa previgente e dalle relative interpretazioni giurisprudenziali e amministrative.

Esempio:

  • Donazione di holding pura stipulata il 15 dicembre 2024 → applicazione vecchia disciplina → possibile contestazione AdE
  • Donazione di holding pura stipulata il 15 gennaio 2025 → applicazione D.lgs 139/2024 → esenzione certa

È Possibile Sanare Trasferimenti Pregressi Contestati?

Non esiste una sanatoria automatica, ma i contribuenti che abbiano ricevuto avvisi di accertamento su trasferimenti effettuati prima del 2025 possono:

  1. Impugnare l’atto evidenziando il mutato orientamento legislativo come elemento interpretativo
  2. Proporre accordo conciliativo in fase giudiziale
  3. Richiedere autotutela all’Agenzia delle Entrate invocando il favor legislatoris

⚠️ Sanzioni per Decadenza dal Beneficio: Cosa Rischia Chi Non Rispetta i Vincoli?

Il mancato rispetto dei requisiti comporta la decadenza dall’esenzione con obbligo di pagamento dell’imposta in misura ordinaria, sanzioni amministrative dal 120% al 240% e interessi di mora.

Quando Si Decade dal Beneficio?

La decadenza opera automaticamente nei seguenti casi:

❌ Cessazione attività d’impresa prima di 5 anni (per aziende) ❌ Perdita del controllo di diritto prima di 5 anni (per società di capitali) ❌ Vendita/donazione della partecipazione prima di 5 anni (per società di persone) ❌ Mancata prosecuzione dell’attività secondo quanto dichiarato

Quali Sono le Conseguenze Economiche?

Tabella 6: Calcolo sanzioni in caso di decadenza

VoceBase di CalcoloAliquota/ImportoEsempio (base € 100.000)
Imposta dovutaValore trasferito – franchigia4% (figli), 6% (altri)€ 4.000 (oltre € 1.000.000)
Sanzione art. 13 D.lgs 471/97Imposta non versata120% – 240%€ 4.800 – € 9.600
Interessi di moraImposta + sanzioniTasso legale + 2,5% annuoVariabile (es. € 500/anno)
TOTALE ESBORSO––€ 9.300 – € 14.100

Esempio Pratico: Vendita Anticipata di Quote

Situazione: Un padre dona al figlio nel febbraio 2025 il 60% delle quote di una S.r.l. commerciale (valore € 500.000). Il figlio rende regolare dichiarazione di impegno a mantenere il controllo per 5 anni. Nel marzo 2027 (dopo 2 anni) il figlio vende il 30% a un terzo, mantenendo solo il 30%.

Conseguenze:

  • Il figlio perde il controllo di diritto (scende sotto il 50%+1)
  • Decade dall’esenzione dall’imposta di donazione
  • L’Agenzia delle Entrate accerta:
    • Imposta di donazione: € 500.000 – € 1.000.000 (franchigia figli) = € 0 di base imponibile → nessuna imposta base
    • Ma se il valore superasse € 1.000.000, l’imposta sarebbe dovuta al 4% sull’eccedenza
  • Sanzione: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta
  • Interessi: dal febbraio 2025 alla data di accertamento

Come Regolarizzare una Violazione Involontaria?

In caso di perdita involontaria dei requisiti (es. decesso dell’assegnatario prima dei 5 anni), è possibile:

  1. Ravvedimento operoso – presentazione spontanea entro termini con riduzione sanzioni
  2. Istanza di interpello disapplicativo – se sussistono circostanze eccezionali
  3. Tesi della “continuità economica” – per operazioni straordinarie che mantengono sostanzialmente il controllo

📊 Confronto Pre e Post Riforma: Sintesi delle Modifiche

Tabella 7: Modifiche introdotte dal D.lgs 139/2024

AspettoDisciplina Pre-2025Disciplina Post-2025 (D.lgs 139/2024)Vantaggio
Integrazione controllo esistente❌ Esclusa da AdE (interpello 497/2021)✅ Espressamente previstaAgevolabile anche rafforzamento maggioranza
Società di persone – prosecuzione attività⚠️ Richiesta da AdE (Circolare 3/2008)✅ Non richiesta, solo mantenimento titolaritàNessun vincolo operativo
Holding pure e società immobiliari❌ Escluse da Cassazione (ord. 6082/2023)✅ Espressamente agevolateApplicazione a tutte le holding
Società estere UE/SEE⚠️ Incerto (solo Cassazione pro-UE)✅ Espressamente previstoCertezza per pianificazione internazionale
Dichiarazione di impegnoGenerica “prosecuzione/controllo”✅ Differenziata per tipologiaMaggiore chiarezza obblighi

📝 In Sintesi

Il D.lgs 139/2024 ha ampliato significativamente l’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione per i passaggi generazionali d’impresa, chiarendo quattro questioni controverse e rendendo più agevole la pianificazione successoria.

Punti Fermi della Riforma:

✅ Esenzione estesa anche a integrazione di controllo già esistente – agevolabile ogni incremento di partecipazione di maggioranza in società di capitali ✅ Nessun obbligo di prosecuzione attività per società di persone – sufficiente mantenere la titolarità della quota per 5 anni ✅ Holding pure e società immobiliari pienamente agevolate – non serve più l’esercizio di attività d’impresa per società di capitali ✅ Estensione geografica a UE/SEE e Paesi con scambio informazioni – eliminazione di discriminazioni territoriali

Aspetti Ancora da Chiarire:

⚠️ Definizione “adeguato scambio di informazioni” per società extra-UE ⚠️ Normativa applicabile per “controllo di diritto” in società estere ⚠️ Posizione definitiva Agenzia delle Entrate su holding e società immobiliari


🤝 Hai Bisogno di Assistenza per un Passaggio Generazionale?

La pianificazione del passaggio generazionale di un’impresa o di partecipazioni societarie richiede un’analisi approfondita degli aspetti civilistici, fiscali e successori per ottimizzare il trasferimento e beneficiare correttamente dell’esenzione.

Lo Studio Notarile Manlio Carlo Soldani di Domodossola offre consulenza specializzata in:

  • ✅ Analisi preliminare dei requisiti per accesso all’esenzione ex art. 3 comma 4-ter D.lgs 346/1990
  • ✅ Redazione atti di donazione e patti di famiglia con dichiarazioni conformi al D.lgs 139/2024
  • ✅ Pianificazione successoria complessa con trust e strutture societarie
  • ✅ Assistenza in operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) durante il vincolo quinquennale
  • ✅ Verifica conformità normativa per società holding e patrimoni immobiliari

📞 Contatti: Notaio Manlio Carlo Soldani Via Camillo Prampolini n. 14 – 28845 Domodossola (VB) Iscritto al Collegio Notarile di Verbania Tel: 0324 066077 Email: domodossola@notaiosoldani.it


📚 Fonti Normative e Giurisprudenziali

Normativa Primaria:

  • D.lgs 31 ottobre 1990 n. 346 – Testo Unico Imposta Successioni e Donazioni (art. 3, comma 4-ter come modificato)
  • D.lgs 18 settembre 2024 n. 139 – Razionalizzazione tributi indiretti (art. 1, comma 1, lett. d)
  • Codice Civile – artt. 768-bis ss. (patto di famiglia), art. 2359 (controllo società), art. 2555 (azienda)

Prassi Amministrativa:

  • Circolare Agenzia delle Entrate 22.1.2008 n. 3/E
  • Risposta a Interpello AdE n. 450/2019
  • Risposta a Interpello AdE n. 497/2021
  • Risposta a Interpello AdE n. 72/2024
  • Risposta a Interpello AdE n. 552/2021
  • Risposta a Interpello AdE n. 185/2023

Giurisprudenza:

Dottrina:

  • Studi Consiglio Nazionale del Notariato n. 43-2007/T, n. 36-2011/T, n. 17-2020/T, n. 114-2021/T, n. 100-2024/T
  • Dossier Servizio Studi Senato e Camera – Atto Governo n. 171/2024

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Il presente articolo ha carattere generale e informativo, non costituisce parere legale personalizzato e non sostituisce la consulenza diretta con un notaio. Per assistenza specifica relativa alla vostra situazione, vi invitiamo a contattare il nostro Studio per fissare un appuntamento.  Contenuto generato con sistemi di Intelligenza Artificiale e supervisionato da professionisti dello Studio Notarile, in conformità ai requisiti di trasparenza del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

 

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