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Nel panorama delle operazioni straordinarie d’impresa, il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato rappresenta oggi uno degli strumenti fiscali più sofisticati e strategicamente rilevanti per ottimizzare le riorganizzazioni societarie e il passaggio generazionale. La recente riforma dell’articolo 177 del TUIR, entrata in vigore il 31 dicembre 2024, ha radicalmente trasformato questo istituto da norma di nicchia a pilastro operativo per merger and acquisition, ristrutturazioni familiari e iniziative di private equity. La possibilità di azzerare completamente la tassazione delle plusvalenze attraverso scelte contabili strategiche della società conferitaria, combinata con la nuova flessibilità soggettiva che include anche le compagini familiari, rende il realizzo controllato un elemento imprescindibile nella cassetta degli attrezzi del consulente fiscale e del notaio specializzato in diritto societario.

Cosa è Esattamente il Realizzo Controllato

L’articolo 177, comma 2, del TUIR prevede che le partecipazioni ricevute dal conferente siano valutate in base alla “corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”. Questo significa che la società conferitaria può decidere di quanto aumentare il proprio patrimonio netto (capitale sociale e riserve), determinando così direttamente l’entità della plusvalenza tassabile in capo al conferente. Se la conferitaria aumenta il patrimonio netto per un importo pari al costo fiscale delle partecipazioni conferite, la plusvalenza si azzera completamente.

Realizzo controllato: Regime fiscale speciale previsto dall’articolo 177, comma 2, del TUIR che consente di determinare la plusvalenza del conferente non in base al valore normale delle partecipazioni conferite, ma in base all’incremento del patrimonio netto della società conferitaria, permettendo di controllare e ridurre l’effetto impositive dell’operazione.

Esempio pratico: Mario conferisce il 100% delle quote di Gamma S.r.l. (costo fiscale Euro 100.000, valore di perizia Euro 3.000.000) nella società Delta S.r.l. di nuova costituzione. Se Delta aumenta il proprio patrimonio netto per Euro 100.000, la plusvalenza in capo a Mario sarà: Euro 100.000 (valore di valutazione ex art. 177) – Euro 100.000 (costo fiscale) = Euro 0. Diversamente, se Delta aumentasse il patrimonio per Euro 500.000, la plusvalenza sarebbe di Euro 400.000, comunque inferiore ai Euro 2.900.000 che emergerebbero applicando il valore normale.

Neutralità indotta (o realizzo indotto): Risultato fiscale dell’operazione di conferimento di partecipazioni quando la società conferitaria aumenta il proprio patrimonio netto per un importo esattamente pari al costo fiscale delle partecipazioni conferite, azzerando completamente la plusvalenza in capo al conferente. La neutralità viene “indotta” attraverso la scelta contabile della conferitaria, non derivando automaticamente dalla legge.

Inquadramento Sistematico del Realizzo Controllato

Il regime del realizzo controllato costituisce una deroga al principio generale del valore normale stabilito dall’articolo 9 del TUIR. Nel regime ordinario il conferimento di partecipazioni genera plusvalenze calcolate sulla differenza tra il valore normale delle partecipazioni conferite e il loro costo fiscale. La disciplina speciale permette di utilizzare come parametro di valutazione l’incremento del patrimonio netto della società conferitaria.

Per esemplificare la differenza operativa tra i due regimi, si consideri il caso di Tizio, titolare del 100% delle quote della società Alfa S.r.l., acquisite per Euro 50.000 e aventi un valore normale di Euro 2.000.000. Nel regime ordinario, il conferimento delle quote in Beta S.r.l. genererebbe una plusvalenza di Euro 1.950.000 (Euro 2.000.000 – Euro 50.000), tassabile al 26% per complessivi Euro 507.000 di imposta. Nel regime del realizzo controllato, se Beta S.r.l. aumenta il proprio patrimonio netto per soli Euro 50.000 (corrispondenti al costo fiscale delle quote conferite), la plusvalenza si azzera completamente, ottenendo la neutralità fiscale dell’operazione.

Neutralità fiscale: Condizione in cui il conferimento di partecipazioni non genera alcuna plusvalenza tassabile in capo al conferente. Si ottiene quando la società conferitaria aumenta il proprio patrimonio netto per un importo esattamente corrispondente al costo fiscale delle partecipazioni conferite, azzerando matematicamente la differenza tra valore di realizzo e costo fiscale.

Presupposti Oggettivi e Soggettivi del Regime Agevolativo

L’applicazione del regime del realizzo controllato richiede la sussistenza congiunta di due condizioni. La prima attiene all’incremento del patrimonio netto della società conferitaria, che deve essere determinato in misura correlata agli obiettivi fiscali dell’operazione. La seconda concerne l’acquisizione o l’integrazione del controllo della società conferita da parte della conferitaria.

Il concetto di controllo rilevante ai fini dell’articolo 177 del TUIR si identifica con quello delineato dall’articolo 2359, primo comma, numero 1, del Codice Civile, vale a dire la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. La norma tributaria estende il concetto anche all’integrazione del controllo in virtù di obblighi legali o vincoli statutari.

Acquisizione del controllo: Ottenimento della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della società conferita, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1, del Codice Civile. Può avvenire mediante conferimento di una singola partecipazione maggioritaria o di più partecipazioni di minoranza conferite contestualmente.

Integrazione del controllo: Incremento della percentuale di controllo già detenuta dalla società conferitaria, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario che richieda maggioranze qualificate superiori a quella ordinaria per l’adozione di specifiche deliberazioni assembleari.

Il controllo deve essere acquisito mediante il conferimento stesso. È possibile beneficiare del regime anche quando il controllo derivi dal conferimento contestuale di più partecipazioni di minoranza che, considerate unitariamente, assicurino la maggioranza dei diritti di voto. I conferimenti devono essere effettuati “uno actu” attraverso un progetto coordinato di acquisizione delle partecipazioni.

Esempio operativo: Alfa S.p.a. ha un capitale sociale ripartito tra cinque soci: Antonio (30%), Bruno (25%), Carlo (20%), Dario (15%) e Enzo (10%). Antonio, Bruno e Carlo decidono di conferire contestualmente le proprie partecipazioni nella holding Newco S.r.l. mediante un unico atto notarile. Singolarmente, nessuna delle tre partecipazioni conferite (30%, 25%, 20%) rappresenta il controllo di Alfa S.p.a. Tuttavia, considerate unitariamente, esse assicurano a Newco S.r.l. il 75% dei diritti di voto in Alfa S.p.a., quindi il controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. Pertanto, tutti e tre i conferimenti possono beneficiare del regime del realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, TUIR.

Soggetti Coinvolti e Tipologie Societarie

Non sussistono limitazioni soggettive per il conferente, potendo beneficiare del regime sia le persone fisiche non esercenti attività d’impresa che quelle esercenti attività d’impresa, nonché le società di persone e di capitali. Per questi ultimi soggetti si pone l’alternativa tra l’applicazione del regime di cui all’articolo 175 del TUIR (permuta di partecipazioni) e quello dell’articolo 177.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le partecipazioni oggetto di conferimento devono essere relative esclusivamente a società di capitali, poiché il controllo rilevante ai fini dell’articolo 177 del TUIR è quello definito dall’articolo 2359, primo comma, numero 1, del Codice Civile, che fa riferimento alla “maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”. Le società di persone, non essendo dotate di un organo assembleare, non potrebbero essere oggetto di controllo di diritto secondo tale definizione.

Tuttavia, tale interpretazione presenta profili di criticità sistematica. La stessa Agenzia delle Entrate, con riferimento all’esenzione da imposta di successione e donazione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, ha ritenuto non necessario il requisito del controllo per le società di persone, argomentando proprio dall’assenza di un organo assembleare. L’applicazione di criteri interpretativi opposti per fattispecie analoghe genera incertezza applicativa.

Per quanto concerne la società conferitaria, la dottrina prevalente ritiene applicabile il regime anche alle società di persone, argomentando dal dato letterale della norma e dalla considerazione che anche tali società possono assumere la veste di socio di maggioranza di una società di capitali.

Realizzo Controllato

Meccanismo Operativo della Neutralità Indotta

La neutralità dell’operazione si consegue facendo coincidere l’incremento del patrimonio netto della conferitaria con l’ultimo costo fiscale delle partecipazioni conferite.

La società conferitaria deve aumentare o incrementare il proprio patrimonio netto mediante l’iscrizione di voci di capitale sociale e, eventualmente, di riserve di sovrapprezzo. Il valore complessivo di tali voci costituisce il parametro di valutazione delle partecipazioni ricevute ai fini della determinazione del reddito del conferente. Quando tale valore corrisponde esattamente al costo fiscale delle partecipazioni conferite, l’operazione risulta fiscalmente neutrale.

Esempio contabile: La società Holding S.r.l. (capitale sociale Euro 10.000) riceve in conferimento da Paolo le quote del 100% di Operativa S.r.l., aventi costo fiscale Euro 150.000 e valore di perizia Euro 2.500.000. Per ottenere la neutralità fiscale, Holding S.r.l. deve aumentare il patrimonio netto per Euro 150.000.

Stato Patrimoniale di Holding S.r.l. prima del conferimento:

ATTIVO                          PASSIVO
Disponibilità liquide  10.000   Capitale sociale      10.000
TOTALE                 10.000   TOTALE                10.000

Dopo il conferimento a neutralità indotta:

ATTIVO                          PASSIVO  
Partecipazioni        150.000   Capitale sociale      60.000
Disponibilità liquide  10.000   Riserva sovrapprezzo 100.000
TOTALE                160.000   TOTALE               160.000

Perché 50.000 a capitale e 100.000 a riserva sovrapprezzo?

La ripartizione dei Euro 150.000 tra capitale sociale (aumento di Euro 50.000) e riserva sovrapprezzo (Euro 100.000) è una scelta puramente operativa. Dal punto di vista fiscale dell’articolo 177 TUIR la ripartizione è indifferente, purché sia sempre accompagnata dall’emissione di nuove partecipazioni in favore del conferente. Sono valide le seguenti alternative:

  • Tutto a capitale: Aumento del capitale sociale da Euro 10.000 a Euro 160.000
  • Ripartizione mista: Come nell’esempio (Euro 50.000 a capitale + Euro 100.000 a riserva sovrapprezzo)

La scelta dipende da considerazioni civilistiche (valore nominale delle quote da emettere a Paolo) e operative (future distribuzioni di riserve, operazioni sul capitale, governance societaria). L’unico vincolo fiscale è che l’incremento complessivo del patrimonio netto sia pari al costo fiscale delle partecipazioni conferite, con necessaria emissione di nuove partecipazioni.

Calcolo della plusvalenza per Paolo: Valore di realizzo (incremento patrimonio netto): Euro 150.000 Costo fiscale delle partecipazioni conferite: Euro 150.000 Plusvalenza tassabile: Euro 150.000 – Euro 150.000 = Euro 0

Il costo fiscale delle partecipazioni si compone di diversi elementi che devono essere accuratamente determinati per il corretto calcolo della neutralità:

1. Costo di acquisto originario: Il prezzo pagato per l’acquisizione delle partecipazioni, comprensivo di IVA indetraibile.

2. Oneri accessori: Spese notarili, imposte di registro, diritti camerali, parcelle professionali per due diligence, perizie di stima sostenute per l’acquisto delle partecipazioni.

3. Versamenti in conto capitale: Apporti dei soci che non transitano a debito ma vanno direttamente ad incrementare il patrimonio netto della partecipata, aumentando proporzionalmente il valore della partecipazione.

4. Versamenti a fondo perduto: Erogazioni del socio alla società senza diritto di rimborso, che incrementano indirettamente il valore della partecipazione.

5. Rinunce ai crediti: Quando il socio rinuncia formalmente a crediti vantati verso la società partecipata, trasformandoli da “debiti” a “riserve” nel bilancio della partecipata.

Esempio di calcolo del costo fiscale unitario: Mario ha acquisito il 60% di Gamma S.r.l. in tre operazioni:

  • 2020: 20% per Euro 30.000 + spese notarili Euro 2.000 = Euro 32.000
  • 2022: 20% per Euro 80.000 + consulenze Euro 3.000 = Euro 83.000
  • 2023: 20% per Euro 120.000 + Euro 15.000 versamento a fondo perduto = Euro 135.000

Costo fiscale unitario: Euro 32.000 + Euro 83.000 + Euro 135.000 = Euro 250.000

Per la neutralità del conferimento, la società conferitaria dovrà aumentare il patrimonio netto per Euro 250.000, indipendentemente dal fatto che le singole tranches abbiano costi unitari diversi (Euro 1.600, Euro 4.150 e Euro 6.750 per punto percentuale).

Cosa NON rientra nel costo fiscale:

  • Finanziamenti soci fruttiferi o infruttiferi (rimangono debiti fino ad eventuale rinuncia formale)
  • Versamenti in conto futuro aumento capitale (fino alla formalizzazione dell’aumento)
  • Dividendi reinvestiti automaticamente

Conferimento versus Apporto Fuori Capitale: Distinzioni Operative

È fondamentale distinguere il conferimento di partecipazioni dagli apporti a patrimonio fuori capitale, poiché solo il primo può beneficiare del regime dell’articolo 177 del TUIR.

Il conferimento in senso tecnico-civilistico richiede necessariamente:

  • Emissione di nuove partecipazioni in favore del conferente
  • Aumento del capitale sociale (almeno nominale)
  • Corrispettivo partecipativo per l’apporto effettuato

L’apporto fuori capitale presenta caratteristiche diverse:

  • Trasferimento di beni senza emissione di nuove partecipazioni
  • Formazione di riserve patrimoniali non imputate a capitale
  • Mantenimento delle proporzioni partecipative preesistenti

Esempio di distinzione operativa: Se Mario trasferisce le partecipazioni di Gamma S.r.l. (costo fiscale Euro 150.000) alla holding Delta S.r.l. senza ricevere nuove quote di Delta ma ottenendo solo l’iscrizione di una riserva patrimoniale di Euro 150.000, l’operazione non configura un conferimento ma un apporto fuori capitale. Tale operazione non può beneficiare della disciplina dell’articolo 177 TUIR, dovendo essere tassata secondo il regime ordinario del valore normale ex articolo 9 del TUIR.

La distinzione assume rilevanza pratica nelle holding familiari dove spesso si effettuano apporti patrimoniali senza modificare gli equilibri partecipativi. In tali contesti, per beneficiare del realizzo controllato è necessario strutturare l’operazione come conferimento con emissione di nuove partecipazioni, anche se di valore nominale simbolico.

Aspetti Contabili e Civilistici della Neutralità

La società conferitaria iscrive tra le immobilizzazioni finanziarie la partecipazione ricevuta per un valore corrispondente all’incremento del proprio patrimonio netto, non emergendo necessariamente il valore effettivo del patrimonio della società conferita.

Rappresentazione contabile in Marco Holding S.r.l.:

STATO PATRIMONIALE - MARCO HOLDING S.R.L.
=============================================

ATTIVO                               PASSIVO
------                               -------

B) IMMOBILIZZAZIONI                  A) PATRIMONIO NETTO
                                     
II) Immobilizzazioni finanziarie    I) Capitale sociale     200.000
                                     
Partecipazioni in:                   
- Tecnologie Avanzate S.r.l.        
  (100%)                 200.000     
                                     
TOTALE ATTIVO          200.000      TOTALE PASSIVO        200.000

Aspetti contabili significativi:

  • Valore di iscrizione partecipazione: €200.000 (= incremento patrimonio netto)
  • Valore effettivo sottostante: €15.000.000 (patrimonio di Tecnologie Avanzate)
  • Differenza non contabilizzata: €14.800.000 (maggior valore non rappresentato)

La scelta contabile riflette l’applicazione dell’art. 177 TUIR: Marco Holding controlla indirettamente un patrimonio di €15.000.000 ma lo rappresenta contabilmente per soli €200.000, corrispondenti al costo fiscale delle partecipazioni conferite da Marco.

Tale modalità di rappresentazione è civilisticamente legittima, non sussistendo l’obbligo di iscrivere i conferimenti al loro valore economico massimo purché il valore di iscrizione non superi quello risultante dalla relazione di stima ex articoli 2343 e 2465 del Codice Civile. La perizia costituisce un limite massimo all’incremento patrimoniale, non un vincolo minimo.

Obbligo di perizia: Il conferimento di partecipazioni sociali in società di capitali richiede obbligatoriamente la relazione di stima giurata di un esperto designato dal tribunale ai sensi degli articoli 2343 (S.p.A.) e 2465 (S.r.l.) del Codice Civile. La perizia deve attestare che il valore delle partecipazioni conferite sia almeno pari a quello attribuito al capitale sociale e alle eventuali riserve iscritte. Non è consentito procedere al conferimento senza tale documentazione, pena la nullità dell’operazione.

La scelta di non far emergere integralmente il patrimonio della società conferita non comporta la creazione di riserve occulte, trattandosi di una sottovalutazione consapevole e documentata dei conferimenti. Il patrimonio effettivo della conferita rimane determinabile dalla perizia allegata all’atto.

Tecniche Redazionali e Clausole Operative

L’atto di conferimento a realizzo controllato richiede particolare attenzione nella determinazione dei valori e nella loro rappresentazione. È opportuno che la relazione di stima dia atto espressamente del costo fiscale delle partecipazioni conferite e della scelta di iscrivere l’incremento patrimoniale per un importo corrispondente a tale valore.

Una clausola operativa può essere così formulata: “La società conferitaria aumenta il proprio capitale sociale da Euro […] a Euro […] mediante l’emissione di nuove azioni/quote per un valore nominale complessivo di Euro […], corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. L’operazione è posta in essere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 177, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, al fine di indurre la neutralità fiscale del conferimento in capo al conferente.”

Nelle ipotesi di conferimenti effettuati da più soci con costi fiscali differenti, diventa necessario utilizzare la tecnica delle riserve di sovrapprezzo targate per mantenere le proporzioni originarie di partecipazione.

Riserva targata (o riserva nominativa): Riserva di sovrapprezzo intestata specificamente a un determinato socio conferente, utilizzata nei conferimenti plurisoggettivi per mantenere le proporzioni originarie di partecipazione quando i soci hanno costi fiscali delle partecipazioni conferite non proporzionali alle quote possedute. Consente di attribuire a ciascun socio una riserva di importo diverso corrispondente al proprio costo fiscale, garantendo la neutralità individuale pur preservando gli equilibri partecipativi preesistenti.

La clausola può prevedere: “A fronte del conferimento effettuato dal socio X, la società aumenta il capitale sociale per Euro […] e iscrive una riserva di sovrapprezzo targata intestata al medesimo socio per Euro […], per un incremento patrimoniale complessivo pari al costo fiscale della partecipazione conferita.”

Rappresentazione contabile con riserve targate – Immobiliare Maggiore S.r.l.:

STATO PATRIMONIALE - IMMOBILIARE MAGGIORE S.R.L.
=================================================

ATTIVO                               PASSIVO
------                               -------

B) IMMOBILIZZAZIONI                  A) PATRIMONIO NETTO
                                     
II) Immobilizzazioni finanziarie    I) Capitale sociale     500.000
                                     
Partecipazioni in:                   IV) Riserve
- Hotel Maggiore S.r.l.              
  (100%)               1.000.000     Riserva sovrapprezzo:
                                     - targata "Andrea"     175.000
                                     - targata "Paolo"      150.000  
                                     - targata "Francesca"  175.000
                                     ___________
                                     Totale riserve        500.000
                                     
TOTALE ATTIVO        1.000.000      TOTALE PASSIVO      1.000.000

Dettaglio operazione:

  • Andrea (35%): Capitale €175.000 + Riserva targata €175.000 = €350.000 (costo fiscale)
  • Paolo (30%): Capitale €150.000 + Riserva targata €150.000 = €300.000 (costo fiscale)
  • Francesca (35%): Capitale €175.000 + Riserva targata €175.000 = €350.000 (costo fiscale)

Le riserve targate mantengono proporzionalità partecipativa (35%-30%-35%) garantendo neutralità fiscale individuale per ciascun conferente.

Disciplina del Comma 2-bis e Partecipazioni Qualificate

Il comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR consente l’applicazione della disciplina agevolativa anche ai conferimenti di partecipazioni qualificate che non integrino il controllo della società conferita.

La disciplina richiede la sussistenza congiunta di due condizioni: le partecipazioni conferite devono rappresentare una percentuale qualificata secondo le soglie stabilite dalla lettera a) del comma 2-bis e devono essere conferite in società partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del TUIR.

Partecipazione qualificata: Partecipazione sociale che supera determinate soglie percentuali stabilite dall’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR: per le società non quotate, superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o al 25% del capitale o del patrimonio; per le società quotate, superiore al 2% dei diritti di voto o al 5% del capitale. La qualificazione determina diversi regimi fiscali per le plusvalenze da cessione.

Novità normativa: La formulazione vigente del comma 2-bis, lettera b), ha esteso l’ambito applicativo oltre le sole società unipersonali, includendo anche le società partecipate dal conferente persona fisica insieme ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del TUIR (coniuge, parenti entro il quarto grado e affini entro il terzo grado).

Disciplina delle holding (comma 2-ter): Per le partecipazioni detenute in società holding non quotate che rientrano nell’ambito dell’articolo 162-bis del TUIR, le percentuali di qualificazione devono sussistere per le partecipazioni sottostanti, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Esempio concreto – Conferimento di partecipazioni in holding: Roberto detiene il 30% di Investimenti Holding S.r.l. (società non quotata ex art. 162-bis) che a sua volta possiede:

  • 70% di Manifattura Industriale S.r.l. (valore contabile €5.000.000)
  • 25% di Servizi Avanzati S.r.l. (valore contabile €2.000.000)
  • 15% di Logistica Express S.r.l. (valore contabile €1.000.000)

Calcolo delle percentuali demoltipliciate di Roberto:

  • In Manifattura: 30% × 70% = 21% (>20% = qualificata)
  • In Servizi Avanzati: 30% × 25% = 7,5% (<20% = non qualificata)
  • In Logistica Express: 30% × 15% = 4,5% (<20% = non qualificata)

Verifica condizione comma 2-ter: Valore contabile partecipazioni qualificate: €5.000.000 (solo Manifattura) Valore contabile totale: €8.000.000 Rapporto: €5.000.000 ÷ €8.000.000 = 62,5% (>50% = condizione soddisfatta)

Conclusione: Roberto può conferire il 30% di Investimenti Holding beneficiando del comma 2-bis perché, pur non avendo direttamente una partecipazione qualificata (30%), le percentuali demoltipliciate nelle società sottostanti includono almeno una partecipazione qualificata (21% in Manifattura) il cui valore rappresenta oltre la metà del portafoglio della holding.

Estensione termine PEX (comma 2-quater): I conferimenti effettuati ai sensi del comma 2-bis comportano l’estensione del termine di possesso rilevante ai fini della participation exemption fino al sessantesimo mese precedente la cessione delle partecipazioni conferite.

Ratio anti-elusiva della norma: Il comma 2-quater rappresenta un presidio contro l’utilizzo del conferimento ex comma 2-bis per “convertire” partecipazioni non agevolabili PEX in partecipazioni che potrebbero beneficiare dell’esenzione. Normalmente, l’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR richiede un possesso di almeno 12 mesi per applicare la participation exemption. Per i conferimenti del comma 2-bis, tale termine viene esteso a 60 mesi.

Esempio operativo: SocietàBeta S.p.A. acquisisce il 25% di TechStart S.r.l. nel gennaio 2023 per €500.000. Nel luglio 2023 (dopo 6 mesi), Beta conferisce la partecipazione in Beta Holding S.r.l. (società unipersonale) applicando il comma 2-bis dell’art. 177 TUIR, ottenendo la neutralità fiscale.

Nel marzo 2025, Beta Holding decide di cedere la partecipazione in TechStart per €2.000.000, realizzando una plusvalenza di €1.500.000.

Calcolo del termine PEX:

  • Acquisizione originaria: Gennaio 2023
  • Cessione: Marzo 2025
  • Tempo trascorso: 26 mesi
  • Termine richiesto: 60 mesi (non più 12)
  • Risultato: La plusvalenza è tassabile integralmente perché non si raggiungono i 60 mesi

Meccanismo di controllo: Senza il comma 2-quater, Beta avrebbe potuto:

  1. Acquisire partecipazioni “fresche” (possedute da meno di 12 mesi)
  2. Conferirle in neutralità in una holding
  3. Far cessare la holding dopo 12 mesi dall’acquisizione originaria
  4. Beneficiare impropriamente della PEX con soli 12 mesi di possesso

Impatto operativo: L’estensione a 60 mesi rende il conferimento ex comma 2-bis meno attraente per strategie puramente elusive, mantenendone l’utilità per genuine operazioni di riorganizzazione a lungo termine. Le società devono pianificare attentamente i tempi di cessione per non perdere i benefici PEX.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la qualificazione delle partecipazioni deve sussistere già in origine, non potendo derivare dalla sommatoria di più conferimenti. È necessario che ciascun conferimento abbia ad oggetto partecipazioni che singolarmente superino le soglie di qualificazione previste dalla legge.

Esempio concreto – Conferimenti non cumulabili:

Caso A – Conferimento ammissibile (comma 2-bis): Laura detiene il 30% di Innovazione Digitale S.r.l. e intende conferirlo nella propria società unipersonale Laura Holding S.r.l.

  • Partecipazione conferita: 30% (>25% del capitale = qualificata)
  • Risultato: Può beneficiare del comma 2-bis perché la singola partecipazione supera la soglia

Caso B – Conferimenti non ammissibili (tentativo di cumulo): Marco e Silvia, coniugi, detengono rispettivamente:

  • Marco: 15% di Servizi Professionali S.r.l.
  • Silvia: 18% di Servizi Professionali S.r.l.
  • Totale familiare: 33% (teoricamente qualificato)

I coniugi vorrebbero conferire entrambe le partecipazioni in Marco&Silvia Holding S.r.l. (società familiare) beneficiando del comma 2-bis.

Problema interpretativo:

  • Partecipazione Marco: 15% (<25% = non qualificata singolarmente)
  • Partecipazione Silvia: 18% (<25% = non qualificata singolarmente)
  • Cumulo familiare: 33% (>25% = qualificato in teoria)

Soluzione dell’Agenzia delle Entrate: I conferimenti NON possono beneficiare del comma 2-bis perché:

  1. Il 15% di Marco è sotto soglia (non qualificato)
  2. Il 18% di Silvia è sotto soglia (non qualificato)
  3. Non si può “sommare” per raggiungere la qualificazione del 33%

Alternativa operativa per Marco e Silvia: Prima del conferimento, uno dei coniugi potrebbe cedere la propria partecipazione all’altro, concentrando il 33% in capo ad un solo soggetto, che poi procederebbe al conferimento di una partecipazione singolarmente qualificata.

Questa interpretazione previene l’uso artificioso del comma 2-bis attraverso il frazionamento di partecipazioni qualificate tra familiari per poi ricomporle nella holding beneficiando impropriamente del regime agevolativo.

Realizzo Controllato

Profili Anti-Elusivi e Coordinamento Normativo

Il regime del realizzo controllato presenta specifici presidi anti-elusivi. L’articolo 177, comma 3, del TUIR richiama l’articolo 175, comma 2, che qualifica come elusiva la conversione di partecipazioni non agevolabili in partecipazioni che potrebbero beneficiare del regime di participation exemption.

La norma anti-elusiva impedisce che soggetti esercenti attività d’impresa utilizzino il conferimento a realizzo controllato per trasformare partecipazioni tassabili integralmente in partecipazioni che, in caso di successiva cessione, potrebbero beneficiare dell’esenzione del 95% prevista dall’articolo 87 del TUIR.

Participation Exemption (PEX): Regime fiscale agevolativo previsto dall’articolo 87 del TUIR che consente ai soggetti esercenti attività d’impresa di escludere dal calcolo dell’imponibile il 95% delle plusvalenze conseguite dalla cessione di partecipazioni, purché sussistano specifici requisiti di possesso (almeno 12 mesi), iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie e residenza della partecipata in Stati non a fiscalità privilegiata.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina anti-elusiva si applica esclusivamente ai soggetti esercenti attività d’impresa, non sussistendo alcun divieto per le persone fisiche non imprenditori che non possono beneficiare del regime di participation exemption.

Coordinamento con il Passaggio Generazionale

Il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato può essere coordinato con la successiva donazione delle partecipazioni della società conferitaria per ottimizzare il carico fiscale complessivo dell’operazione di trasferimento.

La combinazione tra conferimento a neutralità indotta e donazione delle partecipazioni della conferitaria può risultare fiscalmente vantaggiosa quando la base imponibile della donazione viene calcolata sul patrimonio netto contabile della conferitaria anziché sul valore effettivo del patrimonio sottostante. L’articolo 16 del Testo Unico delle Successioni e Donazioni prevede che la base imponibile sia determinata in base al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio pubblicato.

Esempio 1 – Holding alberghiera plurisoggettiva: Andrea (35%), Paolo (30%) e Francesca (35%) detengono quote di Hotel Maggiore S.r.l. con patrimonio netto di Euro 20.000.000. I costi fiscali delle partecipazioni sono rispettivamente Euro 350.000, Euro 300.000 e Euro 350.000 (pari a 1/20 del valore patrimoniale di ciascuna quota). I tre soci conferiscono le partecipazioni nella holding Immobiliare Maggiore S.r.l., che aumenta il patrimonio netto per Euro 1.000.000 (somma dei costi fiscali), ottenendo la neutralità fiscale. Successivamente, ciascun socio dona le proprie quote di Immobiliare Maggiore ai rispettivi figli.

Calcolo imposte di donazione:

Scenario diretto (senza conferimento):

  • Andrea dona 35% di Hotel Maggiore = €7.000.000 Imposta: (€7.000.000 – €1.000.000) × 4% = €240.000
  • Paolo dona 30% di Hotel Maggiore = €6.000.000
    Imposta: (€6.000.000 – €1.000.000) × 4% = €200.000
  • Francesca dona 35% di Hotel Maggiore = €7.000.000 Imposta: (€7.000.000 – €1.000.000) × 4% = €240.000
  • Totale imposte: €680.000

Scenario holding (con conferimento):

  • Andrea dona 35% di Immobiliare Maggiore = €350.000 (sotto franchigia) = €0
  • Paolo dona 30% di Immobiliare Maggiore = €300.000 (sotto franchigia) = €0
  • Francesca dona 35% di Immobiliare Maggiore = €350.000 (sotto franchigia) = €0
  • Totale imposte: €0
  • Risparmio fiscale complessivo: €680.000

Esempio 2 – Società manifatturiera unipersonale: Marco detiene il 100% di Tecnologie Avanzate S.r.l. (patrimonio Euro 15.000.000, costo fiscale Euro 200.000). Marco può costituire direttamente Marco Holding S.r.l. con capitale sociale di Euro 200.000, interamente liberato mediante conferimento delle partecipazioni di Tecnologie Avanzate S.r.l. in sede di costituzione. Non è necessario costituire prima la newco con capitale minimo e successivamente procedere ad aumento di capitale, potendo l’intera operazione essere perfezionata mediante un unico atto costitutivo.

Aspetto tecnico-operativo: L’articolo 177 del TUIR fa riferimento al “patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”, concetto che ricomprende tanto l’aumento di capitale sociale di società preesistente quanto la formazione del capitale sociale iniziale in sede di costituzione. Dal punto di vista fiscale è indifferente che il patrimonio netto di Euro 200.000 derivi da costituzione diretta o da successivo aumento di capitale.

Marco successivamente dona il 100% di Marco Holding al figlio Luca.

Calcolo imposte:

  • Donazione diretta: (€15.000.000 – €1.000.000) × 4% = €560.000
  • Donazione holding: €200.000 (sotto franchigia €1.000.000) = €0
  • Risparmio fiscale: €560.000

Esempio 3 – Partecipazione di minoranza in società immobiliare: Giulia detiene il 25% di Immobiliare Centro S.r.l. (patrimonio Euro 8.000.000, quota proporzionale Euro 2.000.000, costo fiscale Euro 150.000). Conferisce la partecipazione in Giulia Patrimoni S.r.l. con comma 2-bis art. 177 TUIR (partecipazione qualificata in società unipersonale). Giulia Patrimoni aumenta il capitale per Euro 150.000. Giulia dona successivamente il 100% di Giulia Patrimoni alla figlia Elena.

Calcolo imposte:

  • Donazione diretta: (€2.000.000 – €1.000.000) × 4% = €40.000
  • Donazione holding: €150.000 (sotto franchigia €1.000.000) = €0
  • Risparmio fiscale: €40.000

Tale meccanismo consente di predeterminare la base imponibile della donazione mediante la gestione del patrimonio netto della conferitaria, ottenendo risparmi fiscali quando il valore effettivo del patrimonio sottostante sia superiore al costo fiscale delle partecipazioni conferite.

Importante precisazione sull’esempio 2: Nel caso di Marco (partecipazione totalitaria in Tecnologie Avanzate S.r.l.), la donazione diretta delle partecipazioni al figlio avrebbe potuto fruire dell’esenzione da imposta di donazione ex articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, con l’impegno del donatario di mantenere il controllo per cinque anni e di proseguire l’attività d’impresa per lo stesso periodo. In tal caso, il conferimento in regime di realizzo controllato seguito da donazione della holding non offrirebbe vantaggi fiscali aggiuntivi.

Il meccanismo conferimento + donazione risulta invece particolarmente vantaggioso per:

Caso concreto – Partecipazioni qualificate di minoranza: Giulia detiene il 25% di Immobiliare Centro S.r.l. e vuole donare la partecipazione alla figlia Elena.

  • Donazione diretta: NON può fruire dell’esenzione ex art. 3, comma 4-ter perché il 25% non costituisce “controllo” ai sensi dell’art. 2359 c.c. (richiede >50%). Imposta di donazione: €40.000.
  • Conferimento + donazione holding: Giulia conferisce il 25% in Giulia Patrimoni S.r.l. (società unipersonale) beneficiando del comma 2-bis art. 177 TUIR, poi dona il 100% della holding. Il 100% della holding non dà controllo di Immobiliare Centro, quindi non può comunque fruire dell’esenzione. Tuttavia, la base imponibile si riduce da €2.000.000 a €150.000, azzerando l’imposta.

Caso concreto – Partecipazioni non qualificate conferite per controllo: Roberto (15%), Silvia (20%) e Laura (18%) detengono quote non qualificate di Meccanica Industriale S.r.l. (patrimonio €10.000.000). Vogliono donare ai rispettivi nipoti (collaterali). Conferiscono contestualmente le partecipazioni in Nuova Holding S.r.l., acquisendo il 53% di controllo e beneficiando del comma 2 art. 177 TUIR.

  • Problema esenzione: Le donazioni ai nipoti (collaterali di 4° grado) non possono fruire dell’esenzione ex art. 3, comma 4-ter (riservata a discendenti diretti)
  • Soluzione holding: Base imponibile ridotta ai costi fiscali anziché ai valori effettivi delle quote

Caso concreto – Rifiuto vincoli quinquennali: Antonio detiene il 100% di Trasporti Express S.r.l. Il figlio Mario è medico e non intende vincolarsi per 5 anni alla prosecuzione dell’attività di trasporti.

  • Esenzione non praticabile: Pur avendo il controllo, i vincoli quinquennali (mantenimento controllo + prosecuzione attività) sono incompatibili con i piani di Mario
  • Soluzione holding: Conferimento + donazione della holding senza vincoli di prosecuzione attività

Caso concreto – Donazione a collaterali: Francesca (nubile, senza figli) detiene il 100% di Consulenza Avanzata S.r.l. e vuole donare al nipote (figlio del fratello).

  • Esenzione non applicabile: L’art. 3, comma 4-ter si applica solo a coniuge e discendenti in linea retta, non ai collaterali
  • Aliquota ordinaria: 6% oltre franchigia €100.000 (molto onerosa)
  • Soluzione holding: Donazione della holding con base imponibile compressa al costo fiscale

Caso concreto – Donatario non proseguirà l’attività: Giuseppe detiene il 100% di Falegnameria Artigiana S.r.l. Il figlio Alessandro è ingegnere informatico e intende liquidare l’azienda per investire nel settore tech.

  • Vincolo incompatibile: L’esenzione richiede prosecuzione attività per 5 anni, ma Alessandro pianifica la dismissione
  • Soluzione holding: Conferimento + donazione senza vincoli sulla destinazione futura dell’azienda

Aspetti Procedurali e Adempimenti Fiscali

Il regime opera automaticamente al ricorrere dei presupposti di legge, non essendo richiesta alcuna opzione espressa da parte del contribuente.

Il conferente deve dichiarare l’operazione nella propria dichiarazione dei redditi, indicando la modalità di calcolo della plusvalenza e l’eventuale applicazione del regime del realizzo controllato. È opportuno conservare la documentazione comprobante il costo fiscale delle partecipazioni conferite e l’incremento del patrimonio netto della conferitaria.

La società conferitaria deve iscrivere nei propri libri contabili la partecipazione ricevuta secondo il valore corrispondente all’incremento del patrimonio netto, mantenendo la coerenza tra la rappresentazione civilistica e quella fiscale dell’operazione. È consigliabile allegare alla relazione di stima una dichiarazione del costo fiscale delle partecipazioni conferite.

Coordinamento con le Imposte Indirette

Il conferimento di partecipazioni è soggetto a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 4, lettera a), numero 5, del D.P.R. n. 131/1986. L’applicazione del regime del realizzo controllato non modifica il trattamento delle imposte indirette.

L’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) non è dovuta quando il conferimento comporti l’acquisizione del controllo della società conferita, sussistendo una specifica esenzione per i trasferimenti tra società in rapporto di controllo. Negli altri casi, l’imposta può trovare applicazione con l’aliquota dello 0,2% sul valore della transazione.

Caso concreto – Applicazione Tobin Tax:

Premessa: Big Tech Italia S.p.A. ha capitalizzazione di €800 milioni (>€500 milioni = soggetta a Tobin Tax)

Scenario A – Esenzione per acquisizione controllo: Giovanni conferisce il 100% di Big Tech Italia S.p.A. (valore €50.000.000) in Giovanni Holding S.r.l.

  • Controllo acquisito: 100% (>50%)
  • Esenzione applicabile: Trasferimento tra società in rapporto di controllo
  • Tobin Tax dovuta: €0

Scenario B – Tobin Tax dovuta (partecipazione di minoranza): Lucia conferisce il 15% di Big Tech Italia S.p.A. (valore €7.500.000) nella propria Lucia Holding S.r.l.

  • Controllo acquisito: 15% (<50% = no controllo)
  • Esenzione: Non applicabile
  • Base imponibile: €7.500.000 (valore della transazione)
  • Tobin Tax: €7.500.000 × 0,2% = €15.000

Scenario C – Conferimento parziale con comma 2-bis: Marco conferisce il 25% di Big Tech Italia S.p.A. (valore €12.500.000) in Marco Holding S.r.l. (società unipersonale) applicando il comma 2-bis art. 177 TUIR.

  • Controllo acquisito: 25% (<50% = no controllo)
  • Partecipazione qualificata: 25% (>20% = applicabile comma 2-bis)
  • Esenzione Tobin Tax: Non applicabile
  • Tobin Tax: €12.500.000 × 0,2% = €25.000

Coordinamento imposte:

  • Imposte dirette: Marco ottiene neutralità fiscale (€0 plusvalenza)
  • Imposte indirette: Tobin Tax €25.000 + Imposta registro misura fissa €200
  • Costo totale operazione: €25.200

La Tobin Tax può rappresentare un costo significativo nei conferimenti di partecipazioni di minoranza in società ad alta capitalizzazione, riducendo la convenienza fiscale del realizzo controllato per tali operazioni.

Realizzo Controllato 3

Evoluzione Normativa dell’Articolo 177 del TUIR

Il quadro normativo dell’articolo 177 del TUIR ha subito una profonda evoluzione normativa culminata con l’entrata in vigore, il 31 dicembre 2024, dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 192/2024, che ha completamente ridisegnato la disciplina del realizzo controllato.

Prima fase evolutiva (2019): L’articolo 11-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, numero 34, convertito con Legge 28 giugno 2019, numero 58, ha introdotto il comma 2-bis per estendere il regime alle partecipazioni qualificate di minoranza, limitandolo però alle sole società unipersonali e introducendo il termine di 60 mesi per la participation exemption.

Fase intermedia (2020-2023): Il periodo è stato caratterizzato da importanti chiarimenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, tra cui il Principio di diritto n. 10/2020 sulla non deducibilità delle minusvalenze, la Risposta n. 552/2021 sulla prevalenza dell’articolo 175 sull’articolo 177, e la Risoluzione n. 56/E/2023 che ha riconsiderato l’applicabilità del regime anche ai conferimenti minusvalenti.

Riforma definitiva (2024): Il D.Lgs. n. 192/2024 ha introdotto quattro innovazioni fondamentali che hanno radicalmente ampliato l’ambito applicativo della disciplina:

Riforma del comma 2: La nuova formulazione chiarisce che il realizzo controllato si applica non solo all’acquisizione iniziale del controllo ma anche all’incremento di una posizione di controllo preesistente, includendo conferimenti di ulteriori partecipazioni in società già controllate dalla conferitaria. È stata inoltre introdotta una disciplina specifica delle minusvalenze con le lettere a) e b) del comma 2.

Nuovo comma 2-bis: La riconfigurazione del regime per le minoranze qualificate ha eliminato il vincolo di unipersonalità della conferitaria, consentendo conferimenti congiunti tra familiari ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR. Le soglie di qualificazione rimangono invariate rispetto al 2019, ma la conferitaria può ora essere partecipata da più soggetti legati da vincoli familiari.

Introduzione del comma 2-ter: Il legislatore ha ammesso il conferimento di partecipazioni in società holding che già detengono il controllo della target, eliminando l’esclusione delle minoranze non qualificate e introducendo specifiche regole per il calcolo della demoltiplicazione nelle catene partecipative.

Inserimento del comma 2-quater: La norma ha introdotto un holding period differenziato che conferma i 60 mesi per i conferimenti di minoranze ex comma 2-bis, assicurando omogeneità con la direttiva UE 2011/96 sui regimi di esenzione.

Ulteriori innovazioni del 2024: La riforma ha introdotto una definizione unitaria di società holding ricavata dal nuovo articolo 162-bis del TUIR, ha aperto ai conferimenti transfrontalieri quando la conferitaria è residente e la conferita può essere non residente, e ha riordinato il trattamento delle minusvalenze in coerenza con gli articoli 9 e 101 del TUIR.

Prospettive applicative 2025: La dottrina ha evidenziato alcuni nodi irrisolti che richiedono chiarimenti interpretativi, tra cui il rapporto tra articoli 175 e 177, la posizione delle conferitarie estere rispetto alle libertà comunitarie di stabilimento, il trattamento dei diritti reali parziali e l’estensione del regime alle società di persone. L’evoluzione normativa ha trasformato l’articolo 177 da norma di nicchia destinata a poche riorganizzazioni domestiche in strumento versatile per operazioni di merger and acquisition, ristrutturazioni familiari e iniziative di private equity.


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