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Prima di addentrarci nei dettagli tecnici, è importante comprendere che le clausole di riscatto rappresentano uno strumento giuridico fondamentale per controllare la composizione della compagine sociale nelle società a responsabilità limitata. Queste disposizioni statutarie permettono ad alcuni o a tutti i soci di “riscattare” (cioè acquistare) le quote di altri partecipanti al capitale sociale in determinate circostanze, assicurando così stabilità e coerenza agli assetti proprietari. Sebbene il legislatore non abbia espressamente regolamentato questa possibilità per le SRL (a differenza di quanto avviene per le SPA), la prassi notarile e la dottrina hanno ormai ampiamente riconosciuto la legittimità di tali clausole, offrendo agli imprenditori uno strumento flessibile per gestire situazioni potenzialmente problematiche nella vita societaria.

Inquadramento giuridico delle clausole di riscatto

La questione della legittimità nelle SRL

Il codice civile non contiene una norma specifica che disciplini le clausole di riscatto per le società a responsabilità limitata, a differenza di quanto avviene per le società per azioni con l’articolo 2437-sexies c.c.11. Questo silenzio normativo ha generato discussioni in dottrina circa la legittimità di tale istituto nelle SRL17.

La questione è stata definitivamente risolta dalla massima n. 153 del Consiglio Notarile di Milano del 17 maggio 2016, che ha espressamente riconosciuto la legittimità delle clausole statutarie che attribuiscono ai soci di SRL (o ad alcuni di essi) il diritto di riscattare in tutto o in parte le partecipazioni di altri soci169. Tale orientamento ha trovato conferma anche in altre autorevoli sedi, come il Consiglio Notarile di Firenze2.

Base normativa e differenze con le SPA

La possibilità di introdurre clausole di riscatto nelle SRL si fonda principalmente sull’articolo 2468 del codice civile, che disciplina i diritti particolari attribuibili ai soci8. Mentre nelle società per azioni il riferimento è l’articolo 2437-sexies, che prevede espressamente “un potere di riscatto da parte della società o dei soci”11.

Una differenza fondamentale riguarda la valorizzazione delle quote: in entrambi i casi si applica il principio dell’equa valorizzazione, facendo riferimento ai criteri previsti per il recesso (art. 2473, comma 3, c.c. per le SRL), per evitare fenomeni “predatori” a danno dei soci516.

Caratteristiche e funzionamento del riscatto

Definizione e natura giuridica

La clausola di riscatto consente a uno o più soci (o alla società stessa) di acquistare le partecipazioni di altri soci al verificarsi di determinate condizioni o durante specifici periodi di tempo16. In pratica, ciò significa che il socio può essere estromesso dalla società anche contro la sua volontà, a condizione che gli sia versato un prezzo congruo per la partecipazione ceduta11.

È importante sottolineare che il riscatto si configura come una particolare modalità di circolazione delle partecipazioni sociali, che può rispondere a vari interessi della compagine sociale17.

Differenze con l’esclusione del socio

Il riscatto si differenzia dall’istituto dell’esclusione del socio (art. 2473-bis c.c.) sotto diversi profili7. Mentre l’esclusione rappresenta una reazione della società a un “inadempimento” del socio o a una situazione che rende incompatibile la continuazione della sua partecipazione (necessitando quindi di una “giusta causa”), il riscatto configura il diritto di uno o più soci ad ottenere il trasferimento a proprio favore di una determinata partecipazione, senza necessariamente implicare esigenze di tipo sanzionatorio17.

Per questo motivo, le clausole di riscatto possono essere formulate con maggiore flessibilità rispetto alle cause di esclusione, che richiedono invece una specifica individuazione delle ipotesi di giusta causa7.

Modalità di inserimento nello statuto sociale

Procedura e maggioranze richieste

L’introduzione di una clausola di riscatto nello statuto di una SRL richiede differenti maggioranze a seconda della sua configurazione16:

  1. Se il potere di riscatto è attribuito a tutti i soci e la riscattabilità è prevista come condizione in cui qualsiasi socio può incorrere: l’introduzione viene deliberata con le maggioranze ordinarie previste per le modificazioni statutarie, fatto salvo il consenso individuale del socio o dei soci che al momento della modificazione statutaria dovessero trovarsi nella situazione prevista dalla clausola1617.
  2. Se il potere di riscatto è attribuito solo ad alcuni soci o la riscattabilità grava solo su alcuni soci: la clausola può essere inserita nello statuto sociale solo con deliberazione unanime, trattandosi di introduzione di diritti particolari ai sensi dell’art. 2468 c.c.16175.

Formulazione della clausola

La clausola di riscatto deve precisare con chiarezza17:

  • I soggetti titolari del diritto di riscatto
  • I presupposti che legittimano l’esercizio del diritto
  • Gli eventuali periodi temporali entro cui il diritto può essere esercitato
  • Le modalità di determinazione del valore delle quote
  • La procedura di riscatto

La determinazione del valore di riscatto

Criteri di valutazione

Il valore da riconoscere al socio la cui partecipazione viene riscattata deve essere equo e determinato secondo i criteri previsti per il recesso legale (art. 2473, comma 3, c.c.)1611. Ciò significa che la valutazione deve tenere conto “della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni”11.

Questo principio di equa valorizzazione costituisce una tutela fondamentale per il socio “riscattato”, impedendo che il meccanismo di riscatto diventi uno strumento per espropriare il socio del valore effettivo della sua partecipazione5.

Applicazioni pratiche della clausola di riscatto

Casi di utilizzo

La clausola di riscatto può risultare particolarmente utile in diverse situazioni17:

  • Quando le partecipazioni sono legate a caratteristiche personali dei soci, come capacità lavorative o l’iscrizione in determinati albi o registri
  • Per controllare la composizione del capitale sociale ed evitare l’ingresso di soci non graditi
  • Per risolvere situazioni di stallo decisionale (deadlock)
  • In caso di cessazione di rapporti di collaborazione professionale o di lavoro con il socio

Ad esempio, se un socio è stato ammesso nella compagine sociale in virtù delle sue competenze professionali, la clausola può prevedere il riscatto della sua partecipazione qualora venga meno il rapporto di lavoro o la sua iscrizione a un albo professionale17.

FAQ: domande frequenti sulle clausole di riscatto

Chi può esercitare il diritto di riscatto?

Il diritto di riscatto può essere attribuito a tutti i soci, solo ad alcuni di essi o anche alla società stessa, a seconda di come viene formulata la clausola statutaria1617.

È necessaria una giusta causa per esercitare il riscatto?

No, a differenza dell’esclusione del socio, il riscatto non richiede necessariamente la sussistenza di una “giusta causa”. La clausola può prevedere presupposti oggettivi o temporali di varia natura16.

Come si determina il prezzo di riscatto?

Il prezzo deve essere determinato secondo i criteri previsti per il recesso, tenendo conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali e dell’eventuale valore di mercato delle quote1116.

È possibile impugnare il riscatto?

Sì, il socio può contestare la legittimità del riscatto se non sono rispettati i presupposti statutari o se il valore attribuito alla sua partecipazione non è equo7.

Quali sono le differenze tra riscatto ed esclusione del socio?

Mentre l’esclusione rappresenta una reazione della società a un inadempimento del socio (necessitando di una giusta causa), il riscatto configura un diritto dei soci di acquisire le partecipazioni di altri soci, senza necessariamente implicare una funzione sanzionatoria17.

Tecniche Redazionali per Clausole di Riscatto nelle SRL: Modelli ed Esempi Pratici

Le clausole di riscatto rappresentano uno strumento fondamentale per regolare la composizione della compagine sociale nelle SRL. La loro corretta formulazione è essenziale per garantirne l’efficacia e la validità giuridica. Di seguito proponiamo alcune varianti di clausole di riscatto, analizzandone le caratteristiche e le possibili applicazioni pratiche.

Modelli di clausole di riscatto per diverse esigenze societarie

Clausola di riscatto legata a qualità personali del socio

textArt. [•] - Riscatto per perdita di requisiti professionali
1. Qualora il socio Sig. [•], iscritto all'Albo professionale [•], perda tale qualifica professionale per qualsiasi motivo, gli altri soci avranno diritto di riscattare la sua partecipazione sociale, in proporzione alle rispettive quote e con diritto di accrescimento in caso di mancato esercizio da parte di uno o più aventi diritto.
2. Il diritto di riscatto dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione alla società dell'evento che legittima il riscatto, mediante dichiarazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC al socio interessato e alla società.
3. Il corrispettivo del riscatto sarà determinato secondo i criteri previsti dall'art. 2473, comma 3, c.c. per il recesso, da un esperto nominato dal Tribunale competente su istanza della parte più diligente.
4. Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione della valutazione effettuata dall'esperto.

Clausola di riscatto in caso di cessazione del rapporto di lavoro

textArt. [•] - Riscatto per cessazione del rapporto lavorativo
1. Nel caso in cui un socio che sia anche dipendente o collaboratore della società cessi, per qualsiasi causa, il proprio rapporto di lavoro o di collaborazione con la società stessa, la società e/o gli altri soci, questi ultimi in proporzione alle rispettive partecipazioni, avranno il diritto di riscattare la partecipazione del socio cessato.
2. Il diritto di riscatto potrà essere esercitato entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione, mediante comunicazione scritta inviata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. Il valore della partecipazione oggetto di riscatto sarà determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale o del revisore, se nominati, applicando i criteri previsti per il recesso. In caso di contestazione, la valutazione sarà rimessa a un esperto designato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.
4. Il corrispettivo dovrà essere versato entro 60 (sessanta) giorni dalla determinazione definitiva del valore della partecipazione.

Clausola di riscatto per eventi familiari o personali

textArt. [•] - Riscatto in caso di eventi personali o familiari
1. I soci hanno diritto di riscattare la partecipazione di un socio al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
   a) separazione legale o divorzio del socio;
   b) assoggettamento del socio a procedure concorsuali;
   c) pignoramento della partecipazione sociale;
   d) interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio.
2. Il diritto di riscatto spetta a ciascun socio in proporzione alla propria partecipazione e con diritto di accrescimento.
3. L'organo amministrativo, venuto a conoscenza del verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, ne dà comunicazione a tutti i soci entro 15 (quindici) giorni.
4. Il diritto di riscatto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.
5. Il valore della partecipazione è determinato ai sensi dell'art. 2473 c.c. e il pagamento deve avvenire contestualmente al trasferimento della partecipazione.

Clausola di riscatto con diritto di prelazione

textArt. [•] - Riscatto con diritto di prelazione
1. In caso di trasferimento di partecipazioni sociali a soggetti diversi dai soci, la società e/o i soci hanno diritto di riscattare le partecipazioni trasferite entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il trasferimento è divenuto efficace nei confronti della società.
2. Il diritto di riscatto spetta in primo luogo alla società, nei limiti consentiti dalla legge, e in subordine ai soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute.
3. Il corrispettivo del riscatto è pari al prezzo pattuito per il trasferimento che ha dato origine al diritto di riscatto.
4. Il diritto di riscatto si esercita mediante comunicazione scritta inviata al socio acquirente e alla società.
5. Il trasferimento della partecipazione riscattata avviene contestualmente al pagamento del corrispettivo.

Clausola di riscatto per deadlock societario

textArt. [•] - Riscatto in caso di stallo decisionale
1. Qualora, per un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, l'assemblea dei soci non riesca a deliberare su decisioni strategiche, come definite al comma 5 del presente articolo, a causa della sistematica opposizione di uno o più soci (di seguito "Soci Dissenzienti"), i soci che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale (di seguito "Soci Attivanti") potranno attivare la procedura di riscatto.
2. I Soci Attivanti dovranno comunicare ai Soci Dissenzienti e alla società, mediante lettera raccomandata A/R o PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola, indicando le decisioni strategiche oggetto di stallo.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, ciascuna delle parti potrà formulare un'offerta irrevocabile per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'altra parte (procedura di "Russian Roulette"). La parte che offre il prezzo più alto avrà diritto di acquistare la partecipazione dell'altra parte al prezzo da quest'ultima offerto.
4. In mancanza di offerte da parte dei Soci Dissenzienti, i Soci Attivanti avranno diritto di riscattare le partecipazioni dei Soci Dissenzienti a un valore determinato secondo i criteri di cui all'art. 2473, comma 3, c.c.
5. Ai fini del presente articolo, per "decisioni strategiche" si intendono: [elenco dettagliato delle decisioni considerate strategiche].

Clausola di riscatto con opzione put e call

textArt. [•] - Opzioni put e call
1. A partire dal [data] e fino al [data], il socio [•] ("Socio A") avrà il diritto di vendere (opzione put) la propria intera partecipazione sociale al socio [•] ("Socio B"), il quale avrà l'obbligo di acquistarla.
2. Parimenti, nel medesimo periodo, il Socio B avrà il diritto di acquistare (opzione call) l'intera partecipazione sociale del Socio A, il quale avrà l'obbligo di venderla.
3. Il prezzo di esercizio delle opzioni put e call sarà determinato sulla base del valore della società al momento dell'esercizio dell'opzione, calcolato applicando il metodo [specificare il metodo di valutazione scelto, ad es. DCF, multipli di mercato, etc.].
4. In caso di disaccordo sul valore, questo sarà determinato da un esperto indipendente nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.
5. L'esercizio dell'opzione dovrà avvenire mediante comunicazione scritta alla controparte, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il trasferimento della partecipazione e il pagamento del corrispettivo dovranno avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione.

Considerazioni sulla redazione delle clausole di riscatto

Elementi essenziali da includere

Per garantire l’efficacia e la validità di una clausola di riscatto, è fondamentale che essa contenga:

  1. Presupposti del riscatto: definizione chiara e oggettiva delle circostanze che legittimano l’esercizio del diritto
  2. Titolari del diritto: identificazione precisa dei soggetti che possono esercitare il riscatto
  3. Procedura di esercizio: modalità e termini per l’esercizio del diritto
  4. Criteri di valutazione: metodo di determinazione del corrispettivo
  5. Tempistiche di pagamento: termini entro cui deve avvenire il pagamento

Aspetti critici da considerare

Nella redazione delle clausole di riscatto è opportuno prestare particolare attenzione a:

  • Equa valorizzazione: garantire che il valore riconosciuto al socio “riscattato” sia equo e determinato secondo criteri oggettivi
  • Chiarezza dei presupposti: evitare formulazioni ambigue che possano dar luogo a contestazioni
  • Rispetto dei principi generali: assicurarsi che la clausola non violi norme imperative o principi generali dell’ordinamento
  • Proporzionalità: verificare che la clausola non sia eccessivamente penalizzante per il socio riscattato
  • Meccanismi anti-abuso: prevedere garanzie procedurali per evitare utilizzi strumentali della clausola

FAQ sulle tecniche redazionali delle clausole di riscatto

È possibile prevedere un prezzo di riscatto fisso predeterminato?

No, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti ritengono che il corrispettivo debba essere determinato secondo criteri che garantiscano un’equa valorizzazione della partecipazione, in linea con quanto previsto per il recesso.

Si può subordinare il riscatto a eventi soggettivi?

Sì, è possibile prevedere il riscatto al verificarsi di eventi soggettivi (come la perdita di requisiti professionali), purché siano definiti in modo chiaro e oggettivo.

È necessario prevedere un termine per l’esercizio del riscatto?

Sì, è fortemente consigliabile prevedere un termine di decadenza per l’esercizio del diritto di riscatto, al fine di garantire certezza nei rapporti societari.

Come si può garantire l’effettività del pagamento del corrispettivo?

È opportuno prevedere meccanismi di garanzia, come il deposito di somme su conti vincolati o il rilascio di fideiussioni bancarie, soprattutto per importi significativi.

Si può prevedere un pagamento rateale del corrispettivo?

Sì, è possibile prevedere un pagamento dilazionato, purché siano stabilite adeguate garanzie a tutela del socio riscattato.

Conclusione: proteggere la stabilità societaria con uno strumento efficace, l’importanza di una redazione accurata

Le clausole di riscatto rappresentano uno strumento giuridico di grande utilità per garantire stabilità alla compagine sociale delle SRL. Grazie al riconoscimento della loro legittimità da parte della prassi notarile, oggi è possibile inserire nei patti sociali meccanismi flessibili che consentono di gestire efficacemente situazioni potenzialmente problematiche.

Per una corretta implementazione di queste clausole è fondamentale affidarsi a un professionista esperto in diritto societario che possa elaborare formulazioni appropriate alle specifiche esigenze della società, nel rispetto dei principi di equità e delle norme imperative del codice civile.

La redazione di clausole di riscatto richiede particolare attenzione e competenza tecnica, poiché si tratta di disposizioni che incidono significativamente sui diritti dei soci e sull’assetto proprietario della società. Un’attenta formulazione, che tenga conto delle specifiche esigenze della compagine sociale e del contesto in cui opera la società, è fondamentale per prevenire contenziosi e garantire l’efficacia dello strumento.

Per una consulenza personalizzata sulla redazione di clausole di riscatto adatte alla vostra realtà societaria, vi invitiamo a contattare il nostro studio notarile. I nostri professionisti sapranno guidarvi nella scelta delle soluzioni più idonee per tutelare gli interessi della società e dei soci, nel rispetto della normativa vigente.

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